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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8377/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8377/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, c.f. , in qualità di tutrice del sig. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , interdetto legale come da provvedimento del
[...] C.F._2
Tribunale di Napoli Nord r.g. 4558/2018 VG del 12.08.2021, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Marfella (c.f. ) C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti calce, pec:
Email_1
Opponente
E
codice fiscale e partita iva Controparte_1
, elettivamente domiciliata preso lo studio dell'avv. Maurizio Falco, C.F. P.IVA_1 giusta procura speciale in atti, p.e.c.: C.F._4
Email_2 Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.09.2023 all Controparte_1
, la , quale tutrice del sig. , ha impugnato
[...] Parte_1 Parte_2 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 30.08.2023 per la somma complessiva di € 23.197,63 derivante anche dalla cartella n.
02820200010970554000 avente ad oggetto spese processuali anno 2016”, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
L'opponente si doleva della mancata e/o irregolare notifica della cartella esattoriale, nonché della omessa notifica della Intimazione di Pagamento ex art 50 DPR 602/73.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'iscrizione di ipoteca, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta Controparte_1
, la quale impugnava e contestava la proposta domanda, chiedendone il
[...] rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto, depositando documentazione a suffragio.
Con Ordinanza del 25/11/2025, all'esito dell'udienza cartolare, il GOP, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava la stessa a sentenza.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, per cui la domanda deve essere qualifica ai sensi di cui all'art 617 c.p.c, il cui termine perentorio per proporre l'opposizione è di giorni venti dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel caso in esame la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 30.08.2023, ma l'atto di citazione è stato notificato solo in data 26.09.2023, oltre il predetto termine.
In ogni caso, l'opposizione è infondata anche nel merito.
Pag. 2 di 5 Gli atti prodromici sono stati notificati tutti presso la residenza anagrafica del Parte_2
, che coincide anche con la residenza dichiarata della tutrice legale
[...] Parte_1
.
[...]
La cartella esattoriale è stata notificata in data 14.07.2022, ai sensi dell'art. 140 cpc, rispettando tutte le formalità previste dalla norma, con l'invio della C.A.N. –
Comunicazione di Avvenuta Notifica, così determinando la conoscenza legale della notifica dell'atto.
Richiamando il combinato disposto dell'art. 26, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, D.P.R.
600/1973, dopo la Corte costituzionale n. 258/2012 la giurisprudenza pretende, ai fini del perfezionamento della notifica tributaria in caso di irreperibilità relativa, tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa l'effettiva spedizione della raccomandata informativa.
La giurisprudenza evocata dall'opponente non è, infatti, pertinente con il caso di specie, facendo riferimento alla notifica degli atti processuali al detenuto in carcere.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento, invece, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la condizione di detenuto comporta la qualità del destinatario di “irreperibilità relativa”, quando è conosciuta la residenza.
La Corte di Cassazione in più occasioni (tra cui Cass. 8 marzo 2019, n. 6765; Cass. 31 luglio 2023, n. 23183) ha stabilito che: lo stato di detenzione non integra irreperibilità assoluta. La residenza anagrafica del contribuente permane (non si estingue perché egli
è ristretto), e dunque il destinatario è da considerarsi temporaneamente non rinvenibile all'indirizzo, non “trasferito in luogo sconosciuto”.
Corte Tributaria di Milano, Sentenza n. 113/2025 (ud. 23/10/2024): La detenzione non
“cancella” la residenza: configura irreperibilità relativa. Le cartelle vanno notificate ex art. 140 c.p.c. con la prova della spedizione della raccomandata informativa”.
In merito alla omessa notifica della Intimazione di Pagamento ex art 50 DPR 602/1973,
l'eccezione è parimenti infondata in quanto è stata notificata la “Comunicazione
Preventiva di Iscrizione di Ipoteca”.
Pag. 3 di 5 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'Agente della Riscossione, se è decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, prima di poter iscrivere ipoteca deve notificata una comunicazione preventiva al contribuente, in mancanza l'Intimazione di
Pagamento, altrimenti l'iscrizione di ipoteca è nulla.
Nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha notificato la “Comunicazione
Preventiva di Iscrizione di Ipoteca”, oggetto di opposizione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 18964 del 11 settembre 2020, ha precisato che l'iscrizione d'ipoteca non è un atto dell'esecuzione, ma, tuttavia, è sempre un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, facendo proprio il principio europeo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti del fisco: “in tema di riscossione coattiva d'imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del
1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento;
e va ritenuto che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt.
41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (Cass. n.
18964/2020).
