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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
355/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 355/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Bolzano alla Via Resia, 124/F, (C.F.: ) di cittadinanza italiana, C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo EL giudizio dall'avv. Salvatore Esposito, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi, 36 elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via De Nicola n. 67, di professione assistente all'infanzia, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Maria Elena Palomba, presso il cui studio sito in RE EL EC alla via Roma, 50 elettivamente domicilia RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni ELle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento ELle conclusioni ivi formulate.
PM: In data 22.07.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento EL matrimonio
[...] contratto in data 08.04.2010 in RE EL EC (NA).
A sostegno ELla domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio civile in data 08.04.2010 in RE EL EC (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile EL comune di RE EL EC (NA), atto n.25, parte I, anno 2010;
2. che dalla loro unione erano nati i figli: il 30 agosto 2010 e il Per_1 Per_2
15 luglio 2014, entrambi minori;
4. che erano separati sin dal 27.05.2019, allorquando il Tribunale di RE Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 3463/2019, a seguito ELla comparizione degli stessi in data 17.04.2019 dinanzi al giudice ELegato dal Presidente EL Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini ELla pronuncia di scioglimento EL matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 15.07.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 22.07.2025 ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
La domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (17.04.2019) dei coniugi innanzi al Giudice ELegato dal Presidente EL Tribunale di RE Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni EL divorzio e, in particolare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, prevedendo l'affido congiunto dei figli minori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina EL diritto di visita paterno;
l'obbligo EL di corrispondere alla la Pt_1 CP_1 somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% ELle spese straordinarie in favore di questi ultimi ad esclusione EL mese estivo che la prole trascorrerà con il padre;
la rinuncia all'assegno divorzile da parte ELla , essendosi dichiarata economicamente CP_1 autosufficiente.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata è emerso che Parte_1
svolge la professione di militare e che il suo reddito netto negli ultimi tre
[...] anni è stato pari ad € 28.177,23 per l'anno 2023 € 25.261,60 per l'anno 2022, € 27.740,64 per l'anno 2021; mentre svolge la professione di Controparte_1
Assistente per l'infanzia presso la scuola privata “Bimbi Felici” dal gennaio 2022 e che il suo reddito netto negli ultimi due anni è pari ad €.11.683,59 per l'anno 2023 ed € 4.516,87 per l'anno 2021.
In ragione, quindi, ELla posizione economica ELle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse ELla prole minore, possono essere posti alla base ELla decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, che rimangono a carico ELle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_1
, così provvede: Parte_1
A. pronuncia lo scioglimento EL matrimonio, contratto in RE EL EC (NA) in data 08.04.2010 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] (atto n. 25, parte Controparte_1
I, EL registro degli atti di matrimonio EL comune di RE EL EC, anno 2010) ai seguenti patti e condizioni:
1. I figli minori e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori fissando la residenza privilegiata presso la madre in RE EL EC alla via De Nicola n. 67;
2. Il terrà con sé i figli il 2°e il 4° fine settimana dal venerdì alla Pt_1 domenica dei mesi pari, ed il 1°e 3° fine settimana dei mesi dispari dalle ore 12 EL venerdì alle ore 20 ELla domenica. Tale accordo sarà soggetto a modifiche concordate tra le parti dal momento che il svolge Pt_1
l'attività di militare e spesso è impegnato in missioni che lo portano anche fuori dal territorio. Sarà cura di costui comunicare variazioni o modifiche alla signora qualora saranno necessarie;
CP_1
3. Per quanto attiene le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre alternativamente una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
4. Per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre alternativamente l'intero mese di luglio o di agosto, iniziando quest'anno dal mese di luglio con il padre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ELle località dove trascorreranno le vacanze con i ragazzi;
il padre, laddove non potrà trascorrere l'intero mese con i ragazzi per motivi di lavoro, ne dovrà fornire la prova ELl'impedimento lavorativo;
5. Per quanto riguarda l'istruzione dei minori, la scelta ELla religione, le visite mediche e il diritto di visita dei genitori e le festività da trascorrere insieme, modalità di incontro e comunicazione tra i genitori e i figli e i genitori e ogni questione riguardino i minori, ci si riporta al piano di genitorialità allegato al presente atto e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , mensilmente Pt_1 CP_1 ed entro il giorno 24 di ogni mese, sempre con la formula ELl'accredito diretto da parte EL Ministero, la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00), successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per entrambi i figli. All'uopo, il signor con la Pt_1 sottoscrizione EL presente atto, autorizza il Ministero ELla Difesa Forze Armate - Centro Unico Stipendi Interforze ( C.F. Ufficio P.IVA_1
Servizio 0001 Centro Unico Stipendiale Esercito, con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 11, ufficio che provvede alla erogazione ELlo stipendio e di ogni emolumento e indennità connessa con il rapporto di lavoro a trattenere mensilmente l'indicata somma a titolo di mantenimento ed a versarle direttamente alla RA sul proprio conto Controparte_1 corrente bancario identificato con il seguente IBAN : Banca di Credito Popolare IBAN [...]CC1006052004; 7. L'obbligo di mantenimento ai figli minori non farà carico al per Pt_1
l'intero mese estivo in cui i figli trascorreranno le vacanze con il padre.
