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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12486/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. CAMPANIELLO Parte_1 C.F._1 CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME 26 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CAMPANIELLO CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. RAFFA KAREN Controparte_1 C.F._2 PATRIZIA CRISTINA e L'avv. BONAVERI LEANDRO ( ) VIA C.F._3 SANT'ISAIA 23 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIA S.ISAIA 23 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. RAFFA KAREN PATRIZIA CRISTINA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 2.10.2023 (nato a [...], il [...]) chiedeva pronunciarsi Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...] (nata a [...], il [...]) in data 21 giugno 1997 ed iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile del Comune di RA (BO) con atto n. 18, parte 2, serie A, anno 1997.
Dal suo ricorso introduttivo
Dall'unione nascevano le figlie: (Bologna, 4.8.1999), economicamente autosufficiente, Per_1 ancorché residente presso la casa familiare;
(Bologna, 21.8.2000), non ancora autosufficiente Per_2
pagina 1 di 10 dal punto di vista economico, ancorché dalla primavera del 2024 impiegata con contratto di lavoro e stipendio pari ad euro 1.000 circa su tredici mensilità ed anch'essa vivente presso l'abitazione familiare.
Il ricorrente allegava decreto del 12.12.2007 con cui questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra i coniugi, tra l'altro, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie sino al raggiungimento L'indipendenza economica delle figlie (all'epoca minorenni), poste in affidamento condiviso e collocate presso la madre;
obbligo di versamento, a carico del ricorrente, di un assegno mensile pari ad euro 1.900,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (per euro 400,00) e delle figlie (per euro 750,00 ciascuna), oltre rivalutazione ISTAT;
riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, salvo per quelle di attività sportiva, poste al 100% a carico del padre;
contribuzione annuale di euro 600,00 a carico del sig. er le vacanze estive delle figlie. Pt_1
Il sig. allegava, altresì, l'intervenuto decreto del 24.12.2013 con cui questo Tribunale
Pt_1 interveniva a parziale modifica delle condizioni della separazione in particolare: a far corso da marzo 2012, dichiarava cessata la materia del contendere circa l'obbligo a carico del sig. di
Pt_1 corresponsione L'assegno di mantenimento in favore della moglie;
dichiarava cessato dal 2012 l'obbligo del sig. di versamento L'ulteriore somma di euro 600,00 per le spese di vacanza
Pt_1 estiva delle figlie;
disponeva a carico del sig. con decorrenza dal gennaio 2012, assegno di
Pt_1 mantenimento in favore delle figlie per complessivi euro 1.200,00, oltre rivalutazione ISTAT da gennaio 2013.
Riferiva il ricorrente come da anni le parti vivessero ininterrottamente separate, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, con conseguente cessazione fra gli stessi di qualsiasi comunione morale e materiale ed impossibilità di ricostituzione della medesima.
Riportava di essere imprenditore con attività di agente di commercio nel settore calzaturiero e di aver subito negli anni un peggioramento delle proprie condizioni economiche, tale da rendere difficoltosa l'ottemperanza delle vigenti condizioni di separazione, con ulteriore aggravamento della propria posizione finanziaria dovuta ad una severa contrazione del proprio giro di affari nel corso L'epidemia da Covid-19, producendo dichiarazioni dei redditi a dimostrazione della circostanza (doc. 4 ricorrente).
Asseriva nulla più dovere per il mantenimento della figlia , impiegata con contratto di lavoro a Per_1 tempo indeterminato presso una ditta (doc. 5) e di dovere uro 150,00 per il mantenimento della figlia in ragione della propria ridotta capacità di spesa. Per_2
Precisava, con prima memoria del 2.1.2024, che, a causa del peggioramento dei propri affari, i propri cespiti patrimoniali si erano ridotti alla sola casa coniugale, attualmente assegnata alla moglie e, oltretutto, oggetto di pignoramento da parte di quest'ultima per l'inadempimento all'obbligo di corresponsione degli assegni di mantenimento.
