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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. V.G. 3560/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1965, residente in [...],
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/03/1968, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Udine in via Tullio n. 13 presso lo studio dell'Avv.
BARUFFINI GARDINI ANDREINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , celebrato a Gorizia il 15.7.2006, atto n. 52, parte 2, serie Parte_2 Parte_1
C, anno 2006, disponendo le annotazioni conseguenti;
b. dare atto che i coniugi, fatto salvo il rispetto e la piena esecuzione degli accordi di separazione circa la definizione della divisione patrimoniale, nulla hanno più da pretendere l'una dall'altro, né quanto al reciproco mantenimento, né ad alcun altro titolo o per qualsivoglia ragione;
c. spese della presente procedura interamente compensate fra i ricorrenti.
Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza con rinuncia a promuovere impugnazione.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 15/07/2006 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, atto n. 52) e si sono separati con sentenza n. 108/24 di data 12/16.09.2024, passata in giudicato;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 23/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Va rilevato che il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15/07/2006 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, atto n. 52), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. V.G. 3560/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1965, residente in [...],
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/03/1968, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Udine in via Tullio n. 13 presso lo studio dell'Avv.
BARUFFINI GARDINI ANDREINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , celebrato a Gorizia il 15.7.2006, atto n. 52, parte 2, serie Parte_2 Parte_1
C, anno 2006, disponendo le annotazioni conseguenti;
b. dare atto che i coniugi, fatto salvo il rispetto e la piena esecuzione degli accordi di separazione circa la definizione della divisione patrimoniale, nulla hanno più da pretendere l'una dall'altro, né quanto al reciproco mantenimento, né ad alcun altro titolo o per qualsivoglia ragione;
c. spese della presente procedura interamente compensate fra i ricorrenti.
Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza con rinuncia a promuovere impugnazione.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 15/07/2006 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, atto n. 52) e si sono separati con sentenza n. 108/24 di data 12/16.09.2024, passata in giudicato;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 23/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Va rilevato che il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15/07/2006 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, atto n. 52), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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