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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti L. Rocchi e G. Pasanisi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 965/2022, pubblicata il 22 settembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso chiedeva: Parte_1
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa, verificate le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal Sig. , all'uopo disponendo apposita Parte_1
Consulenza medico -legale, dichiarare che l'odierno ricorrente, nato a [...] il [...], è affetto dalla nascita da sindrome da ID (come peraltro già accertato dalla Sesta Commissione Medica Ospedaliera nel verbale n. A61713369 del 13.9.2017 in atti) e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sua vita natural durante, l'indennizzo riconosciuto dalla legge nella misura di cui alla seconda categoria della Tabella “A” allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 (corrispondente ad € 4.069,61 mensili alla data del 2011), ovvero a quell'altra somma, maggiore e/o minore che risulterà di giustizia secondo le previsioni normative, da rivalutarsi all'attualità in ogni sua componente, oltre agli interessi per il pregresso a far data dalle singole scadenze e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed il maggior danno conseguente alla mancata tempestiva disponibilità delle somme.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva Controparte_1 le domande, sul rilievo che l'espletata c.t.u. medico-legale, cui dava dichiarato seguito, aveva concluso nel senso che era “… altamente improbabile che il difetto congenito del ricorrente possa essere attribuito alla embriopatia da DE e tale conclusione appare adeguatamente supportata dalla evidenze scientifiche riportate raffrontate con le evidenze cliniche specifiche riportate in perizia…”.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 marzo 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava in sintesi che il Tribunale aveva esposto una motivazione apparente e comunque illogica e
2 viziata del suo convincimento sui fatti di causa, giacché aveva richiamato e fatto proprio il parere del c.t.u., il quale, dopo aver violato le regole del contraddittorio, aveva mancato di rispondere alle dettagliate critiche al suo operato e al suo elaborato, tempestivamente espresse dai c.t.p..
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. medico -legale, è stata decisa all'udienza del 21 maggio 2025 come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, osserva la Corte che le censure di violazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 195 cpc formulate all'appellante sono prive di diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché denunciano un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
8. Al riguardo, vale premettere che, in tema di infermità indennizzabili per sindrome da DE, la
Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n. 4602/2021, affermando quanto segue: “…i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"; con l'ulteriore precisazione che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del 2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008; S.U. n. 576 del 2008);
l'esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico- scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del nesso causale in termini di "possibilità" quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da DE;
…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
3 10. Quindi, sussistendo contrasto tra le parti sull'eziologia della menomazione del , ricondotto da Pt_1 costui all'assunzione, da parte della madre, del già menzionato medicinale durante la gravidanza e dal a cause diverse, la Corte ha ammesso c.t.u. medico legale sul seguente Controparte_1 quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli accertamenti clinici del caso anche attraverso l'esame diretto del ricorrente accerti il CT:
-che la malformazione da cui è affetto il ricorrente sia verosimilmente riconducibile all'effetto teratogeno dell'ipotetica assunzione del farmaco DE da parte della madre in gravidanza, con specifica analisi comparativa delle possibili cause alternative, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ivi comprese le certificazioni e i risultati degli esami, anche genetico-molecolari svolti;
-renda specifiche indicazioni circa l'ipotesi ministeriale di “malformazione da bande amniotiche”;
-renda inoltre delucidazioni in ordine alle osservazioni svolte dal Ministero resistente a pag.
10 della memoria quanto al periodo triennale di validità del farmaco contenente DE
e all'esclusione dell'effetto teratogeno dopo tale periodo”;
-riferisca altresì su ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del decidere”.
11. Il c.t.u. ha risposto come segue al quesito:
“… In conclusione, non essendo soddisfatti tutti i criteri di inclusione previsti dal decreto del
Ministro della Salute n. 166 del 17/10/2017 per l'accesso all'indennizzo, non si ravvedono gli estremi per la concessione del beneficio richiesto …”.
12. Il c.t.u. ha fondato questa conclusione sui seguenti accertamenti e sulle seguenti valutazioni medico legali:
“…ESAME OBIETTIVO … Soggetto destrimane.
Arto superiore sinistro: ipoagenesia dell'arto consistente in assenza dell'avambraccio fino al terzo medio superiore con “escrescenze cutanee” in n. di 5 moncone di radio e ulna (accenno di falangi).
Ipotonotrofia del cingolo scapolo -omerale.
37 cm lunghezza dell'arto (dalla scapolo-omerale) 25 cm circonferenza a cm 19 dalla scapolo- omerale (31 a destra).
Lieve ipotrofia del pettorale.
…
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE MEDICO LEGALI
4 Si discute nel caso in esame di un soggetto di sesso maschile nato il [...] e dunque il periodo gestazionale si colloca a tre anni di distanza dal ritiro dal commercio del farmaco a base di DE.
Non vi è evidenza probatoria dell'assunzione di DE da parte della madre del ricorrente durante la gestazione né prescrizioni specialistiche in tal senso.
La ID è un farmaco con proprietà ipnotico-sedative commercializzato per la prima volta in
Germania nel 1956 per la terapia dell'influenza, e successivamente, in 46 Paesi, per la terapia dell'insonnia.
Fu inoltre ampiamente utilizzato in donne in gravidanza nella terapia delle nausee mattutine grazie anche a una pubblicità che sottolineava la “sicurezza” del prodotto.
I test preclinici su roditori ed i trial clinici non avevano infatti evidenziato effetti collaterali.
La vendita di ID incrementò drasticamente in pochi anni e, entro il 1960, solo in Germania vennero prodotte circa 15 tonnellate di farmaco.
In USA la ID non ottenne l'autorizzazione all'immissione in commercio per una presunta associazione tra il farmaco e lo sviluppo di neuropatie periferiche.
Fin dall'inizio degli anni Sessanta si osservò un incremento di neonati con malformazioni congenite degli arti e fu ipotizzata una correlazione con l'assunzione materna di ID in corso di gravidanza. Il farmaco venne pertanto ritirato dal commercio nel 1961; l'incidenza di malformazioni degli arti è ritornata nei limiti dopo il ritiro dal commercio, confermando l'effetto teratogeno della
ID.
Il 2 dicembre 1961 la DE venne ritirata in Gran Bretagna e via via negli altri paesi.
In Italia il ritiro avvenne nel settembre 1962.
Con il decreto del 17 ottobre 2017, n. 166 (Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da DE, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) il Ministero della Salute ha esteso il riconoscimento dell'indennizzo “anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966… che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da DE, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo”.
L'allegato A, reca i criteri tecnico-scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da DE, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo:
“…2) Criteri ricorrenti di inclusione e di esclusione.
5 a) Criteri di inclusione: assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento
(34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti
è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico).
b) Criteri di esclusione: malformazioni tipo amputazione;
malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi);
LRD post-assiali; gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;
gravi LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse); malformazioni che vengono trasmesse alla prole.
Le malformazioni terminali trasverse non sono da considerarsi associate a DE, come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple che quindi non vengono considerate nella frequenza di base come potenziale malformazione attribuibile a DE.
c) Diagnosi differenziale.
Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile.
3) Documentazione sanitaria. La domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione sanitaria, in originale o in copia conforme, concernente:
a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966: prescrizione della DE alla madre del danneggiato, se reperibile…”.
Difetti in riduzione degli arti
Nelle amputazioni e nei difetti in riduzione congeniti gli arti sono assenti o incompleti alla nascita.
La prevalenza totale è di 7,9/10 000 nati vivi.
6 Nella maggior parte dei casi sono dovuti ad inibizione primitiva dello sviluppo intrauterino o a un disturbo conseguente a distruzione intrauterina di tessuto embrionale normale.
Le estremità superiori sono più comunemente colpite.
I difetti congeniti in riduzione degli arti hanno molte cause e si verificano spesso come componenti di varie sindromi congenite.
Agenti teratogeni (p. es., DE, vitamina A) sono cause note di ipoplasia/assenza di arti.
La causa più comune di amputazione congenita degli arti è rappresentata da difetti dei tessuti molli e/o disturbi vascolari, come i difetti di arti da briglia amniotica, in cui tralci fibrosi di amnion imbrigliano o si fondono con tessuti fetali.
I difetti in riduzione degli arti possono essere
• Longitudinali (più frequenti)
• Trasversali
I difetti longitudinali comprendono specifiche alterazioni di sviluppo (p. es., assenza completa o parziale del radio, del perone o della tibia).
L'ipoplasia del raggio radiale è l'anomalia più frequente degli arti superiori, e l'ipoplasia del perone
è l'anomalia più frequente degli arti inferiori.
Circa due terzi dei casi sono associati ad altre malattie congenite, tra cui la sindrome di Adams-
(aplasia congenita della cute con aplasia parziale delle ossa del cranio e difetto terminale Per_1 trasversale degli arti), la sindrome di Holt-Oram, la sindrome TAR (trombocitopenia-absent radius),
l'anemia di CO e la sindrome VA (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb [arti] anomalies).
Nei difetti trasversali, sono assenti tutti gli elementi oltre un certo livello e gli arti sono ridotti a monconi.
Le bande amniotiche sono la causa più comune;
la gravità del difetto varia in base alla localizzazione della banda amniotica e, in genere, non ci sono altri difetti o anomalie.
I casi rimanenti fanno per lo più parte di sindromi genetiche come la sindrome di VE o anomalie cromosomiche.
In presenza di difetti trasversali o longitudinali, a seconda dell'eziologia, i bambini possono anche avere ossa ipoplasiche o bifide, sinostosi, duplicazioni, lussazioni o altri difetti ossei;
per esempio,
7 nel deficit focale prossimale del femore, la porzione prossimale del femore e l'acetabolo non si sviluppano.
Possono essere interessati uno o più arti e il tipo di difetto può essere diverso in ciascun arto.
Le malformazioni del sistema nervoso centrale sono rare.
Dalla sentenza di primo grado n. 965/2022 pubblicata il 22/09/2022 si legge: “…Oggetto del giudizio
è l'accertamento del grado di “compatibilità” della malformazione da cui è affetto il ricorrente con una etiologia teratogenica legata all'assunzione materna del farmaco DE. Il perito ha analizzato nel dettaglio i punti più determinanti riguardo le caratteristiche cliniche del difetto congenito del ricorrente e ha ritenuto che la patologia lamentata possa essere ricondotta all'assunzione della DE, sulla base delle seguenti conclusioni che si riportano: “Per quanto sopra esposto, analizzati i documenti e la documentazione clinica, alla luce delle attuali conoscenze
è altamente improbabile che il difetto congenito del Signor possa essere attribuito alla Pt_1 embriopatia da DE.
Il dato più determinante è il tipo di difetto di riduzione (monolaterale e trasverso) come sottolineato da J. Hall in Human malformations and related syndromes p.846: With the exception of terminal transverse deficiencies and unilateral deficiencies, almost every conceivable configuration and combination of limb deficiency were seen among affected infants (con l'eccezione di deficit trasversi terminali ed unilaterali quasi ogni configurazione e combinazione concepibile di deficit agli arti è stato visto in infanti colpiti (da DE).
Si tratta proprio delle due definizioni della condizione presente nel signor , trasverso ed Pt_1 unilaterale.
A mio avviso la causa più probabile del difetto è un deficit morfogenetico durante la formazione dell'abbozzo dell'arto inferiore sinistro spesso assimilato alla cosiddetta sindrome da banda amniotica (vedi Figura 1 - e Figura 2 da lengthening and prosthetic management in children CP_3 with transverse congenital forearm deficiency Allongement de l'avant-bras et utilisation des prothe'ses chez les enfants pre´sentant une age´ne´sie ante´brachiale C. Klein)”.
Si noti che il perito ha svolto le seguenti, essenziali, premesse: “Come quasi sempre accade nelle perizie riguardanti l'effetto teratogeno di un farmaco la possibilità che una madre realmente abbia assunto il teratogeno (in questo caso la DE) e l'abbia assunto nel periodo critico della gravidanza atto a determinare gli effetti embriopatici, in questo caso tra il 30° ed il 50° giorno circa di gravidanza è difficilmente obbiettivabile.
