TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2948/2022 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Tecce ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Serafino Soldi n. 15;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria Laura Roca e Pasquale Acone ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Cesare Uva n. 15;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 25.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito alla coniuge di disporre Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita della madre, un assegno di
1/2 mantenimento a carico della resistente della somma di € 300,00 mensili complessivi in favore dei figli con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 13.03.2004 e che dalla loro unione sono nati tre figli, l'8.08.2004, il 26.03.2008 e il 3.06.2018, ha esposto che l'unione Per_1 Per_2 Per_3
coniugale è sempre stata caratterizzata da momenti di crisi a causa dei comportamenti contrari ai doveri coniugali assunti dalla resistente.
Con memoria difensiva del 5.12.2022 si è costituita in giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale di addebitare la separazione al ricorrente, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per sé della somma di € 300,00 e per i figli di € 800,00 con spese straordinarie al 50% e ripartizione dell'assegno unico nella misura della metà.
Con ordinanza presidenziale del 30.12.2022 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025 le parti, comparse personalmente, hanno concordato le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del 10.03.2025 sottoscritto dalle parti non risultando contrarie alle norme imperative o all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del
10.03.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2948/2022 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Tecce ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Serafino Soldi n. 15;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria Laura Roca e Pasquale Acone ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Cesare Uva n. 15;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 25.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito alla coniuge di disporre Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita della madre, un assegno di
1/2 mantenimento a carico della resistente della somma di € 300,00 mensili complessivi in favore dei figli con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 13.03.2004 e che dalla loro unione sono nati tre figli, l'8.08.2004, il 26.03.2008 e il 3.06.2018, ha esposto che l'unione Per_1 Per_2 Per_3
coniugale è sempre stata caratterizzata da momenti di crisi a causa dei comportamenti contrari ai doveri coniugali assunti dalla resistente.
Con memoria difensiva del 5.12.2022 si è costituita in giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale di addebitare la separazione al ricorrente, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per sé della somma di € 300,00 e per i figli di € 800,00 con spese straordinarie al 50% e ripartizione dell'assegno unico nella misura della metà.
Con ordinanza presidenziale del 30.12.2022 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025 le parti, comparse personalmente, hanno concordato le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del 10.03.2025 sottoscritto dalle parti non risultando contrarie alle norme imperative o all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del
10.03.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2