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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 195-1/2025 PU da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAUDI Parte_1 C.F._1
BRUNO e dell'avv. FRANCESCO PIZZUTI elettivamente domiciliato in via San Felice n. 6
40122 BOLOGNA presso i difensori
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i nato a [...] il [...] quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale con sede legale in VA (Bo) in via Valle del
Samoggia 2414 C.F. e P.I. C.F._2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 20/5/2025 è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
pagina 1 di 5 deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 5.6662,46 relativo a retribuzioni, spettanze di fine rapporto, Tfr.
L'imprenditore è comparso all'udienza del 16/7/2025 dando atto delle ragioni della crisi
(legate alla cessazione di una committenza con la quale è in corso attualmente una causa per il pagamento del corrispettivo) e della conseguente cessazione dell'attività di impresa.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile e cartelle esattoriali) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
In ragione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali dal momento che l'ammontare dei ricavi (pari ad euro 968.871,00) ivi indicato risulta superiore alle soglie previste dalla legge.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare presso la sede legale;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per 218.924,15 euro;
cessazione dell'attività.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
pagina 2 di 5 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di nato a [...] Parte_2
(RC) il 4/9/1963 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in
VA (Bo) in via Valle del Samoggia 2414 C.F. e P.I. esercente, C.F._2 tra l'altro, l'attività di: lavori edili.
n o m i n a
Giudice Delegato dott.ssa Alessandra Mirabelli
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Parte_3 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 5 s t a b i l i s c e la data del 05/11/2025 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 18/07/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 195-1/2025 PU da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAUDI Parte_1 C.F._1
BRUNO e dell'avv. FRANCESCO PIZZUTI elettivamente domiciliato in via San Felice n. 6
40122 BOLOGNA presso i difensori
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i nato a [...] il [...] quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale con sede legale in VA (Bo) in via Valle del
Samoggia 2414 C.F. e P.I. C.F._2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 20/5/2025 è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
pagina 1 di 5 deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 5.6662,46 relativo a retribuzioni, spettanze di fine rapporto, Tfr.
L'imprenditore è comparso all'udienza del 16/7/2025 dando atto delle ragioni della crisi
(legate alla cessazione di una committenza con la quale è in corso attualmente una causa per il pagamento del corrispettivo) e della conseguente cessazione dell'attività di impresa.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile e cartelle esattoriali) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
In ragione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali dal momento che l'ammontare dei ricavi (pari ad euro 968.871,00) ivi indicato risulta superiore alle soglie previste dalla legge.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare presso la sede legale;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per 218.924,15 euro;
cessazione dell'attività.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
pagina 2 di 5 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di nato a [...] Parte_2
(RC) il 4/9/1963 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in
VA (Bo) in via Valle del Samoggia 2414 C.F. e P.I. esercente, C.F._2 tra l'altro, l'attività di: lavori edili.
n o m i n a
Giudice Delegato dott.ssa Alessandra Mirabelli
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Parte_3 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 5 s t a b i l i s c e la data del 05/11/2025 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 18/07/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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