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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19429 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
n. a Roma il 2 maggio 1934, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via Nicola Ricciotti, n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuliano
AREZZINI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
ON
[...]
OPPOSTI CONTUMACI in persona Controparte_2
del suo Capo pro tempore, dott.ssa – rappresentato e difeso Controparte_3
dal Responsabile del Processo Legale, avv. Floridia MONFORTE, unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari avv.ti Donato DE ROSA, Sandra
CECCARELLI, Valeria CORSETTI, Giovanna INTORCIA, Matteo GERON,
Anna NAPOLI e Laura SARNO – elettivamente domiciliato per la carica presso l' stesso, in Roma, alla via M. Brighenti, n. 23 CP_1
1 OPPOSTO
, in persona del dott. Controparte_4 [...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio – CP_5
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n.
38, presso lo studio dell'avv. Donato LETTIERI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: altre ipotesi – opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. G. Arezzini, per l'opponente: “Nel merito, ed in accoglimento del pre- sente atto, accertare e dichiarare, per i motivi in precedenza esposti,
l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di credito vantato dai con- venuti in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza, richiesto dall'agente di riscossione con gli atti di intimazione di pagamento n.
097 2023 9114961268 000 e n. 097 2024 90305034 06 000 (nella parte in questa sede opposta riguardante la cartella di pagamento n.
09720050207907125000 in essi indicata), e/o comunque l'intervenuta prescri- zione e/o decadenza del diritto di credito indicato nella citata cartella di pa- gamento numero n. 09720050207907125000, per l'importo complessivo da ul- timo aggiornato di €253.518,09 (ovvero di quello diverso che risulterà in cor- so di causa), dichiarando che nulla deve il Sig. per i titoli ivi in- Parte_1
dicati e comunque accertare e dichiarare, per i motivi in precedenza esposti,
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dei creditori, e conseguen- temente anche dell'agente di riscossione, a procedere alla riscossione ed all'esecuzione coattiva dei crediti di cui agli atti di intimazione di pagamento
n. 097 2023 9114961268 (nella parte in questa sede opposta riguardante la cartella di pagamento n. 09720050207907125000 in essi indicata) per
l'importo da ultimo aggiornato di €253.518,09 (ovvero di quello diverso che risulterà in corso di causa) ovvero comunque di quello riguardante la predet-
2 ta cartella di pagamento n. 09720050207907125000; C) Sempre nel merito, ma in via subordinata, accertare e dichiarare, per gli ulteriori motivi in pre- cedenza esposti, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di credito vantato dai convenuti in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragio- ne e competenza, siccome richiesto dall'agente di riscossione, con gli atti di intimazione di pagamento n. 097 2023 9114961268 000 e n. 097 2024
90305034 06 000 (nella parte in questa sede opposta riguardante la cartella di pagamento n. 09720050207907125000 in essi indicata) e/o comunque
l'intervenuta prescrizione e/decadenza del diritto di credito indicato nella ci- tata cartella di pagamento n. 09720050207907125000, a titolo di maggiora- zione per ritardato pagamento ex lege n. 689/81 e di interessi di mora, dichia- rando che nulla deve il Sig. per tali titoli, e comunque accertare Parte_1
e dichiarare, per i motivi in precedenza esposti, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dei creditori, e conseguentemente anche dell'agente di riscossione, a procedere alla riscossione ed all'esecuzione coattiva dei crediti di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 097 2023 9114961268 000 e n.
097 2024 90305034 06 000 (nella parte opposta riguardante la cartella di pa- gamento n. 09720050207907125000 in essi indicata) a titolo di maggiorazio- ne per ritardato pagamento ex lege n. 689/81 e di interessi di mora, dichia- rando in ogni caso l'illegittimità dell'applicazione degli interessi sulle somme richieste a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ex lege n. 689/81.
Con vittoria di spese e compensi della procedura, oltre spese generali, CAP ed I.V.A. come per legge”.
