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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3486/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORAGNI ANGELO Pt_1 P.IVA_1 JUNIOR, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORAGNI ANGELO JUNIOR
ATTRICE contro
(C.F. , difeso in proprio e Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale;
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 STROPPATA N. 38 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. CP_1
[...]
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(CF) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv. Gabriele Spizuoco (CANCELLATO VOLONTARIAMENTE DAL 31 DICEMBRE 2022) e Alberto Spizuoco, con domicilio eletto presso e nello studio dei predetti difensori;
(cf IVA ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Giorgio Grasso, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.4.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio gli avv. Pt_1 Controparte_1
e al fine di sentire accolte le seguenti Parte_2 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Accertare e dichiarare che i fatti per cui vi è causa si sono verificati per fatto e colpa esclusiva dei Sig.ri Avv. , Controparte_1
C. F. domiciliato in Via Stroppata 38, 48011 Alfonsine C.F._1
(RA) E l'Avv. C. F. Parte_2 C.F._2 domiciliato in Via Stroppata 38, 48011 Alfonsine (RA), e per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice
nessuno escluso, di qualsivoglia natura, in virtù della loro Pt_1 nefasta condotta ascrivibile alla responsabilità professionale, quantificabili, come emerso in narrativa ed ivi descritto in fatto, in
Euro 13.834,19, o nella misura maggiore o minore che l'On. Organo
Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con interessi dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione”.
A sostegno della propria domanda, ha esposto in sintesi:
- di aver conferito un incarico professionale ai predetti convenuti avente ad oggetto il recupero del credito vantato nei confronti della Società
Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale per Euro 9.456,83;
- i convenuti hanno quindi deciso di incardinare un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (RG CC 16096/2019) presso il Tribunale di Bologna;
- il giudizio si è concluso con ordinanza definitiva (passata in giudicato) di rigetto della domanda a causa della condotta processuale e difensiva negligente tenuta dai convenuti, consistita nella mancata produzione documentale e mancata richiesta di mezzi istruttori atti a provare il credito vantato;
- che, inoltre, i convenuti non hanno comunicato alla società attrice il provvedimento di rigetto, impedendole così di presentare appello. Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dovuti a responsabilità professionale, quantificati complessivamente in euro 13.834,19 pari alla somma del credito al cui recupero era preordinato il mandato professionale (euro 9.456,83) ed alle spese legali (euro 3.000 oltre accessori) cui è stata condannata in ragione della soccombenza nel giudizio avviato.
2. Con unico atto si sono ritualmente costituiti gli avv.
[...]
e contestando tutto quanto Controparte_1 Parte_2 ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Hanno in particolare negato che la mancata produzione di documenti utili e l'omessa articolazione dei mezzi di prova abbiano determinato il rigetto della domanda e di non aver informato l'attore tempestivamente dell'esito negativo della lite. Hanno infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive imprese assicurative, Controparte_3
per l'avv. e per l'avv.
[...] Pt_2 Controparte_2 CP_1
3. Autorizzata la chiamata si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto di qualsivoglia domanda esperita nei CP_2 suoi confronti;
si è altresì costituita Controparte_3 deducendo, in sintesi, l'infondatezza della domanda di manleva rivolta nei suoi confronti, l'inoperatività della copertura assicurativa e l'infondatezza nel merito della domanda attorea.
4. In data 30.3.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione in assenza di attività istruttoria.
All'udienza del 23.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, preme evidenziare, come è stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che :“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.”
(Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022, n.
33442, negli stessi termini, nella giurisprudenza di merito: Corte appello
Napoli sez. VIII, 20/11/2024, n.4699 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato”).
6. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva, anche con riferimento al principio della ragione più liquida, quanto segue.
