TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2076/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. PP Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2024 da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Laforgia;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Campanile,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 31.7.2004
(anno 2004, atto n. 287, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione sono nati PP (il 2.4.2006) e (il 19.12.2012), quest'ultima Per_1 minore.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, condotta in
1 locazione, alla che ne curerà il subentro nel contratto di locazione e la voltura CP_1 delle utenze, affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre unitamente all'altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente da un punto di vista economico, regolamentazione del rapporto padre-figli sostanzialmente libera, previo accordo con la , e comunque secondo il piano genitoriale allegato al ricorso, obbligo CP_1 del di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 complessiva di € 570,00 (€ 285,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Trani, ripartizione dell'assegno unico al 50% come per legge, attribuzione dell'animale d'affezione
(cane pincher) alla gestione della e dei figli presso la casa coniugale e previsione CP_1 del rimborso da parte del delle spese occorrenti per l'animale domestico nella Pt_1 misura del 50%, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento avendo dichiarato entrambi di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 14.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 31.7.2004 (anno
2004, atto n. 287, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
2 3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. PP Rana
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. PP Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2024 da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Laforgia;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Campanile,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 31.7.2004
(anno 2004, atto n. 287, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione sono nati PP (il 2.4.2006) e (il 19.12.2012), quest'ultima Per_1 minore.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, condotta in
1 locazione, alla che ne curerà il subentro nel contratto di locazione e la voltura CP_1 delle utenze, affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre unitamente all'altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente da un punto di vista economico, regolamentazione del rapporto padre-figli sostanzialmente libera, previo accordo con la , e comunque secondo il piano genitoriale allegato al ricorso, obbligo CP_1 del di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 complessiva di € 570,00 (€ 285,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Trani, ripartizione dell'assegno unico al 50% come per legge, attribuzione dell'animale d'affezione
(cane pincher) alla gestione della e dei figli presso la casa coniugale e previsione CP_1 del rimborso da parte del delle spese occorrenti per l'animale domestico nella Pt_1 misura del 50%, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento avendo dichiarato entrambi di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 14.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 31.7.2004 (anno
2004, atto n. 287, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
2 3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. PP Rana
3