Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2023, proposto da
FH VE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante e Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale comunale, in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68;
per l'annullamento
del provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Catanzaro del 18 settembre 2023, prot. n. 108313, con il quale, a conclusione della relativa conferenza di servizi, è stato comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai lavori di demolizione e ricostruzione, con parziale ampliamento, di un complesso di fabbricati a destinazione commerciale siti in Catanzaro Lido;
per l’accertamento, previa declaratoria di inefficacia del parere tecnico negativo del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e S.U.E. dello stesso Comune del 25 luglio 2023, prot. n. 90599, dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso senza condizione di tutti i pareri delle amministrazioni coinvolte nell’anzidetta conferenza di servizi e del conseguente obbligo del Comune di assumere la determinazione di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14- quater l. 7 agosto 1990, n. 241;
per la condanna del Comune medesimo all’adozione del relativo provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. AN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È oggetto della controversia decisa con la presente sentenza il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il S.U.A.P. del Comune di Catanzaro ha rigettato l’istanza, presentata da FH VE S.r.l., di autorizzazione ai lavori di demolizione e ricostruzione, con parziale ampliamento ai sensi degli artt. 4 e 5 l.r. 11 agosto 2010, n. 21, recante il c.d. Piano casa, di un complesso di fabbricati a destinazione commerciale siti in Catanzaro Lido, alla via Stromboli, meglio identificati in catasto al foglio 101, particelle 840, 1184 e 1185.
2. – L’operatore economico istante, infatti, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità del provvedimento.
2.1. – In punto di fatto, ha illustrato come, a seguito della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla demolizione e ricostruzione, in data 15 giugno 2022, il S.U.A.P., con nota del 16 giugno 2022, aveva indetto la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241.
Nell’ambito di questa, era giunto parere negativo da parte dell’Ufficio provinciale Settore Tutela Ambientale – Paesaggistica – Urbanistica – Servizio Paesaggistica della Provincia di Catanzaro del 27 giugno 2022, cosicché il 26 settembre 2022 era stato notificato dal Comune di Catanzaro preavviso di diniego del provvedimento richiesto ai sensi dell’art- 10- bis l. n.241 del 1990.
La società istante aveva ritualmente controdedotto a tale preavviso con memorie del 5 ottobre 2022, ma alle argomentazioni spese aveva fatto seguito un lungo periodo di inerzia amministrativa, nonostante le reiterate sollecitazioni trasmesse all’amministrazione comunale procedente.
Poi, con nota del 19 aprile 2023, il Comune di Catanzaro aveva invitato tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi a esprimersi entro il termine perentorio di 45 giorni, evidenziando che, a mente dell’art. 14- bis l. n. 241 del 1990, un ulteriore inerzia avrebbe assunto il significato di assenso senza condizioni.
In realtà, solo con parere del 25 luglio 2023, prot. n. 90599, il Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e S.U.E. dello stesso Comune di Catanzaro aveva espresso il proprio parere tecnico negativo; su tale parere si era fondato, in via esclusiva, il provvedimento impugnato.
2.2. – Ebbene, con il primo motivo di ricorso si assume che del parere tecnico negativo non si sarebbe potuto tenere conto, giacché, sulla base del combinato disposto dell’art. 14- bis , comma 2, lett. c) , e dell’art. 2, comma 8- bis l. n. 241 del 1990, esso, giunto tardivamente, sarebbe privo di efficacia.
2.3. – Il secondo motivo di ricorso, dal canto suo, riguarda il merito della decisione amministrativa.
Il provvedimento impugnato, dopo una ricostruzione della disciplina normativa intervenuta successivamente alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2021, n. 219, che ha dichiarato illegittime alcune norme della l.r. 2 luglio 2020, n. 10, modificative della l.r. n. 21 del 2010, assume che sarebbe stata abrogata la l.r. 7 luglio 2022, n. 25, e che, pertanto, l’istanza della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata «facendo riferimento alle NTA del P.R.G., ovvero a leggi regionali che non prevedono premi di cubature così come al Testo Unico dell’Edilizia» .
2.4. – Secondo la ricorrente, invece, l’art. 8 l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, ha abrogato solo la l.r. 5 agosto 2022, n. 31, di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 1, l.r. n. 25 del 2022, il quale ultimo, quindi, è tuttora pienamente efficace nella formulazione antecedente alla citata abrogazione.
In base a detta norma «tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge» .
E allora, il progetto della ricorrente avrebbe dovuto essere riesaminato, così come richiesto nelle osservazioni del 5 ottobre 2022, alla luce di quanto disposto dalla l.r. n. 25 del 2022, che all’art. 5 prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento la possibilità di una maggiorazione del 20% della superficie o del volume esistenti.
3. – Ha resistito in giudizio il Comune di Catanzaro, negando che il silenzio assenso operi indiscriminatamente per il solo decorso del termine, postulando invece che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità: ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, il silenzio non si verificherebbe.
Nel caso di specie, sarebbero stati ben spiegati i motivi per cui la domanda non sarebbe suscettibile di accoglimento.
