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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4001 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Gioia (c.f.: ), domiciliatario in C.F._1
Napoli, alla via Nuova Marina n. 5; appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Remo Pellegrino (c.f.: ) e C.F._2 dall'avv. Antonio Principato (c.f.: ), con gli stessi elett. te dom.ta in C.F._3
Napoli, alla via S. Biscardi n. 13, presso lo studio legale JANNON;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1683/2021 del tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 10.6.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 premesso di essere creditrice di per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
19.468,23, a titolo di residuo del corrispettivo riferibile alla fornitura di mobili e arredi vari, chiese ed ottenne decreto ingiuntivo non esecutivo (n. 2372/2018).
Propose tempestiva opposizione la chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 dichiarare la incompetenza per territorio del tribunale di Napoli Nord per essere competente il tribunale di Napoli;
nel merito, eccepì l'esistenza di vizi e difetti della fornitura, analiticamente indicati, denunciati prontamente con missiva del 9.8.2017, rimasta priva di riscontro;
eccepì l'inadempimento di controparte, che legittimava la sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c.; precisò che nel contratto era stata pattuita anche la fornitura e posa in opera di una cucina, mai fornita, e chiese di accogliere l'opposizione, di dichiarare risolto il contratto stipulato il 31.3.2017 per grave inadempimento della venditrice, di condannare controparte alla restituzione degli importi già versati e pari ad € 95.881,00, oltre al risarcimento dei danni patiti, pari ad € 23.881,00; chiese la revoca del decreto ingiuntivo anche perché la fattura in atti non dimostrava la consegna ed il montaggio di tutta la merce, vinte le spese con attribuzione.
La società creditrice, per quel che è ancora di interesse in questa fase di appello, eccepì la decadenza dalla garanzia per vizi, quanto alla merce consegnata, e chiese il rigetto della opposizione e la conferma del decreto;
quanto alla merce non ancora consegnata – cucina - chiese la condanna dell'acquirente al pagamento del dovuto (42.043,71), in presenza di piena disponibilità alla consegna;
in caso di revoca del decreto, chiese la condanna al pagamento del complessivo importo di € 61.511,94.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
rigettate le istanze ex art. 186 - ter e quater;
ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 18.2.2021, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1683 del 2021 depositata in data 10.6.2021, il Tribunale di Napoli
Nord ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, che ha dichiarato esecutivo;
ha rigettato la domanda riconvenzionale della opponente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della opposta, ha condannato l'opponente al pagamento della somma di € 30.816,69, oltre interessi dalla costituzione in mora (9.8.2017) al soddisfo, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.140,00 per compensi, € 550,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.
2 A sostegno della decisione il Tribunale, previa declaratoria di inammissibilità della eccezione di incompetenza siccome formulata, ha dichiarato l'acquirente decaduto dalla garanzia per vizi quanto alla prima fornitura, lo ha considerato inadempiente in ordine al pagamento della cucina, pacificamente in magazzino e disponibile per la consegna, in assenza di pattuizione di un termine essenziale di consegna, e lo ha condannato al pagamento del saldo.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a n. 3 articolati Parte_1 motivi (1. erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il grave inadempimento di controparte ed accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia;
2. erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale riferibile al pagamento della cucina;
3. eccessività degli importi indicati nel capo di condanna alle spese di lite).
Ha reiterato l'appellante le istanze istruttorie ed ha chiesto, in accoglimento dei motivi ed in riforma della sentenza, di dichiarare risolto il contratto per inadempimento della venditrice, di revocare il decreto ingiuntivo, di condannare l'appellata a restituire gli importi versati in acconto ed al risarcimento dei danni.
Ha resistito controparte, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e di rigettarlo nel merito;
ha chiesto alla Corte di precisare tipo e misura degli interessi (riconosciuti nella misura legale) da intendersi e qualificarsi come moratori, in applicazione della disciplina dei ritardi sulle transazioni commerciali.
Rigettata la istanza di inibitoria, sulle conclusioni delle parti formulate all'udienza del
2.4.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. ridotti (40+20).
2. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c..
Parte appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione, nel rispetto del contenuto motivazionale prescritto dall'art. 342 c.p.c. siccome interpretato secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite nella sentenza del 2017 n. 27199 (in tempi più recenti v. Cass. ord. del 2022 n. 3641).
3.Il primo motivo di appello contiene svariate censure.