Pertanto mi sono attenuto esclusivamente a considerare il quadro clinico.
8 Va tuttavia sottolineato che non ho rinvenuto nella documentazione una prescrizione datata del farmaco, una dichiarazione del medico curante prescrittore ovvero una dichiarazione della madre documentabile la assunzione del farmaco nel periodo critico.
Bisogna ricordare poi il concetto di rischio di specie per il quale circa 3% dei neonati mostra una malformazione considerata grave dal punto di vista funzionale e/o cosmetico e di queste solo una parte risulta da una causa genetica definibile come monogenica, genomica o cromosomica, che può ben essere presente ma non determinabile.
I test genetici a cui il signor è stato sottoposto non possono escludere pertanto in assoluto una Pt_1 causa genetica (nel senso sopra accennato) della sua malformazione, anche se a mio avviso questa non è presente.
Come detto non esistono quadri clinici patognomonici per la embriopatia da DE ma solo segni clinici evocativi.
I patterns di difetti congeniti dovuti all'assunzione materna del farmaco sono stati variamente descritti nella letteratura scientifica ed è stato elaborato un certo consenso sui segni clinici che aumentano o diminuiscono la possibilità che le malformazioni osservate siano secondarie all'assunzione materna del farmaco.
La diagnosi differenziale tra embriopatia da DE e vari difetti genetici associati con difetti degli arti illustrano l'elevato grado di sovrapposizione e la conseguente difficoltà nell'attribuire un caso specifico alla DE.
È stato osservato che nel 1964 il rapporto del governo del Regno Unito ha dichiarato che “… è impossibile dire con certezza che cosa costituisce una deformità da DE”.
Il perito ha poi fornito un ulteriore elemento a supporto delle sue conclusioni: “Il difetto artuale nella maggior parte dei casi è bilaterale, solo molto raramente è apparentemente monolaterale come nel caso del signor . La bilateralità è presente anche quando il grado di affezione dei due Pt_1 emisoma sono di grado differente.
Nel caso del signor il difetto è strettamente monolaterale”. Pt_1
Il perito ha quindi concluso nel senso che è altamente improbabile che il difetto congenito del ricorrente possa essere attribuito alla embriopatia da DE e tale conclusione appare adeguatamente supportata dalle evidenze scientifiche riportate raffrontate con le evidenze cliniche specifiche riportate in perizia…”.
La Sindrome della Banda Amniotica comprende una serie di malformazioni di gravità variabile che interessano prevalentemente gli arti ma possono interessare anche cranio, faccia, torace e addome.
9 La Patogenesi è controversa ma la teoria più accreditata è quella della rottura dell'amnios con conseguente formazione di briglie che si estendono da una parte all'altra del sacco amniotico.
Il corpo fetale può essere esposto al lato coriale dell'amnios che aderisce più facilmente alle parti fetali (in genere arti) o semplicemente alla cute fetale. Le briglie possono provocare fenomeni di costrizione con riduzione del flusso ematico e conseguente amputazione dell'arto o di parte di esso.
Le lesioni possono essere estremamente varie.
Si va da solchi cutanei di profondità variabile, ad anomalie come il piede torto, fino alle amputazioni di arti, encefalocele, anencefalia, anomalie facciali, onfalocele, estrofia vescicale, cordone corto, oligoamnios.
La lesione malformativa presentata dal periziato non è di tipo “amputazione” (come previsto nelle affezioni causate da “bande amniotiche”) poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro.
Se è vero che le approfondite ricerche genetiche effettuate non abbiano evidenziato alterazioni di tal genere, è altrettanto vero che -come riportato anche dallo stesso CT di I grado, specialista in genetica- non si possano escludere alterazioni genetiche (singole e/o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute.
In sintesi, rifacendosi ai criteri ministeriali di inclusione per il risarcimento del danno da DE, nel caso di specie, è da considerare quanto segue:
− non esiste documentazione circa la prescrizione/assunzione da parte della madre, nello specifico periodo gestazionale (20 - 36° giorno), di farmaci con DE;
− non vi sono riferimenti documentali circa affezioni che avrebbero potuto giustificare l'assunzione di DE durante la gravidanza (iperemesi gravidica, cefalee, ecc.), di cui il periziato non sa definire la durata (non sa se è nato a [...] 9 mesi);
− all'epoca della gravidanza (novembre/dicembre 1965) la DE era stata ritirata dal commercio da circa 3 anni (settembre 1962 in Italia) per cui è improbabile che sia stato possibile reperire tale farmaco;
− la focomelia presente nel periziato è unicamente monolaterale, non soddisfacendo con certezza il criterio ministeriale di inclusione della bilateralità della lesione;
− è radiologicamente dimostrata, insieme alla focomelia dell'arto superiore omolaterale, una compromissione del cingolo scapolo-omerale sinistro...”. 10 13. Di poi, il c.t.u. ha riscontrato le osservazioni critiche delle parti, osservando quanto segue:
“…Sono pervenute note critiche alla bozza di CT redatte in data 26/03/2025 (che si depositano in allegato alla presente consulenza) a firma del Prof. e della Dott.ssa Persona_2 Per_3
Affermano i CCTTP: “…Sicché, nel caso di specie la Dott.ssa , Medico Legale, non Parte_2 avrebbe dovuto né potuto accettare l'incarico conferitole senza richiedere l'ausilio di un genetista che la supportasse negli aspetti più tecnici, su cui si fonda il caso in oggetto.
In verità, il consulente Medico Legale, nella fattispecie, avrebbe avuto, così come anche il sottoscritto, un ruolo del tutto secondario o meglio marginale per quanto attiene l'an debeatur mentre, di contro, avrebbe potuto avere, una volta acquisito l'aspetto tecnico-scientifico, un ruolo dirimente sia rispetto al rapporto di causalità che rispetto al quantum debeatur. … nel caso in questione, e non poteva essere diversamente, i dati più significativi, quelli di natura prettamente specialistica, sono stati ripresi dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio di I grado, che pure era stata rinnovata dall'odierno Magistrato perché evidentemente non sufficientemente esaustiva e/o convincente, dati erroneamente valorizzati in spregio di altri ben più significativi, che ebbero a far convergere l'odierno C.T.U., sulle medesime posizioni già assunte precedentemente dal C.T.U. di prime cure.
In altre parole, l'Elaborato della odierna CT, senza alcuno sforzo argomentativo rinvenibile nello stesso si è completamente appiattito sul precedente senza che in Esso siano stati mai affrontati quegli argomenti e quegli spunti critici effettuati dai sottoscritti e che, con ogni probabilità, erano stati motivo di rinnovo della consulenza di prime cure…
In sostanza, gli argomenti testè menzionati rispetto alla superficiale e carente redazione della Bozza inviata alle Parti, appaiono essenzialmente due:
-il PRIMO, squisitamente formale, relativo al fatto che nessun apprezzamento è stato posto in essere rispetto ai rilievi di contestazione mossi nella precedente CT, a tal punto che nella Bozza inviata alle parti non si rinviene alcuna risposta o argomentazione volta a contrastare gli spunti critici mossi;
-il SECONDO, prettamente tecnico-scientifico e medico legale, ossia relativo all'eventuale rapporto causale tra la malformazione da cui è affetto il Sig. e l'effetto teratogeno Parte_1 dell'assunzione del farmaco ID da parte della madre in gravidanza.
Ebbene, per quanto attiene la prima questione, desideriamo ancora una volta ribadire quanto già in precedenza in parte espresso, essendo la problematica in oggetto non solo di natura medico legale, ossia riguardante il nesso causale e la valutazione del danno tra la presunta assunzione del farmaco
ID da parte della madre del e la malformazione focomelia di cui il periziato risulta Pt_1
11 essere affetto, ma anche più squisitamente di carattere genetico, e dunque, come più sopra rilevato, la neo nominata CT avrebbe dovuto avvalersi, della competenza e dell'ausilio di un altro specialista in Genetica in ragione della peculiarità e dell'importanza del caso.
Difatti la scelta inspiegabile del CT di non avvalersi della collaborazione di un esperto non ha consentito al Consulente stesso l'adeguata interpretazione degli elementi a sua disposizione, imbattendosi verso superficiali improvvisazioni.
Se è vero, dunque, che il CT rappresenta “l'occhio specialistico” del Magistrato quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze, è altrettanto vero che la relazione peritale deve essere in grado di attestare le attività compiute fornendo motivazioni chiare nel rigoroso rispetto della scienza e delle norme procedimentali.
Nella relazione, infatti, il Magistrato deve poter trovare non solo la risposta ai quesiti ma anche la rispondenza scientifica e bibliografica che, nel caso di specie, non è dato rinvenire, così come dovrebbe argomentare anche se di segno contrario sui punti contestati.
Il suddetto comportamento sarebbe, già di per sé bastevole ad inficiare la bontà della CT, viziata in radice dalla scelta testé menzionata;
tuttavia, il Consulente incappa in un ulteriore errore formale quando nel suo elaborato riprende argomentazioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio di prime cure, quella redatta dal Prof. utilizzando tale ultimo come se fosse il proprio ausiliario, Per_4 in spregio di quelle doverose regole che una Consulenza Tecnica d'Ufficio, impone vieppiù in ragion del fatto che proprio quelle argomentazioni erano state oggetto di contestazione e di successivo rinnovo.
Per quanto attiene poi il secondo aspetto, ossia quello tecnico-scientifico e medico legale, del quale si è preliminarmente introdotta la tematica di discussione, appare utile far rilevare alcuni aspetti interpretativi che rappresentano il passaggio essenziale dell'indagine oggetto dell'attuale disamina, aspetti questi correlati al rapporto di causalità in tutte le sue sfaccettature che meritano, nonché necessitano, la dovuta considerazione.
La questione è tutta incentrata sulla fondata ipotesi che la malformazione focomelica di cui il periziato è affetto sia scaturita dall'assunzione del farmaco ID da parte della madre.
In altre parole, dunque, si tratterà di stabilire se, a causa dell'assunzione del farmaco ID da parte della madre in gravidanza, sia scaturita la malformazione da cui è affetto il Sig. Pt_1
e si tratterà di capire poi, attraverso un ragionamento controfattuale contestualizzato a quel
[...] determinato momento storico, quali sarebbero potute essere le cause alternative che avrebbero potuto provocare quella stessa menomazione, vieppiù in assenza di dimostrate cause genetiche.
12 Neppure sul punto, la C.T.U. effettua un benché minimo ragionamento controfattuale sulle eventuali possibili altre cause.
Si tratterà di stabilire, quindi, se sussista o meno un nesso eziologico o meglio un rapporto causale, avuto riguardo del fatto che il giudizio medico-legale in tema di rapporto di causalità, pur dipanandosi secondo un criterio di ragionevolezza nell'apprezzamento degli elementi di prova forniti dal paziente, deve sempre uniformarsi a paradigmi di logica argomentativi e di corretta diagnosi eziologica.
Viene dunque, in tale ambito, necessariamente introdotto il criterio della sufficienza di “probabilità” purché qualificata ed adeguatamente aggettivata, per consentire l'attribuzione causale di una determinata infermità ad un evento.
In estrema sintesi, l'impossibilità di conoscere tutte le leggi scientifiche e tutte le condizioni empiriche contingenti necessarie per addivenire ad una esplicazione causale con procedimento deduttivo (situazione assai rara a verificarsi) comporta che -sempre in stretto riferimento alle concrete fattispecie oggetto di indagine- è ammissibile limitarsi ad affermare una seria probabilità logica che l'antecedente in esame abbia concorso alla verificazione dell'evento, conforme ad un criterio induttivo di probabilità.
Con l'ulteriore precisazione che non è consentito dedurre automaticamente -e proporzionalmente- dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge di copertura, la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità.