La dott.ssa e l'avv. F. Monforte, per l' CP_6 Controparte_7
: “… in via preliminare • dichiarare l'inammissibilità del ricor-
[...]
so perché tardivo • dichiarare l'estromissione dal giudizio del presente Ispet- torato • rigettare nel merito il ricorso perché infondato sia in fatto che in di- ritto • accertare l'eventuale ed esclusiva responsabilità dell
[...]
quale unico organo competente alla riscossione delle sanzioni”. CP_8
3 L'avv. D. Lettieri, per l' : “Preliminarmen- Controparte_4
te dichiarare il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario
a) Rigettare la domanda anche cautelare cui si resiste in quanto inammissibi- le, improcedibile e infondata e comunque per tutte le ragioni descritte in nar- rativa;
b) In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di acco- glimento limitare l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del dovuto Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione iscritto al ruolo civile ordinario l'11 aprile 2024, con il n. 15676/2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1
intimazioni di pagamento n. 097 2023 9114961268 000, notificata in data 12 marzo 2024, e n. 097 2024 90305034 06 000, notificata il 4 aprile 2024, en- trambe relative alle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 097 2002 0258993801 000 notificata in data 05 novembre 2002;
b) n. 097 2005 0207907125 000 notificata in data 01 dicembre 2005.
Evidenziato che la prima cartella concerne credito tributario non oggetto di impugnazione in questa sede, ha dedotto che la seconda si riferisce a san- zioni ex lege n. 689/1981 e relative maggiorazioni per omesso pagamento, pre- tese dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma per l'anno 2002, per l'importo complessivo, secondo l'intimazione di pagamento notificata il 12 marzo 2024, di €252.018,24, con interessi calcolati fino al 31 ottobre 2023, e, secondo l'intimazione notificata il 4 aprile 2024, per il maggior importo di
€253.512,53 essendo stato aggiornato il conteggio degli interessi sino al 28 marzo 2024.
L'opponente, quindi, ha affermato che, poiché la cartella di pagamento n.
097 2005 0207907125 000 sarebbe stata notificata il 1° dicembre 2005, il cre- dito si è prescritto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 e, eventualmente, anche per decorso di quello ordina- rio decennale, ove ritenuto applicabile;
che anche le maggiorazioni per ritarda-
4 to pagamento e gli interessi non sono dovuti essendo intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale;
che illegittima è l'applicazione degli interessi di mora sulle voci relative alle maggiorazioni per ritardato pagamento in quanto tali maggiorazioni, ex art. 27 legge n. 689/1981, assorbono gli inte- ressi in ipotesi di ritardato pagamento;
e che non sussiste o comunque è inva- lida la notificazione della cartella di pagamento, con la conseguenza che il di- ritto azionato è comunque prescritto e decaduto.
L'attore ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il procedimento, essendo stata rilevata dal Presidente della Seconda se- zione civile la competenza del giudice del lavoro, è stato rimesso, con decreto del 20 maggio 2024, all'Area lavoro ed iscritto con il n. 19429/2024 ed indi assegnato a questo giudice.
L' , costituitosi in giudizio il 24 Controparte_2
luglio 2024, ha dedotto che la cartella di pagamento sottesa alle intimazioni impugnate trae origine dall'ordinanza-ingiunzione n. 1546/02 del 09.10.2002, avverso cui il presentò opposizione, la quale fu respinta con sen- Pt_1
tenza di questo Tribunale - Seconda sezione civile, del 1° ottobre 2004, emes- sa nel procedimento R.G. n. 80503/2002; che, stante il mancato pagamento, è stato iscritto a ruolo il credito ed è stata notificata al in data 6 di- Pt_1
cembre 2005, la cartella di pagamento n. 097 2005 0207907125 000, avverso la quale pure è stata proposta opposizione respinta con sentenza n. 11132/07 di questo Tribunale - Sezione civile IV bis del 1° giugno 2007; che gli atti pre- supposti alle intimazioni di pagamento, ovvero l'ordinanza-ingiunzione e la cartella di pagamento, sono stati entrambi regolarmente notificati, con conse- guente effetto interruttivo del termine di prescrizione, per quanto riguarda l'attività riferibile all medesimo;
che, pertanto, l'opposizione CP_1 all'intimazione deve ritenersi riferibile soltanto ad eventuali ragioni di prescri- zione maturata successivamente su cui può riferire l' Controparte_4
, sulla quale grava l'onere di provare la rituale notifica degli atti
[...]
5 interruttivi della prescrizione relativamente agli atti esecutivi della procedura;
e che, per la parte di competenza dell'Ispettorato medesimo, l'opposizione de- ve ritenersi inammissibile in quanto la corretta e rituale notifica dell'ordinanza-ingiunzione e la sentenza di rigetto del ricorso proposto avver- so la stessa esclude la legittimità dell'opposizione ora proposta.