Riferiva che, al contrario, la moglie disponeva di più beni immobili derivanti dall'eredità paterna e materna in forza di successione apertasi in data 3.1.2012.
Lamentava come la moglie non si fosse mai trovata un'occupazione nonostante avesse soli trentasei anni all'epoca della separazione, intervenuta nel 2007, ossia da oltre quindici anni. Contestava come inidonee ed irricevibili le ragioni addotte a tal riguardo dalla resistente, la quale aveva allegato di soffrire di enfisema polmonare e di disturbo d'ansia generalizzato, nonché di essere costretta all'uso dei mezzi pubblici per raggiungere ipotetici luoghi di lavoro.
Sosteneva di avere un buon rapporto con le figlie, alle quali ripetutamente offriva la propria ospitalità nel caso in cui queste avessero deciso di trasferirsi presso di lui ed in favore delle quali riferiva di aver disposto nel tempo elargizioni di danaro una tantum.
pagina 2 di 10 Come da conclusioni precisate con deposito del 20.3.2025 domandava: pronunciarsi ex art. 3 n. 2, lett. b) l. 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio con ordine al competente Ufficiale di stato civile di procedersi all'annotazione della sentenza;
revocare l'assegno di mantenimento per euro 600,00 mensili disposto in favore della figlia in ragione L'intervenuta autosufficienza Persona_3 economica di questa;
ridurre ad euro 150,00 mensili l'assegno di mantenimento attualmente disposto per euro 600,00 in favore della figlia autorizzando il Signor a corrispondere il Per_2 Parte_1 medesimo direttamente mediante bonifico sul conto corrente della beneficiaria medesima;
rigettarsi la domanda di mantenimento per euro 400,00 mensili formulata dalla moglie;
assegnare in favore della moglie la casa coniugale in ragione L'attuale non autosufficienza economica della figlia Per_2
Con comparsa del 20.12.2023 si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1 contestando la richiesta ex adverso di riduzione L'assegno in favore della figlia in quanto Per_2 non ancora autosufficiente.
La resistente riportava una situazione di reiterate e protratte morosità del marito, nei confronti del quale notificava più atti di precetto nel corso degli anni. Il marito avrebbe accumulato nei confronti della resistente un debito per obblighi di mantenimento non onorati globalmente pari ad euro circa 194.000, così costringendo la resistente a farsi da sola carico del mantenimento della prole e dovendo così contrarre a propria volta debiti, in fase di ripianamento (docc. 2, 3, 5 e 6).
Lamentava come il padre non si prendesse cura delle figlie, come l'abitazione familiare fosse gravata da elevati oneri di manutenzione, di come fosse precario il proprio stato di salute fisico e mentale in ragione delle menzionate patologie di enfisema polmonare e disturbo d'ansia generalizzato (docc. 11, 12 e 13).
Asseriva L'impossibilità di formarsi negli anni alcuna esperienza lavorativa per non aver mai lavorato ed essersi sempre dedicata al menage familiare. Riportava la pari impossibilità di reperire ad oggi una mansione, dovendo esordire sul mercato del lavoro a oltre cinquantadue anni.
Domandava con note di p.c. del 20.3.2025: pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato tra il sig. e in RA L'EM (BO) il 21.6.1998, Parte_1 Controparte_1 ordinando le dovute annotazioni;
confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra non essendo la figlia autosufficiente ed essendo con la madre convivente;
CP_1 Per_2 confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia non autosufficiente per l'importo Per_2 di euro 500,00 mensili o diversa somma ritenuta di giustizia;
disporre assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di euro 600,00 mensili o nella diversa somma ritenuta di CP_1 giustizia.
All'udienza di comparizione del 23.1.2024 venivano sentite le parti, con esito negativo del tentativo di conciliazione. In particolare, il ricorrente dava atto di non effettuare più versamenti dal 2010 e di aver provveduto ad adempimenti saltuari a seconda delle possibilità del momento. Riportava, altresì, di non avere più contatti da tre anni con la figlia , in seguito ad una pesante lite. Per_1
La resistente riportava che la separazione era avvenuta nel maggio 2006 a seguito di una denuncia per violenza che aveva presentato nei confronti del marito. Riferiva come la figlia fosse tutt'ora in Per_2 rapporti col padre il quale, peraltro, era riuscito a trovarle un impiego in un negozio, con un contratto in procinto di diventare a tempo indeterminato e remunerato per euro 1.000 netti circa su tredici mensilità.