3 Con la prima, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui esclude il grave inadempimento di controparte;
con la seconda si duole dell'accoglimento della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi.
3.1-Va evidenziato e chiarito che la gravata sentenza distingue le questioni riferibili alla merce consegnata (solo il saldo della merce consegnata è oggetto della originaria ingiunzione) e quelle riferibili alla cucina, non consegnata, ma pacificamente giacente in magazzino e disponibile per la consegna (oggetto di domanda riconvenzionale della venditrice da un lato, e posta a base degli inadempimenti da parte dell'acquirente, dall'altro).
3.2- Quanto all'inadempimento collegato ai vizi ed ai difetti della merce consegnata, ritiene il tribunale che la nota di accettazione sottoscritta dal amministratore unico Per_1 della opponente, dava atto del riscontro, in sede di verifica, di due minimi difetti, ben descritti e dettagliati;
che solo il 9.8.2017 era giunta la mail dell'acquirente di contestazione di presunti ed ulteriori difetti rispetto ad una consegna effettuata dal 12 al 18 luglio di talché, in applicazione della disciplina della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ha ritenuto fondata la tempestiva eccezione di decadenza sollevata dalla IT (denuncia intervenuta oltre gli otto giorni dalla scoperta dei vizi); peraltro, ha aggiunto il Tribunale che non emergeva in atti neppure la indicazione della data della scoperta, ma si trattava di vizi ampiamente riconoscibili, come dimostrato dal contenuto della nota di accettazione.
Quanto all'inadempimento riferibile alla mancata consegna della cucina, in assenza di un termine essenziale contrattualmente convenuto, poiché già con mail del 9.8.2018 - mai adeguatamente contestata - la IT aveva comunicato la giacenza della cucina presso i propri magazzini per la consegna, richiedendone il pagamento, il Tribunale ritiene inconfigurabile l'inadempimento dedotto e di contro inadempiente l'acquirente alla obbligazione di pagamento del prezzo.
3.3-La motivazione è condivisa da questa Corte, con le seguenti precisazioni in diritto.
La Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 2025 n.1701, ha ben chiarito il rapporto tra eccezione di inadempimento e garanzia per i vizi della cosa, oltre che gli oneri probatori conseguenti.
In primo luogo, la garanzia per i vizi presuppone che la merce sia consegnata, laddove, in caso di mancata consegna, si applicano solo ed esclusivamente le regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni.
In ogni caso, in caso di consegna della merce e di contestazioni afferenti vizi e difetti della merce, per individuare la disciplina applicabile (generale o speciale), occorre guardare alla condotta processuale del committente al quale è richiesto il pagamento.
4 Solo laddove il committente - convenuto per il pagamento del compenso – si limiti ad opporre, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, si applicheranno i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, il conseguente regime probatorio (il creditore deve dimostrare i fatti costitutivi ed il debitore deve dimostrare di aver esattamente adempiuto o la sua mancanza di colpa) e la disciplina ex art. 1460 c.c. sulla eccezione di inadempimento.
Laddove, invece, il committente convenuto per il pagamento non si limiti ad una mera eccezione, ma proponga le azioni edilizie fondate sulla garanzia (risoluzione, riduzione del prezzo) – come nella specie – si applicherà la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi della cosa venduta e farà carico al committente la prova dei vizi e della tempestiva denuncia.
Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante/acquirente con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'appaltatore/venditore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente,
l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi e di averli tempestivamente denunciati.
Con l'ulteriore conseguenza che, in tali casi, anche il precipitato sulla proporzionalità e conformità a buona fede della "eccezione" generale di inadempimento è in radice incompatibile con la deduzione della garanzia speciale per i vizi, sottesa alla spiegata
"domanda" di riduzione del prezzo o di risoluzione.
Il tutto sulla scia di quella giurisprudenza che, con specifico riguardo al contratto di compravendita - ma il principio è stato espressamente esteso, per identità di ratio, anche all'appalto -, ha affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di "obbligazione"
(dovere di prestazione) ma di "soggezione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
5 3.4-Tanto premesso in diritto, il Tribunale, quanto alla merce consegnata, in presenza di contestazione riferibile a vizi e difetti dell'opera, ha implicitamente e correttamente qualificato la domanda risolutoria proposta dal debitore in via riconvenzionale come azione edilizia ed ha applicato la relativa disciplina con specifico riferimento al termine di denuncia di otto giorni dettato per i vizi riconoscibili (artt. 1490 e ss.).