L' , costituitasi il 29 luglio 2024, ha Controparte_4
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in relazione al credito di natura tributaria. Ha poi contestato la fondatezza della domanda deducendo che la prescrizione, decennale, trattandosi di crediti tributari, non è decorsa es- sendo stati notificati, prima delle intimazioni qui opposte, i seguenti atti: a) in data 19/04/2010 intimazione n. 097 2010 9088749358000; b) in data
18/02/2016 intimazione n. 097 2015 9112147560000; c) in data 17/05/2018 intimazione n. 097 2018 9021740080000; d) in data 18/10/2018 pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 n. 097 84 2018 00024667001; che avverso tali atti non è stata proposta alcuna opposizione;
che, in sede di conversione del c.d. Decreto sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), è stato ulterior- mente differito dal 30 aprile al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione;
e che l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d.
Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di deca- denza che per quelli di prescrizione.
Il e l ON ON
, benché ritualmente citati con atti notificati l'11 aprile 2024 presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 20 novembre 2024 è stato disposto il mutamento da rito ordinario a rito del lavoro.
L'opponente ha depositato il 30 dicembre 2024 memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
L' ha depositato il 13 gennaio 2025 note scritte ex art. 127-ter CP_1
c.p.c. mentre il l 4 febbraio 2025. Pt_1
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione passiva sia del sia dell' ON ON
, spettando la stessa all' .
[...] Controparte_2
L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa fu emessa il 9 ottobre 2002 dal
Direttore provinciale del lavoro di Roma.
Le direzioni provinciali del lavoro, organi periferici del Ministero del la- voro, furono “assorbite” dalle Direzioni territoriali del lavoro (v. DPR n.
144/2011), pur sempre organi del detto Ministero.
In seguito, per effetto della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2015, costituito l quale ente distinto rispetto ON
all'Amministrazione Centrale, sono stati altresì istituiti gli ispettorati territo- riali del lavoro, quali organi periferici dell' . Questi sono ON
successori ex lege delle Direzioni territoriali.
Quanto alle opposizioni alle sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, la legittimazione passiva, di regola, spetta all'autorità che ha emesso il prov- vedimento e non già all'ente o amministrazione di cui questa è organo perife- rico (v. artt. 17 e 18 l. n. 689/1981 e art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011; speci- ficamente, sulle vicende successorie suddette v. Cass. civ. sez. lav.,
09/05/2023, n. 12269, nella quale, peraltro, si ribadisce che “nei giudizi di op- posizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1 (come sostituito dalla L.
25 marzo 1958, n. 260, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Sta- to, e alla speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, art. 4”).
Inoltre, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni ammi-
7 nistrative concernenti il merito della pretesa sussiste litisconsorzio necessario dell'ente impositore titolare della pretesa ed anche dell'agente della riscossio- ne (v. Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n. 11661).
2. - Premesso che non forma oggetto del presente giudizio il credito di cui alla cartella n. 097 2002 0258993801 000 notificata in data 5 novembre
2002, concernente “IVA relativa alle importazioni”, come appare chiaro già dalla lettura dell'atto di citazione nel quale si precisa che soltanto la seconda cartella viene contestata, cioè quella notificata il 1° dicembre 2005 relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 (v. pag. 3 dell'atto di citazione nonché le conclusioni in cui si menziona esclusivamente la seconda cartella), non deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . Controparte_4
3. - Nel merito, si rileva, in primo luogo, che, come dedotto e provato dall' , l'ordinanza ingiunzione n. 1546/2002 fu impugnata dal CP_1
(nonché dalla società di cui egli era legale rappresentante) e Pt_1
l'opposizione fu respinta con sentenza di questo Tribunale - Sezione seconda civile del 1° ottobre 2004 emessa nelle cause riunite nn. 80503/2002 e
80505/2002.
Emessa la cartella di pagamento n. 097 2005 0207907125 000 notificata in data 06 dicembre 2005, il propose opposizione dando atto ap- Pt_1
punto che gli era stata notificata il 14 ottobre 2002 l'ordinanza ingiunzione n.
