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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1357/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3923/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 14/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PA0175048 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3923/2022 RGA, la Ricorrente_1 srl ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.561/11/2022, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale prot. n. PA0175048/19 (atto n. PA0176482/19) inerente il classamento dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di Ustica, identificata al catasto fabbricati con foglio Dati_catastali_1, zona censuaria unica, categoria speciale D/2, €. 21.700,00 di rendita catastale.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti e non meritevoli di accoglimento le obiezioni avanzate contro l'attività compiuta dall'Ufficio Provinciale – Territorio ed osservando che il provvedimento di rettifica del classamento era stato adeguatamente motivato.
La società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Dall'esame degli atti si evince che l'avviso di accertamento trae origine dalla rettifica della rendita catastale del fabbricato de quo, a seguito della dichiarazione DOCFA, presentata dalla società ricorrente.
Infatti, è incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento rinviene da dichiarazione di accatastamento
(R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56) che è stata presentata secondo la procedura
(cd. Docfa) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701; così come risulta, dalla relativa produzione in atti che l'avviso di accertamento recava, in allegato, la relazione tecnica estimativa con procedimento di stima applicato, consistenza, il parametro unitario di valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale calcolata.
E non è, nemmeno, controverso che la rettifica operata dall'amministrazione nell'ambito di una procedura
(Docfa) per sua natura fortemente partecipata, e nel cui ambito il proponente è di per sé in condizione di cogliere appieno le diverse valutazioni sostenute dall'amministrazione sia conseguita da una diversa valutazione degli elementi indicati dalla parte senza alcuna immutazione dei dati oggettivi indicati dalla parte nella proposta di rendita (D.M. n. 701 del 1994, art. 1).
Il motivo di censura afferente la carenza di motivazione deve essere disatteso.
La Suprema Corte, in proposito ha affermato affermato (Cass. n.31809/18; n.7854/2020) che: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.
In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale "D", sempre la giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito (Cass. n. 17971/18, così Cass. n. 16824/06) che: "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del DM, 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione" (Cass 2019 nr 32861).
Ora, nel caso in esame occorre evidenziare come la divergenza di stima sia unicamente dipesa dall'adozione di un non corretto criterio di valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) e non dalla inclusione nella stima di cespiti da essa non contemplati.
Il Collegio osserva, in particolare, nella Circolare 6/2012: "Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione "stima diretta" si intenda la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto".
Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario;
secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione.
Per quanto concerne la determinazione del tasso di fruttuosità, l'Agenzia del Territorio, si è limitata ad applicare il saggio del 2% in luogo di quello proposto dalla parte così attenendosi a quanto previsto dalle norme (R.D.L. n. 652/39, D.P.R. n. 1142/49, D.M. n. 701/94, espressamente richiamati nell'avviso) e dalla
Circolare n. 6/2012 del 30 novembre 2012 (in particolare, al paragrafo 7), provvedimento al quale è stata assegnata valenza di norma primaria — e, quindi, vincolante - dalla legge di stabilità del 2015 (legge 29 dicembre 2014, n. 300), tali da imporre l'applicazione del saggio del 2% in luogo di quello indicato dalla parte.
Come più volte chiarito dai Giudici di legittimità, il saggio di fruttuosità del 2% per le unità immobiliari accatastate - come nel caso di specie - nella categoria D integra un "parametro legale minimo ed invariabile con riguardo alla tipologia di fabbricato (...)”, con la conseguenza che "In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione" (Cass. nn. 25555/14; 10037/03; Cass. Sez. T, 24 giugno 2022, n. 20508 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 25 ottobre 2022, n. 31418, che richiama Cass. 16673/2021, Cass. 17018/2020; Cass. 6554/2020, Cass. 25555/2014).
Ne consegue il principio di diritto, dal quale questa Corte non intende discostarsi, secondo il quale, “in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 29, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei Gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1949, articolo 30, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991, richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, dai quali appunto si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione" (Cass. 6554/2020; Cass. n. 14399/2017; 25555/2014; n. 27980/2011; n. 5843/2011; n. 133/2006; n. 10361/2006; n. 9056/2005; n. 12446/2004; n. 10037/2002;
Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16673, Cass. Ord. 28102/2023).
L'Ufficio ha dunque fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, avendo applicato alla rendita catastale finale il suddetto tasso di fruttuosità del 2% (previa richiamo del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142).
Su tale presupposto, onere del contribuente era dunque quello di confutare l'avviso attributivo di rendita in questione, senonché, su quest'ultimo aspetto si deve rilevare l'infondatezza fattuale delle contestazioni mosse dalla contribuente.
Sul punto, infatti, l'assunto di parte ricorrente è rimasto allo stato labiale, avendo disatteso il valore unitario attribuito dall'ufficio che, invece, appare congruo, essendo stato desunto dal prontuario sulla determinazione delle rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E), redatto dall'amministrazione finanziaria per uniformare le valutazioni estimative.