L'attore agisce nei confronti dei convenuti per il risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale. Contesta ai predetti convenuti di i) non aver prodotto documenti e non aver formulato mezzi istruttori nel giudizio RG 16096/2019 ex art. 702 bis c.p.c., radicato presso il
Tribunale di Bologna;
ii) non aver dato tempestiva comunicazione dell'esito negativo del suddetto giudizio e della relativa possibilità di impugnazione
(cfr prima memoria ex art. 183.6 c.p.c. dell'attore pag. 2). Individua il danno patrimoniale patito in conseguenza del lamentato inadempimento nel mancato riconoscimento del credito di cui al mandato professionale e nella condanna alla refusione delle spese legali essendo risultato soccombente.
6.1 La domanda non può trovare accoglimento in quanto è rimasto indimostrato che, in assenza dell'inadempimento dei convenuti, il danno lamentato - mancato riconoscimento del credito e soccombenza in giudizio
- non si sarebbe verificato.
Come si è visto, per affermare la responsabilità del difensore, non è sufficiente provare la condotta di inadempimento ma è necessario provare che l'inadempimento si pone in relazione causale con il danno lamentato
(“Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l'interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all'interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ma questo non significa automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà anche che egli provi che
l'inadempimento abbia provocato la lesione l'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare
l'inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme)” così, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, (ud. 15/04/2024, dep. 09/05/2024), n.12760).
6.2 Con particolare riferimento alla condotta processuale sopra richiamata al punto i), consistita nella mancata produzione dei documenti e mancata deduzione mezzi di prova), va osservato che l'attore non dimostra, neppure in termini probabilistici, che ove fossero stati prodotti i documenti e dedotti i mezzi prova, allora la domanda avrebbe trovato riconoscimento.
In altre parole, non è stata dimostrata la (probabile) esistenza del credito il cui recupero era stato affidato ai convenuti.
Non possono essere ritenute sufficienti a tal scopo le osservazioni formulate dalla giudice nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., giacché dette osservazioni valgono ad esplicitare le ragioni del rigetto della domanda ma non affrontano il merito della vicenda e non riguardano l'esistenza del credito dedotto in giudizio. Inoltre, l'insufficienza delle considerazioni formulate nell'ordinanza in parola, deriva anche dal fatto che le difese di parte resistente (doc. all. 8 attore), svolte nella comparsa di costituzione nel giudizio ove l'ordinanza è stata resa, si sono limitate a denunciare l'impossibilità di difendersi nel merito non potendo conoscere il contenuto dei documenti che risultavano indicati in atti dal ricorrente ma non ritualmente depositati. Ne consegue che non vi
è stato alcun vaglio, neppure ipotetico, delle ragioni di natura sostanziale di parte resistente rispetto alla pretesa azionata. Ancora, agli atti del presente procedimento, non sono stati riversati i documenti di cui si lamenta l'omessa produzione né sono state allegate in modo specifico le circostanze sulle quali doveva essere dedotto interrogatorio formale (la domanda di acquisizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore dell'intero fascicolo del giudizio promosso avanti al Tribunale di Bologna non può trovare accoglimento poiché “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (A tali principi si è attenuta la Corte di merito, ha osservato la Suprema
Corte, allorché ha affermato che l'ordine di esibizione non fosse ammissibile in quanto fondato su mere congetture o tesi indimostrate e in quanto avente natura esclusivamente esplorativa). Cassazione civile sez.
II, 10/01/2024, n.982) sicché non si è in grado di stabilire il grado di rilevanza e di capacità probante dell'attività omessa riguardo alla pretesa fatta valere nel giudizio sommario.
6.3 Quanto invece alla mancata comunicazione dell'ordinanza ed alla mancata possibilità di fare appello, l'attore nulla dice circa il contenuto che avrebbe dovuto assumere l'atto di appello, quali i motivi spendibili, pertanto non pare possibile operare alcun vaglio circa le chance di accoglimento dello stesso
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831 - 01) In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva
(anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole
(anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia); ed anche: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione. Cassazione civile sez. III,
13/09/2024, n.24670; invero anche Sez. III Civile, ordinanza n. 34931 del
30 dicembre 2024, citata dall'attore, pare aderire allo stesso orientamento cfr punto n.