1546/02; e che egli aveva proposto opposizione, la quale, appunto, era stata respinta con sentenza del 12 ottobre 2004 n. 270.121/2004. Anche tale opposi- zione fu respinta con sentenza di questo Tribunale - Sezione civile quarta bis, emessa nel procedimento n. 792/2006 il 27.5-1.6.2007 (v. detta sentenza nella produzione dell' ). CP_1
Essendo stato quindi accertato con la sentenza del 12 ottobre 2004 il cre- dito dell' con i relativi accessori, il termine di prescrizione non è CP_1
più quello quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, bensì decennale ex art. 2953
8 c.c. (per l'analoga materia delle opposizioni a cartelle esattoriali in tema di contributi e premi previdenziali cfr. Cass. 15/07/2021, n. 20261).
Il termine è rimasto sospeso nella pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale e, quindi, è ripreso a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del 27.5-1.6.2007 (art. 2945, 2° comma c.c.). Non constando la notificazione di tale sentenza, la stessa è passata in giudicato il 1° giugno 2008, ovvero decorso un anno dalla sua pubblicazione
(art. 327 c.p.c. secondo il testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, legge n. 69/2009).
4. - L' ha affermato che il termine di Controparte_4
prescrizione è stato interrotto, prima delle intimazioni di pagamento qui impu- gnate, dai seguenti atti:
In data 19/04/2010 atto n. 09720109088749358000 Avvisi di Intimazione
In data 18/02/2016 atto n. 09720159112147560000 Avvisi di Intimazione
In data 17/05/2018 atto n. 09720189021740080000 Avvisi di Intimazione
In data 18/10/2018 atto 09784201800024667001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art. 72-bis.
Del primo atto che sarebbe stato notificato il 19 aprile 2010 l' CP_4
non ha offerto alcuna prova.
Quanto al secondo, ovvero l'intimazione contraddistinta dal n. 097 2015
9112147560000, il con la memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata Pt_1
il 10 ottobre 2024 nonché con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. deposi- tata il 30 dicembre 2024, ha contestato il perfezionamento di una valida notifi- cazione dell'atto e, in riferimento alla copia della relazione di notifica prodotta dall' ha disconosciuto espressamente la produzione in mera copia fo- CP_4
tostatica, ex art. 2712 e ss. c.c., per non conformità all'originale e per diffor- mità da esporre dettagliatamente in esito della visione dell'originale.
L'Agenzia, invero, ha prodotto: a) la relazione di notificazione del 3 feb- braio 2016 da cui risulta che, stante l'assenza del destinatario, il messo notifi-
9 catore ha lasciato avviso ed ha dato avviso al destinatario a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento;
b) l'avviso deposito presso la casa comu- nale;
c) la busta contenente l'atto restituita al mittente per compiuta giacenza il
15 marzo 2016; d) il prospetto delle raccomandate ex art. 139/140 c.p.c. spedi- te l'8 febbraio 2016, tra cui quella indirizzata al Pt_1
5. - Orbene, non è inopportuno premettere che inammissibile è la conte- stazione circa la difformità delle copie prodotte rispetto agli originali siccome del tutto generica dovendosi ricordare, in proposito, che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata
– a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez. V, 5 luglio
2021, n. 18901; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI,
13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476)” (così, in motivazione, Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029).
Tuttavia, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2015
9112147560000 non può dirsi perfezionata, poiché manca la prova dell'esito della raccomandata c.d. informativa, atteso che ciò rappresenta l'unica circo- stanza che legittima il deposito presso l'ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza non essendo sufficiente la sola prova della sua spedizione (v., in mo- tivazione, Cass. civ. sez. trib., 03/12/2020, n. 27655).
Puntualizzazione dei principi e delle regole in materia di notificazione di atti specificamente in materia tributaria si rinviene nell'ordinanza della Cassa- zione civile sez. trib. del 09/08/2024, n. 22579:
«Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare:
a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stan- te l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di de-
10 posito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140
c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contri- buente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempi- menti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n.
27666 del 2019). Questa Corte ha affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indi- cata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della
Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519-2019; Cass. n. 33525 del
2019). Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire
è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificato- rio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata in- formativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova
(non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effet- tivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo
11 della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinata- rio o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifi- ca ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la ve- rifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr.
Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del
2019). Tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30-09-
2016, Cass. n. 27479 del 30-12-2016) che l'omissione di uno degli adempi- menti di cui al predetto articolo 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesi- stente in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
14916 del 20-07-2016 (Cass. Sez. L, Ord. n. 12704 del 2023; Sez. 5, Sentenza
n. 2552 del 2024).
Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tra- mite servizio postale (c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a rice- verlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orien- tata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012-2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024)».
Dunque, stante la nullità della notificazione dell'intimazione di paga- mento n. 097 2015 9112147560000, non può ravvisarsi in essa valido atto in- terruttivo del termine di prescrizione.
12 6. - Quanto all'intimazione di pagamento n. 097 2018 9021740080 000, che sarebbe stata notificata il 17 maggio 2018, il ileva, tra l'altro, Pt_1
che la distinta delle raccomandate spedite contenenti l'avviso di deposito pres- so la casa comunale, tra cui quella a lui indirizzata, non appare sottoscritto né dal soggetto mittente né dall'operatore “postale” Nexive S.p.a.; che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non reca la sottoscrizione di alcun incaricato dell'operatore postale privato che avrebbe dovuto attestare – qualora in possesso del relativo potere – il regolare svolgimento delle operazioni di notifica ivi comprese quelle relative alla datazione;
che, comun- que, la notificazione dell'intimazione di pagamento sarebbe inesistente poiché il relativo procedimento era stato affidato all'operatore privato Nexive S.p.a., soggetto non abilitato allo scopo non essendo titolare della relativa necessaria licenza individuale abilitativa.
L' ha prodotto: a) relazione di notifi- Controparte_4
cazione del 30 aprile 2018 da cui risulta che, stante l'assenza del destinatario, il notificatore ha depositato l'atto presso la casa comunale ed ha spedito avviso con raccomandata con avviso di ricevimento;
b) la distinta degli atti depositati il giorno 2 maggio 2018 presso la casa comunale dal messo notificatore;
c) la busta verosimilmente contenente l'avviso di avvenuto deposito non consegna- to per assenza del destinatario il giorno 9 maggio 2018 e restituito al mittente per compiuta giacenza il 14 giugno 2018, recante il logo dell'operatore Nexive
e non già della soc. . CP_9
Come eccepito dall'attore, tale notificazione è nulla (anche se non inesi- stente) poiché appunto non vi è alcuna certezza che il plico sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Si ricorda, invero, che “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., se pure è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella
13 portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999”, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del “servizio postale universa- le”, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso,
a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 22/05/2023, n. 13984).
Poiché non consta che la soc. Nexive fosse dotata di licenza individuale speciale alla data della notificazione (da consultazione del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy risulta che ne sia titolare solo da gennaio
2019), la stessa è nulla (anche se non inesistente: v. Cass. civ. sez. trib.,
03/12/2024, n. 30901).
7. - Poiché non vi è prova del successivo atto di interruzione del termine di prescrizione costituito da atto di pignoramento presso terzi che sarebbe stato notificato il 18/10/2018, deve constatarsi che il termine di prescrizione, che è iniziato a decorrere dal 1° giugno 2008, si è consumato il 1° giugno 2018.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo, deve dichiararsi insussistente il credito dell' di cui alla cartella di Controparte_2
14 pagamento n. 097 2005 0207907125 000, sottesa alle intimazioni di pagamen- to n. 097 2023 9114961268 000 e n. 097 2024 90305034 06 000.
8. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza e sono quindi poste a carico solidale dei convenuti.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modifi-
cato dal D.M. n. 147/2022. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore mi- nimo per controversie di previdenza di valore compreso tra €52.000,00 ed
€260.000,00 considerato il valore complessivo dei crediti contestati oggetto dell'intimazione, cioè €253.512,53. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A., C.P.A. e con- tributo unificato versato, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione iscritto al ruolo civile ordinario l'11 Parte_1
aprile 2024, con il n. 15676/2024, così provvede:
1. - dichiara il difetto di legittimazione del Poli- ON
tiche Sociali nonché dell;
ON
2. - dichiara insussistente il credito dell' Controparte_2
di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0207907125 000,
[...]
sottesa alle intimazioni di pagamento n. 097 2023 9114961268 000 e n.
097 2024 90305034 06 000;
3. - condanna l' e l' Controparte_2 [...]
in solido al pagamento, in favore dell'avv. Giuliano Controparte_4
AREZZINI, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in
15 complessivi €6.162,00# di cui €804,00# per spese generali ed €5.359,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato versato di €43,00;
4. - manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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