Per le suesposte considerazioni, deve essere respinto l'appello e, conseguentemente confermata la sentenza di primo grado.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello della Ricorrente_1 srl e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.561/11/2022. Spese compensate.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE TO ZI AM
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3923/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 14/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PA0175048 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3923/2022 RGA, la Ricorrente_1 srl ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.561/11/2022, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale prot. n. PA0175048/19 (atto n. PA0176482/19) inerente il classamento dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di Ustica, identificata al catasto fabbricati con foglio Dati_catastali_1, zona censuaria unica, categoria speciale D/2, €. 21.700,00 di rendita catastale.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti e non meritevoli di accoglimento le obiezioni avanzate contro l'attività compiuta dall'Ufficio Provinciale – Territorio ed osservando che il provvedimento di rettifica del classamento era stato adeguatamente motivato.
La società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Dall'esame degli atti si evince che l'avviso di accertamento trae origine dalla rettifica della rendita catastale del fabbricato de quo, a seguito della dichiarazione DOCFA, presentata dalla società ricorrente.
Infatti, è incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento rinviene da dichiarazione di accatastamento
(R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56) che è stata presentata secondo la procedura
(cd. Docfa) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701; così come risulta, dalla relativa produzione in atti che l'avviso di accertamento recava, in allegato, la relazione tecnica estimativa con procedimento di stima applicato, consistenza, il parametro unitario di valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale calcolata.
E non è, nemmeno, controverso che la rettifica operata dall'amministrazione nell'ambito di una procedura
(Docfa) per sua natura fortemente partecipata, e nel cui ambito il proponente è di per sé in condizione di cogliere appieno le diverse valutazioni sostenute dall'amministrazione sia conseguita da una diversa valutazione degli elementi indicati dalla parte senza alcuna immutazione dei dati oggettivi indicati dalla parte nella proposta di rendita (D.M. n. 701 del 1994, art. 1).
Il motivo di censura afferente la carenza di motivazione deve essere disatteso.
La Suprema Corte, in proposito ha affermato affermato (Cass. n.31809/18; n.7854/2020) che: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.
In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale "D", sempre la giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito (Cass. n. 17971/18, così Cass. n. 16824/06) che: "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del DM, 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione" (Cass 2019 nr 32861).
Ora, nel caso in esame occorre evidenziare come la divergenza di stima sia unicamente dipesa dall'adozione di un non corretto criterio di valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) e non dalla inclusione nella stima di cespiti da essa non contemplati.
Il Collegio osserva, in particolare, nella Circolare 6/2012: "Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione "stima diretta" si intenda la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto".
Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario;
secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione.
Per quanto concerne la determinazione del tasso di fruttuosità, l'Agenzia del Territorio, si è limitata ad applicare il saggio del 2% in luogo di quello proposto dalla parte così attenendosi a quanto previsto dalle norme (R.D.L. n. 652/39, D.P.R. n. 1142/49, D.M. n. 701/94, espressamente richiamati nell'avviso) e dalla
Circolare n. 6/2012 del 30 novembre 2012 (in particolare, al paragrafo 7), provvedimento al quale è stata assegnata valenza di norma primaria — e, quindi, vincolante - dalla legge di stabilità del 2015 (legge 29 dicembre 2014, n. 300), tali da imporre l'applicazione del saggio del 2% in luogo di quello indicato dalla parte.
Come più volte chiarito dai Giudici di legittimità, il saggio di fruttuosità del 2% per le unità immobiliari accatastate - come nel caso di specie - nella categoria D integra un "parametro legale minimo ed invariabile con riguardo alla tipologia di fabbricato (...)”, con la conseguenza che "In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione" (Cass. nn. 25555/14; 10037/03; Cass. Sez. T, 24 giugno 2022, n. 20508 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 25 ottobre 2022, n. 31418, che richiama Cass. 16673/2021, Cass. 17018/2020; Cass. 6554/2020, Cass. 25555/2014).
Ne consegue il principio di diritto, dal quale questa Corte non intende discostarsi, secondo il quale, “in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 29, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei Gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1949, articolo 30, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991, richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, dai quali appunto si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione" (Cass. 6554/2020; Cass. n. 14399/2017; 25555/2014; n. 27980/2011; n. 5843/2011; n. 133/2006; n. 10361/2006; n. 9056/2005; n. 12446/2004; n. 10037/2002;
Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16673, Cass. Ord. 28102/2023).
L'Ufficio ha dunque fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, avendo applicato alla rendita catastale finale il suddetto tasso di fruttuosità del 2% (previa richiamo del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142).
Su tale presupposto, onere del contribuente era dunque quello di confutare l'avviso attributivo di rendita in questione, senonché, su quest'ultimo aspetto si deve rilevare l'infondatezza fattuale delle contestazioni mosse dalla contribuente.
Sul punto, infatti, l'assunto di parte ricorrente è rimasto allo stato labiale, avendo disatteso il valore unitario attribuito dall'ufficio che, invece, appare congruo, essendo stato desunto dal prontuario sulla determinazione delle rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E), redatto dall'amministrazione finanziaria per uniformare le valutazioni estimative.
Per le suesposte considerazioni, deve essere respinto l'appello e, conseguentemente confermata la sentenza di primo grado.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello della Ricorrente_1 srl e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.561/11/2022. Spese compensate.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE TO ZI AM