Difatti, la mera probabilità statistica attiene alla verifica empirica della frequenza relativa nella successione degli eventi ed è di per sé insufficiente per formulare, in concreto, ipotesi circa la idoneità di un determinato antecedente a causare uno specifico susseguente.
Alla probabilità statistica deve aggiungersi il vaglio della cosiddetta “probabilità logica”, che contiene la verifica aggiuntiva, sulla base della intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della razionale credibilità dell'accertamento giudiziale, verificabile soltanto parzialmente nel caso di specie, trattandosi di fatti avvenuti circa 60 anni fa.
Ne discende che, nell'intento di approfondire la questione in oggetto dal punto di vista medico-legale, la criteriologia valutativa circa il livello “induttivo” di probabilità di un'ipotesi causale o, secondo altri autori, la “forza” della causalità, si scompone in due fasi:
a) la verifica di una causalità generale, che si avvale, nella pratica attività forense, del soddisfacimento del criterio di possibilità scientifica, detto anche di idoneità lesiva.
13 b) la verifica, se è soddisfatto il precedente criterio di generale idoneità lesiva, della sussistenza -o meno- di una causalità individuale, obiettivo che implica l'utilizzo di criteri supplementari come quello cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, epidemiologico e di esclusione di altre cause.
Si tratta, in concreto, dei tipici criteri di valutazione medico-legale del rapporto causale, i quali rappresentano strumenti di organizzazione logica dei dati all'interno delle conoscenze della medicina, da modulare e da avvalorare nonché da contestualizzare a quel determinato momento storico in riferimento al caso concreto.
Tali criteri, nel caso di specie appaiono al di là degli aspetti tecnico-scientifici, condizionati nella loro ricostruzione storica dal lungo periodo di tempo intercorso da quei fatti ad oggi, non potendosi di converso utilizzare tale lungo periodo di tempo (circa 60 anni) e ciò che ad esso consegue
(l'impossibilità di risalire alla effettiva assunzione del farmaco, né eventuali affezioni materne che ne avrebbero potuto giustificare la sua assunzione), a discapito del paziente, vieppiù trattandosi di un indennizzo.
Ebbene, rispetto agli aspetti squisitamente tecnico-scientifici di natura genetica, si riportano di seguito le considerazioni specialistiche della Dott.ssa la quale conviene con il C.T.U. Per_3 allorquando nelle conclusioni del proprio elaborato tecnico (pag.13), ammette che la lesione malformativa presentata dal periziando “non è di tipo 'amputazione' (come previsto nelle affezioni causate da 'bande amniotiche'), poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro”, per poi successivamente antiteticamente escludere questo aspetto tra i criteri previsti dal decreto Ministeriale n.166 del 2017.
Ella stessa, la Dott.ssa ribadisce che l'invocata sindrome delle bande amniotiche non trova Per_3 alcun fondamento scientifico, né clinico, nel caso in oggetto in quanto, se così fosse stato, avrebbe dovuto determinare una netta amputazione dell'arto non manifestandosi così nessun accenno o bozza delle falangi, invece presenti nel che, con ogni probabilità, siano da ricondursi ad un fatto Pt_1 malformativo teratogeno.
Ulteriore aspetto contraddittorio che la Dott.ssa rinviene nelle conclusioni della CT è Per_3 laddove tale ultima, dapprima afferma la veridicità delle approfondite indagini genetiche effettuate dal che escludevano alterazione genetiche tali da giustificare la natura genetica della Pt_1 propria malformazione per poi, affermare il contrario riportando nuovamente quanto affermato nella
CT di primo grado cioè che “non si possono escludere alterazioni genetiche (singole o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute”.
14 La ribadisce poi che le analisi dei geni coinvolti, mediante sequenziamento NGS, relative CP_4 al periziando hanno mostrato una assoluta assenza di alcuna mutazione genetica.
L'aspetto posto in essere nella valutazione medico legale del nesso causale dalla C.T.U., per quanto attiene l'esclusione di altre cause, non può essere assolutamente preso in considerazione giacché, anche nel contezioso medico legale oltre che nella pratica clinica quotidiana, dobbiamo contestualizzare a quel determinato momento storico i nostri giudizi, basati sulle attuali conoscenze scientifiche senza poter ipotizzare che future ricerche o scoperte in ambito genetico possano smentire o meno i nostri attuali convincimenti.
E ancora, la Dott.ssa ritiene doveroso sottolineare alcune incongruenze che emergono dalla Per_3 disamina della relazione della C.T.U.:
- A pag. 9 vengono elencati i criteri di esclusione relativi alle malformazioni compatibili con la sindrome da ID e i criteri da seguire per la diagnosi differenziale della stessa sindrome. La
CT infatti afferma: “Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di
LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile”.
Si ricorda alla C.T.U., che nonostante nella documentazione esaminata sia compresa la relazione tecnica degli esami genetico-molecolari eseguiti sul Sig. e consistenti in tutti i geni correlati Pt_1 con le “Limb rediction”, come da database ClinVar, NON SONO STATI DISCUSSI DATI RELATIVI
ALLE ANALISI GENETICHE CHE ESCLUDONO LA PRESENZA DI MUTAZIONI A CARICO DEI
GENI DELL'ESOMA CLINICO RELATIVI ALLE LIMB REDUCTION, ma piuttosto si accetta in maniera acritica la dissertazione del precedente C.T.U., che tale dimenticanza rende non condivisibile la conclusione cui giunge la Dott.ssa e cioè che “non si possano escludere Pt_2 alterazioni genetiche (singole e/o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute.”.
Si ritiene che la valutazione debba essere impostata su quanto OGGI sia di nostra conoscenza, e che non vi sia spazio, in ambito peritale ad ipotesi che non siano strettamente connesse con una causa e con un effetto.
Si ritiene che il quadro clinico, secondo il principio del “più probabile che non”, sia francamente attribuibile ad un effetto teratogeno, di cui ben si conoscono gli effetti, piuttosto che da qualche causa genetica ad oggi totalmente sconosciuta che forse un domani potrebbe essere una nuova causa del quadro clinico, come quello da cui è affetto il Sig. . Pt_1
15 Proprio questa incertezza e queste affermazioni basate sull'opinione della CT (visto che ad oggi non vi è traccia di altre cause nella letteratura scientifica), sono quelle che hanno fatto ritenere non utilizzabile la prima relazione di CT, che esponeva solo opinioni del tecnico incaricato, il quale avrebbe dovuto limitarsi a fornire dati comprovati.
- A pag. 13, la CT ripete nuovamente che sia presente monolateralità della lesione focomelica del
Sig. , e che questo rappresenti un fattore di esclusione, dato ampiamente smentito dalla Pt_1 letteratura internazionale.
Infatti tra i vari sono stati pubblicati diversi casi clinici, come ad esempio AnuragS et al, 2016 vol.7
No.1;49 descrivono due bambini nati dopo somministrazione di thalidomide con limb reduction sovrapponibile a quella del Sig. : Pt_1
…
Pertanto, in conclusione quanto affermato dalla C.T.U. non risulta per nulla affatto condivisibile per i seguenti aspetti:
-la documentazione materna con richiesta del curante di assumere il farmaco, o documentazione che attesti l'assunzione (peraltro il ID era prescritto e assunto di routine durante la gestazione all'epoca dei fatti), non è requisito necessario per il molto tempo trascorso, trattandosi di anomalie chiaramente di origine teratogena;
-la lesione del sig. non è troncante, quindi è esclusa la briglia amniotica, e non è di natura Pt_1 genetica (assenza di casi in famiglia e analisi genetiche negative);
-il CT ha ripreso e fatto sue gran parte delle tesi esposte dal C.T.U. di primo grado, oggetto del ricorso in appello e dunque assolutamente non ripercorribili;
-il CT si è attenuto al rigoroso rispetto dei contenuti del decreto ministeriale n. 166/2017 ed ha omesso di approfondire le situazioni anomale non previste e non prevedibili nella citata fonte normativa, ma che la stessa norma suggerisce di approfondire mediante il ricorso alla scienza medica.
Paradossalmente il CT sostiene, a tal proposito, che ciò che la scienza oggi non riesce a dimostrare, potrebbe magari in futuro essere oggetto di migliore e mirata conoscenza in materia e che oggi si potrebbero esprimere delle conclusioni scientifiche e medico legali da giustificarsi e legarsi ai futuri indeterminati risultati che potrebbero a noi giungere.
Un vero paradosso dove si negano i risultati scientifici odierni acquisiti e si sostengono delle tesi fondate sulla presumibile futuristica scienza da attendere nei prossimi anni;
-la C.T.U. ha omesso qualsiasi riferimento scientifico e/o bibliografico utile a supportare o meno le sue conclusioni.
16 Non da ultimo, occorre ribadire, anche in questa occasione, giacché evidentemente non ancora chiaro neppure all'odierno CT che, il criterio sufficiente per accertare il rapporto causale in tale ambito è quello della presunzione e della plausibilità scientifica, criterio che nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra esposte, appare abbondantemente corroborato dalle argomentazioni tecnico- scientifiche in ambito genetico, più sopra menzionate e dal rigoroso metodo medico-legale in tema di rapporto di causalità fondato, tra gli altri, sui criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e soprattutto dal criterio di esclusione di altre cause.
Si ritiene che tali note possano fornire un contributo tecnico-scientifico, che potrà tornare utile all'Ill.mo Magistrato, qualora ne vorrà tenere conto alla luce degli elementi tecnico-scientifici forniti per la valutazione del caso…”.
Ebbene, in riposta a quanto contestato si argomenta come di seguito.
- I CCTTP (prof. – Dr.ssa - nelle loro note mal interpretano quanto affermato dalla Per_2 Per_3 sottoscritta CT: essi confondono quelle che sono le possibili manifestazioni cliniche e quelli che sono i criteri di inclusione stabiliti dal Ministero per accedere all'indennizzo per sindrome da DE, a cui la sottoscritta si deve attenere in quanto richiesto dal Giudice per decidere.
Per il condiviso criterio medico-legale vi è necessità di confrontare il singolo caso con la normativa per valutare il soddisfacimento dei relativi criteri.
Si concorda con i CCTTP che le situazioni cliniche -specie se rare e anche proprio per la specificità delle singole condizioni- non raggiungono la certezza ma le evidenze, anche temporali, nel caso di cui si tratta orientano probabilisticamente verso una causalità diversa dall'assunzione materna di DE.
Certamente il supporto genetico ha una sua valenza, ma -considerando i riconosciuti (dagli stessi esperti nel campo) limiti delle determinazioni genetiche- le risultanze che vengono offerte, precisano l'impossibilità di escludere ulteriori alterazioni genetiche (singole o combinate in numero praticamente illimitato) e/o altre noxae patogene.
Viene ricordato, a scopo esemplificativo, che la morfogenesi degli arti è appannaggio del gene 8 ma la sua azione si combina -generalmente in armonia- anche con i geni della crescita e dello sviluppo osseo. E l'ereditarietà è un criterio che tuttavia ha sempre un soggetto che la origina, sconfessando la negatività precedente.
Se le malformazioni fossero solo genetiche o da DE, il problema si semplificherebbe, ma sappiamo che altri farmaci di uso comune, infezioni e malattie materne durante la gravidanza ecc., possono svolgere un ruolo teratogeno con risultati assai vari.
17 Se le prove fattuali, per effetto del tempo trascorso, sono quantomeno difficili da reperire (per cui, di fatto, non ci sono), analogamente le prove controfattuali incontrano le medesime difficoltà.
Pertanto, ragionando in termini medico-legali, e utilizzando il criterio del più probabile che non si conferma il parere sopra-espresso.
Sulla base del decreto n. 166 del 17/10/2017 del di cui al quesito posto Controparte_1 dall'Ill.mo sig. Giudice, si evincono i criteri che consentono l'accesso all'indennizzo di soggetti affetti da sindrome da DE.
