Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    Il giudice rileva che le ingiunzioni presupposte all'intimazione sono state notificate e che, tenendo conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID-19, la notifica dell'intimazione è tempestiva. La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza è stata di 542 giorni, prorogando il termine di notifica dell'intimazione oltre la data del 04 febbraio 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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