5.2 della sentenza dove, contrariamente alla valutazione operata dalla Corte di Appello, il giudice di legittimità ritiene che in effetti l'attore avesse fornito la prova della prognosi favorevole circa l'esito favorevole dell'azione giudiziale).
Peraltro, la prospettazione dell'attore sul punto pare essere contradditoria: se infatti, come sostiene, l'ordinanza del giudice ha correttamente respinto la domanda a causa della negligenza dei convenuti, non si comprende la doglianza circa la mancata possibilità di impugnarla.
Va inoltre considerato, che la negligenza nella gestione del giudizio di primo grado riguarda la mancata produzione di documenti e articolazione di mezzi di prova, quindi non si comprende come tale “vizio” possa essere emendato in appello, ove non possono essere prodotti documenti e articolati mezzi di prova che potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado
(345 c.p.c).
La domanda va quindi respinta. Ogni altra questione assorbita.
7. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Pt_1
.
[...]
L'attore è quindi chiamato a rifondere le spese sostenute dai convenuti che si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.200 per compensi (compenso unico: “In caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del Dm n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati;
perciò la decisione che abbia liquidato un plurimo integrale compenso in presenza di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato incorre nella violazione di legge. Cassazione civile sez. III, 11/11/2022,
n.33404), oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari attesa la semplicità della questione trattata.
Vanno parimenti poste a carico dell'attore le spese di lite sostenute dai terzi chiamati che si liquidano in euro 3.200 (tutte e quattro le fasi, valori minimi per le ragioni sopradette). in adesione al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 06/12/2019, n. 31889; Cass. n.
18710/2021).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RIGETTA la domanda proposta da Pt_1
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante a rifondere Pt_1 le spese di lite del presente giudizio a CP_1 Controparte_1
e che si liquidano in complessi euro Parte_2
3.200 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge;
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante a rifondere Pt_1 le spese di lite del presente giudizio a Controparte_2
e che si liquidano ciascuno in euro Controparte_3
3.200 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 08/09/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3486/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORAGNI ANGELO Pt_1 P.IVA_1 JUNIOR, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORAGNI ANGELO JUNIOR
ATTRICE contro
(C.F. , difeso in proprio e Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale;
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 STROPPATA N. 38 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. CP_1
[...]
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(CF) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv. Gabriele Spizuoco (CANCELLATO VOLONTARIAMENTE DAL 31 DICEMBRE 2022) e Alberto Spizuoco, con domicilio eletto presso e nello studio dei predetti difensori;
(cf IVA ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Giorgio Grasso, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.4.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio gli avv. Pt_1 Controparte_1
e al fine di sentire accolte le seguenti Parte_2 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Accertare e dichiarare che i fatti per cui vi è causa si sono verificati per fatto e colpa esclusiva dei Sig.ri Avv. , Controparte_1
C. F. domiciliato in Via Stroppata 38, 48011 Alfonsine C.F._1
(RA) E l'Avv. C. F. Parte_2 C.F._2 domiciliato in Via Stroppata 38, 48011 Alfonsine (RA), e per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice
nessuno escluso, di qualsivoglia natura, in virtù della loro Pt_1 nefasta condotta ascrivibile alla responsabilità professionale, quantificabili, come emerso in narrativa ed ivi descritto in fatto, in
Euro 13.834,19, o nella misura maggiore o minore che l'On. Organo
Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con interessi dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione”.
A sostegno della propria domanda, ha esposto in sintesi:
- di aver conferito un incarico professionale ai predetti convenuti avente ad oggetto il recupero del credito vantato nei confronti della Società
Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale per Euro 9.456,83;
- i convenuti hanno quindi deciso di incardinare un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (RG CC 16096/2019) presso il Tribunale di Bologna;
- il giudizio si è concluso con ordinanza definitiva (passata in giudicato) di rigetto della domanda a causa della condotta processuale e difensiva negligente tenuta dai convenuti, consistita nella mancata produzione documentale e mancata richiesta di mezzi istruttori atti a provare il credito vantato;
- che, inoltre, i convenuti non hanno comunicato alla società attrice il provvedimento di rigetto, impedendole così di presentare appello. Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dovuti a responsabilità professionale, quantificati complessivamente in euro 13.834,19 pari alla somma del credito al cui recupero era preordinato il mandato professionale (euro 9.456,83) ed alle spese legali (euro 3.000 oltre accessori) cui è stata condannata in ragione della soccombenza nel giudizio avviato.
2. Con unico atto si sono ritualmente costituiti gli avv.
[...]
e contestando tutto quanto Controparte_1 Parte_2 ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Hanno in particolare negato che la mancata produzione di documenti utili e l'omessa articolazione dei mezzi di prova abbiano determinato il rigetto della domanda e di non aver informato l'attore tempestivamente dell'esito negativo della lite. Hanno infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive imprese assicurative, Controparte_3
per l'avv. e per l'avv.
[...] Pt_2 Controparte_2 CP_1
3. Autorizzata la chiamata si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto di qualsivoglia domanda esperita nei CP_2 suoi confronti;
si è altresì costituita Controparte_3 deducendo, in sintesi, l'infondatezza della domanda di manleva rivolta nei suoi confronti, l'inoperatività della copertura assicurativa e l'infondatezza nel merito della domanda attorea.
4. In data 30.3.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione in assenza di attività istruttoria.
All'udienza del 23.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, preme evidenziare, come è stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che :“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.”
(Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022, n.
33442, negli stessi termini, nella giurisprudenza di merito: Corte appello
Napoli sez. VIII, 20/11/2024, n.4699 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato”).
6. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva, anche con riferimento al principio della ragione più liquida, quanto segue.
L'attore agisce nei confronti dei convenuti per il risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale. Contesta ai predetti convenuti di i) non aver prodotto documenti e non aver formulato mezzi istruttori nel giudizio RG 16096/2019 ex art. 702 bis c.p.c., radicato presso il
Tribunale di Bologna;
ii) non aver dato tempestiva comunicazione dell'esito negativo del suddetto giudizio e della relativa possibilità di impugnazione
(cfr prima memoria ex art. 183.6 c.p.c. dell'attore pag. 2). Individua il danno patrimoniale patito in conseguenza del lamentato inadempimento nel mancato riconoscimento del credito di cui al mandato professionale e nella condanna alla refusione delle spese legali essendo risultato soccombente.
6.1 La domanda non può trovare accoglimento in quanto è rimasto indimostrato che, in assenza dell'inadempimento dei convenuti, il danno lamentato - mancato riconoscimento del credito e soccombenza in giudizio
- non si sarebbe verificato.
Come si è visto, per affermare la responsabilità del difensore, non è sufficiente provare la condotta di inadempimento ma è necessario provare che l'inadempimento si pone in relazione causale con il danno lamentato
(“Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l'interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all'interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ma questo non significa automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà anche che egli provi che
l'inadempimento abbia provocato la lesione l'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare
l'inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme)” così, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, (ud. 15/04/2024, dep. 09/05/2024), n.12760).
6.2 Con particolare riferimento alla condotta processuale sopra richiamata al punto i), consistita nella mancata produzione dei documenti e mancata deduzione mezzi di prova), va osservato che l'attore non dimostra, neppure in termini probabilistici, che ove fossero stati prodotti i documenti e dedotti i mezzi prova, allora la domanda avrebbe trovato riconoscimento.
In altre parole, non è stata dimostrata la (probabile) esistenza del credito il cui recupero era stato affidato ai convenuti.
