TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, con motivi contestuali, all'esito dell'udienza di discussione dell'08.10.2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2019/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e in qualità di eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_1 t . I lettivamente domiciliati pr legale sito in Caserta, alla Via Acquaviva 50 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 15/03/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati e concludeva come in atti.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesta al ctu una integrazione di perizia, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
1 La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CT – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di
2 opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CT nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN
SOGGETTO CON ESITI DI IO GI IN SEDE NUCLEO CAPSULARE
SINISTRO CON EMIPARESI DESTRA IN TRATTAMENTO RIABILITATIVO. DIABETE
MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO INSULINICO. ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN
SOGGETTO CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MODERATA ENTITA'.
AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON
EPISODIO DI SCOMPENSO IA -FEBBRAIO 2022 (II-III CLASSE NYHA). DEFICIT
DE SU (ODx 2/10 OSx PERCEZIONE LUCE)” (cfr. consulenza tecnica depositata in sede di atp).
Ha pertanto concluso che le patologie cui è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa, il quale ha provveduto altresì ad effettuare una nuova visita peritale.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p..
In particolare il ctu ha chiarito che dalla documentazione medica allegata agli atti (in particolare dalle certificazioni specialistiche neurologiche) non è mai emersa la sussistenza di deficit della deambulazione.
Dall'esame obiettivo è emerso: “deambulazione autonoma, falciante. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono marcatamente ridotti” ed ancora in relazione al sistema nervoso “ Paziente cosciente, vigile, orientato nel tempo e nello spazio”.
In relazione alla vasculopatia cerebrale cronica il ctu ha precisato che “la manifestazione clinica più importante invalidante che compare in caso di ictus è l'emiplegia, cioè la paralisi di una metà del corpo. Paralisi che può
3 essere totale, coinvolgente la faccia, gli arti e il tronco oppure parziale. Nel caso in esame il paziente presenta una forma di emiparesi spastica destra (emisoma dominante) di media entità” ; in relazione all'artrosi polidistrettuale in soggetto con limitazione funzionale di moderata entità ha chiarito che “nel caso in esame trattasi di una forma bilaterale che allo stato limita ai gradi estremi la funzionalità delle articolazioni coxofemorali” . In relazione alla patologia cardiaca ed al deficit del visus ha precisato che “il ricorrente presenta una Frazione di Eiezione cardiaca del 65% a dimostrazione che il cuore funziona benissimo quindi la II/III classe NYHA associata alla patologia cardiaca è molto discutibile. Per quanto riguarda il deficit della deambulazione il ricorrente presenta solo degli esiti non gravi ma moderati conseguenti ai pregressi episodi ischemici quindi non vi è giustificazione del denunciato deficit deambulatorio.
Da notare inoltre che in caso di Ictus cerebri gli esiti maggiori si verificano nell'immediatezza degli episodi acuti (2003 e
2018), successivamente con il trattamento riabilitativo parte degli esiti spesso regrediscono.
Ora nel caso de quo si è verificato un evento eccezionale.
Ancora ha evidenziato che “dalla lettura delle certificazioni antecedenti al 2021 emerge che gli esiti dell'emiparesi vengono addirittura definiti come residui, e nessuno dei sanitari parla di deficit della deambulazione.
Solo nell'estate del 2022 viene certificato un deficit deambulatorio che per la verità non viene constatato in sede di visita peritale eseguita dal sottoscritto CT in data 18/10/2022.
Infatti dall'esame obiettivo è risultato che il tono muscolare non era particolarmente compromesso come del resto la funzionalità articolare a dimostrazione che il paziente deambula normalmente anche se presenta deficit all'arto inferiore di destra (Deambulazione falciante).
Del resto agli atti non è documentato nulla che possa far pensare, ad un aggravamento della patologia, non essendo allegato nessun evento acuto che potesse dare giustificazione della comparsa di un deficit deambulatorio.
