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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38937 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 aprile 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato NT NG (in concorso con ER RG deceduto nelle more del giudizio di appello) a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della società NT s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 giugno 2013. Il Tribunale aveva ritenuto NT NG responsabile, in concorso con ER RG, della distrazione di plurimi beni e somme, riconducibili al patrimonio della società fallita, non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. In particolare, è stato evidenziato che NT NG era stato amministratore di diritto della società X s.r.l., dichiarata fallita per estensione del fallimento della società “NT Costruzioni s.r.l.”, e che le due società avevano svolto attività indistinta, condiviso la medesima sede aziendale ed il Penale Sent. Sez. 5 Num. 38937 Anno 2025 Presidente: MA MI Relatore: IP AN Data Udienza: 28/10/2025 2 personale dipendente nonché posto in essere plurime operazioni contabili volte, di fatto, a spostare periodicamente fondi tra le medesime. 2. NT NG ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli art. 216 e 223 Legge fall. e vizio di motivazione relativamente alla attribuita qualifica di amministratore di fatto della NT Costruzioni s.r.l. Deduce che il ruolo di amministratore di fatto sarebbe stato acriticamente ritenuto sulla base del ruolo di amministratore di diritto assunto nell’ambito della società X s.r.l. , ritenuta socio di fatto della società NT s.r.l. (nella quale il NT non figurava quale amministratore) e sulla base dell’estensione del fallimento di quest’ultima società alla prima;
sarebbe mancata, in particolare, la prova specifica di elementi sintomatici idonei ad attribuire la qualifica di amministratore di fatto all'imputato, rispetto alla società NT s.r.l., non potendo tale prova essere evinta dalla esistenza di rapporti commerciali tra le due società e dalla condivisione di sede e di personale tra le stesse. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Il procedimento ha tratto origine dal fallimento della società NT Costruzioni s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’11.6.2013, esteso alla società ”X s.r.l.” avendo i giudici fallimentari ritenuto che le due società fossero legate da una società di fatto. Il Giudice civile ha affermato l’esistenza di “una serie di elementi dai quali desumere la gestione di un’unica attività imprenditoriale e commerciale riconducibile alla società di fatto costituita da NT Costruzioni e X s.r.l.” in quanto, pur risultando formalmente due enti distinti, avevano “perseguito, in realtà, un disegno imprenditoriale unitario ed interessi riconducibili ad un’unica compagine societaria di fatto partecipata dalle due predette società”. È stato, in particolare, evidenziato che: a soli tre mesi dalla iscrizione della società X s.r.l. nel registro della Camera di Commercio, la NT Costruzioni s.r.l. ha venduto l’unico terreno di sua proprietà al prezzo di euro 120.000,00, e che, disposta CTU al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita, il valore del bene è risultato pari ad euro 3 320.950,00, venendo, pertanto, tale operazione ritenuta indicativa dell’intento dei soci di «conservare l’unità del patrimonio sociale pur realizzando due società con distinta personalità giuridica» ( pag.6); inoltre, sui conti della società X s.r.l. erano autorizzati ad operare ER RG e NT RG, costituenti la compagine sociale della NT Costruzioni s.r.l. (pag. 5 della sentenza di primo grado); infine, l’attività produttiva è stata considerata sostanzialmente unitaria in quanto “esisteva un unico locale costituente sede aziendale ed era condiviso il personale dipendente” (pag.6 della sentenza di primo grado) La sentenza di primo grado ha, altresì, rilevato che le due società costituivano un'unica società di fatto anche per la esistenza di una serie di operazioni denotate da apparente regolarità formale, in quanto sostenute da fatture, ma tuttavia “fattivamente periodicamente volte a spostare fondi dalla X s.r.l. alla NT costruzioni s.r.l.” ( pag.5 della sentenza di primo grado). 