Articolo 18 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 18. (Ragguaglio delle pene ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza) .


Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945