Articolo 19 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 gennaio 1972
Art. 19. (Costruzioni in corso)

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell' articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 , ne' alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' iniziate.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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