Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
25048 /2024 N.R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Diana
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 11.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reintegrazione del possesso iscritto al N.R.G. 25048/2024
TRA
, nata a [...], il [...], (C.F. ), ed Parte_1 C.F._1
ivi res.te in Napoli, alle Rampe Brancaccio n° 45, elett.te dom.ta in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n° 251, presso lo studio dell'avv. Davide Pirozzi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura alle liti allegata al fascicolo telematico, dall'Avv. Francesco Lotti
ed elett.te dom.to presso il suo Studio in Napoli al Vico Acitillo n.160
RESISTENTE
*******************
1
giudizio ed esponeva : Controparte_1
– Che con atto per notar del 30.3.2015, reg.to a Castellammare di Stabia Persona_1
il 2.4.2015 e trascritto alla Conservatoria RR.II. di Napoli in pari data ai nn. 7203/5638,
i propri genitori, e le hanno donato la proprietà Controparte_2 Parte_2
piena ed esclusiva di un appartamento in Napoli, alle Parte_3
piano, int. 10, da essi acquistato con atto del 29.5.1979; Per_2
- Che è proprietario di un appartamento al 3° piano dello stesso Controparte_1
edificio, con annesso terrazzo a livello, sul quale ha eseguito una sopraelevazione, relativamente alla quale la Corte di Appello di Napoli ha disposto la demolizione;
- Non avendo il dato alcun seguito alla condanna di abbattimento del CP_1
manufatto, la interventrice nel giudizio ed unica tra i condomini ad iniziare Pt_1
l'azione esecutiva ex art. 612 c.p.c., è diventata oggetto di plurime richieste da parte del , che, a mezzo di quattro diversi suoi legali, ha alla odierna ricorrente di CP_1
abbattere un vano del suo appartamento ed uno sporto in allungamento di un terrazzo, nonché di chiudere due finestre e rimuovere una tubazione di scarico delle acque piovane, immessa in una pluviale condominiale, perché lesivi, a suo dire, della statica e dell'aspetto architettonico dell'edificio;
- che il ha anche sollecitato l'amministratore dell'edificio, in due occasioni, a CP_1
convocare l'assemblea dei condomini per promuovere le iniziative giudiziarie più opportune contro la istante, che egli non ha mai intrapreso personalmente;
- che il si è anche attivato per la revoca giudiziale dell'amministratore CP_1
condominiale (procedimento conclusosi, poi, con decreto 3.5.2019 di rigetto del ricorso per revoca dell'amministratore), adducendo, tra gli altri motivi di addebito, la “prova documentale della regolarità urbanistica di opere realizzate sul terrazzo del condomino ; Pt_1
2 - che, con nota racc.ta 15.3.2024 del suo ultimo legale, avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi e costituzione in mora”, parte resistente ha chiesto nuovamente alla ricorrente di chiudere e demolire gli stessi manufatti, già oggetto di precedenti molestie, e, non avendo da costei avuto alcun riscontro, con successiva nota 20.3.2024 sempre di quest'ultimo legale, diretta al nuovo amministratore dell'edificio, ha sollecitato nuovamente la convocazione dell'assemblea dei condomini per “rendere edotta l'assemblea delle criticità denunciate, affinchè tale organo si possa pronunciare su eventuali azioni da intraprendere”.
Tanto premesso, parte ricorrente ha invocato la tutela prevista dall'art. 1170 c.c., vertendosi, nel caso di specie, di molestie di diritto, quali atti giudiziali o stragiudiziali rivolti a contestare l'altrui possesso ed il compimento di atti giuridici volti ad ostacolare o impedire l'esercizio del possesso quali ingiunzioni, opposizioni e diffide.
ha, pertanto, chiesto la immediata cessazione della molestia o turbativa Parte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il resistente si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta eccependo, in primo luogo, la nullità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza in quanto la pec del resistente non è presente su alcun registro governativo;
l'inammissibilità della proposta azione cautelare, in virtù del fatto che la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, non ha individuato la domanda di merito al cui ipotetico accoglimento sarebbe funzionalmente preordinato il provvedimento richiesto in sede cautelare.
Parte resistente eccepiva, altresì, che la domanda dell'odierna ricorrente sarebbe rivolta ad ottenere un obbligo per sua natura incoercibile nonché la assoluta carenza dei requisiti del “periculum in mora” oltre che del “fumus boni iuris”, previsti dalla legge come indispensabili per la concessione del provvedimento cautelare, atteso che l'azione giudiziaria è fondata soltanto su missive inoltrate già nel 2014 che i legali del resistente avevano scritto alla sig.ra per lamentare l'esecuzione di opere Pt_1
3 presumibilmente illegittime e che hanno comportato danni all'immobile del Dr.
. CP_1
Parte resistente eccepiva, al riguardo, la tardività dell'azione intentata, atteso che la supposta turbativa del possesso avrebbe avuto inizio già nel 2014, circa 11 anni orsono e che sul punto la giurisprudenza di merito avrebbe sancito che nel caso di pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo, il termine annuale per la proponibilità dell'azione di manutenzione decorre dal primo.
In particolare, parte resistente evidenziava che l'asserita molestia sarebbe consistita in n.5 missive inviate nell'arco di ben 11 anni. Inoltre, la ricorrente non avrebbe documentato né l'urgenza della chiesta inibitoria né l'irreparabile pregiudizio che comporterebbe la necessità del provvedimento richiesto.
Pertanto, parte resistente chiedeva la declaratoria di inammissibilità e il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari e la condanna di parte ricorrente anche per lite temeraria ex artt. 96 c.p.c.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 11 marzo 2025, il Giudice riservava la causa per la decisione.
