Art. 4.
La tassa speciale, di cui al paragrafo B dell'art. 2, sara' eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtu' del paragrafo A dello stesso articolo.
Potra' la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.
La tassa speciale dura un ventennio, e si puo' riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.
La tassa speciale, di cui al paragrafo B dell'art. 2, sara' eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtu' del paragrafo A dello stesso articolo.
Potra' la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.
La tassa speciale dura un ventennio, e si puo' riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.