Pacifico essendo che, quanto alla merce consegnata, sono stati descritti in primo grado una serie di vizi analiticamente indicati in comparsa pacificamente riconoscibili, il tribunale, con motivazione incensurabile perché ancorata a dati documentali incontrovertibili, a sostegno della decadenza dalla garanzia, ha dato il giusto e dirimente rilievo ai seguenti elementi: - la merce è stata consegnata dal 12 al 18 luglio 2017 (evenienza documentata e sostanzialmente incontestata); - con nota del 18.7.2017, redatta in contraddittorio e sottoscritta dal l.r. della debitrice, le parti hanno dato atto che “MONTAGGIO E POSA IN OPERA NON
PRESENTANO DIFETTI E SONO STATI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE”; - nella nota si legge che solo n. 2 vizi e difetti sono stati invece riscontrati: a) mancanza di due attacchi a tubi A/A 4+2 per la cabina armadio;
b) consegna di un ripiano base della cabina, “scorticato”.
Nella nota, dunque, si dà atto che, a fronte di n. 44 componenti di arredo consegnati, i problemi erano limitatissimi e riferibili a soli due componenti (tubi cabina armadio e ripiano base cabina “scorticato”); per gli altri componenti di arredo, si dà atto che non vi erano
“rotture”. Quanto ai due limitati vizi riscontrati, si tratta alla evidenza di dettagli frequenti nelle grosse forniture, di vizi non rilevanti, ma soprattutto ampiamente riconoscibili.
Solo in data 9.8.2017 - rispetto ad una consegna effettuata dal 12 al 18 luglio - la appellante ha avanzato una serie di contestazioni riferibili ad ulteriori vizi e difetti, ampiamente riconoscibili come da descrizione, ma non emergenti nella nota, di talché, in applicazione della disciplina della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., il Tribunale ha correttamente ritenuto fondata la tempestiva eccezione di decadenza sollevata dalla IT, aggiungendo che non emergeva in atti neppure la indicazione della data della scoperta.
3.5- Non coglie nel segno la deduzione dell'appellante - peraltro chiarita solo nella presente fase di appello - che solo una parte della merce fu verificata al momento della redazione della nota di consegna, laddove “gli altri elettrodomestici” non potevano essere collaudati o verificati poiché non era stata consegnata la cucina.
In base a tale argomento, parte appellante intende spostare in avanti la conoscenza dei vizi alla successiva data del 4.8.2017, momento in cui, recatasi presso la IT a suo dire
6 per il pagamento del saldo, quest'ultima rifiutò di consegnare la cucina, sicché la denuncia del 9.8.2017 doveva considerarsi tempestiva rispetto a tale data.
Non v'è chi non veda che l'appellante confonde i vizi della merce fornita con la diversa ipotesi della mancata consegna (della cucina) che il tribunale ha ben distinto: la mancata consegna non è un vizio (che di contro presuppone che la merce sia stata consegnata), ma è un inadempimento ordinario.
Si vuol dire che con tale difesa l'acquirente intende postdatare la data della scoperta dei vizi alla data del rifiuto della consegna della cucina, così confondendo e sovrapponendo le questioni riferibili alla merce consegnata con quelle riferibili alla cucina non consegnata, laddove il tribunale ha ben distinto le due questioni.
La decadenza è stata, dunque, correttamente rilevata. Va anche aggiunto che il compratore, che ne era onerato, non ha dato prova della esistenza di vizi ulteriori e non riconoscibili, come era suo onere in base alla giurisprudenza richiamata.
Del resto, consegue a quanto esposto che, anche indipendentemente dalla decadenza, la verifica dei due limitatissimi vizi suindicati mai avrebbe potuto consentire l'accoglimento della domanda risolutoria, alla luce delle prestazioni reciproche, della economia oltre che del valore dell'intero contratto. Anzi, i vizi descritti, per la loro limitatezza, non avrebbero neppure consentito la più ridotta azione di riduzione del prezzo. In tema, la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 24754 del 2024, ha affermato che vizi insignificanti o che non incidano in modo considerevole sul valore o sull'utilizzo del bene compravenduto non rientrano nell'alveo della garanzia ex art. 1490 c.c., e quindi non danno diritto alla riduzione del prezzo.
3.6- Quanto, invece, alle questioni riferibili alla merce non consegnata (cucina), in applicazione delle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni e dei relativi oneri probatori, il tribunale ha correttamente rilevato che: - in difetto di un termine essenziale contrattualmente convenuto, non era configurabile un inadempimento ricollegabile al mancato rispetto di esso;
- già con mail del 9.8.2018 (mai adeguatamente contestata) la IT aveva comunicato la giacenza della cucina presso i propri magazzini per la consegna, richiedendone il pagamento;
- non era configurabile l'inadempimento dedotto.
In definitiva, quanto alla consegna della cucina, non vi è alcun inadempimento di tale gravità (in base alle regole generali) da sostenere una pronuncia risolutoria in danno del venditore e neppure la sospensione dei pagamenti è conforme a buona fede e proporzionata
(art. 1460 c.c.), laddove collegata, come fa l'acquirente, ai due minimi vizi riferibili alla merce già consegnata.
7 4.Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale del venditore riferibile al pagamento della cucina.
Sul punto deduce l'appellante che, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, le condizioni contrattuali non erano mai state modificate, pur ammettendosi l'assenza di un termine essenziale;
reitera anche in questo motivo questioni afferenti ai vizi che, a suo dire, potevano essere verificati solo dopo il montaggio della cucina, e reitera la sostenuta legittimità della sospensione del pagamento del dovuto in mancanza di consegna della cucina.
4.1-Evidenziato che le doglianze, in tale ultima parte, non si confrontano con la decisione del tribunale in ordine alla quantificazione del pagamento dovuto, è evidente che, inconfigurabile essendo l'inadempimento del venditore, è fondata la domanda di pagamento.
In primo luogo, l'importo che il tribunale ha riconosciuto a saldo non è stato oggetto di specifica censura;
inoltre, l'ordinativo riferibile alla cucina, pacificamente in giacenza in magazzino e disponibile per la consegna, è pacifico;
infine, le questioni riferibili all'inadempimento di controparte, che legittimerebbero la sospensione del pagamento, sono già state esaminate nel punto che precede, con esclusione di qualsivoglia inadempimento del venditore idoneo non solo a fondare una domanda risolutoria ma anche a legittimare l'eccezione ex art. 1460 c.c..
Si ricorda che già in data 9.8.2017 la società IT aveva comunicato via mail che la cucina era in magazzino disponibile per la consegna;
tale comunicazione, in punto di effettivo ricevimento, non è mai stata contestata (e neppure è stata contestata in questo grado di appello); così come è pacifica l'assenza di un termine essenziale di consegna.
Ne deriva la assoluta evidenza della persistenza di un obbligo di pagamento della cucina, risultando infondate – e in parte inconferenti - le doglianze dell'appellante sul punto.
In definitiva, in applicazione delle regole generali in tema di adempimento delle obbligazioni, il creditore ha dato prova dei fatti costitutivi mentre il debitore non ha dimostrato di aver pagato o della sua mancanza di colpa.
Consegue a quanto esposto la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in appello, riferibili ai vizi ed ai difetti della fornitura.
5.L'ultimo motivo di appello è così rubricato: erronea condanna alle spese legali con palese quantificazione per eccesso dei compensi professionali.
Il motivo è del tutto inammissibile poiché alla indicata rubrica non segue alcuna specificazione sulla denunciata “quantificazione per eccesso”, limitandosi l'appellante a
8 richiamare il principio pacifico di riforma del capo sulle spese in caso di accoglimento dei motivi di appello.
6.La richiesta dell'appellata di precisare tipo e misura degli interessi (riconosciuti nella misura legale) da intendersi e qualificarsi come moratori, in applicazione della disciplina dei ritardi sulle transazioni commerciali, presupponeva la proposizione dell'appello incidentale, non integrando un effetto naturale della sentenza e presupponendo una valutazione in concreto. Tale conclusione deriva dal pronunciamento della Cass a sez. un. in tema
(sentenza n. 12449 del 7.5.2024; vedi anche Cass. 2025 n. 3499: La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere).
7.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, considerando il valore della causa vicino ai minimi di scaglione (52.000,01- 260.000,00; sommando il valore della somma ingiunta, oltre interessi maturati, e il valore del decisum relativo alla domanda riconvenzionale della creditrice, oltre interessi, si giunge all'importo di € 55.825,55), in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, nell'importo di € 1.489,00 per la fase di studio, di € 956,00 per la fase introduttiva, di €1.081,05 per la trattazione (€ 2.163,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 2.552,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
9 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.078,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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