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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere
dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 425 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi
appellante
CONTRO
rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocato Francesco Li Vigni
appellato e nei confronti di appresentata e difesa dall'avv. Santi Puglisi Controparte_3
interveniente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - Contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4190/2018 del Tribunale di Palermo, resa nella causa scritta al n. 11534/2017 R.G., per tutte le ragioni addotte nel presente atto di appello;
- nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata ritenendo totalmente infondata in fatto e diritto ogni domanda proposta dai Sigg.ri e con la propria CP_1 CP_2 opposizione;
- sempre in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 607/2016 R.G.E. intrapresa dalla stante la Parte_1 sussistenza di un suo diritto di credito, e per l'effetto disporre la prosecuzione della stessa;
- sempre in accoglimento del presente appello, condannare anche d'ufficio gli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore di Parte di una somma da determinarsi in via equitativa per avere temerariamente resistito nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per l'appellato: « Voglia l'ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, 1. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 4190/2018 resa in data 4.10.2018 dal Tribunale di Palermo N. 4190/2018 ,e per l'effetto dire e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva proposta da
[...]
ai danni degli odierni attori;
ovvero dire e dichiarare che la stessa non poteva essere iniziata Parte_1 e/o proseguita stante la nullità dell'atto di intimazione e precetto per inesistenza del credito azionato.
2. Dichiarare per l'effetto l'estinzione della procedura immobiliare N.rg 607/2016 incoata dall'attrice in danno dei sigg.ri e .
3. Conseguentemente condannare Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
a provvedere entro un assegnando termine alla cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento
[...] immobiliare eseguito sull'immobile di proprietà degli attori, sito in Palermo, via V.F 22 n. 4, identificato al NCEU al foglio 85 particella 1238 sub 6. 4. In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse Parte_1 provvedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento entro l'assegnato termine, autorizzare gli attori a provvedere alla cancellazione con diritto di rivalsa della spesa sostenute nei confronti di Parte_1
.
5. Condannare in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al
[...] CP_4 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.-»
Conclusioni per l'appellato: « Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o Parte eccezione respinta e disattesa, Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate da che si riportano di seguito:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4190/2018 del Tribunale di Palermo, Dott. Francesco Gallegra, resa nella causa scritta al n. 11534/2017 R.G., per tutte le ragioni addotte nel presente atto di appello;
- nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata ritenendo totalmente infondata in fatto e diritto ogni domanda proposta dai Sigg.ri e con la propria CP_1 CP_2 opposizione;
- sempre in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 607/2016 R.G.E. intrapresa dalla stante la Parte_1 sussistenza di un suo diritto di credito, e per l'effetto disporre la prosecuzione della stessa;
- sempre in accoglimento del presente appello, condannare anche d'ufficio gli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte pagamento in favore di di una somma da determinarsi in via equitativa per aver temerariamente resistito nel presente giudizio. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 novembre 2016, i sigg. e Controparte_1 [...] proponevano opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. 607/2016 CP_2
R.G.E., promossa nei loro confronti dalla presso il Parte_1
Tribunale di Palermo, formulando le seguenti conclusioni: In via preliminare, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e in considerazione di un grave e irreparabile danno, sospendere la procedura esecutiva in corso;
Nel merito, accogliere l'opposizione dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione contestata, riconoscendo che la procedura non avrebbe dovuto essere avviata o proseguita a causa della nullità dell'atto di precetto;
Condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti rappresentavano che: a) il 16 settembre 2016 la Parte_ aveva notificato loro un precetto di € 46.869,71 relativo a un mutuo stipulato il 30 gennaio 2003; b) in assenza del pagamento della somma indicata, il 10 novembre 2016 la aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare sull'appartamento di loro Pt_1 proprietà, sito a Palermo, in via V.F. n. 22, identificato al NCEU, foglio 85, particella 1238, sub 6; c) l'azione esecutiva era ritenuta illegittima poiché le presunte cinque rate (marzo- luglio 2016) oggetto del precetto risultavano già versate.
Il ricorso, accompagnato dal provvedimento del G.E. per la comparizione delle parti, veniva notificato il 19 dicembre 2016 alla Banca.
La Banca depositava memoria difensiva contestando i fatti e producendo estratti conto bancari come prova.
Con ordinanza del 6 febbraio 2017, il G.E. sospendeva la procedura, fissando al 30 giugno
2017 il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
3 Parte_
La con atto di citazione notificato il 26 giugno 2017, avviava il giudizio di merito, chiedendo al Tribunale di dichiarare legittima l'esecuzione e revocare l'ordinanza di sospensione, con condanna degli opponenti alle spese. La sosteneva che: a) gli estratti Pt_1 conto dimostravano l'esposizione debitoria dei ricorrenti;
b) i pagamenti effettuati non avevano estinto il debito pregresso, evidenziato nel saldo dell'estratto conto;
c) il G.E. aveva errato nel ritenere insufficiente la specificazione delle rate scadute, essendo stati prodotti documenti analitici non contestati.