Nel decreto si precisano i criteri di inclusione:
-assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno del concepimento: nella fattispecie vi è silenzio documentale.
-danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti: nel caso in esame si ha una malformazione monolaterale come da amputazione terminale trasversa;
-costante compromissione del cingolo scapolare e/o pelvico: l'obiettività rilevata non manifesta alterazioni del cingolo scapolare.
È da precisare che l'eventualità di aver assunto il farmaco in epoca successiva (gennaio/febbraio
1966 = più 3 anni) al ritiro dal commercio (settembre 1962 in Italia) delle specialità medicinali contenenti DE, risulta assai remota.
Peraltro -come desumibile dalle nuove confezioni di DE, tornate (sic!) utilizzabili per la terapia delle angiodisplasie intestinali, sulla base della determina AIFA 31.10.2024- è da segnalare la scadenza delle confezioni del farmaco dopo 3 anni dal confezionamento: periodo che si ferma al
1964/65 per la prima distribuzione: o primo fermo di distribuzione nel 1961, o ritiro dal commercio in Italia nel settembre 1962: il che rende ancora più improbabile nella fattispecie l'assunzione della sostanza e le sue probabili conseguenze.
Ebbene quale donna gravida, assumerebbe un farmaco scaduto?
Il periziato è nato il [...]: dunque l'assunzione della ID è ipotizzabile nel gennaio
1966. In sintesi, non potendo considerare soddisfatti i criteri fissati dal -per l'accesso CP_1 all'indennizzo- è impossibile ravvedere gli estremi per la concessione del beneficio richiesto.
______________________________
Sono pervenute osservazioni alla bozza di CT redatte dalla Dott.ssa Persona_5 del 03/03/2025 – (che si depositano in allegato alla ctu).
18 Il CTP sostanzialmente condivide le conclusioni espresse dal CT;
tuttavia ha ritenuto “unicamente su due punti” di “dover fare delle osservazioni”:
“1) il termine focomelia, ripreso anche dalla Professoressa, è estensivamente utilizzato per indicare un qualsivoglia Limb Reduction Defect, sebbene nel caso del non si tratti di reale “focomelia”, Pt_1 essendo quadro malformativo tutto distale, terminale, trasverso.
Tuttavia, nell'accezione comune del termine, viene sovra-utilizzato, seppur non correttamente;
2) la Professoressa esclude che possa trattarsi di una sindrome da banda amniotica, laddove scrive:
“La lesione malformativa presentata dal periziato non è di tipo (come previsto nelle affezioni causate da) poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro”.
Questo CT di parte ministeriale ritiene che, invece, si tratti di un quadro con fenotipo malformativo altamente suggestivo di tal tipo di sindrome (come anche affermato dal CT del primo grado di giudizio, Prof. professore ordinario di Genetica Medica). O comunque del risultato di un Per_4 difetto di nutrizione/vascolarizzazione dell'arto superiore sinistro, solo di questo lato, quando si sta formano nella sua porzione terminale.
Nei disturbi trasversi intercalari, quale è la classica focomelia e nell'ambito dei quali rientra l'embriopatia da DE e non il caso del , il segmento terminale è presente e si caratterizza Pt_1 invariabilmente per la dotazione di una struttura ossea.
Nel caso dei disturbi trasversi terminali, quale è quello de quo, la parte terminale dell'arto risulta, per l'appunto, assente.
Solitamente tali difetti si accompagnano a bottoni digitali (o appendici digitiformi) che occupano la parte terminale del moncone dell'arto, costituiti soltanto da tessuti molli (in Letteratura sono indicati come “soft tissue nubbins”), completamente privi di una componente ossea strutturata a sostegno.
La loro presenza non inficia la caratteristica di trasversalità del quadro malformativo, trattandosi di appendici di tessuti molli, prive di struttura ossea.
Nonostante le surriportate puntualizzazioni, queste non inficiano la concordanza con le conclusioni cui è giunta la Professoressa…”.
Ebbene, pur nel rispetto delle singole opinioni/propensioni, si desidera richiamare il quesito posto al CT dal Magistrato circa il soddisfacimento dei criteri del Ministero, posti alla base del riconoscimento del beneficio dell'indennizzo: nel caso de quo, essi non vengono pienamente soddisfatti.
Si ringraziano i colleghi CTP per l'impegno e confronto culturale profuso (sempre utile e stimolante), ma si richiama alla concretezza della tematica di cui ci si occupa.
19 Proprio per la molteplicità delle manifestazioni malformative dei singoli, soggette a inclusioni più o meno estese, l'Autorità competente ha voluto porre dei “paletti” definiti a cui è opportuno che si faccia costante riferimento, e pertanto si conferma il parere espresso di esclusione, per criteri sanitari, dal beneficio di indennizzo…”.
14. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto esse riscontrano in modo esaustivo il quesito posto e si prospettano esenti da errori logici e medico-legali, viepiù considerati i puntuali e argomentati chiarimenti opposti dall'ausiliare alle note critiche depositate delle parti.
15. Più in particolare, le conclusioni del consulente dell'Ufficio sono coerenti con i principi di diritto in tema di valutazione del nesso causale tra malattia e agente patogeno, avendo la Suprema Corte ribadito con la recente sentenza n. 9468/2025 (pur se con riguardo alle tecnopatie, ma con ratio di portata generale, quindi utilizzabile anche nel caso di specie) che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U.
n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
16. Infatti, l'ausiliare della Corte ha individuato le evidenze cliniche che, in concreto, escludono la formulazione del giudizio di probabile derivazione eziologica della menomazione del dalla Pt_1 presenza dell'agente patogeno DE durante la sua vita intrauterina, evidenze cliniche rappresentate dall'essere la malformazione monolaterale come da amputazione terminale trasversa dell'arto (e non bilaterale e grossolanamente simmetrico), nonché dalla mancanza di alterazioni del cingolo scapolare (che all'obiettività non risulta compromesso, avendo il c.t.u. rilevato soltanto l'ipotonia).
17. Trattandosi di segni evocativi che propendono più per l'assenza, che per presenza di sindrome da DE, per formulare il giudizio eziologico preteso sarebbe stato allora necessario il riscontro di altri elementi oggettivi rivelatori del contrario, non bastando allo scopo una valutazione di mera possibilità, in astratto, del nesso causa-effetto tra l'agente teratogeno indicato e la malformazione congenita a carico dell'appellante.
18. In questo contesto, allora, risulta rilevante ai fini del decidere anche l'assenza non solo di prova, ma anche di qualsiasi indizio dell'avvenuta assunzione del farmaco da parte della madre del tra il Pt_1
20° e il 36° giorno dal concepimento, indizio che, per essere utile nell'economia della presente decisione, avrebbe comunque dovuto avere una base oggettiva di effettività, non essendo di certo sufficiente allo scopo la mera collocazione temporale della nascita dell'appellante in un periodo in
20 cui la DE era ancora somministrabile alle donne in gravidanza, o comunque da costoro liberamente assumibile.
19. Difatti, è vero che, ai fini dell'accertamento del diritto controverso, non occorre la prova documentale dell'assunzione della DE da parte della madre durante la gravidanza, dacché tale prova è prevista dal Regolamento concernente la concessione dell'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da DE (introdotto con D.M n. 166 del 17 ottobre 2017 in attuazione dell'art. 21-ter del D.L.24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) soltanto come uno dei “criteri di inclusione” per la formulazione della diagnosi della detta sindrome, con il chiarimento che l'indisponibilità della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento del diritto, il tutto in conformità -del resto- con la normativa di fonte primaria, che non richiede questa documentazione come elemento costitutivo della fattispecie astratta d'interesse.
20. Nondimeno, non va trascurato che il diritto all'indennizzo, oggetto di causa, richiede comunque che vi sia stata l'assunzione del farmaco.
Infatti, la L. n. 244/2007, all'articolo 2, comma 363, ha esteso il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 210 del 1992 “…anche ai soggetti affetti da sindrome da DE, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”.
Pertanto, la menzionata fattispecie astratta pone apertamente in nesso di derivazione causale l'assunzione del farmaco (cioè, il suo reale uso da parte della madre in gravidanza) e la malformazione del bambino, malformazione comunque manifestabile, nel quadro della relativa sindrome, con menomazioni agli arti fenomenologicamente diverse.
21. Pertanto, quel che è possibile, nel processo, è piuttosto l'offerta della prova di tale fatto con mezzi diversi dal documento e, perciò, anche per presunzioni, onere che però, giusta l'art. 2729 cc, per essere soddisfatto richiede la presenza di un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti come tale idoneo ad attestare una concreta e non meramente astratta dipendenza logica tra i descritti elementi noti e il fatto ignoto d'interesse, alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile degli accadimenti riferiti (v., ex multis, Cass. n. 1163/2020).
22. Nondimeno, per quanto esposto l'appellante non ha offerto al vaglio della Corte alcun elemento grave e preciso idoneo a far affermare, con ragionamento induttivo, che vi era stata assunzione del medicinale da parte della madre durante la gravidanza.
23. Pertanto, in questo contesto di riferimento, le considerazioni dell'appellante, che recepiscono quelle dei propri c.t.p., non scalfiscono le conclusioni del c.t.u. della Corte, costituendo in realtà valutazioni
21 soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già presi in esame dall'ausiliare dell'Ufficio, in quanto non corroborati da argomentazioni scientifiche tali da evidenziare l'illogicità del parere tecnico del CT, se non facendo riferimento a considerazioni di ordine generale di cui il CT ha già tenuto conto.
24. Vale altresì aggiungere che le valutazioni del c.t.u. della Corte non sono infirmate, come pretenderebbe l'appellante, dal fatto che l'ausiliare ha ritenuto di non avvalersi di un genetista e ha piuttosto condiviso le osservazioni del consulente tecnico del Tribunale (esso sì, genetista).
25. Difatti, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice” (Cass.
n. 16471/2009).
Se ne ricava che, nell'ambito delle indagini tecniche affidategli, il consulente dell'ufficio è libero di decidere, in base alle proprie competenze e al fine di far conoscere al Giudice la verità (art. 193 cpc), se avvalersi o meno del sussidio di un terzo esperto nella materia oggetto di accertamento tecnico, mentre gli è ben possibile servirsi di pareri scientifici espressi da esperti per risolvere questioni che necessitano di specifiche conoscenze, laddove di questi pareri egli si sia poi appropriato con autonome considerazioni e sia stato consentito alle parti di muovere in merito le loro osservazioni (argomenta da Cass. n. 26875/2017).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, dacché il consulente tecnico nominato dalla Corte, senza dubbio munito di specifica competenza medico -legale (in quanto specialista in Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Specialista in Medicina del Lavoro, già Assistente Ordinario Istituto di Medicina
Legale e già Docente della Scuola di Specializzazione Università di Roma “La Sapienza”: v. epigrafe della relazione di c.t.u.), ha esaminato i pareri dei genetisti nominati sia dal Tribunale, sia dall'appellante nonché il parere del c.t.p. del ministero appellato, esponendo rispetto a ciascuno di essi, con lineare approccio scientifico, il proprio motivato avviso, secondo cui la malformazione del
Gatta non può essere inquadrata morfologicamente come embriopatia talidomidica.
26. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, deve allora dirsi che la sentenza in oggetto si sottrae alle censure sollevate dall'appellante.
27. L'appello va dunque respinto.
22 28. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti -in tal senso dovendosi rettamente considerare la pronuncia d'irripetibilità degli oneri di lite di cui al dispositivo-, considerata l'innegabile complessità della materia dedotta in giudizio.