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione nel merito del ricorso, ha ulteriormente argomentato sull’inapplicabilità del silenzio-assenso a strumenti straordinari quali il c.d. Piano casa.
4. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
5. – Il primo motivo di ricorso non è, a giudizio del Tribunale, convincente.
Richiamato il meccanismo di semplificazione derivante dal combinato disposto dell’art. 14- bis , comma 2, lett. c) , e dell’art. 2, comma 8- bis l. n. 241 del 1990, per cui, nel contesto di una conferenza di servizi, è inefficace il parere negativo emesso tardivamente rispetto a termini perentori normativamente fissati, dovendosi piuttosto assumere la posizione di quell’amministrazione come favorevole senza condizioni, vi è che nel caso di specie tale meccanismo non è applicabile.
Infatti, la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Ma, nel caso in esame, a esprimere il parere tecnico negativo non è stata un’amministrazione diversa da quella procedente, quanto piuttosto un diverso settore della stessa amministrazione.
Dunque, benché espresso in sede di conferenza di servizi, il parere negativo di cui si tratta non va inquadrato nel fenomeno della compartecipazione di varie amministrazioni alla decisione su un’istanza privata, cui l’istituto della conferenza di servizi è riservato, quanto piuttosto nel fenomeno per cui all’interno della stessa amministrazione ben vi possono essere (come in effetti vi sono) vari settori, deputati a esaminare una vicenda amministrativa da angolazioni prospettiche diverse.
L’espressione delle valutazioni da tali diversificati angoli prospettici trova una composizione interna alla stessa amministrazione, e non dunque nell’istituto della conferenza di servizi, i cui termini e meccanismi non sono applicabili.
6. – È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
6.1. – La l.r. 7 luglio 2022, n. 25, ha introdotto nell’ordinamento regionale le Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso .
La legge regionale individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, per il perseguimento della coesione sociale, della tutela dell'ambiente e del paesaggio e della salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo (art. 1, comma 1).
Con l’entrata in vigore di tale legge, l’8 luglio 2022, è stata abrogata (art. 15) la l.r. 11 agosto 2010, n. 21, recante Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale , e cioè attuativa del c.d. Piano casa.
In via transitoria, l’art. 14 della l.r. n. 25 del 2022 ha previsto che «tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge» .
6.2. – Su tale ultima previsione è intervenuto l’art. 1, comma 1 l.r. 5 agosto 2022, n. 31, entrato in vigore il 9 agosto 2022, di interpretazione autentica nel senso che «tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della l.r. 25/2022, per i quali non viene richiesto il riesame della pratica tramite semplice istanza, sono da ritenersi validi e conformi alle normative di settore vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge» .
La legge di interpretazione autentica, nondimeno, è stata in brevissimo tempo abrogata dall’art. 8, comma 1 lett. b) l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, entrata in vigore il 22 ottobre 2022.
6.3. – È stato dunque ripristinato nell’originario significato l’art. 14 l.r. n. 25 del 2022, consentendo a coloro che avevano già presentato dei progetti di godere, dietro la presentazione di una semplice istanza, dei benefici previsti dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana.
6.4. – Nel ricorso si sostiene che «il progetto della ricorrente avrebbe dovuto essere riesaminato, così come richiesto nelle osservazioni del 5 ottobre 2022, alla luce di quanto disposto dalla L.R. n. 25/2022, che all’art. 5 prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento la possibilità di una maggiorazione del 20% della superficie o del volume esistenti» .
In realtà, però, con la memoria endoprocedimentale del 5 ottobre 2022, la FH VE non ha richiesto l’applicazione delle misure premiali di cui alla l.r. n. 25 del 2020; al contrario, dichiarando di non aver fatto richiesta in tal senso, ha insistito perché l’amministrazione valutasse «il progetto presentato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 25/2022 », e quindi con l’applicazione delle misure premiali di cui all’art. 4, comma 1 l.r. n. 21 del 2010.
6.5. – Escluso, pertanto, che l’amministrazione potesse applicare le misure premiali di cui alla l.r. n. 25 del 2022, sulla rigenerazione urbana, nemmeno potevano trovare applicazione le misure premiali di cui all’art. 4 l.r. n. 21 del 2010.
Ed infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2021, pubblicata in G.U. il 24 novembre 2021, n. 47, ha riconosciuto che, «nel consentire (…) interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost.» .
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme, contenute nella l.r. n. 10 del 2020, di proroga dei termini per la proposizione di interventi ricadenti nel c.d. Piano Casa, che, per l’effetto, ha cessato di avere applicazione sul territorio regionale, per come correttamente ritenuto dal Comune di Catanzaro, il 31 dicembre 2021.
Il progetto della società ricorrente, presentato il 15 giugno 2022 è stato, correttamente, escluso dall’applicazione del c.d. Piano Casa.
7. – Il ricorso è respinto.
La rapida successione di normative regionali incoerenti, fonte di possibile confusione, giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
AN TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TA | IV LE |
IL SEGRETARIO