1.1. Le superiori circostanze sono state ritenute dirimenti al fine di considerare il ricorrente amministratore di fatto della società di fatto (oltre che amministratore di diritto della X s.r.l.), essendosi ritenuto che le distrazioni siano imputabili non già alla distinta e autonoma società NT s.r.l., ma alla società NT s.r.l. quale articolazione della società di fatto con la X s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore. In tale ottica sono state, altresì, lette le plurime e consistenti spoliazioni del patrimonio della NT in favore della X s.r.l. e la continuità gestionale dell’impresa nei medesimi luoghi di lavoro, posta in essere dalla X s.r.l. 2. La sentenza impugnata, tuttavia, non risulta avere fatto buon governo dell’insegnamento di questa Corte secondo cui l'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" necessita della presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (v., ad es., Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 - 01). Invero, la Corte territoriale ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici evidenziati dal Tribunale in sede fallimentare e indicativi dell’esistenza di una società di fatto fra la società fallita e la società X s.r.l. , senza considerare che queste ultime, nonostante avvinte da un rapporto sociale “di fatto”, sono rimaste soggetti distinti. Ai fini della responsabilità penale - riferita a condotte distrattive nell’ambito del patrimonio della società NT Costruzioni- l'attribuzione del reato all'indagato deve essere effettuata alla stregua di elementi fattuali idonei a denotare, come prospettato nell’editto accusatorio, un ruolo gestorio svolto di fatto nella gestione 4 della società NT Costruzioni non essendo possibile fondare il giudizio di penale responsabilità su elementi ancorati alla sussistenza di un rapporto societario di fatto che la società fallita ha avuto con altre società, parimenti fallite. La motivazione della sentenza impugnata non ha fornito risposta alle argomentazioni critiche e censure sviluppate in appello che hanno evidenziato vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo relativamente alla mancata individuazione di una condotta concreta, legata ad evidenze specifiche, idonea ad evidenziare un effettivo ruolo gestorio dell’imputato rispetto alla società NT, il cui amministratore di diritto è stato ER RG ( originario coimputato nelle more deceduto). 3.In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IP MI MA
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 aprile 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato NT NG (in concorso con ER RG deceduto nelle more del giudizio di appello) a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della società NT s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 giugno 2013. Il Tribunale aveva ritenuto NT NG responsabile, in concorso con ER RG, della distrazione di plurimi beni e somme, riconducibili al patrimonio della società fallita, non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. In particolare, è stato evidenziato che NT NG era stato amministratore di diritto della società X s.r.l., dichiarata fallita per estensione del fallimento della società “NT Costruzioni s.r.l.”, e che le due società avevano svolto attività indistinta, condiviso la medesima sede aziendale ed il Penale Sent. Sez. 5 Num. 38937 Anno 2025 Presidente: MA MI Relatore: IP AN Data Udienza: 28/10/2025 2 personale dipendente nonché posto in essere plurime operazioni contabili volte, di fatto, a spostare periodicamente fondi tra le medesime. 2. NT NG ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli art. 216 e 223 Legge fall. e vizio di motivazione relativamente alla attribuita qualifica di amministratore di fatto della NT Costruzioni s.r.l. Deduce che il ruolo di amministratore di fatto sarebbe stato acriticamente ritenuto sulla base del ruolo di amministratore di diritto assunto nell’ambito della società X s.r.l. , ritenuta socio di fatto della società NT s.r.l. (nella quale il NT non figurava quale amministratore) e sulla base dell’estensione del fallimento di quest’ultima società alla prima;