Per gli stessi motivi restano a carico del appellato le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
29. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Liquida le spese di c.t.u. con separato provvedimento e le pone a carico del ministero appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti L. Rocchi e G. Pasanisi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 965/2022, pubblicata il 22 settembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso chiedeva: Parte_1
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa, verificate le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal Sig. , all'uopo disponendo apposita Parte_1
Consulenza medico -legale, dichiarare che l'odierno ricorrente, nato a [...] il [...], è affetto dalla nascita da sindrome da ID (come peraltro già accertato dalla Sesta Commissione Medica Ospedaliera nel verbale n. A61713369 del 13.9.2017 in atti) e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sua vita natural durante, l'indennizzo riconosciuto dalla legge nella misura di cui alla seconda categoria della Tabella “A” allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 (corrispondente ad € 4.069,61 mensili alla data del 2011), ovvero a quell'altra somma, maggiore e/o minore che risulterà di giustizia secondo le previsioni normative, da rivalutarsi all'attualità in ogni sua componente, oltre agli interessi per il pregresso a far data dalle singole scadenze e sino alla data dell'effettivo soddisfo ed il maggior danno conseguente alla mancata tempestiva disponibilità delle somme.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva Controparte_1 le domande, sul rilievo che l'espletata c.t.u. medico-legale, cui dava dichiarato seguito, aveva concluso nel senso che era “… altamente improbabile che il difetto congenito del ricorrente possa essere attribuito alla embriopatia da DE e tale conclusione appare adeguatamente supportata dalla evidenze scientifiche riportate raffrontate con le evidenze cliniche specifiche riportate in perizia…”.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 marzo 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 lamentava in sintesi che il Tribunale aveva esposto una motivazione apparente e comunque illogica e
2 viziata del suo convincimento sui fatti di causa, giacché aveva richiamato e fatto proprio il parere del c.t.u., il quale, dopo aver violato le regole del contraddittorio, aveva mancato di rispondere alle dettagliate critiche al suo operato e al suo elaborato, tempestivamente espresse dai c.t.p..
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. medico -legale, è stata decisa all'udienza del 21 maggio 2025 come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, osserva la Corte che le censure di violazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 195 cpc formulate all'appellante sono prive di diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché denunciano un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di dette questioni di merito non è favorevole all'appellante.
8. Al riguardo, vale premettere che, in tema di infermità indennizzabili per sindrome da DE, la
Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n. 4602/2021, affermando quanto segue: “…i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"; con l'ulteriore precisazione che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del 2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008; S.U. n. 576 del 2008);
l'esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico- scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del nesso causale in termini di "possibilità" quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da DE;
…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
3 10. Quindi, sussistendo contrasto tra le parti sull'eziologia della menomazione del , ricondotto da Pt_1 costui all'assunzione, da parte della madre, del già menzionato medicinale durante la gravidanza e dal a cause diverse, la Corte ha ammesso c.t.u. medico legale sul seguente Controparte_1 quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli accertamenti clinici del caso anche attraverso l'esame diretto del ricorrente accerti il CT:
-che la malformazione da cui è affetto il ricorrente sia verosimilmente riconducibile all'effetto teratogeno dell'ipotetica assunzione del farmaco DE da parte della madre in gravidanza, con specifica analisi comparativa delle possibili cause alternative, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ivi comprese le certificazioni e i risultati degli esami, anche genetico-molecolari svolti;
-renda specifiche indicazioni circa l'ipotesi ministeriale di “malformazione da bande amniotiche”;
-renda inoltre delucidazioni in ordine alle osservazioni svolte dal Ministero resistente a pag.
10 della memoria quanto al periodo triennale di validità del farmaco contenente DE
e all'esclusione dell'effetto teratogeno dopo tale periodo”;
-riferisca altresì su ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del decidere”.
11. Il c.t.u. ha risposto come segue al quesito:
“… In conclusione, non essendo soddisfatti tutti i criteri di inclusione previsti dal decreto del
Ministro della Salute n. 166 del 17/10/2017 per l'accesso all'indennizzo, non si ravvedono gli estremi per la concessione del beneficio richiesto …”.
12. Il c.t.u. ha fondato questa conclusione sui seguenti accertamenti e sulle seguenti valutazioni medico legali:
“…ESAME OBIETTIVO … Soggetto destrimane.
Arto superiore sinistro: ipoagenesia dell'arto consistente in assenza dell'avambraccio fino al terzo medio superiore con “escrescenze cutanee” in n. di 5 moncone di radio e ulna (accenno di falangi).
Ipotonotrofia del cingolo scapolo -omerale.
37 cm lunghezza dell'arto (dalla scapolo-omerale) 25 cm circonferenza a cm 19 dalla scapolo- omerale (31 a destra).
Lieve ipotrofia del pettorale.
…
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE MEDICO LEGALI
4 Si discute nel caso in esame di un soggetto di sesso maschile nato il [...] e dunque il periodo gestazionale si colloca a tre anni di distanza dal ritiro dal commercio del farmaco a base di DE.
Non vi è evidenza probatoria dell'assunzione di DE da parte della madre del ricorrente durante la gestazione né prescrizioni specialistiche in tal senso.
La ID è un farmaco con proprietà ipnotico-sedative commercializzato per la prima volta in
Germania nel 1956 per la terapia dell'influenza, e successivamente, in 46 Paesi, per la terapia dell'insonnia.
Fu inoltre ampiamente utilizzato in donne in gravidanza nella terapia delle nausee mattutine grazie anche a una pubblicità che sottolineava la “sicurezza” del prodotto.
I test preclinici su roditori ed i trial clinici non avevano infatti evidenziato effetti collaterali.
La vendita di ID incrementò drasticamente in pochi anni e, entro il 1960, solo in Germania vennero prodotte circa 15 tonnellate di farmaco.
In USA la ID non ottenne l'autorizzazione all'immissione in commercio per una presunta associazione tra il farmaco e lo sviluppo di neuropatie periferiche.
Fin dall'inizio degli anni Sessanta si osservò un incremento di neonati con malformazioni congenite degli arti e fu ipotizzata una correlazione con l'assunzione materna di ID in corso di gravidanza. Il farmaco venne pertanto ritirato dal commercio nel 1961; l'incidenza di malformazioni degli arti è ritornata nei limiti dopo il ritiro dal commercio, confermando l'effetto teratogeno della
ID.
Il 2 dicembre 1961 la DE venne ritirata in Gran Bretagna e via via negli altri paesi.
In Italia il ritiro avvenne nel settembre 1962.
Con il decreto del 17 ottobre 2017, n. 166 (Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da DE, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) il Ministero della Salute ha esteso il riconoscimento dell'indennizzo “anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966… che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da DE, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo”.
L'allegato A, reca i criteri tecnico-scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da DE, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo:
“…2) Criteri ricorrenti di inclusione e di esclusione.
5 a) Criteri di inclusione: assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento
(34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti
è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico).
b) Criteri di esclusione: malformazioni tipo amputazione;
malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi);
LRD post-assiali; gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;
gravi LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse); malformazioni che vengono trasmesse alla prole.
Le malformazioni terminali trasverse non sono da considerarsi associate a DE, come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple che quindi non vengono considerate nella frequenza di base come potenziale malformazione attribuibile a DE.
c) Diagnosi differenziale.
Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile.
3) Documentazione sanitaria. La domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione sanitaria, in originale o in copia conforme, concernente:
a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966: prescrizione della DE alla madre del danneggiato, se reperibile…”.
Difetti in riduzione degli arti
Nelle amputazioni e nei difetti in riduzione congeniti gli arti sono assenti o incompleti alla nascita.
La prevalenza totale è di 7,9/10 000 nati vivi.
6 Nella maggior parte dei casi sono dovuti ad inibizione primitiva dello sviluppo intrauterino o a un disturbo conseguente a distruzione intrauterina di tessuto embrionale normale.
Le estremità superiori sono più comunemente colpite.
I difetti congeniti in riduzione degli arti hanno molte cause e si verificano spesso come componenti di varie sindromi congenite.
Agenti teratogeni (p. es., DE, vitamina A) sono cause note di ipoplasia/assenza di arti.
La causa più comune di amputazione congenita degli arti è rappresentata da difetti dei tessuti molli e/o disturbi vascolari, come i difetti di arti da briglia amniotica, in cui tralci fibrosi di amnion imbrigliano o si fondono con tessuti fetali.
I difetti in riduzione degli arti possono essere
• Longitudinali (più frequenti)
• Trasversali
I difetti longitudinali comprendono specifiche alterazioni di sviluppo (p. es., assenza completa o parziale del radio, del perone o della tibia).
L'ipoplasia del raggio radiale è l'anomalia più frequente degli arti superiori, e l'ipoplasia del perone
è l'anomalia più frequente degli arti inferiori.
Circa due terzi dei casi sono associati ad altre malattie congenite, tra cui la sindrome di Adams-
(aplasia congenita della cute con aplasia parziale delle ossa del cranio e difetto terminale Per_1 trasversale degli arti), la sindrome di Holt-Oram, la sindrome TAR (trombocitopenia-absent radius),
l'anemia di CO e la sindrome VA (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia, and limb [arti] anomalies).
Nei difetti trasversali, sono assenti tutti gli elementi oltre un certo livello e gli arti sono ridotti a monconi.
Le bande amniotiche sono la causa più comune;
la gravità del difetto varia in base alla localizzazione della banda amniotica e, in genere, non ci sono altri difetti o anomalie.
I casi rimanenti fanno per lo più parte di sindromi genetiche come la sindrome di VE o anomalie cromosomiche.
In presenza di difetti trasversali o longitudinali, a seconda dell'eziologia, i bambini possono anche avere ossa ipoplasiche o bifide, sinostosi, duplicazioni, lussazioni o altri difetti ossei;
per esempio,
7 nel deficit focale prossimale del femore, la porzione prossimale del femore e l'acetabolo non si sviluppano.
Possono essere interessati uno o più arti e il tipo di difetto può essere diverso in ciascun arto.
Le malformazioni del sistema nervoso centrale sono rare.
Dalla sentenza di primo grado n. 965/2022 pubblicata il 22/09/2022 si legge: “…Oggetto del giudizio
è l'accertamento del grado di “compatibilità” della malformazione da cui è affetto il ricorrente con una etiologia teratogenica legata all'assunzione materna del farmaco DE. Il perito ha analizzato nel dettaglio i punti più determinanti riguardo le caratteristiche cliniche del difetto congenito del ricorrente e ha ritenuto che la patologia lamentata possa essere ricondotta all'assunzione della DE, sulla base delle seguenti conclusioni che si riportano: “Per quanto sopra esposto, analizzati i documenti e la documentazione clinica, alla luce delle attuali conoscenze
è altamente improbabile che il difetto congenito del Signor possa essere attribuito alla Pt_1 embriopatia da DE.
Il dato più determinante è il tipo di difetto di riduzione (monolaterale e trasverso) come sottolineato da J. Hall in Human malformations and related syndromes p.846: With the exception of terminal transverse deficiencies and unilateral deficiencies, almost every conceivable configuration and combination of limb deficiency were seen among affected infants (con l'eccezione di deficit trasversi terminali ed unilaterali quasi ogni configurazione e combinazione concepibile di deficit agli arti è stato visto in infanti colpiti (da DE).
Si tratta proprio delle due definizioni della condizione presente nel signor , trasverso ed Pt_1 unilaterale.
A mio avviso la causa più probabile del difetto è un deficit morfogenetico durante la formazione dell'abbozzo dell'arto inferiore sinistro spesso assimilato alla cosiddetta sindrome da banda amniotica (vedi Figura 1 - e Figura 2 da lengthening and prosthetic management in children CP_3 with transverse congenital forearm deficiency Allongement de l'avant-bras et utilisation des prothe'ses chez les enfants pre´sentant une age´ne´sie ante´brachiale C. Klein)”.
Si noti che il perito ha svolto le seguenti, essenziali, premesse: “Come quasi sempre accade nelle perizie riguardanti l'effetto teratogeno di un farmaco la possibilità che una madre realmente abbia assunto il teratogeno (in questo caso la DE) e l'abbia assunto nel periodo critico della gravidanza atto a determinare gli effetti embriopatici, in questo caso tra il 30° ed il 50° giorno circa di gravidanza è difficilmente obbiettivabile.
