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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5071/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Palazzo Ce.dir. To 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230029368 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230029368 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5071/2024 inviato il 7.5.2024, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2480063230029368 notificata il 09 febbraio 2024, relativa a ingiunzione d pagamento RE e AR, per un importo complessivo pari ad € 5.888,56.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, si prende atto che il Comune ha emesso e notificato sia l'ingiunzione n.
20170297602330000002888 del 21/12/2017 (riportata con l'identificativo abbreviato n. 760233 nell'intimazione impugnata nella sezione dettaglio addebiti), con la quale veniva richiesto il tributo AR
2009-2012. atto notificato il 16 gennaio 2018, tramite ritiro allo sportello postale;
sia l'ingiunzione n. 20170297602350000007262 (riportata con l'identificativo abbreviato n. 760233 nell'intimazione impugnata nella sezione dettaglio addebiti), con la quale veniva richiesto il tributo RE
2013, atto notificato il 19 gennaio 2018, tramite ritiro allo sportello postale.
Va rilevato che dette ingiunzioni richiamate nell'intimazione oggi impugnata risultano notificate;
in merito,
l'Ente impositore rileva che “sul ricevimento delle ingiunzioni poi non vi possono essere dubbi, atteso che il contribuente le ha riscontrate in data 8 marzo 2018, con ricorsi-reclami, poi non iscritti a ruolo, probabilmente a seguito dei due dinieghi inviati dall'Ente in data 18 maggio 2018”.
Tanto premesso, si rappresenta che secondo i termini ordinari l'intimazione avrebbe dovuto essere notificata il 16-19 gennaio 2023 (entro i cinque anni dalla notifica delle ingiunzioni).
Tuttavia la notifica dell'intimazione, avvenuta il 09 febbraio 2024 è tempestiva, tenendo conto della normativa COVID. previsti dall'articolo 68 del dl 18/2020.
Nel caso di specie ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa per l'emergenza pandemica COVID, che ha disposto la proroga di
24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, di guisa che le scadenze del 2020 e del 2021 sono state spostate al 31.12.2023.
II Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (C.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid- 19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. ln particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n.639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n.160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la "zona rossa" originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 — che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.
Alla luce di quanto sopra, e vista la Circolare n.25/E del 20 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate, va riconosciuta la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
La sospensione della riscossione ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, periodo pari a 542 giorni.
Per questa ragione, il legislatore ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività, ai sensi dell'articolo 12 d.lgs. 159/2015, commi 1 e 2, richiamato dall'art. 68 di cui sopra. (Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (...), a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (...) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.(...)
Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (...) per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il comma 1 concede la proroga giornaliera (542 giorni); mentre il comma 2 la proroga biennale ovvero quella che scade al 31.12.2023, in quanto calcolata dall'anno in cui è terminata la sospensione.
La disposizione del comma 2, riguarda le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, quindi 2020 e 2021. In tal caso, la norma di proroga è secca al
31.12.2023 e riguarda i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Nel caso di specie, poiché le ingiunzioni sono state notificate il 16-19 gennaio 2018 – e secondo i termini ordinari l'intimazione avrebbero dovuto essere notificata il 16-19 gennaio 2023 - si applica la proroga di
542 prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del d lgs 159/2015. Pertanto la notifica dell'intimazione, avvenuta il 04 febbraio 2024, è tempestiva.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5071/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Palazzo Ce.dir. To 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230029368 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230029368 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5071/2024 inviato il 7.5.2024, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2480063230029368 notificata il 09 febbraio 2024, relativa a ingiunzione d pagamento RE e AR, per un importo complessivo pari ad € 5.888,56.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, si prende atto che il Comune ha emesso e notificato sia l'ingiunzione n.
20170297602330000002888 del 21/12/2017 (riportata con l'identificativo abbreviato n. 760233 nell'intimazione impugnata nella sezione dettaglio addebiti), con la quale veniva richiesto il tributo AR
2009-2012. atto notificato il 16 gennaio 2018, tramite ritiro allo sportello postale;
sia l'ingiunzione n. 20170297602350000007262 (riportata con l'identificativo abbreviato n. 760233 nell'intimazione impugnata nella sezione dettaglio addebiti), con la quale veniva richiesto il tributo RE
2013, atto notificato il 19 gennaio 2018, tramite ritiro allo sportello postale.
Va rilevato che dette ingiunzioni richiamate nell'intimazione oggi impugnata risultano notificate;
in merito,
l'Ente impositore rileva che “sul ricevimento delle ingiunzioni poi non vi possono essere dubbi, atteso che il contribuente le ha riscontrate in data 8 marzo 2018, con ricorsi-reclami, poi non iscritti a ruolo, probabilmente a seguito dei due dinieghi inviati dall'Ente in data 18 maggio 2018”.
Tanto premesso, si rappresenta che secondo i termini ordinari l'intimazione avrebbe dovuto essere notificata il 16-19 gennaio 2023 (entro i cinque anni dalla notifica delle ingiunzioni).
Tuttavia la notifica dell'intimazione, avvenuta il 09 febbraio 2024 è tempestiva, tenendo conto della normativa COVID. previsti dall'articolo 68 del dl 18/2020.
Nel caso di specie ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa per l'emergenza pandemica COVID, che ha disposto la proroga di
24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, di guisa che le scadenze del 2020 e del 2021 sono state spostate al 31.12.2023.
II Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (C.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid- 19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. ln particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n.639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n.160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la "zona rossa" originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 — che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.
Alla luce di quanto sopra, e vista la Circolare n.25/E del 20 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate, va riconosciuta la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
La sospensione della riscossione ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva dal 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, periodo pari a 542 giorni.
Per questa ragione, il legislatore ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività, ai sensi dell'articolo 12 d.lgs. 159/2015, commi 1 e 2, richiamato dall'art. 68 di cui sopra. (Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (...), a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (...) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.(...)
Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (...) per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il comma 1 concede la proroga giornaliera (542 giorni); mentre il comma 2 la proroga biennale ovvero quella che scade al 31.12.2023, in quanto calcolata dall'anno in cui è terminata la sospensione.
La disposizione del comma 2, riguarda le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, quindi 2020 e 2021. In tal caso, la norma di proroga è secca al
31.12.2023 e riguarda i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Nel caso di specie, poiché le ingiunzioni sono state notificate il 16-19 gennaio 2018 – e secondo i termini ordinari l'intimazione avrebbero dovuto essere notificata il 16-19 gennaio 2023 - si applica la proroga di
542 prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del d lgs 159/2015. Pertanto la notifica dell'intimazione, avvenuta il 04 febbraio 2024, è tempestiva.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00.