TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1451
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La clausola di salvaguardia è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, configurandosi come acquiescenza agli effetti dei provvedimenti amministrativi. Non viola l'art. 1462 c.c. in quanto l'annullamento dell'atto presupposto determina l'inefficacia del contratto e non la sua nullità, né gli artt. 24 e 113 Cost., poiché il superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria giustifica tale limitazione del diritto di difesa.

  • Accolto
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La sottoscrizione della clausola di salvaguardia preclude l'impugnazione di tutti gli atti legati alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1451
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1451
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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