Pertanto, in caso di mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, il Fisco è obbligato a comunicare al contribuente l'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
Pag. 4 di 5 - rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, a titolo di diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8377/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8377/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, c.f. , in qualità di tutrice del sig. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , interdetto legale come da provvedimento del
[...] C.F._2
Tribunale di Napoli Nord r.g. 4558/2018 VG del 12.08.2021, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Marfella (c.f. ) C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti calce, pec:
Email_1
Opponente
E
codice fiscale e partita iva Controparte_1
, elettivamente domiciliata preso lo studio dell'avv. Maurizio Falco, C.F. P.IVA_1 giusta procura speciale in atti, p.e.c.: C.F._4
Email_2 Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.09.2023 all Controparte_1
, la , quale tutrice del sig. , ha impugnato
[...] Parte_1 Parte_2 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 30.08.2023 per la somma complessiva di € 23.197,63 derivante anche dalla cartella n.
02820200010970554000 avente ad oggetto spese processuali anno 2016”, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
L'opponente si doleva della mancata e/o irregolare notifica della cartella esattoriale, nonché della omessa notifica della Intimazione di Pagamento ex art 50 DPR 602/73.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'iscrizione di ipoteca, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposta Controparte_1
, la quale impugnava e contestava la proposta domanda, chiedendone il
[...] rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto, depositando documentazione a suffragio.
Con Ordinanza del 25/11/2025, all'esito dell'udienza cartolare, il GOP, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava la stessa a sentenza.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, per cui la domanda deve essere qualifica ai sensi di cui all'art 617 c.p.c, il cui termine perentorio per proporre l'opposizione è di giorni venti dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel caso in esame la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 30.08.2023, ma l'atto di citazione è stato notificato solo in data 26.09.2023, oltre il predetto termine.
In ogni caso, l'opposizione è infondata anche nel merito.
Pag. 2 di 5 Gli atti prodromici sono stati notificati tutti presso la residenza anagrafica del Parte_2
, che coincide anche con la residenza dichiarata della tutrice legale
[...] Parte_1
.
[...]
La cartella esattoriale è stata notificata in data 14.07.2022, ai sensi dell'art. 140 cpc, rispettando tutte le formalità previste dalla norma, con l'invio della C.A.N. –
Comunicazione di Avvenuta Notifica, così determinando la conoscenza legale della notifica dell'atto.
Richiamando il combinato disposto dell'art. 26, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, D.P.R.
600/1973, dopo la Corte costituzionale n. 258/2012 la giurisprudenza pretende, ai fini del perfezionamento della notifica tributaria in caso di irreperibilità relativa, tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa l'effettiva spedizione della raccomandata informativa.
La giurisprudenza evocata dall'opponente non è, infatti, pertinente con il caso di specie, facendo riferimento alla notifica degli atti processuali al detenuto in carcere.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento, invece, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la condizione di detenuto comporta la qualità del destinatario di “irreperibilità relativa”, quando è conosciuta la residenza.
La Corte di Cassazione in più occasioni (tra cui Cass. 8 marzo 2019, n. 6765; Cass. 31 luglio 2023, n. 23183) ha stabilito che: lo stato di detenzione non integra irreperibilità assoluta. La residenza anagrafica del contribuente permane (non si estingue perché egli
è ristretto), e dunque il destinatario è da considerarsi temporaneamente non rinvenibile all'indirizzo, non “trasferito in luogo sconosciuto”.
Corte Tributaria di Milano, Sentenza n. 113/2025 (ud. 23/10/2024): La detenzione non
“cancella” la residenza: configura irreperibilità relativa. Le cartelle vanno notificate ex art. 140 c.p.c. con la prova della spedizione della raccomandata informativa”.
In merito alla omessa notifica della Intimazione di Pagamento ex art 50 DPR 602/1973,
l'eccezione è parimenti infondata in quanto è stata notificata la “Comunicazione
Preventiva di Iscrizione di Ipoteca”.
Pag. 3 di 5 Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'Agente della Riscossione, se è decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, prima di poter iscrivere ipoteca deve notificata una comunicazione preventiva al contribuente, in mancanza l'Intimazione di
Pagamento, altrimenti l'iscrizione di ipoteca è nulla.
Nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha notificato la “Comunicazione
Preventiva di Iscrizione di Ipoteca”, oggetto di opposizione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 18964 del 11 settembre 2020, ha precisato che l'iscrizione d'ipoteca non è un atto dell'esecuzione, ma, tuttavia, è sempre un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, facendo proprio il principio europeo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti del fisco: “in tema di riscossione coattiva d'imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del
1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento;
e va ritenuto che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt.
41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (Cass. n.
18964/2020).
Pertanto, in caso di mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, il Fisco è obbligato a comunicare al contribuente l'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
Pag. 4 di 5 - rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, a titolo di diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
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