Veniva poi formulata proposta di conciliazione da parte del giudice e rinviato per la prosecuzione L'udienza all'11.4.2024, durante la quale le parti chiedevano un rinvio per perizia sull'immobile coniugale in corso di svolgimento.
Alla successiva udienza del 2.5.2024 veniva chiesto rinvio per trattative, mentre alla successiva udienza del 23.5.2024 veniva dato atto L'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa tra pagina 3 di 10 le parti e la resistente riferiva di come la figlia fosse stata di recente assunta con contratto a Per_2 termine e retribuzione pari ad euro circa 1.000 mensili su tredici mensilità, nulla eccependo invece quanto all'allegazione attorea di intervenuta autosufficienza della figlia . Per_1
Il Giudice, pertanto, revocava l'obbligo di contribuzione economica in favore di e Persona_3 rideterminava il contributo per la secondogenita in euro 500,00 oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Rilevava, altresì, la potenziale inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del ricorrente, disponeva CTU contabile per la valutazione della consistenza economica e patrimoniale ed i relativi redditi L'ultimo triennio, che era depositata il successivo 16.12.2024.
Alla successiva udienza del 22.5.2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. Si accoglie, ai sensi L'art. 3 co. 2 lett. b) l. n. 898/1970, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo nel caso di specie la necessaria decorrenza ultra semestrale dal momento della separazione ed essendo chiara l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi.
Tra le parti, infatti, intercorre una situazione di separazione personale a far data dal dicembre 2007, conseguendone che il legame affettivo e familiare tra ricorrente e resistente è andato disgregandosi da oltre diciassette anni. La conduzione di vite autonome per un così consistente arco temporale rende implausibile l'ipotesi di un riavvicinamento tra il sig. e la sig.ra come dagli stessi Pt_1 CP_1 confermato con le proprie dichiarazioni rese in udienza, nonché negli atti di causa.
2. Deve, altresì, confermarsi la revoca L'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_3
già disposta con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 23.5.2024.
[...]
Già a far data dalla proposizione del ricorso era economicamente autosufficiente in Persona_3 quanto impiegata a tempo indeterminato con remunerazione adeguata a far fronte alle esigenze di vita, circostanza, peraltro, pacifica e sulla quale non vi è stata mai contestazione in giudizio ad opera delle parti.
3. Va accolta l'istanza – formulata da entrambe le parti – per l'assegnazione della casa familiare di RA, via Bolognino n. 20 alla sig.ra già collocataria delle figlie al tempo della CP_1 separazione, sino all'avvenuta autosufficienza economica della figlia Per_2
Pur maggiorenne ed entrata nel mondo del lavoro, infatti, non dispone ancora di un reddito Per_2 sufficiente a garantirle una completa indipendenza economica (percepisce circa 1.000 euro mensili), permanendo quindi tutti i presupposti ex art. 337 sexies c.c. perché essa rimanga – come sino ad ora avvenuto – presso l'abitazione familiare assieme alla madre.
4. Con ordinanza assunta all'udienza del 23.5.2024 veniva disposta CTU contabile per appurare le capacità reddituali e la consistenza patrimoniale del ricorrente in ragione delle riscontrate Pt_1 difficoltà a raffigurare puntualmente la disponibilità finanziaria di quest'ultimo.
L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Collegio.