8. Il signor contribuirà nella misura EL 50% alle spese straordinarie Pt_1 per i figli minori rimettendosi, le parti, per la determinazione al protocollo di intesa di questo Tribunale che si intende riportato, trascritto ed approvato e costituente parte integrante EL presente atto. Le parti concordano che nell'ambito ELle spese straordinarie andranno ricomprese anche le ricariche telefoniche nella misura di una al mese per genitore;
9. La sig.ra , si dichiara economicamente autosufficiente dal mese di CP_1 gennaio 2022 e rinuncia ad ogni forma di mantenimento, il signor Pt_1 accetta la rinuncia;
le somme percepite dalla per il suo CP_1 mantenimento, con il versamento diretto, dal gennaio 2022 saranno trattenute e accantonate sino alla sentenza di divorzio, e per accordo espresso tra le parti, dalle stesse andrà scomputate la quota EL 50% ELle spese straordinarie di spettanza EL padre, non versate.
10. I coniugi sin da ora prestano il loro reciproco consenso alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di RE EL EC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022. C. Nulla sulle spese.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 10.09.2025.
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 355/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Bolzano alla Via Resia, 124/F, (C.F.: ) di cittadinanza italiana, C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo EL giudizio dall'avv. Salvatore Esposito, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi, 36 elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via De Nicola n. 67, di professione assistente all'infanzia, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Maria Elena Palomba, presso il cui studio sito in RE EL EC alla via Roma, 50 elettivamente domicilia RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni ELle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento ELle conclusioni ivi formulate.
PM: In data 22.07.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento EL matrimonio
[...] contratto in data 08.04.2010 in RE EL EC (NA).
A sostegno ELla domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio civile in data 08.04.2010 in RE EL EC (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile EL comune di RE EL EC (NA), atto n.25, parte I, anno 2010;
2. che dalla loro unione erano nati i figli: il 30 agosto 2010 e il Per_1 Per_2
15 luglio 2014, entrambi minori;
4. che erano separati sin dal 27.05.2019, allorquando il Tribunale di RE Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 3463/2019, a seguito ELla comparizione degli stessi in data 17.04.2019 dinanzi al giudice ELegato dal Presidente EL Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini ELla pronuncia di scioglimento EL matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione ELl'udienza EL 09.07.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 15.07.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 22.07.2025 ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
La domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (17.04.2019) dei coniugi innanzi al Giudice ELegato dal Presidente EL Tribunale di RE Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni EL divorzio e, in particolare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, prevedendo l'affido congiunto dei figli minori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina EL diritto di visita paterno;
l'obbligo EL di corrispondere alla la Pt_1 CP_1 somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% ELle spese straordinarie in favore di questi ultimi ad esclusione EL mese estivo che la prole trascorrerà con il padre;
la rinuncia all'assegno divorzile da parte ELla , essendosi dichiarata economicamente CP_1 autosufficiente.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata è emerso che Parte_1
svolge la professione di militare e che il suo reddito netto negli ultimi tre
[...] anni è stato pari ad € 28.177,23 per l'anno 2023 € 25.261,60 per l'anno 2022, € 27.740,64 per l'anno 2021; mentre svolge la professione di Controparte_1
Assistente per l'infanzia presso la scuola privata “Bimbi Felici” dal gennaio 2022 e che il suo reddito netto negli ultimi due anni è pari ad €.11.683,59 per l'anno 2023 ed € 4.516,87 per l'anno 2021.
