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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19470/2024 promossa da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in TORINO il 15/12/2014.
[...]
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 4 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
Gli stessi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, tale da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Monfalcone 64, alla signora I coniugi Parte_2 danno atto che il signor , che ha già lasciato l'abitazione coniugale, ha già asportato Parte_1 dall'abitazione familiare tutti i beni di sua proprietà.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre in Torino, via Monfalcone 64. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio , come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività Per_1 sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co,
DISPONE che i coniugi collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione del figlio con ciascun genitore. Fermo restando quanto sopra concordato si prevedono le seguenti condizioni da far valere in caso di disaccordo tra i coniugi: - il signor starà con il figlio a Parte_1 Per_1 settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- il signor starà con il figlio tutte le settimane, il martedì dall'uscita Parte_1 Per_1 da scuola e sino al mattino dopo, quando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre trascorrerà con il minore, oltre al martedì, anche il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando lo accompagnerà a scuola;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni
Per_1 alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 con un genitore e dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio con l'altro genitore, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale, e la vigilia di Capodanno con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Capodanno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze
Per_1 pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - trascorrerà con
Per_1 ciascun genitore ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il giorno del proprio compleanno;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo nonché il giorno
Per_1
pagina 2 di 4 della festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché il giorno della festa della mamma;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 1° al 15 agosto e con il padre il periodo dal 16 al 31 agosto (per l'anno 2024), con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore con alternanza dei periodi indicati negli anni successivi.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio mediante Parte_1 Per_1 versamento sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 18 di ciascun mese, Parte_2 della somma mensile di € 400,00. L'obbligo di mantenimento in capo al signor Parte_3 fino a quando , seppur maggiorenne, non raggiungerà l'indipendenza economica. Le
[...] Per_1 spese straordinarie relative ai figli, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora Parte_2
DÀ ATTO che il finanziamento acceso presso Findomestic, n° 20220449512884, a nome del signor
[...]
e il cui importo è stato utilizzato per buona parte per la realizzazione della casa di Parte_1 proprietà dei genitori della signora il cui residuo ammonta ad oggi, a seguito di saldo Parte_2 e stralcio, ad € 15.480,00, verrà estinto come segue: - Sino al mese di ottobre 2025, le signore
[...]
e parenti della signora continueranno a versare Persona_2 Persona_3 Pt_2 mensilmente sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi, l'importo di € 350,00. La signora si fa garante del suddetto Parte_2 pagamento. - La signora continuerà a versare mensilmente, entro il giorno 20 di ogni Parte_2 mese, sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi, l'importo di € 45,00, a decorrere da giugno 2024 sino al mese di febbraio 2025; entro il mese di febbraio 2025, la signora verserà l'importo di € 4.893,00 a saldo della propria quota di Parte_2 finanziamento. - Il signor continuerà a versare mensilmente, entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi l'importo di € 35,00, a decorrere da giugno 2024 e sino al mese di febbraio 2025, facendosi carico della residua somma di € 3.532,00 sino a estinzione del finanziamento, all'esito del quale il conto corrente sarà chiuso, con incasso dell'eventuale saldo attivo da parte del signor . Parte_1
DÀ ATTO che per quanto attiene il debito gravante sulla signora nei confronti di Parte_2 CP_1 relativo a importi non versati a titolo di , sanzioni e interessi sino al 2021 compreso, il signor Per_4 [...]
si impegna a partecipare al relativo pagamento versando l'importo di € 800,00 Parte_1 complessivi, in rate mensili di € 100,00 a decorrere dal mese di luglio 2024.
DÀ ATTO che per quanto attiene il debito gravante sulla signora nei confronti di Parte_2 CP_1 relativo a importi non versati a titolo di Tarsu, sanzioni e interessi dal 2022 e sino al momento in cui il signor trasferirà la propria residenza anagrafica, quest'ultimo si impegna a versare Parte_1 la quota di propria spettanza che sarà calcolata, dopo il trasferimento della propria residenza, nella differenza tra l'importo della TARSU degli anni dal 2022 al 2024 con quello a decorrere dal trasferimento della propria residenza anagrafica. Il suddetto importo, che sarà calcolato al momento della ricezione CP_ della richiesta da parte dell' Comunale di pagamento della con la somma ricalcolata per due Per_4 persone, sarà versato in rate mensili di € 100,00 a decorrere dal suddetto calcolo, e comunque non prima di marzo 2025. 10. Il veicolo Volkswagen Passat Targato EP408YM, resterà di proprietà e in uso al signor , mentre il veicolo Citroën C3 targato ES707VB resterà di proprietà e in uso Parte_1 alla signora Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per il figlio . Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19470/2024 promossa da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in TORINO il 15/12/2014.
[...]
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 4 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
Gli stessi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, tale da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Monfalcone 64, alla signora I coniugi Parte_2 danno atto che il signor , che ha già lasciato l'abitazione coniugale, ha già asportato Parte_1 dall'abitazione familiare tutti i beni di sua proprietà.
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre in Torino, via Monfalcone 64. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio , come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività Per_1 sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co,
DISPONE che i coniugi collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione del figlio con ciascun genitore. Fermo restando quanto sopra concordato si prevedono le seguenti condizioni da far valere in caso di disaccordo tra i coniugi: - il signor starà con il figlio a Parte_1 Per_1 settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- il signor starà con il figlio tutte le settimane, il martedì dall'uscita Parte_1 Per_1 da scuola e sino al mattino dopo, quando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre trascorrerà con il minore, oltre al martedì, anche il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando lo accompagnerà a scuola;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni
Per_1 alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 con un genitore e dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio con l'altro genitore, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale, e la vigilia di Capodanno con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Capodanno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze
Per_1 pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - trascorrerà con
Per_1 ciascun genitore ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il giorno del proprio compleanno;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo nonché il giorno
Per_1
pagina 2 di 4 della festa del papà, e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché il giorno della festa della mamma;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 1° al 15 agosto e con il padre il periodo dal 16 al 31 agosto (per l'anno 2024), con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore con alternanza dei periodi indicati negli anni successivi.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio mediante Parte_1 Per_1 versamento sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 18 di ciascun mese, Parte_2 della somma mensile di € 400,00. L'obbligo di mantenimento in capo al signor Parte_3 fino a quando , seppur maggiorenne, non raggiungerà l'indipendenza economica. Le
[...] Per_1 spese straordinarie relative ai figli, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora Parte_2
DÀ ATTO che il finanziamento acceso presso Findomestic, n° 20220449512884, a nome del signor
[...]
e il cui importo è stato utilizzato per buona parte per la realizzazione della casa di Parte_1 proprietà dei genitori della signora il cui residuo ammonta ad oggi, a seguito di saldo Parte_2 e stralcio, ad € 15.480,00, verrà estinto come segue: - Sino al mese di ottobre 2025, le signore
[...]
e parenti della signora continueranno a versare Persona_2 Persona_3 Pt_2 mensilmente sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi, l'importo di € 350,00. La signora si fa garante del suddetto Parte_2 pagamento. - La signora continuerà a versare mensilmente, entro il giorno 20 di ogni Parte_2 mese, sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi, l'importo di € 45,00, a decorrere da giugno 2024 sino al mese di febbraio 2025; entro il mese di febbraio 2025, la signora verserà l'importo di € 4.893,00 a saldo della propria quota di Parte_2 finanziamento. - Il signor continuerà a versare mensilmente, entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, sul conto corrente Banco Posta IBAN [...], intestato a entrambi i coniugi l'importo di € 35,00, a decorrere da giugno 2024 e sino al mese di febbraio 2025, facendosi carico della residua somma di € 3.532,00 sino a estinzione del finanziamento, all'esito del quale il conto corrente sarà chiuso, con incasso dell'eventuale saldo attivo da parte del signor . Parte_1
DÀ ATTO che per quanto attiene il debito gravante sulla signora nei confronti di Parte_2 CP_1 relativo a importi non versati a titolo di , sanzioni e interessi sino al 2021 compreso, il signor Per_4 [...]
si impegna a partecipare al relativo pagamento versando l'importo di € 800,00 Parte_1 complessivi, in rate mensili di € 100,00 a decorrere dal mese di luglio 2024.
DÀ ATTO che per quanto attiene il debito gravante sulla signora nei confronti di Parte_2 CP_1 relativo a importi non versati a titolo di Tarsu, sanzioni e interessi dal 2022 e sino al momento in cui il signor trasferirà la propria residenza anagrafica, quest'ultimo si impegna a versare Parte_1 la quota di propria spettanza che sarà calcolata, dopo il trasferimento della propria residenza, nella differenza tra l'importo della TARSU degli anni dal 2022 al 2024 con quello a decorrere dal trasferimento della propria residenza anagrafica. Il suddetto importo, che sarà calcolato al momento della ricezione CP_ della richiesta da parte dell' Comunale di pagamento della con la somma ricalcolata per due Per_4 persone, sarà versato in rate mensili di € 100,00 a decorrere dal suddetto calcolo, e comunque non prima di marzo 2025. 10. Il veicolo Volkswagen Passat Targato EP408YM, resterà di proprietà e in uso al signor , mentre il veicolo Citroën C3 targato ES707VB resterà di proprietà e in uso Parte_1 alla signora Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 DÀ ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per il figlio . Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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