Per_
4.1 L'elaborato (a firma di San Severino) era depositato in data 13.12.2024 e, circa la consistenza patrimoniale del ricorrente, permetteva di accertare che: il sig. è proprietario del solo immobile Pt_1 di RA, via Bolognino 20, del valore di euro 295.000 circa;
non possiede beni mobili registrati. pagina 4 di 10 4.2 Quanto alla capacità reddituale, interrogati i dati L'Anagrafe Tributaria per i redditi del 2021, 2022 e 2023 (quest'ultimo al tempo disponibile solamente in bozza), il CTU appurava un reddito annuo netto pari a: 21.814 per l'anno 2021, pari ad euro 1.818 circa su dodici mensilità; 30.063 per l'anno 2022, pari ad euro 2.505 circa su dodici mensilità; 54.499 per l'anno 2023, pari ad euro 4.542 circa su dodici mensilità.
Il sig. disponeva delle predette entrate in ragione della propria partecipazione – in società con Pt_1
nella “Accademia” s.n.c. – impresa di agenti di commercio operante da 30 anni nel CP_2 settore dei generi di calzature, abbigliamento, pelletteria e affini ed accessori.
Il ricorrente risultava, altresì, socio della “Brini e Vignoli rappresentanze” s.r.l., con capitale sociale ripartito al 50% tra il medesimo e il ridetto La società risultava, tuttavia, inattiva, avendo CP_2 depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2013.
4.3 Dal mese di agosto 2024, inoltre, il sig. percepisce una pensione mensile INPS pari ad euro Pt_1
1.792 netti.
4.4 Dall'esame delle situazioni contabili della società Accademia per gli anni 2021-2023 il CTU aveva, poi, rilevato l'attribuzione ai soci di beni e servizi (autovetture, telefonia, vitto, alloggio) con sussistenza, anche dal punto di vista fiscale, di presunzione di un utilizzo promiscuo. Il ricorrente, pertanto, era in grado di soddisfare alcune basilari necessità personali per mezzo del godimento di beni aziendali.
4.5 L'elaborato prendeva poi in considerazione la consistenza dei depositi bancari L'ultimo triennio e degli eventuali investimenti del ricorrente.
Ad esclusione delle carte di pagamento, la consultazione L'Archivio Rapporti Finanziari rendeva l'esistenza di nove differenti rapporti, di cui uno soltanto risultava effettivamente utilizzato: il conto corrente n. 104864, acceso presso la filiale di Borgo Panigale (BO) di portante un saldo CP_3 medio costantemente negativo per tutto il triennio di interesse (-14.022,42 per il 2021; -10.233,40 per il 2022; -4.014,91 per il 2023).
5. Appurata la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale del ricorrente, è possibile vagliare l'eventuale obbligo mantenimento di questi in favore della figlia minore Per_2
5.1 Come visto, quest'ultima, pur entrata nel mondo del lavoro, non dispone ancora di un reddito sufficiente a far fronte alle proprie basilari esigenze di vita: lavora infatti part-time a 30 ore settimanali, percependo un reddito mensile attestantesi tra i 1.000 ed i 1.200 euro netti a seconda delle mensilità.
Deve farsi richiamo sul punto al condivisibile e pacifico orientamento di legittimità che esclude ogni automatismo tra primo inserimento lavorativo del figlio e maturazione L'autosufficienza economica (v. Cass. civ., Sez. I, 03/04/2002, n. 4765, secondo cui “L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole L'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione L'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione”) dovendosi avere riguardo alla reale capacità reddituale raggiunta dal beneficiario del mantenimento e sulla base di questa formulare un giudizio di indipendenza economica legato ai profili del caso concreto (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/04/2024, n. 8892, recante il condivisibile principio per cui “Lo svolgimento di un'attività retribuita a
pagina 5 di 10 tempo determinato può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica. Tuttavia, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare tale autosufficienza, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”), fermo restando l'impossibilità di protrarre tale obbligo oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
è di recente entrata nel mondo del lavoro, ha raggiunto un'occupazione a tempo Parte_2 indeterminato soltanto da un anno circa e risulta, dai documenti di causa, impiegata in regime part- time, con ogni conseguenza in termini di minor capienza della busta paga mensile.
Il reddito di questa – come visto oscillante intorno ai 1.000 ed i 1.1000 euro medi mensili – non risulta allo stato sufficiente per il soddisfacimento delle sue più basilari esigenze di vita.