Preliminarmente, va dato atto che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost..
Ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621
Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 dell'8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12
4 ottobre 2011 n. 20932; Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre 2008 n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356).
Fatta questa premessa, va rilevato che il ricorso è inammissibile.
Sul punto si osserva quanto segue.
Prima di procedere alla valutazione circa la sussistenza di una molestia all'esercizio del possesso, nei termini indicati dall'art 1170 c.c., si impone al Giudicante la preliminare verifica della la sussistenza dei due presupposti necessari per l'esercizio di tale azione.
Nel caso di specie, il primo presupposto di configurabilità dell'azione, ovverosia il possesso continuo, ininterrotto e pacifico e perdurante da almeno un anno risulta incontestato, dal momento che il ricorrente, oltre ad essere comproprietario dell'immobile per cui agisce in manutenzione (come risultante dall'atto di donazione del defunto padre allegato agli atti), ne esercita il possesso da svariati anni in maniera pacifica, continua ed ininterrotta, oltre che non contestata dalla resistente, anch'ella comproprietaria dell'immobile su cui si è perpetrata la pretesa molestia. Per converso, non appare invece sussistente il secondo presupposto dell'azione, ovverosia che non sia trascorso più di un anno dalla lamentata turbativa.
Invero, l' all.6 di parte ricorrente consiste in una missiva inviata all'amministrazione condominiale ed a tutti i condomini dal legale dell'epoca dell'odierno resistente e datata
29 dicembre 2014 in cui si chiedeva la convocazione dell' assemblea straordinaria del condominio al fine di discutere di talune opere poste in essere dall'odierna ricorrente reputate illegittime e della loro presumibile incidenza negativa sulla statica dello stabile.
Inoltre, in tale missiva si faceva, altresì, riferimento ad una precedente lettera del 28 febbraio 2014, inviata sempre dal legale dell'epoca del , avente sostanzialmente CP_1
analogo tenore e medesima finalità.
5 Sul punto, la giurisprudenza afferma che “il termine annuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione, stabilito dall'art. 1170 c.c. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L'onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria” (Cass. n. 1146/2003).
Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “Il termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione di manutenzione decorre, in presenza di una pluralità di atti di turbativa che risultino intimamente connessi tra loro, dal compimento del primo di tali atti, in quanto ciascuno di essi è espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso e non è idoneo a concretare una molestia
a sé stante.” (Cass. civ. 16077/2007; conf. Trib Cagliari, 1928/2015, in cui si precisa che il tempestivo deposito del ricorso possessorio costituisce una condizione di ammissibilità della domanda e la sussistenza di tale presupposto, nel caso in cui sia contestata dal resistente, dovrà essere provata dalla parte ricorrente).
In presenza della specifica eccezione di decadenza per esercizio ultrannuale dell'azione da parte della resistente e del riconoscimento che la turbativa possessoria sia stata esercitata ben oltre il termine di decadenza annuale previsto per l'esperimento dell'azione di manutenzione, a fronte di dati documentali inequivoci, la domanda va dichiarata inammissibile.
Invero, ed ulteriormente: “In tema di azione di manutenzione, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il “dies a quo” dal quale decorre il termine annuale per proporre detta azione possessoria va individuato in quello in cui é percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria. Va, pertanto, distinta
l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorchè preceduto da altri atti di carattere strumentale;
nell'un caso, il detto termine decorre
6 dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
nell'altro, essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il “dies a quo” decorre da quest'ultimo; tuttavia, anche in tal caso, se gli atti strumentali, di per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione finale della lesione, il termine decorre dal primo di essi percepibile come tale” (Cass. civ., 6305/2008).
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che “il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione di manutenzione del possesso (la cui osservanza deve esser provata dall'attore) decorre dal primo atto di turbativa se essi risultano intimamente connessi, costituendo in questo caso ciascun atto espressione di un'unica condotta lesiva del possesso altrui e non un autonomo e distinto illecito concretante una molestia a sé stante” (Cass. n. 10320/1994; Cass. n. 20134/2017).
Ed invero, in base ai principi testè richiamati, è evidente che gli atti di turbativa iniziati nel 2014 sporadicamente e occasionalmente – per quanto precisato dal ricorrente – risultando oggettivamente uniformi e tra essi connessi, essendo ciascuno di essi espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso e non idonei, come tale, a concretare un autonomo e distinto illecito possessorio.
Difatti, tutti gli atti posti in essere dal - ossia le missive che i suoi legali hanno CP_1
inviato alla sig.ra per lamentare l'esecuzione di opere a loro avviso illegittime Pt_1
e pericolose per la statica dello stabile nell'appartamento oggetto del presente giudizio
- risultano per tabulas unicamente tesi a chiedere alla ricorrente di abbattere un vano del suo appartamento ed uno sporto in allungamento di un terrazzo, nonché di chiudere due finestre e rimuovere una tubazione di scarico delle acque piovane, immessa in una pluviale condominiale, perché lesivi, ad avviso dell'odierno resistente, della statica e dell'aspetto architettonico dell'edificio.
Ne discende che il termine per la proposizione dell'azione di manutenzione decorreva dal compimento del primo atto.
7 Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la domanda deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano tenuto conto del valore della causa (euro 255.000,00, come indicato da parte ricorrente), in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo (ad esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, che, nel caso di specie, non è stata svolta).
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore di parte resistente, che si liquidano in complessivi €. 5.224,00 oltre rimborso generale del 15%, IVA e CPA se per legge dovuti,
Si comunichi.
Napoli, 12.03.2025
Il G.D.
dr. ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio Dott. Vittorio Guarriello
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