Art. 18. (Ragguaglio delle pene ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza) .
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.