Nel caso di specie sussistono, quindi, i presupposti ex artt. 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c. per il riconoscimento in suo favore di un mantenimento mensile a carico del padre, presso cui ella non vive e che, peraltro, ha per primo riconosciuto tale necessità in atti, formulando domanda per la sola modifica del quantum L'assegno ad oggi vigente, senza contestarne la debenza in termini di an.
5.2 Tanto premesso, con riferimento alla quantificazione L'assegno, vengono in rilievo i criteri più volte indicati dal legislatore nell'articolato normativo (artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter e septies c.c.) ed in particolare: esigenze del beneficiario, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, risorse economiche a disposizione di questi ultimi.
Dalla menzionata documentazione in atti ed in particolare dalle risultanze della CTU contabile, è emerso come dei due genitori sia il solo ricorrente a disporre di un reddito da lavoro e, di recente, anche da pensione. La disponibilità reddituale del sig. invero, è apparsa altalenante negli anni Pt_1 in ragione L'andamento dei propri affari e del mercato ove questi opera, pur non essendo risultata tanto modesta quanto questi ha rappresentato nelle proprie difese.
Ad oggi il ricorrente dispone di un reddito da pensione pari a circa euro 1.790 al mese e di un'attività commerciale che ha reso per il triennio 2021-2023 un incasso medio pari ad euro 2900 circa su dodici mesi.
Anche volendo abbattere prudenzialmente le predette risultanze onde tener conto delle oscillazioni di andamento registrate per l'attività di impresa svolta dal sig. – andamenti anche negativi che Pt_1 paiono trovare riscontro nelle sopra citate giacenze passive del rapporto di c/c – le capacità economiche del ricorrente rendono congrua la determinazione L'assegno in euro 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT), importo che tiene inoltre conto di come questi contribuisca in via indiretta al mantenimento anche tramite la messa a disposizione della casa coniugale.
Aggiungendosi al contenuto reddito da lavoro già a disposizione della beneficiaria, il predetto ammontare mensile pone quest'ultima nelle condizioni di disporre di una più congrua disponibilità finanziaria, anche parametrata al tenore di vita dalla stessa sino ad oggi goduto.
5.3 In mancanza di domanda di versamento diretto formulata dalla beneficiaria, non costituita nell'odierno giudizio, deve farsi adesione all'orientamento secondo cui il versamento diretto ex art. 337 sexies c.c. possa essere disposto d'ufficio nei soli casi in cui venga ex novo riconosciuto ad un beneficiario già maggiorenne e non anche nell'attuale ipotesi del protrarsi L'obbligo a corrispondere l'assegno, originariamente disposto per il mantenimento del minorenne.
Il mensile di mantenimento di pertanto, dovrà essere corrisposto in favore della madre Persona_3
entro il giorno 5 di ciascun mese. Controparte_1
5.4 Per le medesime considerazioni di cui sopra, deve porsi a carico del sig. l 50% delle spese Pt_1 straordinarie, meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo.
pagina 6 di 10 Come meglio approfondito nel prosieguo, infatti, la sig.ra non dispone di entrate da CP_1 reddito da lavoro, vantando tuttavia cospicue riserve di liquidità nonché avendo beneficiato di diversi cespiti ereditari, situazione che la pone in grado di farsi carico, in parte eguale al marito, delle spese straordinarie relative al mantenimento della figlia Per_2
6. Pur attesa una sperequazione nelle capacità reddituali delle parti (il sig. dispone dei redditi di Pt_1 cui al precedente punto 4, mentre la sig.ra non ha un lavoro), la domanda di assegno “di CP_1 mantenimento” (rectius divorzile) in ragione di euro 600,00 mensili formulata dalla resistente deve essere rigettata per mancanza dei relativi presupposti in fatto e diritto anche alla luce L'attuale e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass, S.U., n. 18287 L'11 luglio 2018).
6.1 Difettano, anzitutto, i requisiti per il riconoscimento della componente assistenziale L'assegno.
Come da estratti conto prodotti agli atti di causa, infatti, la sig.ra disponeva per l'anno CP_1 2022 di una giacenza media di conto corrente pari circa ad euro 84.000 (doc. 7), circostanza che palesava la disponibilità in capo alla resistente di somme liquide di importo considerevole e sicuramente bastante a far fronte per diversi anni alle più immediate esigenze di vita, anche tenuto conto di come, salvo oneri di manutenzione, la resistente dal 2007 ad oggi non abbia dovuto sostenere spese dirette per far fronte al reperimento di un'abitazione.
Le predette giacenze erano verosimilmente frutto di un'eredità di cui la resistente aveva beneficiato nel corso del 2012, allegazione del ricorrente che la sig.ra non ha mai smentito in atti e che CP_1 deve ritenersi, pertanto, provata ai sensi L'art. 115 c.p.c., così come è da ritenersi altrettanto incontestata per mancanza di smentita in atti la specificazione offerta del ricorrente sulla consistenza di tale compendio ereditario, grazie al quale la sig.ra arebbe entrata nella titolarità anche di CP_1 alcuni cespiti immobiliari.
A breve distanza da tale data (i.e. l'anno 2012), peraltro, con una parziale rettifica degli accordi di separazione, la resistente rinunciava all'assegno di mantenimento riconosciutole a carico del marito, determinazione che ulteriormente rafforza l'assunto della raggiunta autosufficienza economica della stessa per il tramite della sopra citata successione.
Per quanto rilevato in giudizio e risultato in atti, quindi, non è possibile formulare giudizio di inadeguatezza dei mezzi a disposizione della sig.ra con riferimento alla componente CP_1 assistenziale-alimentare L'assegno, con conseguente rigetto della relativa istanza.
6.2 Simili considerazioni vanno svolte anche con riferimento alla componente equilibratrice (anche detta perequativo-compensativa) assumibile dall'assegno divorzile, riconosciuta secondo il diritto del richiedente di disporre di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, “tenuto conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e L'età del richiedente [stesso]” (v. Cass. S.U., 11 luglio 2018 cit.).
La componente equilibratrice L'assegno divorzile, in altre parole, va riconosciuta nel caso di
“sensibile disparità di condizioni economico patrimoniali”, con conseguente “dislivello reddituale” rimontante nelle proprie origini eziologiche “alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” (sempre S.U., 11 luglio 2018 cit.).
Ai fini di una simile ricostruzione causalistica, il giudice è chiamato ad un'effettiva “valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale L'altra parte”, prendendo in considerazione in tale vaglio le “decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.”.
pagina 7 di 10 Sotto questo profilo, tuttavia, la resistente nulla ha offerto in atti a rappresentazione delle chance professionali perdute per occuparsi del menage familiare e delle occasioni lavorative conseguentemente sacrificate.
Invero, la sig.ra si è limitata a scarne e generiche allegazioni, perlopiù incentrate sulla CP_1 asserita impossibilità odierna di procurarsi un reddito da lavoro, senza allegare, né tantomeno provare, altri elementi relativi alla propria situazione.
Non è stato in tal modo possibile apprezzare di quale titolo di studio disponga la stessa, se essa abbia mai lavorato, quali fossero state le sue inclinazioni professionali al momento del matrimonio e l'eventuale occupazione all'epoca svolta. Meno che mai è stato possibile apprezzare i concreti profili di rinunzia professionale, concordati col marito e dalla stessa affrontati nell'ottica di sostenere la famiglia di formazione, andando a ricoprire un ruolo attivo nella stessa che fosse incompatibile con un'attività lavorativa.
Al contrario, le uniche risultanze pervenute in atti sul punto danno atto di come la sig.ra CP_1 non abbia effettivamente mai avuto un lavoro, protraendo tale stato di inoccupazione anche all'atto della separazione – a soli trentasei anni di età – nonché lungo gli oltre diciassette anni di separazione dal marito.
