Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21066 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12408/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12408 del 2022, proposto da EL SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, non costituita in giudizio;
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ED AR RA e DR RC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
“1) della Graduatoria di merito del Distretto di Reggio Calabria pubblicata in data 23.9.2022 sul sito del Formez inerente il Concorso pubblico per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale, di cui 750 unità Area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità Area funzionale II, fascia economica F1 e n. 1660 unità Area funzionale III, fascia economica F1, deliberati dalla Commissione RIPAM e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale “concorsi ed esami” n. 26 del 1° aprile 2022 - PROFILO TECNICO DI AMMINISTRAZIONE, AREA III, FASCIA ECONOMICA F1, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente;
2) degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° aprile 2022, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
per l'accertamento
- del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito;
con conseguente condanna in forma specifica
- delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, all'assegnazione alla ricorrente di + 0,75 (previa eliminazione della penalità pari a – 0,375) in relazione al quesito di cui in narrativa, nonché all'assegnazione del punteggio positivo (raddoppio) sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione più alta nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Vista la memoria del 19.9.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. LE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- la ricorrente ha agito in giudizio per contestare il risultato della prova scritta relativa al concorso in oggetto, all’esito della quale è risultata inidonea;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
- con la memoria depositata in data 19.9.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al presente ricorso;
Ritenuto che
- nonostante l’inosservanza del termine previsto dall’art. 84, comma 3, del codice del processo amministrativo per la notifica dell’atto di rinuncia al ricorso, tale condotta processuale possa essere considerata quale inequivoco argomento di prova in ordine alla sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa a norma del quarto comma della medesima disposizione;
- conseguentemente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;
- le spese di lite possano essere integralmente compensate, stante la natura in rito della decisione;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LE Di IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di IN | IN MO |
IL SEGRETARIO