Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53472/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53472/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1971, con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO FILIPPO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/10/1972, con il patrocinio dell'avv. DESOINDRE DANIELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con la quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in IA (RM) il 01.10.1994, precisando che dall'unione erano nati i figli ( , 15.11.1997) e ( , Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
03.04.2005) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva che la separazione venisse dichiarata addebitabile alla moglie, che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad 1
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico della resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, tramite corresponsione diretta alla medesima, nella misura di euro 250,00 mensili.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva a sua volta la declaratoria di addebito della separazione al marito;
chiedeva inoltre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritetico alternato presso entrambi i genitori, nonché che venisse disposto l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della minore o, in subordine, che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della stessa nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso di sé. Chiedeva infine che le venisse riconosciuto il diritto di ottenere il risarcimento dei danni a lei causati dal marito.
All'udienza del 16.01.2023 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di separazione.
Ed invero le parti, con note di trattazione scritta congiuntamente depositate per l'udienza cartolare del 13.11.2024, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente. 2) I1 GN Pt_1
a seguito della separazione, rimarrà a vivere, presso l'attuale residenza,
[...]
ovvero ex casa "coniugale", sita in Roma, alla Via Eranova n.39, con la figlia
qualora quest'ultima voglia, poiché oramai divenuta Persona_4
maggiorenne. 3) La GNa sempre per l'effetto della suddetta Controparte_1
separazione si è già allontanata dalla casa coniugale, lasciandone il totale godimento al GN e alla di lei figlia, senza ulteriori Parte_1
rivendicazioni. 4) Le parti, concordemente convengono, che ciascuno provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento senza alcun onere economico in capo all'altro coniuge, vista l'età di entrambi e i rispettivi impieghi lavorativi che li rendono economicamente autonomi. 5) I Sig.ri ed Controparte_1 Pt_1
rinunciano alle domande di addebito formulate nei propri atti difensivi,
[...]
in favore di una soluzione conciliativa e consensuale, senza alcuna rivendicazione
2 sul punto. 6) La figlia ad oggi non è economicamente Persona_4
indipendente e - come detto - ancora residente nella casa coniugale. 7) I1 GN
si farà carico delle spese di vitto e alloggio riguardanti la figlia Parte_1
8) Le parti stabiliscono quale contributo al mantenimento di Persona_4
la somma di euro 150,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale, che sarà Per_3
corrisposto dalla GNa al Sig. al conto Controparte_1 Parte_1
corrente, finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente. 9) Tutte le spese di natura sportiva, viaggi e ricreative, e tutte le altre, saranno, come previsto dal protocollo del Tribunale Civile di Roma, a carico al 50% (cinquanta) di entrambi
i genitori. In merito alle preventive autorizzazioni, straordinarietà e ordinarietà delle spese e della loro misura, le parti accettano e dichiarano di conoscere il protocollo del Tribunale Civile di Roma, a1 quale si atterranno, che è parte integrante del presente accordo. 10) I coniugi si prestano fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o per il rinnovo del passaporto. Nel caso occorra reiterare espressamente e separatamente la predetta autorizzazione, essi si obbligano a provvedervi reciprocamente a semplice richiesta della parte interessata. 11) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono inoltre che venga emesso ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile o necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione proposte dalle parti, tenuto conto che i figli sono ad oggi entrambi maggiorenni e che la figlia , Per_3
sebbene abbia raggiunto la maggiore età, non è ancora economicamente indipendente.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
53472/2022, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in IA Controparte_1
(RM) il 01.10.1994;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di IA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n.
92, parte 2, serie A);
- omologa le condizioni di separazione contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 30/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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