Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE LÀ, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saffioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ME RO, rappresentata e difesa dall'avvocato SE Macino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensiva
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
-della Determinazione n. 113 del 7.3.2024 del Responsabile del settore I Affari Generali del Comune di Gioia Tauro pubblicata il 20.3.2024 di presa d’atto e approvazione della graduatoria di merito con allegato schema di contratto individuale di lavoro relativamente alla procedura comparativa per la copertura tramite progressione di 1 posto dell’Area Istruttori (ex ctg. C) da destinare al Settore VII^ Tributi.
-degli atti e verbali della Commissione esaminatrice del Concorso, in particolare del verbale n. 1 del 2.2.2024, del verbale n. 2 del 9.2.2024 e dell’Avviso di Selezione del Comune pubblicato il 13.12.2023 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso - ancorché incognito - al fine della condanna dell’Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria finale impugnata ed adottare tutti i provvedimenti conseguenti, con attribuzione al ricorrente dei maggiori punteggi spettanti, con l’assegnazione allo stesso di punteggio superiore rispetto a quello della candidata dichiarata vincitrice con conseguente suo collocamento al primo posto in graduatoria in sua vece previa decurtazione dei punteggi errati e/o non dovuti, assegnati dalla Commissione alla contro-interessata resistente.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 22.7.2024:
-oltre agli atti gravati dal ricorso principale, della Determina n. 374 del 7.6.2024 del Responsabile del Settore I^ - Affari Generali del Comune di Gioia Tauro con la quale è stata rettificata la Graduatoria relativa alla procedura comparativa per la copertura tramite progressione di 1 posto dell’Area Istruttori (ex ctg. C) da destinare al Settore VII^ Tributi.
- ove adottato, del provvedimento di immissione nel posto dell’Area Istruttori della controinteressata.
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gioia Tauro e di ME RO;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1-Con atto notificato il 16.5.2024 e depositato il 7.6.2024 LÀ SE ha impugnato la graduatoria finale della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n.1 posto dell’Area Istruttori (ex cat. C) profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile” del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da destinare al Settore VII – Tributi, indetta dal Comune di Gioia Tauro con determinazione del Responsabile del Settore I - Affari generali n. 997 del 20.12.2023, al termine della quale risultava prima graduata la controinteressata RO ME, seguita dal ricorrente e quindi da altro dipendente.
Il ricorrente, premettendo che la predetta RO ME avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto [a] non era dipendente di ruolo ma solo “stabilizzata”, [b] era stata assunta in regime di tempo parziale a 23,08 ore settimanali e non in regime di tempo pieno ed infine [c] era priva di valutazione della performance negli ultimi tre anni di servizio, non avendo allegato agli atti della procedura la scheda relativa all’anno 2022 quantunque in servizio in tale anno e senza addurre validi motivi per tale omissione– ha dedotto in diritto i seguenti vizi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, ARBITRARIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA- CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE- TRAVISAMENTO DEI FATTI- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO-INGIUSTIZIA MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDITIO- DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il ricorrente deduce l’erroneità, ridondante a suo danno, nell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 5 C.1 DELLA L. 241/1990-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E UGUAGLIANZA- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- ILLOGICITA’ MANIFESTA –TRAVISAMENTO DEI FATTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.
Il ricorrente contesta la valutazione dei suoi titoli attribuita dalla Commissione, ritenuta illegittimamente penalizzante, e, nel contempo, la valutazione dei titoli della controinteressata RO ME, ritenuta illegittimamente premiante in riguardo alla stessa.
2- In data 21.6.2024 si è costituito il Comune di Gioia Tauro, eccependo l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il Comune aveva, nelle more del deposito del ricorso, adottato la Determina dirigenziale n. 374 del 7.6.2024, con la quale è stata rettificata, anche con motivazioni differenti, l’originaria graduatoria del 7.3.2024 e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle doglianze del ricorrente.
3- Con atto depositato il 22.6.2024 si è costituita la controinteressata RO ME per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio del 26.6.2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato disposto il differimento sine die della controversia al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso la nuova graduatoria.
5- Con atto di motivi aggiunti notificato il 19.7.2024 e depositato il 22.7.2024, il ricorrente ha esteso la sua impugnazione alla predetta Determinazione n. 374 del 7.6.2024 e ha insistito per il rigetto delle eccezioni sollevate da controparti e per l’accoglimento delle sue doglianze, ritenendo la procedura espletata illegittima per violazione di legge, eccesso di potere per sviamento di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e violazione della par condicio .
6- In data 24.7.2024 il Comune di Gioia Tauro ha depositato memoria di replica.
7- In data 27.8.2024 la controinteressata RO ME ha depositato memoria.
