Art. 14.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta':
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo, alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; ((7)) 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 24 febbraio 1997, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e' aumentato a otto anni".
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta':
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo, alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; ((7)) 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 24 febbraio 1997, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e' aumentato a otto anni".