Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1845
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1963
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. e' autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, il ricavo netto dei mutui che la Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a contrarre ai sensi dell' articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascun esercizio finanziario.
Nel bilancio dell'A.N.A.S., per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti "per memoria" capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa per l'esercizio 1962-63.
I relativi stanziamenti verranno iscritti, senza ulteriori formalita', dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli enti ed istituti mutuanti.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1963