Pertanto mi sono attenuto esclusivamente a considerare il quadro clinico.
8 Va tuttavia sottolineato che non ho rinvenuto nella documentazione una prescrizione datata del farmaco, una dichiarazione del medico curante prescrittore ovvero una dichiarazione della madre documentabile la assunzione del farmaco nel periodo critico.
Bisogna ricordare poi il concetto di rischio di specie per il quale circa 3% dei neonati mostra una malformazione considerata grave dal punto di vista funzionale e/o cosmetico e di queste solo una parte risulta da una causa genetica definibile come monogenica, genomica o cromosomica, che può ben essere presente ma non determinabile.
I test genetici a cui il signor è stato sottoposto non possono escludere pertanto in assoluto una Pt_1 causa genetica (nel senso sopra accennato) della sua malformazione, anche se a mio avviso questa non è presente.
Come detto non esistono quadri clinici patognomonici per la embriopatia da DE ma solo segni clinici evocativi.
I patterns di difetti congeniti dovuti all'assunzione materna del farmaco sono stati variamente descritti nella letteratura scientifica ed è stato elaborato un certo consenso sui segni clinici che aumentano o diminuiscono la possibilità che le malformazioni osservate siano secondarie all'assunzione materna del farmaco.
La diagnosi differenziale tra embriopatia da DE e vari difetti genetici associati con difetti degli arti illustrano l'elevato grado di sovrapposizione e la conseguente difficoltà nell'attribuire un caso specifico alla DE.
È stato osservato che nel 1964 il rapporto del governo del Regno Unito ha dichiarato che “… è impossibile dire con certezza che cosa costituisce una deformità da DE”.
Il perito ha poi fornito un ulteriore elemento a supporto delle sue conclusioni: “Il difetto artuale nella maggior parte dei casi è bilaterale, solo molto raramente è apparentemente monolaterale come nel caso del signor . La bilateralità è presente anche quando il grado di affezione dei due Pt_1 emisoma sono di grado differente.
Nel caso del signor il difetto è strettamente monolaterale”. Pt_1
Il perito ha quindi concluso nel senso che è altamente improbabile che il difetto congenito del ricorrente possa essere attribuito alla embriopatia da DE e tale conclusione appare adeguatamente supportata dalle evidenze scientifiche riportate raffrontate con le evidenze cliniche specifiche riportate in perizia…”.
La Sindrome della Banda Amniotica comprende una serie di malformazioni di gravità variabile che interessano prevalentemente gli arti ma possono interessare anche cranio, faccia, torace e addome.
9 La Patogenesi è controversa ma la teoria più accreditata è quella della rottura dell'amnios con conseguente formazione di briglie che si estendono da una parte all'altra del sacco amniotico.
Il corpo fetale può essere esposto al lato coriale dell'amnios che aderisce più facilmente alle parti fetali (in genere arti) o semplicemente alla cute fetale. Le briglie possono provocare fenomeni di costrizione con riduzione del flusso ematico e conseguente amputazione dell'arto o di parte di esso.
Le lesioni possono essere estremamente varie.
Si va da solchi cutanei di profondità variabile, ad anomalie come il piede torto, fino alle amputazioni di arti, encefalocele, anencefalia, anomalie facciali, onfalocele, estrofia vescicale, cordone corto, oligoamnios.
La lesione malformativa presentata dal periziato non è di tipo “amputazione” (come previsto nelle affezioni causate da “bande amniotiche”) poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro.
Se è vero che le approfondite ricerche genetiche effettuate non abbiano evidenziato alterazioni di tal genere, è altrettanto vero che -come riportato anche dallo stesso CT di I grado, specialista in genetica- non si possano escludere alterazioni genetiche (singole e/o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute.
In sintesi, rifacendosi ai criteri ministeriali di inclusione per il risarcimento del danno da DE, nel caso di specie, è da considerare quanto segue:
− non esiste documentazione circa la prescrizione/assunzione da parte della madre, nello specifico periodo gestazionale (20 - 36° giorno), di farmaci con DE;
− non vi sono riferimenti documentali circa affezioni che avrebbero potuto giustificare l'assunzione di DE durante la gravidanza (iperemesi gravidica, cefalee, ecc.), di cui il periziato non sa definire la durata (non sa se è nato a [...] 9 mesi);
− all'epoca della gravidanza (novembre/dicembre 1965) la DE era stata ritirata dal commercio da circa 3 anni (settembre 1962 in Italia) per cui è improbabile che sia stato possibile reperire tale farmaco;
− la focomelia presente nel periziato è unicamente monolaterale, non soddisfacendo con certezza il criterio ministeriale di inclusione della bilateralità della lesione;
− è radiologicamente dimostrata, insieme alla focomelia dell'arto superiore omolaterale, una compromissione del cingolo scapolo-omerale sinistro...”. 10 13. Di poi, il c.t.u. ha riscontrato le osservazioni critiche delle parti, osservando quanto segue:
“…Sono pervenute note critiche alla bozza di CT redatte in data 26/03/2025 (che si depositano in allegato alla presente consulenza) a firma del Prof. e della Dott.ssa Persona_2 Per_3
Affermano i CCTTP: “…Sicché, nel caso di specie la Dott.ssa , Medico Legale, non Parte_2 avrebbe dovuto né potuto accettare l'incarico conferitole senza richiedere l'ausilio di un genetista che la supportasse negli aspetti più tecnici, su cui si fonda il caso in oggetto.
In verità, il consulente Medico Legale, nella fattispecie, avrebbe avuto, così come anche il sottoscritto, un ruolo del tutto secondario o meglio marginale per quanto attiene l'an debeatur mentre, di contro, avrebbe potuto avere, una volta acquisito l'aspetto tecnico-scientifico, un ruolo dirimente sia rispetto al rapporto di causalità che rispetto al quantum debeatur. … nel caso in questione, e non poteva essere diversamente, i dati più significativi, quelli di natura prettamente specialistica, sono stati ripresi dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio di I grado, che pure era stata rinnovata dall'odierno Magistrato perché evidentemente non sufficientemente esaustiva e/o convincente, dati erroneamente valorizzati in spregio di altri ben più significativi, che ebbero a far convergere l'odierno C.T.U., sulle medesime posizioni già assunte precedentemente dal C.T.U. di prime cure.
In altre parole, l'Elaborato della odierna CT, senza alcuno sforzo argomentativo rinvenibile nello stesso si è completamente appiattito sul precedente senza che in Esso siano stati mai affrontati quegli argomenti e quegli spunti critici effettuati dai sottoscritti e che, con ogni probabilità, erano stati motivo di rinnovo della consulenza di prime cure…
In sostanza, gli argomenti testè menzionati rispetto alla superficiale e carente redazione della Bozza inviata alle Parti, appaiono essenzialmente due:
-il PRIMO, squisitamente formale, relativo al fatto che nessun apprezzamento è stato posto in essere rispetto ai rilievi di contestazione mossi nella precedente CT, a tal punto che nella Bozza inviata alle parti non si rinviene alcuna risposta o argomentazione volta a contrastare gli spunti critici mossi;
-il SECONDO, prettamente tecnico-scientifico e medico legale, ossia relativo all'eventuale rapporto causale tra la malformazione da cui è affetto il Sig. e l'effetto teratogeno Parte_1 dell'assunzione del farmaco ID da parte della madre in gravidanza.
Ebbene, per quanto attiene la prima questione, desideriamo ancora una volta ribadire quanto già in precedenza in parte espresso, essendo la problematica in oggetto non solo di natura medico legale, ossia riguardante il nesso causale e la valutazione del danno tra la presunta assunzione del farmaco
ID da parte della madre del e la malformazione focomelia di cui il periziato risulta Pt_1
11 essere affetto, ma anche più squisitamente di carattere genetico, e dunque, come più sopra rilevato, la neo nominata CT avrebbe dovuto avvalersi, della competenza e dell'ausilio di un altro specialista in Genetica in ragione della peculiarità e dell'importanza del caso.
Difatti la scelta inspiegabile del CT di non avvalersi della collaborazione di un esperto non ha consentito al Consulente stesso l'adeguata interpretazione degli elementi a sua disposizione, imbattendosi verso superficiali improvvisazioni.
Se è vero, dunque, che il CT rappresenta “l'occhio specialistico” del Magistrato quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze, è altrettanto vero che la relazione peritale deve essere in grado di attestare le attività compiute fornendo motivazioni chiare nel rigoroso rispetto della scienza e delle norme procedimentali.
Nella relazione, infatti, il Magistrato deve poter trovare non solo la risposta ai quesiti ma anche la rispondenza scientifica e bibliografica che, nel caso di specie, non è dato rinvenire, così come dovrebbe argomentare anche se di segno contrario sui punti contestati.
Il suddetto comportamento sarebbe, già di per sé bastevole ad inficiare la bontà della CT, viziata in radice dalla scelta testé menzionata;
tuttavia, il Consulente incappa in un ulteriore errore formale quando nel suo elaborato riprende argomentazioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio di prime cure, quella redatta dal Prof. utilizzando tale ultimo come se fosse il proprio ausiliario, Per_4 in spregio di quelle doverose regole che una Consulenza Tecnica d'Ufficio, impone vieppiù in ragion del fatto che proprio quelle argomentazioni erano state oggetto di contestazione e di successivo rinnovo.
Per quanto attiene poi il secondo aspetto, ossia quello tecnico-scientifico e medico legale, del quale si è preliminarmente introdotta la tematica di discussione, appare utile far rilevare alcuni aspetti interpretativi che rappresentano il passaggio essenziale dell'indagine oggetto dell'attuale disamina, aspetti questi correlati al rapporto di causalità in tutte le sue sfaccettature che meritano, nonché necessitano, la dovuta considerazione.
La questione è tutta incentrata sulla fondata ipotesi che la malformazione focomelica di cui il periziato è affetto sia scaturita dall'assunzione del farmaco ID da parte della madre.
In altre parole, dunque, si tratterà di stabilire se, a causa dell'assunzione del farmaco ID da parte della madre in gravidanza, sia scaturita la malformazione da cui è affetto il Sig. Pt_1
e si tratterà di capire poi, attraverso un ragionamento controfattuale contestualizzato a quel
[...] determinato momento storico, quali sarebbero potute essere le cause alternative che avrebbero potuto provocare quella stessa menomazione, vieppiù in assenza di dimostrate cause genetiche.
12 Neppure sul punto, la C.T.U. effettua un benché minimo ragionamento controfattuale sulle eventuali possibili altre cause.
Si tratterà di stabilire, quindi, se sussista o meno un nesso eziologico o meglio un rapporto causale, avuto riguardo del fatto che il giudizio medico-legale in tema di rapporto di causalità, pur dipanandosi secondo un criterio di ragionevolezza nell'apprezzamento degli elementi di prova forniti dal paziente, deve sempre uniformarsi a paradigmi di logica argomentativi e di corretta diagnosi eziologica.
Viene dunque, in tale ambito, necessariamente introdotto il criterio della sufficienza di “probabilità” purché qualificata ed adeguatamente aggettivata, per consentire l'attribuzione causale di una determinata infermità ad un evento.
In estrema sintesi, l'impossibilità di conoscere tutte le leggi scientifiche e tutte le condizioni empiriche contingenti necessarie per addivenire ad una esplicazione causale con procedimento deduttivo (situazione assai rara a verificarsi) comporta che -sempre in stretto riferimento alle concrete fattispecie oggetto di indagine- è ammissibile limitarsi ad affermare una seria probabilità logica che l'antecedente in esame abbia concorso alla verificazione dell'evento, conforme ad un criterio induttivo di probabilità.
Con l'ulteriore precisazione che non è consentito dedurre automaticamente -e proporzionalmente- dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge di copertura, la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità.
Difatti, la mera probabilità statistica attiene alla verifica empirica della frequenza relativa nella successione degli eventi ed è di per sé insufficiente per formulare, in concreto, ipotesi circa la idoneità di un determinato antecedente a causare uno specifico susseguente.
Alla probabilità statistica deve aggiungersi il vaglio della cosiddetta “probabilità logica”, che contiene la verifica aggiuntiva, sulla base della intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della razionale credibilità dell'accertamento giudiziale, verificabile soltanto parzialmente nel caso di specie, trattandosi di fatti avvenuti circa 60 anni fa.
Ne discende che, nell'intento di approfondire la questione in oggetto dal punto di vista medico-legale, la criteriologia valutativa circa il livello “induttivo” di probabilità di un'ipotesi causale o, secondo altri autori, la “forza” della causalità, si scompone in due fasi:
a) la verifica di una causalità generale, che si avvale, nella pratica attività forense, del soddisfacimento del criterio di possibilità scientifica, detto anche di idoneità lesiva.
13 b) la verifica, se è soddisfatto il precedente criterio di generale idoneità lesiva, della sussistenza -o meno- di una causalità individuale, obiettivo che implica l'utilizzo di criteri supplementari come quello cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, epidemiologico e di esclusione di altre cause.
Si tratta, in concreto, dei tipici criteri di valutazione medico-legale del rapporto causale, i quali rappresentano strumenti di organizzazione logica dei dati all'interno delle conoscenze della medicina, da modulare e da avvalorare nonché da contestualizzare a quel determinato momento storico in riferimento al caso concreto.
Tali criteri, nel caso di specie appaiono al di là degli aspetti tecnico-scientifici, condizionati nella loro ricostruzione storica dal lungo periodo di tempo intercorso da quei fatti ad oggi, non potendosi di converso utilizzare tale lungo periodo di tempo (circa 60 anni) e ciò che ad esso consegue
(l'impossibilità di risalire alla effettiva assunzione del farmaco, né eventuali affezioni materne che ne avrebbero potuto giustificare la sua assunzione), a discapito del paziente, vieppiù trattandosi di un indennizzo.
Ebbene, rispetto agli aspetti squisitamente tecnico-scientifici di natura genetica, si riportano di seguito le considerazioni specialistiche della Dott.ssa la quale conviene con il C.T.U. Per_3 allorquando nelle conclusioni del proprio elaborato tecnico (pag.13), ammette che la lesione malformativa presentata dal periziando “non è di tipo 'amputazione' (come previsto nelle affezioni causate da 'bande amniotiche'), poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro”, per poi successivamente antiteticamente escludere questo aspetto tra i criteri previsti dal decreto Ministeriale n.166 del 2017.
Ella stessa, la Dott.ssa ribadisce che l'invocata sindrome delle bande amniotiche non trova Per_3 alcun fondamento scientifico, né clinico, nel caso in oggetto in quanto, se così fosse stato, avrebbe dovuto determinare una netta amputazione dell'arto non manifestandosi così nessun accenno o bozza delle falangi, invece presenti nel che, con ogni probabilità, siano da ricondursi ad un fatto Pt_1 malformativo teratogeno.
Ulteriore aspetto contraddittorio che la Dott.ssa rinviene nelle conclusioni della CT è Per_3 laddove tale ultima, dapprima afferma la veridicità delle approfondite indagini genetiche effettuate dal che escludevano alterazione genetiche tali da giustificare la natura genetica della Pt_1 propria malformazione per poi, affermare il contrario riportando nuovamente quanto affermato nella
CT di primo grado cioè che “non si possono escludere alterazioni genetiche (singole o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute”.
14 La ribadisce poi che le analisi dei geni coinvolti, mediante sequenziamento NGS, relative CP_4 al periziando hanno mostrato una assoluta assenza di alcuna mutazione genetica.
L'aspetto posto in essere nella valutazione medico legale del nesso causale dalla C.T.U., per quanto attiene l'esclusione di altre cause, non può essere assolutamente preso in considerazione giacché, anche nel contezioso medico legale oltre che nella pratica clinica quotidiana, dobbiamo contestualizzare a quel determinato momento storico i nostri giudizi, basati sulle attuali conoscenze scientifiche senza poter ipotizzare che future ricerche o scoperte in ambito genetico possano smentire o meno i nostri attuali convincimenti.
E ancora, la Dott.ssa ritiene doveroso sottolineare alcune incongruenze che emergono dalla Per_3 disamina della relazione della C.T.U.:
- A pag. 9 vengono elencati i criteri di esclusione relativi alle malformazioni compatibili con la sindrome da ID e i criteri da seguire per la diagnosi differenziale della stessa sindrome. La
CT infatti afferma: “Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di
LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile”.
Si ricorda alla C.T.U., che nonostante nella documentazione esaminata sia compresa la relazione tecnica degli esami genetico-molecolari eseguiti sul Sig. e consistenti in tutti i geni correlati Pt_1 con le “Limb rediction”, come da database ClinVar, NON SONO STATI DISCUSSI DATI RELATIVI
ALLE ANALISI GENETICHE CHE ESCLUDONO LA PRESENZA DI MUTAZIONI A CARICO DEI
GENI DELL'ESOMA CLINICO RELATIVI ALLE LIMB REDUCTION, ma piuttosto si accetta in maniera acritica la dissertazione del precedente C.T.U., che tale dimenticanza rende non condivisibile la conclusione cui giunge la Dott.ssa e cioè che “non si possano escludere Pt_2 alterazioni genetiche (singole e/o in combinazione tra loro) che ancora oggi sfuggono alla identificazione dei loro effetti, ma in grado di produrre patologie come quella di cui si discute.”.
Si ritiene che la valutazione debba essere impostata su quanto OGGI sia di nostra conoscenza, e che non vi sia spazio, in ambito peritale ad ipotesi che non siano strettamente connesse con una causa e con un effetto.
Si ritiene che il quadro clinico, secondo il principio del “più probabile che non”, sia francamente attribuibile ad un effetto teratogeno, di cui ben si conoscono gli effetti, piuttosto che da qualche causa genetica ad oggi totalmente sconosciuta che forse un domani potrebbe essere una nuova causa del quadro clinico, come quello da cui è affetto il Sig. . Pt_1
15 Proprio questa incertezza e queste affermazioni basate sull'opinione della CT (visto che ad oggi non vi è traccia di altre cause nella letteratura scientifica), sono quelle che hanno fatto ritenere non utilizzabile la prima relazione di CT, che esponeva solo opinioni del tecnico incaricato, il quale avrebbe dovuto limitarsi a fornire dati comprovati.
- A pag. 13, la CT ripete nuovamente che sia presente monolateralità della lesione focomelica del
Sig. , e che questo rappresenti un fattore di esclusione, dato ampiamente smentito dalla Pt_1 letteratura internazionale.
Infatti tra i vari sono stati pubblicati diversi casi clinici, come ad esempio AnuragS et al, 2016 vol.7
No.1;49 descrivono due bambini nati dopo somministrazione di thalidomide con limb reduction sovrapponibile a quella del Sig. : Pt_1
…
Pertanto, in conclusione quanto affermato dalla C.T.U. non risulta per nulla affatto condivisibile per i seguenti aspetti:
-la documentazione materna con richiesta del curante di assumere il farmaco, o documentazione che attesti l'assunzione (peraltro il ID era prescritto e assunto di routine durante la gestazione all'epoca dei fatti), non è requisito necessario per il molto tempo trascorso, trattandosi di anomalie chiaramente di origine teratogena;
-la lesione del sig. non è troncante, quindi è esclusa la briglia amniotica, e non è di natura Pt_1 genetica (assenza di casi in famiglia e analisi genetiche negative);
-il CT ha ripreso e fatto sue gran parte delle tesi esposte dal C.T.U. di primo grado, oggetto del ricorso in appello e dunque assolutamente non ripercorribili;
-il CT si è attenuto al rigoroso rispetto dei contenuti del decreto ministeriale n. 166/2017 ed ha omesso di approfondire le situazioni anomale non previste e non prevedibili nella citata fonte normativa, ma che la stessa norma suggerisce di approfondire mediante il ricorso alla scienza medica.
Paradossalmente il CT sostiene, a tal proposito, che ciò che la scienza oggi non riesce a dimostrare, potrebbe magari in futuro essere oggetto di migliore e mirata conoscenza in materia e che oggi si potrebbero esprimere delle conclusioni scientifiche e medico legali da giustificarsi e legarsi ai futuri indeterminati risultati che potrebbero a noi giungere.
Un vero paradosso dove si negano i risultati scientifici odierni acquisiti e si sostengono delle tesi fondate sulla presumibile futuristica scienza da attendere nei prossimi anni;
-la C.T.U. ha omesso qualsiasi riferimento scientifico e/o bibliografico utile a supportare o meno le sue conclusioni.
16 Non da ultimo, occorre ribadire, anche in questa occasione, giacché evidentemente non ancora chiaro neppure all'odierno CT che, il criterio sufficiente per accertare il rapporto causale in tale ambito è quello della presunzione e della plausibilità scientifica, criterio che nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra esposte, appare abbondantemente corroborato dalle argomentazioni tecnico- scientifiche in ambito genetico, più sopra menzionate e dal rigoroso metodo medico-legale in tema di rapporto di causalità fondato, tra gli altri, sui criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e soprattutto dal criterio di esclusione di altre cause.
Si ritiene che tali note possano fornire un contributo tecnico-scientifico, che potrà tornare utile all'Ill.mo Magistrato, qualora ne vorrà tenere conto alla luce degli elementi tecnico-scientifici forniti per la valutazione del caso…”.
Ebbene, in riposta a quanto contestato si argomenta come di seguito.
- I CCTTP (prof. – Dr.ssa - nelle loro note mal interpretano quanto affermato dalla Per_2 Per_3 sottoscritta CT: essi confondono quelle che sono le possibili manifestazioni cliniche e quelli che sono i criteri di inclusione stabiliti dal Ministero per accedere all'indennizzo per sindrome da DE, a cui la sottoscritta si deve attenere in quanto richiesto dal Giudice per decidere.
Per il condiviso criterio medico-legale vi è necessità di confrontare il singolo caso con la normativa per valutare il soddisfacimento dei relativi criteri.
Si concorda con i CCTTP che le situazioni cliniche -specie se rare e anche proprio per la specificità delle singole condizioni- non raggiungono la certezza ma le evidenze, anche temporali, nel caso di cui si tratta orientano probabilisticamente verso una causalità diversa dall'assunzione materna di DE.
Certamente il supporto genetico ha una sua valenza, ma -considerando i riconosciuti (dagli stessi esperti nel campo) limiti delle determinazioni genetiche- le risultanze che vengono offerte, precisano l'impossibilità di escludere ulteriori alterazioni genetiche (singole o combinate in numero praticamente illimitato) e/o altre noxae patogene.
Viene ricordato, a scopo esemplificativo, che la morfogenesi degli arti è appannaggio del gene 8 ma la sua azione si combina -generalmente in armonia- anche con i geni della crescita e dello sviluppo osseo. E l'ereditarietà è un criterio che tuttavia ha sempre un soggetto che la origina, sconfessando la negatività precedente.
Se le malformazioni fossero solo genetiche o da DE, il problema si semplificherebbe, ma sappiamo che altri farmaci di uso comune, infezioni e malattie materne durante la gravidanza ecc., possono svolgere un ruolo teratogeno con risultati assai vari.
17 Se le prove fattuali, per effetto del tempo trascorso, sono quantomeno difficili da reperire (per cui, di fatto, non ci sono), analogamente le prove controfattuali incontrano le medesime difficoltà.
Pertanto, ragionando in termini medico-legali, e utilizzando il criterio del più probabile che non si conferma il parere sopra-espresso.
Sulla base del decreto n. 166 del 17/10/2017 del di cui al quesito posto Controparte_1 dall'Ill.mo sig. Giudice, si evincono i criteri che consentono l'accesso all'indennizzo di soggetti affetti da sindrome da DE.
Nel decreto si precisano i criteri di inclusione:
-assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno del concepimento: nella fattispecie vi è silenzio documentale.
-danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti: nel caso in esame si ha una malformazione monolaterale come da amputazione terminale trasversa;
-costante compromissione del cingolo scapolare e/o pelvico: l'obiettività rilevata non manifesta alterazioni del cingolo scapolare.
È da precisare che l'eventualità di aver assunto il farmaco in epoca successiva (gennaio/febbraio
1966 = più 3 anni) al ritiro dal commercio (settembre 1962 in Italia) delle specialità medicinali contenenti DE, risulta assai remota.
Peraltro -come desumibile dalle nuove confezioni di DE, tornate (sic!) utilizzabili per la terapia delle angiodisplasie intestinali, sulla base della determina AIFA 31.10.2024- è da segnalare la scadenza delle confezioni del farmaco dopo 3 anni dal confezionamento: periodo che si ferma al
1964/65 per la prima distribuzione: o primo fermo di distribuzione nel 1961, o ritiro dal commercio in Italia nel settembre 1962: il che rende ancora più improbabile nella fattispecie l'assunzione della sostanza e le sue probabili conseguenze.
Ebbene quale donna gravida, assumerebbe un farmaco scaduto?
Il periziato è nato il [...]: dunque l'assunzione della ID è ipotizzabile nel gennaio
1966. In sintesi, non potendo considerare soddisfatti i criteri fissati dal -per l'accesso CP_1 all'indennizzo- è impossibile ravvedere gli estremi per la concessione del beneficio richiesto.
______________________________
Sono pervenute osservazioni alla bozza di CT redatte dalla Dott.ssa Persona_5 del 03/03/2025 – (che si depositano in allegato alla ctu).
18 Il CTP sostanzialmente condivide le conclusioni espresse dal CT;
tuttavia ha ritenuto “unicamente su due punti” di “dover fare delle osservazioni”:
“1) il termine focomelia, ripreso anche dalla Professoressa, è estensivamente utilizzato per indicare un qualsivoglia Limb Reduction Defect, sebbene nel caso del non si tratti di reale “focomelia”, Pt_1 essendo quadro malformativo tutto distale, terminale, trasverso.
Tuttavia, nell'accezione comune del termine, viene sovra-utilizzato, seppur non correttamente;
2) la Professoressa esclude che possa trattarsi di una sindrome da banda amniotica, laddove scrive:
“La lesione malformativa presentata dal periziato non è di tipo (come previsto nelle affezioni causate da) poiché sono evidenti abbozzi delle dita all'estremità dell'arto superiore sinistro”.
Questo CT di parte ministeriale ritiene che, invece, si tratti di un quadro con fenotipo malformativo altamente suggestivo di tal tipo di sindrome (come anche affermato dal CT del primo grado di giudizio, Prof. professore ordinario di Genetica Medica). O comunque del risultato di un Per_4 difetto di nutrizione/vascolarizzazione dell'arto superiore sinistro, solo di questo lato, quando si sta formano nella sua porzione terminale.
Nei disturbi trasversi intercalari, quale è la classica focomelia e nell'ambito dei quali rientra l'embriopatia da DE e non il caso del , il segmento terminale è presente e si caratterizza Pt_1 invariabilmente per la dotazione di una struttura ossea.
Nel caso dei disturbi trasversi terminali, quale è quello de quo, la parte terminale dell'arto risulta, per l'appunto, assente.
Solitamente tali difetti si accompagnano a bottoni digitali (o appendici digitiformi) che occupano la parte terminale del moncone dell'arto, costituiti soltanto da tessuti molli (in Letteratura sono indicati come “soft tissue nubbins”), completamente privi di una componente ossea strutturata a sostegno.
La loro presenza non inficia la caratteristica di trasversalità del quadro malformativo, trattandosi di appendici di tessuti molli, prive di struttura ossea.
Nonostante le surriportate puntualizzazioni, queste non inficiano la concordanza con le conclusioni cui è giunta la Professoressa…”.
Ebbene, pur nel rispetto delle singole opinioni/propensioni, si desidera richiamare il quesito posto al CT dal Magistrato circa il soddisfacimento dei criteri del Ministero, posti alla base del riconoscimento del beneficio dell'indennizzo: nel caso de quo, essi non vengono pienamente soddisfatti.
Si ringraziano i colleghi CTP per l'impegno e confronto culturale profuso (sempre utile e stimolante), ma si richiama alla concretezza della tematica di cui ci si occupa.
19 Proprio per la molteplicità delle manifestazioni malformative dei singoli, soggette a inclusioni più o meno estese, l'Autorità competente ha voluto porre dei “paletti” definiti a cui è opportuno che si faccia costante riferimento, e pertanto si conferma il parere espresso di esclusione, per criteri sanitari, dal beneficio di indennizzo…”.
14. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto esse riscontrano in modo esaustivo il quesito posto e si prospettano esenti da errori logici e medico-legali, viepiù considerati i puntuali e argomentati chiarimenti opposti dall'ausiliare alle note critiche depositate delle parti.
15. Più in particolare, le conclusioni del consulente dell'Ufficio sono coerenti con i principi di diritto in tema di valutazione del nesso causale tra malattia e agente patogeno, avendo la Suprema Corte ribadito con la recente sentenza n. 9468/2025 (pur se con riguardo alle tecnopatie, ma con ratio di portata generale, quindi utilizzabile anche nel caso di specie) che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U.
n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
16. Infatti, l'ausiliare della Corte ha individuato le evidenze cliniche che, in concreto, escludono la formulazione del giudizio di probabile derivazione eziologica della menomazione del dalla Pt_1 presenza dell'agente patogeno DE durante la sua vita intrauterina, evidenze cliniche rappresentate dall'essere la malformazione monolaterale come da amputazione terminale trasversa dell'arto (e non bilaterale e grossolanamente simmetrico), nonché dalla mancanza di alterazioni del cingolo scapolare (che all'obiettività non risulta compromesso, avendo il c.t.u. rilevato soltanto l'ipotonia).
17. Trattandosi di segni evocativi che propendono più per l'assenza, che per presenza di sindrome da DE, per formulare il giudizio eziologico preteso sarebbe stato allora necessario il riscontro di altri elementi oggettivi rivelatori del contrario, non bastando allo scopo una valutazione di mera possibilità, in astratto, del nesso causa-effetto tra l'agente teratogeno indicato e la malformazione congenita a carico dell'appellante.
18. In questo contesto, allora, risulta rilevante ai fini del decidere anche l'assenza non solo di prova, ma anche di qualsiasi indizio dell'avvenuta assunzione del farmaco da parte della madre del tra il Pt_1
20° e il 36° giorno dal concepimento, indizio che, per essere utile nell'economia della presente decisione, avrebbe comunque dovuto avere una base oggettiva di effettività, non essendo di certo sufficiente allo scopo la mera collocazione temporale della nascita dell'appellante in un periodo in
20 cui la DE era ancora somministrabile alle donne in gravidanza, o comunque da costoro liberamente assumibile.
19. Difatti, è vero che, ai fini dell'accertamento del diritto controverso, non occorre la prova documentale dell'assunzione della DE da parte della madre durante la gravidanza, dacché tale prova è prevista dal Regolamento concernente la concessione dell'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da DE (introdotto con D.M n. 166 del 17 ottobre 2017 in attuazione dell'art. 21-ter del D.L.24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) soltanto come uno dei “criteri di inclusione” per la formulazione della diagnosi della detta sindrome, con il chiarimento che l'indisponibilità della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento del diritto, il tutto in conformità -del resto- con la normativa di fonte primaria, che non richiede questa documentazione come elemento costitutivo della fattispecie astratta d'interesse.
20. Nondimeno, non va trascurato che il diritto all'indennizzo, oggetto di causa, richiede comunque che vi sia stata l'assunzione del farmaco.
Infatti, la L. n. 244/2007, all'articolo 2, comma 363, ha esteso il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 210 del 1992 “…anche ai soggetti affetti da sindrome da DE, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”.
Pertanto, la menzionata fattispecie astratta pone apertamente in nesso di derivazione causale l'assunzione del farmaco (cioè, il suo reale uso da parte della madre in gravidanza) e la malformazione del bambino, malformazione comunque manifestabile, nel quadro della relativa sindrome, con menomazioni agli arti fenomenologicamente diverse.
21. Pertanto, quel che è possibile, nel processo, è piuttosto l'offerta della prova di tale fatto con mezzi diversi dal documento e, perciò, anche per presunzioni, onere che però, giusta l'art. 2729 cc, per essere soddisfatto richiede la presenza di un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti come tale idoneo ad attestare una concreta e non meramente astratta dipendenza logica tra i descritti elementi noti e il fatto ignoto d'interesse, alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile degli accadimenti riferiti (v., ex multis, Cass. n. 1163/2020).
22. Nondimeno, per quanto esposto l'appellante non ha offerto al vaglio della Corte alcun elemento grave e preciso idoneo a far affermare, con ragionamento induttivo, che vi era stata assunzione del medicinale da parte della madre durante la gravidanza.
23. Pertanto, in questo contesto di riferimento, le considerazioni dell'appellante, che recepiscono quelle dei propri c.t.p., non scalfiscono le conclusioni del c.t.u. della Corte, costituendo in realtà valutazioni
21 soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già presi in esame dall'ausiliare dell'Ufficio, in quanto non corroborati da argomentazioni scientifiche tali da evidenziare l'illogicità del parere tecnico del CT, se non facendo riferimento a considerazioni di ordine generale di cui il CT ha già tenuto conto.
24. Vale altresì aggiungere che le valutazioni del c.t.u. della Corte non sono infirmate, come pretenderebbe l'appellante, dal fatto che l'ausiliare ha ritenuto di non avvalersi di un genetista e ha piuttosto condiviso le osservazioni del consulente tecnico del Tribunale (esso sì, genetista).
25. Difatti, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice” (Cass.
n. 16471/2009).
Se ne ricava che, nell'ambito delle indagini tecniche affidategli, il consulente dell'ufficio è libero di decidere, in base alle proprie competenze e al fine di far conoscere al Giudice la verità (art. 193 cpc), se avvalersi o meno del sussidio di un terzo esperto nella materia oggetto di accertamento tecnico, mentre gli è ben possibile servirsi di pareri scientifici espressi da esperti per risolvere questioni che necessitano di specifiche conoscenze, laddove di questi pareri egli si sia poi appropriato con autonome considerazioni e sia stato consentito alle parti di muovere in merito le loro osservazioni (argomenta da Cass. n. 26875/2017).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, dacché il consulente tecnico nominato dalla Corte, senza dubbio munito di specifica competenza medico -legale (in quanto specialista in Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Specialista in Medicina del Lavoro, già Assistente Ordinario Istituto di Medicina
Legale e già Docente della Scuola di Specializzazione Università di Roma “La Sapienza”: v. epigrafe della relazione di c.t.u.), ha esaminato i pareri dei genetisti nominati sia dal Tribunale, sia dall'appellante nonché il parere del c.t.p. del ministero appellato, esponendo rispetto a ciascuno di essi, con lineare approccio scientifico, il proprio motivato avviso, secondo cui la malformazione del
Gatta non può essere inquadrata morfologicamente come embriopatia talidomidica.
26. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, deve allora dirsi che la sentenza in oggetto si sottrae alle censure sollevate dall'appellante.
27. L'appello va dunque respinto.
22 28. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti -in tal senso dovendosi rettamente considerare la pronuncia d'irripetibilità degli oneri di lite di cui al dispositivo-, considerata l'innegabile complessità della materia dedotta in giudizio.
Per gli stessi motivi restano a carico del appellato le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
29. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Liquida le spese di c.t.u. con separato provvedimento e le pone a carico del ministero appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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