Infine, anche per la patologia artrosica si ricorda che agli atti non vi sono esami strumentali che certificano la presenza e la gravità della stessa. E quindi allo stato la suddetta patologia non influisce sulla capacità deambulatoria del ricorrente”
Nelle contestazioni alla bozza il ctu ha risposto esaustivamente precisando quanto segue: - relativamente alla problematica deambulatoria ha sottolineato che, agli atti, sono allegate un numero sostanzioso di certificazioni specialistiche neurologiche ed in nessuna di esse si parla di deficit della deambulazione;
- che, relativamente alla funzionalità dell'arto superiore da una certificazione specialistica neurologica emerge che il suddetto arto presenta un deficit lieve “deficit emisomico dx a maggior gradiente crurale” e che “come è noto il maggior danno in caso di ictus si verifica subito dopo l'evento acuto quindi le certificazioni indicate che sono più vicine a tale evento non evidenziano un deficit importante, quindi sembra alquanto strano che si ha un aggravamento della sintomatologia anche alla luce della circostanza, che il ricorrente esegue costantemente riabilitazione che come ha ammesso lo stesso CTP è importante per non fare aggravare le condizioni cliniche del paziente” ; - che, sulla prescrizione della carrozzina da parte dell'ASL di appartenenza, redatta in data
29.11.2022, non viene, neanche espressa l'impossibilità del ricorrente a deambulare autonomamente ed in particolare ha motivato: “ora sorge spontanea una domanda, un soggetto ha un esito ictale nel 2003 e nel 2018
4 quando gli esiti invalidanti sono al massimo. Successivamente si verifica un miglioramento della sintomatologia clinica è la carrozzina viene prescritta dopo 4 anni dall'ultimo episodio ictale in assenza di un aggravamento della capacità deambulatoria.
La verità e che sempre più spesso vengono prescritti presidi non necessari, o vengono prescritti da parte degli specialisti per facilitare i lunghi spostamenti, senza che nei pazienti vi sia la necessità di aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Quindi la circostanza che vi è stata la prescrizione della carrozzina da parte degli specialisti dell'ASL, non rappresenta un automatismo nella concessione dell'indennità di accompagnamento”; - che, inoltre, è emerso un contrasto in quanto dalla certificazione geriatrica un arto inferiore è risultato non mobile mentre poi dalla successiva visita neurologica si rappresenta che il ricorrente ha la capacità di deambulare nonostante un arto non mobile.
Ha dunque ribadito e concluso che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In ordine alla asserita difformità tra quanto riportato dal consulente in perizia e la realtà fattuale, preme al Tribunale osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n.
5973/15).
Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CT (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Infine in relazione alla attestazione di ricovero in rianimazione del ricorrente presso il p.o. di Marcianise la stessa non è ex sé idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non presentava i requisiti medico legali Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e in qualità di eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_1 t . I lettivamente domiciliati pr legale sito in Caserta, alla Via Acquaviva 50 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 15/03/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati e concludeva come in atti.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesta al ctu una integrazione di perizia, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
1 La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CT – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di
2 opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CT nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN
SOGGETTO CON ESITI DI IO GI IN SEDE NUCLEO CAPSULARE
SINISTRO CON EMIPARESI DESTRA IN TRATTAMENTO RIABILITATIVO. DIABETE
MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO INSULINICO. ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN
SOGGETTO CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MODERATA ENTITA'.
AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON
EPISODIO DI SCOMPENSO IA -FEBBRAIO 2022 (II-III CLASSE NYHA). DEFICIT
DE SU (ODx 2/10 OSx PERCEZIONE LUCE)” (cfr. consulenza tecnica depositata in sede di atp).
Ha pertanto concluso che le patologie cui è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa, il quale ha provveduto altresì ad effettuare una nuova visita peritale.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p..
In particolare il ctu ha chiarito che dalla documentazione medica allegata agli atti (in particolare dalle certificazioni specialistiche neurologiche) non è mai emersa la sussistenza di deficit della deambulazione.
Dall'esame obiettivo è emerso: “deambulazione autonoma, falciante. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono marcatamente ridotti” ed ancora in relazione al sistema nervoso “ Paziente cosciente, vigile, orientato nel tempo e nello spazio”.
In relazione alla vasculopatia cerebrale cronica il ctu ha precisato che “la manifestazione clinica più importante invalidante che compare in caso di ictus è l'emiplegia, cioè la paralisi di una metà del corpo. Paralisi che può
3 essere totale, coinvolgente la faccia, gli arti e il tronco oppure parziale. Nel caso in esame il paziente presenta una forma di emiparesi spastica destra (emisoma dominante) di media entità” ; in relazione all'artrosi polidistrettuale in soggetto con limitazione funzionale di moderata entità ha chiarito che “nel caso in esame trattasi di una forma bilaterale che allo stato limita ai gradi estremi la funzionalità delle articolazioni coxofemorali” . In relazione alla patologia cardiaca ed al deficit del visus ha precisato che “il ricorrente presenta una Frazione di Eiezione cardiaca del 65% a dimostrazione che il cuore funziona benissimo quindi la II/III classe NYHA associata alla patologia cardiaca è molto discutibile. Per quanto riguarda il deficit della deambulazione il ricorrente presenta solo degli esiti non gravi ma moderati conseguenti ai pregressi episodi ischemici quindi non vi è giustificazione del denunciato deficit deambulatorio.