In ragione, quindi, ELla posizione economica ELle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse ELla prole minore, possono essere posti alla base ELla decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, che rimangono a carico ELle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_1
, così provvede: Parte_1
A. pronuncia lo scioglimento EL matrimonio, contratto in RE EL EC (NA) in data 08.04.2010 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] (atto n. 25, parte Controparte_1
I, EL registro degli atti di matrimonio EL comune di RE EL EC, anno 2010) ai seguenti patti e condizioni:
1. I figli minori e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori fissando la residenza privilegiata presso la madre in RE EL EC alla via De Nicola n. 67;
2. Il terrà con sé i figli il 2°e il 4° fine settimana dal venerdì alla Pt_1 domenica dei mesi pari, ed il 1°e 3° fine settimana dei mesi dispari dalle ore 12 EL venerdì alle ore 20 ELla domenica. Tale accordo sarà soggetto a modifiche concordate tra le parti dal momento che il svolge Pt_1
l'attività di militare e spesso è impegnato in missioni che lo portano anche fuori dal territorio. Sarà cura di costui comunicare variazioni o modifiche alla signora qualora saranno necessarie;
CP_1
3. Per quanto attiene le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre alternativamente una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
4. Per le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre alternativamente l'intero mese di luglio o di agosto, iniziando quest'anno dal mese di luglio con il padre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ELle località dove trascorreranno le vacanze con i ragazzi;
il padre, laddove non potrà trascorrere l'intero mese con i ragazzi per motivi di lavoro, ne dovrà fornire la prova ELl'impedimento lavorativo;
5. Per quanto riguarda l'istruzione dei minori, la scelta ELla religione, le visite mediche e il diritto di visita dei genitori e le festività da trascorrere insieme, modalità di incontro e comunicazione tra i genitori e i figli e i genitori e ogni questione riguardino i minori, ci si riporta al piano di genitorialità allegato al presente atto e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , mensilmente Pt_1 CP_1 ed entro il giorno 24 di ogni mese, sempre con la formula ELl'accredito diretto da parte EL Ministero, la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00), successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per entrambi i figli. All'uopo, il signor con la Pt_1 sottoscrizione EL presente atto, autorizza il Ministero ELla Difesa Forze Armate - Centro Unico Stipendi Interforze ( C.F. Ufficio P.IVA_1
Servizio 0001 Centro Unico Stipendiale Esercito, con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 11, ufficio che provvede alla erogazione ELlo stipendio e di ogni emolumento e indennità connessa con il rapporto di lavoro a trattenere mensilmente l'indicata somma a titolo di mantenimento ed a versarle direttamente alla RA sul proprio conto Controparte_1 corrente bancario identificato con il seguente IBAN : Banca di Credito Popolare IBAN [...]CC1006052004; 7. L'obbligo di mantenimento ai figli minori non farà carico al per Pt_1
l'intero mese estivo in cui i figli trascorreranno le vacanze con il padre.
8. Il signor contribuirà nella misura EL 50% alle spese straordinarie Pt_1 per i figli minori rimettendosi, le parti, per la determinazione al protocollo di intesa di questo Tribunale che si intende riportato, trascritto ed approvato e costituente parte integrante EL presente atto. Le parti concordano che nell'ambito ELle spese straordinarie andranno ricomprese anche le ricariche telefoniche nella misura di una al mese per genitore;
9. La sig.ra , si dichiara economicamente autosufficiente dal mese di CP_1 gennaio 2022 e rinuncia ad ogni forma di mantenimento, il signor Pt_1 accetta la rinuncia;
le somme percepite dalla per il suo CP_1 mantenimento, con il versamento diretto, dal gennaio 2022 saranno trattenute e accantonate sino alla sentenza di divorzio, e per accordo espresso tra le parti, dalle stesse andrà scomputate la quota EL 50% ELle spese straordinarie di spettanza EL padre, non versate.
10. I coniugi sin da ora prestano il loro reciproco consenso alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di RE EL EC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022. C. Nulla sulle spese.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 10.09.2025.
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato