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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca……….Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti…………….Giudice
Dott.ssa Federica Peluso……………..Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RG. 2534/2024
Avente ad oggetto Mutamento Sesso
Vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Spinelli
e
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola……. interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc depositate il 28.1.2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, con ricorso depositato in data 14.5.2024 chiedeva la rettifica dell'atto di nascita all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Somma Vesuviana (NA) con riferimento al nome da “ ” Pt_1 ad “ ” e con riferimento al sesso da “femminile” a “maschile”, nonché di procedere alle necessarie Per_1 correzioni, iscrizioni ed annotazioni su tutti gli atti dello Stato Civile;
chiedeva inoltre l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
Parte ricorrente deduceva in particolar modo che sin dall'infanzia aveva manifestato comportamenti, abitudini ed interessi prevalentemente maschili, preferendo attività ed abbigliamento tipicamente attribuiti al genere maschile e percependo chiaramente e consapevolmente la propria identità di uomo. Tra il 2022 ed il 2023 iniziava un percorso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, finalizzato al supporto nell'accettazione e comprensione della sua identità di genere, nonché all'avvio di un percorso medico-legale di affermazione di genere maschile, contestualmente all'assunzione di una terapia ormonale mascolinizzante e testosterone ai fini dell'accentuazione dei caratteri secondari di tipo androgenico (aumento della peluria, cambio della voce, assenza del ciclo mestruale ). Agli inizi del 2024 si è inoltre sottoposta ad un intervento di rimozione delle ghiandole mammarie e mascolinizzazione del torace, mal tollerando ormai la presenza del seno.
Sentita la parte all'udienza del 18.11.2024 nella quale confermava quanto dedotto nel ricorso introduttivo, all' udienza a trattazione scritta svoltasi il 3.2.2025 precisava le conclusioni insistendo per l'integrale accoglimento delle domande ivi formulate.
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione, in atti, è emerso che è notevole e marcata l'incongruenza tra il genere sessuale femminile attribuito alla nascita ed il genere sessuale maschile sentito sul piano comportamentale, ancor di più avvalorata da un desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali femminili e pertanto di appartenere al genere opposto rispetto a quello assegnato alla nascita. Dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità maschile di parte ricorrente appare consolidata nel tempo, come emerge dalla stessa valutazione psicodiagnostica finale nella quale è stato confermato che eventuali interventi chirurgici cui la stessa parte vorrà sottoporsi sarebbero in grado di lenire i vissuti disforici di genere e pertanto migliorare notevolmente la qualità di vita. E' stato accertato che parte ricorrente è soggetto con Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione, idoneo per la riassegnazione della identità di genere.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome. L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T. Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del
21.5.2015 dep. 20.7.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte , con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea 30.4.1996 ( causa C13/14) ed artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana , svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del
1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali)
e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario”
l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico .
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare ( se quelli primari cioè organi sessuali o quelli secondari cioè ormoni, voce, interventi estetici) . Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico
, interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale ( nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute ), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea .
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C.Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere.
Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socio-culturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge 164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso maschile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente. In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome “ ” va sostituito il nome “ ”. Pt_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificata in epigrafe nel senso che Parte_1 laddove è scritto “sesso femminile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove il nome della predetta è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il nome ”; Pt_1 Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile pro tempore del Comune di Somma Vesuviana (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso maschile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Presidente Estensore
Dr Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca……….Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti…………….Giudice
Dott.ssa Federica Peluso……………..Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RG. 2534/2024
Avente ad oggetto Mutamento Sesso
Vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Spinelli
e
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola……. interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc depositate il 28.1.2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, con ricorso depositato in data 14.5.2024 chiedeva la rettifica dell'atto di nascita all'Ufficiale Parte_1 di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Somma Vesuviana (NA) con riferimento al nome da “ ” Pt_1 ad “ ” e con riferimento al sesso da “femminile” a “maschile”, nonché di procedere alle necessarie Per_1 correzioni, iscrizioni ed annotazioni su tutti gli atti dello Stato Civile;
chiedeva inoltre l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
Parte ricorrente deduceva in particolar modo che sin dall'infanzia aveva manifestato comportamenti, abitudini ed interessi prevalentemente maschili, preferendo attività ed abbigliamento tipicamente attribuiti al genere maschile e percependo chiaramente e consapevolmente la propria identità di uomo. Tra il 2022 ed il 2023 iniziava un percorso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli, finalizzato al supporto nell'accettazione e comprensione della sua identità di genere, nonché all'avvio di un percorso medico-legale di affermazione di genere maschile, contestualmente all'assunzione di una terapia ormonale mascolinizzante e testosterone ai fini dell'accentuazione dei caratteri secondari di tipo androgenico (aumento della peluria, cambio della voce, assenza del ciclo mestruale ). Agli inizi del 2024 si è inoltre sottoposta ad un intervento di rimozione delle ghiandole mammarie e mascolinizzazione del torace, mal tollerando ormai la presenza del seno.
Sentita la parte all'udienza del 18.11.2024 nella quale confermava quanto dedotto nel ricorso introduttivo, all' udienza a trattazione scritta svoltasi il 3.2.2025 precisava le conclusioni insistendo per l'integrale accoglimento delle domande ivi formulate.
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione, in atti, è emerso che è notevole e marcata l'incongruenza tra il genere sessuale femminile attribuito alla nascita ed il genere sessuale maschile sentito sul piano comportamentale, ancor di più avvalorata da un desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali femminili e pertanto di appartenere al genere opposto rispetto a quello assegnato alla nascita. Dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità maschile di parte ricorrente appare consolidata nel tempo, come emerge dalla stessa valutazione psicodiagnostica finale nella quale è stato confermato che eventuali interventi chirurgici cui la stessa parte vorrà sottoporsi sarebbero in grado di lenire i vissuti disforici di genere e pertanto migliorare notevolmente la qualità di vita. E' stato accertato che parte ricorrente è soggetto con Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione, idoneo per la riassegnazione della identità di genere.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome. L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T. Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del
21.5.2015 dep. 20.7.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte , con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea 30.4.1996 ( causa C13/14) ed artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana , svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del
1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali)
e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario”
l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico .
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare ( se quelli primari cioè organi sessuali o quelli secondari cioè ormoni, voce, interventi estetici) . Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico
, interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale ( nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute ), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea .
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C.Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere.
Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socio-culturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge 164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso maschile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente. In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome “ ” va sostituito il nome “ ”. Pt_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificata in epigrafe nel senso che Parte_1 laddove è scritto “sesso femminile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove il nome della predetta è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il nome ”; Pt_1 Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile pro tempore del Comune di Somma Vesuviana (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso maschile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Presidente Estensore
Dr Vincenza Barbalucca