Da notare inoltre che in caso di Ictus cerebri gli esiti maggiori si verificano nell'immediatezza degli episodi acuti (2003 e
2018), successivamente con il trattamento riabilitativo parte degli esiti spesso regrediscono.
Ora nel caso de quo si è verificato un evento eccezionale.
Ancora ha evidenziato che “dalla lettura delle certificazioni antecedenti al 2021 emerge che gli esiti dell'emiparesi vengono addirittura definiti come residui, e nessuno dei sanitari parla di deficit della deambulazione.
Solo nell'estate del 2022 viene certificato un deficit deambulatorio che per la verità non viene constatato in sede di visita peritale eseguita dal sottoscritto CT in data 18/10/2022.
Infatti dall'esame obiettivo è risultato che il tono muscolare non era particolarmente compromesso come del resto la funzionalità articolare a dimostrazione che il paziente deambula normalmente anche se presenta deficit all'arto inferiore di destra (Deambulazione falciante).
Del resto agli atti non è documentato nulla che possa far pensare, ad un aggravamento della patologia, non essendo allegato nessun evento acuto che potesse dare giustificazione della comparsa di un deficit deambulatorio.
Infine, anche per la patologia artrosica si ricorda che agli atti non vi sono esami strumentali che certificano la presenza e la gravità della stessa. E quindi allo stato la suddetta patologia non influisce sulla capacità deambulatoria del ricorrente”
Nelle contestazioni alla bozza il ctu ha risposto esaustivamente precisando quanto segue: - relativamente alla problematica deambulatoria ha sottolineato che, agli atti, sono allegate un numero sostanzioso di certificazioni specialistiche neurologiche ed in nessuna di esse si parla di deficit della deambulazione;
- che, relativamente alla funzionalità dell'arto superiore da una certificazione specialistica neurologica emerge che il suddetto arto presenta un deficit lieve “deficit emisomico dx a maggior gradiente crurale” e che “come è noto il maggior danno in caso di ictus si verifica subito dopo l'evento acuto quindi le certificazioni indicate che sono più vicine a tale evento non evidenziano un deficit importante, quindi sembra alquanto strano che si ha un aggravamento della sintomatologia anche alla luce della circostanza, che il ricorrente esegue costantemente riabilitazione che come ha ammesso lo stesso CTP è importante per non fare aggravare le condizioni cliniche del paziente” ; - che, sulla prescrizione della carrozzina da parte dell'ASL di appartenenza, redatta in data
29.11.2022, non viene, neanche espressa l'impossibilità del ricorrente a deambulare autonomamente ed in particolare ha motivato: “ora sorge spontanea una domanda, un soggetto ha un esito ictale nel 2003 e nel 2018
4 quando gli esiti invalidanti sono al massimo. Successivamente si verifica un miglioramento della sintomatologia clinica è la carrozzina viene prescritta dopo 4 anni dall'ultimo episodio ictale in assenza di un aggravamento della capacità deambulatoria.
La verità e che sempre più spesso vengono prescritti presidi non necessari, o vengono prescritti da parte degli specialisti per facilitare i lunghi spostamenti, senza che nei pazienti vi sia la necessità di aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Quindi la circostanza che vi è stata la prescrizione della carrozzina da parte degli specialisti dell'ASL, non rappresenta un automatismo nella concessione dell'indennità di accompagnamento”; - che, inoltre, è emerso un contrasto in quanto dalla certificazione geriatrica un arto inferiore è risultato non mobile mentre poi dalla successiva visita neurologica si rappresenta che il ricorrente ha la capacità di deambulare nonostante un arto non mobile.
Ha dunque ribadito e concluso che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In ordine alla asserita difformità tra quanto riportato dal consulente in perizia e la realtà fattuale, preme al Tribunale osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n.
5973/15).
Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CT (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Infine in relazione alla attestazione di ricovero in rianimazione del ricorrente presso il p.o. di Marcianise la stessa non è ex sé idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non presentava i requisiti medico legali Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6