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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2024, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. 2995/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
composto dai Magistrati:
Dott. Antonello Fabbro Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani Giudice
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso proposto in data 18/05/2023 da , con l'avv. SARACCO Parte_1
UMBERTO, nei confronti di , con l'avv. CUSINATO SARA. CP_1
Conclusioni congiunte delle parti:
- fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione in ordine ad affidamento, collocamento e visite delle figlie, l'assegno divorzile per la signora viene CP_1
fissato in Euro 500 e l'assegno di mantenimento per le figlie in Euro 430 ciascuna, il tutto con decorrenza e rivalutazione da Giugno 2023;
- fermo l'assegno unico interamente alla signora;
CP_1
- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50%;
- spese legali compensate;
- Il signor si impegna a intervenire sollecitamente (al massimo entro Parte_1
30 giorni) qualora la signora gli segnali la necessità di interventi di CP_1
manutenzione straordinaria sull'abitazione famigliare. In difetto la signora Prete
1 potrà provvedere a tali opere manutentive con diritto al rimborso della spesa;
- Il signor provvederà a far riparare il cancello dell'abitazione Parte_1
famigliare entro il 31 Maggio 2024.
Conclusioni del PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe ha richiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 03/06/2007 CP_1
in Treviso.
Con decreto del 08/06/2023 il Presidente fissava per la comparizione dei coniugi davanti a sé l'udienza del 3/10/2023.
In data 29/08/2023 si costituiva la resistente.
Seguivano le memorie del ricorrente (12/09/2023 e 27/09/2023) inframezzata da quella della resistente (20/09/2023).
All'udienza il Presidente, dopo aver sentito i coniugi, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19/03/2024.
Con ordinanza del 13/03/2024 il Presidente, vista l'istanza presentata congiuntamente dalle parti l'11/12/2023, disponeva che l'udienza del
19/03/2024 si tenesse per la comparizione personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione e non più per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, su proposta del Presidente, le parti dichiaravano di voler divorziare alle seguenti condizioni:
- fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione in ordine ad affidamento, collocamento
e visite delle figlie, l'assegno divorzile per la signora viene fissato in Euro 500 e l'assegno CP_1
di mantenimento per le figlie in Euro 430 ciascuna, il tutto con decorrenza e rivalutazione da
Giugno 2023;
- fermo l'assegno unico interamente alla signora CP_1
- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50%;
2 - spese legali compensate;
- Il signor si impegna a intervenire sollecitamente (al massimo entro 30 giorni) Parte_1
qualora la signora gli segnali la necessità di interventi di manutenzione straordinaria CP_1
sull'abitazione famigliare. In difetto la signora potrà provvedere a tali opere manutentive CP_1
con diritto al rimborso della spesa;
- Il signor provvederà a far riparare il cancello dell'abitazione famigliare entro il Parte_1
31 Maggio 2024.
Il Presidente tratteneva quindi la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio e disponendo la trasmissione degli atti al PM.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente oltre i termini previsti dalla legge, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 17/11/2020; poichè la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
rilevato che le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità e corrispondono all'interesse della prole viste le conclusioni del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 03/06/2007 da Parte_1
n. a RE (TV) il 30/04/1970 e C.F.
[...] CP_1
n. a RE (TV) il 20/05/1977 e trascritto al n. 42, C.F._1
Parte 2, Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso, alle condizioni sopra riportate (v. conclusioni congiunte delle parti).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Treviso, 09/04/2024
IL PRESIDENTE dott. Antonello Fabbro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
composto dai Magistrati:
Dott. Antonello Fabbro Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani Giudice
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso proposto in data 18/05/2023 da , con l'avv. SARACCO Parte_1
UMBERTO, nei confronti di , con l'avv. CUSINATO SARA. CP_1
Conclusioni congiunte delle parti:
- fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione in ordine ad affidamento, collocamento e visite delle figlie, l'assegno divorzile per la signora viene CP_1
fissato in Euro 500 e l'assegno di mantenimento per le figlie in Euro 430 ciascuna, il tutto con decorrenza e rivalutazione da Giugno 2023;
- fermo l'assegno unico interamente alla signora;
CP_1
- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50%;
- spese legali compensate;
- Il signor si impegna a intervenire sollecitamente (al massimo entro Parte_1
30 giorni) qualora la signora gli segnali la necessità di interventi di CP_1
manutenzione straordinaria sull'abitazione famigliare. In difetto la signora Prete
1 potrà provvedere a tali opere manutentive con diritto al rimborso della spesa;
- Il signor provvederà a far riparare il cancello dell'abitazione Parte_1
famigliare entro il 31 Maggio 2024.
Conclusioni del PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe ha richiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 03/06/2007 CP_1
in Treviso.
Con decreto del 08/06/2023 il Presidente fissava per la comparizione dei coniugi davanti a sé l'udienza del 3/10/2023.
In data 29/08/2023 si costituiva la resistente.
Seguivano le memorie del ricorrente (12/09/2023 e 27/09/2023) inframezzata da quella della resistente (20/09/2023).
All'udienza il Presidente, dopo aver sentito i coniugi, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19/03/2024.
Con ordinanza del 13/03/2024 il Presidente, vista l'istanza presentata congiuntamente dalle parti l'11/12/2023, disponeva che l'udienza del
19/03/2024 si tenesse per la comparizione personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione e non più per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, su proposta del Presidente, le parti dichiaravano di voler divorziare alle seguenti condizioni:
- fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione in ordine ad affidamento, collocamento
e visite delle figlie, l'assegno divorzile per la signora viene fissato in Euro 500 e l'assegno CP_1
di mantenimento per le figlie in Euro 430 ciascuna, il tutto con decorrenza e rivalutazione da
Giugno 2023;
- fermo l'assegno unico interamente alla signora CP_1
- le spese straordinarie rimangono suddivise al 50%;
2 - spese legali compensate;
- Il signor si impegna a intervenire sollecitamente (al massimo entro 30 giorni) Parte_1
qualora la signora gli segnali la necessità di interventi di manutenzione straordinaria CP_1
sull'abitazione famigliare. In difetto la signora potrà provvedere a tali opere manutentive CP_1
con diritto al rimborso della spesa;
- Il signor provvederà a far riparare il cancello dell'abitazione famigliare entro il Parte_1
31 Maggio 2024.
Il Presidente tratteneva quindi la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio e disponendo la trasmissione degli atti al PM.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente oltre i termini previsti dalla legge, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 17/11/2020; poichè la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
rilevato che le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità e corrispondono all'interesse della prole viste le conclusioni del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 03/06/2007 da Parte_1
n. a RE (TV) il 30/04/1970 e C.F.
[...] CP_1
n. a RE (TV) il 20/05/1977 e trascritto al n. 42, C.F._1
Parte 2, Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso, alle condizioni sopra riportate (v. conclusioni congiunte delle parti).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Treviso, 09/04/2024
IL PRESIDENTE dott. Antonello Fabbro
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