I convenuti ribadivano le obiezioni sollevate in fase cautelare, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'esecuzione per inesistenza del credito azionato.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione il 12 giugno 2018, con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 4190/2018 del 4 ottobre 2018, il Tribunale rigettava la domanda della Parte_
accogliendo l'opposizione e rilevando che la nel precetto, non aveva indicato le Pt_1 rate scadute e che i pagamenti effettuati dai debitori escludevano il requisito dell'insolvenza richiesto dall'art. 1186 c.c.
Il Tribunale osservava che: il precetto notificato il 16 settembre 2016, oltre a non indicare specificamente le rate insolute, includeva € 2.360,99 per rate scadute, € 882,23 per interessi di mora e € 46.869,71 per capitale residuo. I debitori, diffidati al pagamento di €
3.226,01 il 3 agosto 2016, avevano corrisposto tra marzo e luglio 2016 un totale di €
4.155,00. Tali versamenti, superiori alla somma richiesta, escludevano il presupposto dell'insolvenza per la decadenza dal beneficio del termine.
Parte_
La proponeva appello il 19 febbraio 2019, chiedendo dichiararsi la legittimità dell'esecuzione e la condanna degli appellati, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per resistenza temeraria.
Gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello.
Con comparsa di intervento si costituiva uale cessionaria del Controparte_3 credito chiedendo di ammettere l'atto di intervento e di accogliere le domande formulate
4 dalla . Parte_1
La causa, rinviata più volte per esigenze di ruolo, veniva posta in decisione all'udienza del
28 marzo 2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo d'appello, la banca appellante contesta che il Tribunale abbia erroneamente accolto l'opposizione, ritenendo che l'atto di precetto non contenesse una specifica indicazione delle rate insolute e che mancasse il requisito dell'“insolvenza” richiesto dall'art. 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine. Il precetto non intimava il pagamento di rate specifiche del mutuo scadute, né delle rate relative al periodo marzo-luglio 2016, come sostenuto dagli opponenti, bensì dell'intera somma dovuta fino al
13 settembre 2016. I mutuatari, infatti, dal 31 gennaio 2008 avevano effettuato pagamenti tardivi e parziali delle rate del mutuo, accumulando un debito non estinto neppure con i versamenti effettuati tra marzo e luglio 2016. Alla data del 13 settembre 2016, il debito residuo ammontava a € 3.243,22, comprensivo degli interessi.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza del credito.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8096/2022), è valido l'atto di precetto notificato dal creditore che indichi unicamente la somma dovuta, senza necessità di spiegare il procedimento logico-giuridico o il calcolo matematico seguiti per determinarla.
Tale requisito non è previsto a pena di nullità dall'art. 480, comma II, c.p.c.
Nel caso di specie, l'atto di precetto riportava chiaramente l'importo di € 3.243,22, comprensivo di rate scadute, relativi interessi e residuo capitale, specificando che tale somma era dovuta per rate di ammortamento non corrisposte relative al mutuo del 30 gennaio 2003 (rep. 9167).
Documentata l'esistenza del credito vantato dalla banca, spettava agli opponenti dimostrare l'eventuale estinzione, integrale o parziale, di tale debito (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
5 Tuttavia, le ricevute di pagamento prodotte dagli opponenti non sono risultate sufficienti a estinguere il debito residuo, come confermato dal prospetto contabile presentato dalla che teneva conto dei pagamenti effettuati. Pt_1
Pertanto, il fatto che gli opponenti abbiano effettuato pagamenti parziali senza estinguere il debito non esclude la loro condizione di insolvenza per le rate non pagate o pagate solo parzialmente. Questa situazione legittima la decadenza dal beneficio del termine, come espressamente previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo, secondo cui “qualora la parte mutuataria dovesse rendersi inadempiente al pagamento anche di una sola rata, la parte mutuante potrà, in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine per le rate ancora a scadere, chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta”.
Per le ragioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dagli odierni appellati.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022, come segue: € 1.200,00 per il primo grado di giudizio;
€ 1.350,00 per il grado di appello oltre al 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli opponenti per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 6-3, sent. n. 1115/2016), la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata può essere proposta per la prima volta in appello, ma solo con riferimento a condotte poste in essere in tale grado di giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono state dedotte circostanze inerenti al giudizio d'appello che possano integrare gli estremi per l'applicazione della norma invocata.
L'appellante, infatti, ha richiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in relazione a presunti comportamenti processuali degli opponenti nel giudizio di primo grado, sostenendo che questi avrebbero “indotto in errore” il Tribunale. Tale richiesta, tuttavia, non può ritenersi ammissibile nel presente grado di giudizio.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto da , in Parte_1
riforma della Sentenza n. 4190/2018 del 4 ottobre 2018 emessa dal Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e Controparte_1 avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 607/2016 R.G.E., Controparte_2 intrapresa dalla Parte_1
2. Condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che liquida in: € 1.200,00 per il primo grado di giudizio;
€ 1.350,00 per il grado di appello oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
3.Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 14 novembre 2024.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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