sarebbe mancata, in particolare, la prova specifica di elementi sintomatici idonei ad attribuire la qualifica di amministratore di fatto all'imputato, rispetto alla società NT s.r.l., non potendo tale prova essere evinta dalla esistenza di rapporti commerciali tra le due società e dalla condivisione di sede e di personale tra le stesse. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Il procedimento ha tratto origine dal fallimento della società NT Costruzioni s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’11.6.2013, esteso alla società ”X s.r.l.” avendo i giudici fallimentari ritenuto che le due società fossero legate da una società di fatto. Il Giudice civile ha affermato l’esistenza di “una serie di elementi dai quali desumere la gestione di un’unica attività imprenditoriale e commerciale riconducibile alla società di fatto costituita da NT Costruzioni e X s.r.l.” in quanto, pur risultando formalmente due enti distinti, avevano “perseguito, in realtà, un disegno imprenditoriale unitario ed interessi riconducibili ad un’unica compagine societaria di fatto partecipata dalle due predette società”. È stato, in particolare, evidenziato che: a soli tre mesi dalla iscrizione della società X s.r.l. nel registro della Camera di Commercio, la NT Costruzioni s.r.l. ha venduto l’unico terreno di sua proprietà al prezzo di euro 120.000,00, e che, disposta CTU al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita, il valore del bene è risultato pari ad euro 3 320.950,00, venendo, pertanto, tale operazione ritenuta indicativa dell’intento dei soci di «conservare l’unità del patrimonio sociale pur realizzando due società con distinta personalità giuridica» ( pag.6); inoltre, sui conti della società X s.r.l. erano autorizzati ad operare ER RG e NT RG, costituenti la compagine sociale della NT Costruzioni s.r.l. (pag. 5 della sentenza di primo grado); infine, l’attività produttiva è stata considerata sostanzialmente unitaria in quanto “esisteva un unico locale costituente sede aziendale ed era condiviso il personale dipendente” (pag.6 della sentenza di primo grado) La sentenza di primo grado ha, altresì, rilevato che le due società costituivano un'unica società di fatto anche per la esistenza di una serie di operazioni denotate da apparente regolarità formale, in quanto sostenute da fatture, ma tuttavia “fattivamente periodicamente volte a spostare fondi dalla X s.r.l. alla NT costruzioni s.r.l.” ( pag.5 della sentenza di primo grado). 1.1. Le superiori circostanze sono state ritenute dirimenti al fine di considerare il ricorrente amministratore di fatto della società di fatto (oltre che amministratore di diritto della X s.r.l.), essendosi ritenuto che le distrazioni siano imputabili non già alla distinta e autonoma società NT s.r.l., ma alla società NT s.r.l. quale articolazione della società di fatto con la X s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore. In tale ottica sono state, altresì, lette le plurime e consistenti spoliazioni del patrimonio della NT in favore della X s.r.l. e la continuità gestionale dell’impresa nei medesimi luoghi di lavoro, posta in essere dalla X s.r.l. 2. La sentenza impugnata, tuttavia, non risulta avere fatto buon governo dell’insegnamento di questa Corte secondo cui l'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" necessita della presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (v., ad es., Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 - 01). Invero, la Corte territoriale ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici evidenziati dal Tribunale in sede fallimentare e indicativi dell’esistenza di una società di fatto fra la società fallita e la società X s.r.l. , senza considerare che queste ultime, nonostante avvinte da un rapporto sociale “di fatto”, sono rimaste soggetti distinti. Ai fini della responsabilità penale - riferita a condotte distrattive nell’ambito del patrimonio della società NT Costruzioni- l'attribuzione del reato all'indagato deve essere effettuata alla stregua di elementi fattuali idonei a denotare, come prospettato nell’editto accusatorio, un ruolo gestorio svolto di fatto nella gestione 4 della società NT Costruzioni non essendo possibile fondare il giudizio di penale responsabilità su elementi ancorati alla sussistenza di un rapporto societario di fatto che la società fallita ha avuto con altre società, parimenti fallite. La motivazione della sentenza impugnata non ha fornito risposta alle argomentazioni critiche e censure sviluppate in appello che hanno evidenziato vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo relativamente alla mancata individuazione di una condotta concreta, legata ad evidenze specifiche, idonea ad evidenziare un effettivo ruolo gestorio dell’imputato rispetto alla società NT, il cui amministratore di diritto è stato ER RG ( originario coimputato nelle more deceduto). 3.In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IP MI MA