Tanto premesso, viene in radice meno la stessa possibilità di accedere ad un “accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi” (sempre S.U., 11 luglio 2018 cit.) con ciò seguendone ineluttabilmente il rigetto della domanda anche con riferimento alla frazione equilibratrice L'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970 e senza che possa altrimenti rilevare la potenzialità di adeguato ricollocamento della resistente nel mercato del lavoro, mancando in radice ogni primigenio parametro di raffronto (titolo di studio, esperienze professionali svolte o sacrificate ecc.).
6.3 In conclusione, la sig.ra oggi dispone dei mezzi patrimoniali sufficienti al proprio CP_1 sostentamento (doc. 7), beneficia dal 2007 L'abitazione coniugale e, al momento in cui tale assegnazione verrà meno per intervenuta autosufficienza economica della figlia più piccola, potrà ragionevolmente procurarsi un reddito da lavoro sufficiente all'integrazione del proprio mantenimento essenziale, non sussistendo alcuna oggettiva incapacità della stessa a reperire una mansione lavorativa.
Non possono, infatti, essere accolte le giustificazioni addotte dalla resistente circa il proprio stato di inoccupazione, posto che il quadro clinico prospettato (disturbo d'ansia generalizzato ed enfisema polmonare) non appare incompatibile tout court con lo svolgimento di attività lavorativa, laddove in caso contrario la sig.ra avrebbe beneficiato di un assegno di accompagnamento ovvero, CP_1 quantomeno, del riconoscimento di qualche forma di invalidità (allegazioni assolutamente assenti nelle sue difese).
Ancor meno plausibile risulta la giustificazione circa la collocazione periferica L'abitazione coniugale, che osterebbe al raggiungimento di un luogo di lavoro, bastando richiamare sul punto gli elementari oneri di auto-responsabilità e diligenza gravanti sul comune aspirante una posizione lavorativa: il raggiungimento del luogo di lavoro (purché localizzato in ambiti geografici ordinari) ed il reperimento dei mezzi necessari a tal fine fanno parte delle più elementari incombenze a carico del lavoratore.
6.4 Non vi è, quindi, ragione di riconoscere alcuna ulteriore contribuzione in tal senso a carico del ricorrente, dovendosi per l'effetto rigettare ogni domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
7. Spese compensate integralmente in ragione della reciproca soccombenza delle parti nelle rispettive domande, salvo per i costi della CTU contabile, da porsi integralmente a carico del ricorrente,
pagina 8 di 10 essendosi disposto tale ausilio per la scarsa attendibilità delle dichiarazioni fiscali depositate ed avendo il perito stesso riscontrato discrepanze significative con riferimento all'annualità 2021, nonché la disponibilità in capo al sig. di fringe benefits aziendali tali da influire in maniera non Pt_1 indifferente sugli oneri da questo affrontati per il proprio sostentamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara, ai sensi L'art. 3 co. 2 lett. b) l. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21 giugno 1997 da (nato a [...], il [...]) e Parte_1 (nata a [...], il [...]) e per l'effetto Controparte_1 ordina, all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 18, parte 2, serie A, anno 1997); assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie affinché vi abiti con la Controparte_1 figlia sino al raggiungimento L'autosufficienza economica di questa;
Parte_2
a conferma di quanto già disposto con propria ordinanza del 23.5.2024, revoca l'assegno di mantenimento per in ragione L'intervenuta autosufficienza economica di questa;
Persona_3 dispone che il sig. contribuisca al mantenimento per le spese ordinarie della figlia Parte_1 corrispondendo mensilmente alla madre convivente entro il Parte_2 Controparte_1 giorno 5° di ciascun mese, l'importo complessivo di euro 300,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT); pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento L'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza L'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata L'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 9 di 10 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione L'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso L'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità L'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente
Controparte_1 condanna ex art. 92 c.p.c. il ricorrente al pagamento delle spese di CTU per le ragioni di cui al punto n. 7 della motivazione e compensa integralmente tra le parti ogni altra spesa di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile l'11.6.2025.
Il Presidente
Bruno Perla
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