8- In data 4.9.2024 il Comune di Gioia Tauro ha depositato la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 3.9.2024, con la quale è stato impartito al Responsabile del Settore I – Personale l’indirizzo al fine dell’annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, della procedura comparativa oggetto di controversia.
9- Alla camera di consiglio del 4.9.2024, fissata sempre per la trattazione dell’istanza cautelare, alla luce della predetta sopravvenienza il ricorrente e la controinteressata hanno chiesto un termine per controdedurre e il Collegio ha differito la trattazione della controversia alla camera di consiglio del 9.10.2024.
10- In data 26.9.2024 il Comune di Gioia Tauro ha depositato la Determinazione del Responsabile del Settore I – Affari Generali n. 634 del 25.9.2024 con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della procedura comparativa oggetto di controversia in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 116/2024 evidenziando, alla luce di tale sopravvenienza, l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse.
11- In data 4.10.2024 la controinteressata RO ME ha depositato memoria nella quale ha precisato di aver proposto autonomo ricorso avverso l’annullamento in autotutela della procedura disposto con la delibera di G.C. n. 116/2024 e la determina n. 634 del 2024 (rubricato al n. 552/2024 di R.G.), insistendo per l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti oggetto del presente scrutinio qualora il ricorrente ritenga persistere un interesse alla coltivazione degli stessi.
12- Alla camera di consiglio del 9.10.2024 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
13- In data 13.11.2025 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo, affermando la sussistenza dell'interesse alla definizione del ricorso per la parte residuale attinente alle spese e competenze di lite.
14- In data 11.2.2026 la controinteressata ha depositato documenti e il successivo 19.2.2026 la stessa ha depositato memoria ribadendo la pendenza del distinto contenzioso (R.G. n. 552/2024) avverso l’annullamento in autotutela della procedura oggetto di controversia e, quanto al presente ricorso, l’infondatezza delle relative doglianze.
15- Con memoria del 19.2.2026 il ricorrente ha osservato che l’annullamento e/o ritiro degli atti impugnati col ricorso da parte dell’Amministrazione resistente configurerebbe una rinunzia al processo comportando la cessazione degli effetti della procedura e ha chiesto la condanna del Comune resistente alle spese processuali in suo favore.
16- Con memoria di replica depositata il 3.3.2026 la controinteressata ha preso atto della posizione assunta dal ricorrente ritenendola equivalente ad una rinuncia al ricorso, precisando che, dal canto suo, non intende prestare acquiescenza alla decisione del Comune di Gioia Tauro di annullare in autotutela la procedura di gara, contestata nel distinto contenzioso allo stato pendente.
17- Con memoria di replica del 3.3.2026 il ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate nelle precedenti memorie in ordine alle spese processuali.
18- All’udienza pubblica del 25.3.3026 il ricorso è stato spedito in decisione.
19- Il ricorso è improcedibile.
20- E’ noto che si ha sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso, tra l’altro laddove sopravviene un atto o un fatto che, quantunque non integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 5.9.2025, n. 7213).
21- Nella fattispecie, con delibera n. 116 del 3.9.2024 la Giunta Comunale di Gioia Tauro ha impartito indirizzo al Responsabile del Settore I – Personale per l’annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, della procedura comparativa oggetto di controversia e con successiva determinazione n. 634 del 25.9.2024 il Responsabile del Settore I – Affari Generali ha disposto l’annullamento in autotutela della procedura oggetto di controversia in attuazione della predetta delibera di G.C. n. 116 del 2024.
22- Non avendo parte ricorrente impugnato i succitati atti di annullamento in autotutela sopraggiunti, la stessa -che peraltro in sede di prelievo ha ribadito la permanenza di un interesse alla decisione al solo fine della regolazione delle spese processuali- non ritrarrebbe vantaggio alcuno dalla coltivazione del presente giudizio, in relazione al quale deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse.
23- Deve peraltro soggiungersi che il distinto contenzioso promosso dalla controinteressata RO ME avverso i provvedimenti di annullamento in autotutela della procedura selettiva oggetto di controversia (n. 552/2024 R.G.) è stato definito da questo T.A.R. con sentenza n. 313 pubblicata il 24.4.2026, in senso sfavorevole alla ricorrente medesima, ragion per cui non vi sarebbe neanche in via di mera ipotesi una reviviscenza della procedura conclusa a mezzo della graduatoria impugnata nell’ambito del presente giudizio.
24- Le circostanze e l’esito in rito della controversia, unitamente alla sostanziale acquiescenza manifestata dal ricorrente rispetto agli atti di annullamento in autotutela della procedura comparativa oggetto di controversia, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
NI OT, Primo Referendario, Estensore
SE Nicastro, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NI OT | NA RI |
IL SEGRETARIO