Non possono essere ritenute sufficienti a tal scopo le osservazioni formulate dalla giudice nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., giacché dette osservazioni valgono ad esplicitare le ragioni del rigetto della domanda ma non affrontano il merito della vicenda e non riguardano l'esistenza del credito dedotto in giudizio. Inoltre, l'insufficienza delle considerazioni formulate nell'ordinanza in parola, deriva anche dal fatto che le difese di parte resistente (doc. all. 8 attore), svolte nella comparsa di costituzione nel giudizio ove l'ordinanza è stata resa, si sono limitate a denunciare l'impossibilità di difendersi nel merito non potendo conoscere il contenuto dei documenti che risultavano indicati in atti dal ricorrente ma non ritualmente depositati. Ne consegue che non vi
è stato alcun vaglio, neppure ipotetico, delle ragioni di natura sostanziale di parte resistente rispetto alla pretesa azionata. Ancora, agli atti del presente procedimento, non sono stati riversati i documenti di cui si lamenta l'omessa produzione né sono state allegate in modo specifico le circostanze sulle quali doveva essere dedotto interrogatorio formale (la domanda di acquisizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore dell'intero fascicolo del giudizio promosso avanti al Tribunale di Bologna non può trovare accoglimento poiché “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (A tali principi si è attenuta la Corte di merito, ha osservato la Suprema
Corte, allorché ha affermato che l'ordine di esibizione non fosse ammissibile in quanto fondato su mere congetture o tesi indimostrate e in quanto avente natura esclusivamente esplorativa). Cassazione civile sez.
II, 10/01/2024, n.982) sicché non si è in grado di stabilire il grado di rilevanza e di capacità probante dell'attività omessa riguardo alla pretesa fatta valere nel giudizio sommario.
6.3 Quanto invece alla mancata comunicazione dell'ordinanza ed alla mancata possibilità di fare appello, l'attore nulla dice circa il contenuto che avrebbe dovuto assumere l'atto di appello, quali i motivi spendibili, pertanto non pare possibile operare alcun vaglio circa le chance di accoglimento dello stesso
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831 - 01) In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva
(anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole
(anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia); ed anche: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione. Cassazione civile sez. III,
13/09/2024, n.24670; invero anche Sez. III Civile, ordinanza n. 34931 del
30 dicembre 2024, citata dall'attore, pare aderire allo stesso orientamento cfr punto n.
5.2 della sentenza dove, contrariamente alla valutazione operata dalla Corte di Appello, il giudice di legittimità ritiene che in effetti l'attore avesse fornito la prova della prognosi favorevole circa l'esito favorevole dell'azione giudiziale).
Peraltro, la prospettazione dell'attore sul punto pare essere contradditoria: se infatti, come sostiene, l'ordinanza del giudice ha correttamente respinto la domanda a causa della negligenza dei convenuti, non si comprende la doglianza circa la mancata possibilità di impugnarla.
Va inoltre considerato, che la negligenza nella gestione del giudizio di primo grado riguarda la mancata produzione di documenti e articolazione di mezzi di prova, quindi non si comprende come tale “vizio” possa essere emendato in appello, ove non possono essere prodotti documenti e articolati mezzi di prova che potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado
(345 c.p.c).
La domanda va quindi respinta. Ogni altra questione assorbita.
7. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Pt_1
.
[...]
L'attore è quindi chiamato a rifondere le spese sostenute dai convenuti che si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.200 per compensi (compenso unico: “In caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del Dm n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati;
perciò la decisione che abbia liquidato un plurimo integrale compenso in presenza di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato incorre nella violazione di legge. Cassazione civile sez. III, 11/11/2022,
n.33404), oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari attesa la semplicità della questione trattata.
Vanno parimenti poste a carico dell'attore le spese di lite sostenute dai terzi chiamati che si liquidano in euro 3.200 (tutte e quattro le fasi, valori minimi per le ragioni sopradette). in adesione al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 06/12/2019, n. 31889; Cass. n.
18710/2021).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RIGETTA la domanda proposta da Pt_1
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante a rifondere Pt_1 le spese di lite del presente giudizio a CP_1 Controparte_1
e che si liquidano in complessi euro Parte_2
3.200 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge;
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante a rifondere Pt_1 le spese di lite del presente giudizio a Controparte_2
e che si liquidano ciascuno in euro Controparte_3
3.200 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 08/09/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni