Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.3464 /2021 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 11.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Santa Parte_1 C.F._1
Maria Capua Vetere alla via C. Santagata n.8, presso lo studio dell'Avv. Clemente
Teodosio (c.f.: dal quale è rappresentata e difesa;
CodiceFiscale_2
ATTRICE
E
(c.f.: ) in persona del Sindaco p.t; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attrice concludeva per l'integrale accoglimento della domanda con la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in proprio favore della somma accertata mediante CTU per i danni fisici e morali subiti a causa del sinistro verificatosi mentre l'attrice percorreva a piedi via
Maggiore Francesco Peccerillo in direzione via XXV Aprile in , oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
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La sentenza viene redatta in conformità al testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. al fine di Controparte_1
sentirne accertare la responsabilità in ordine alle lesioni riportate dalla stessa il giorno
26.12.2018.
L'attrice deduceva, in particolare, che nella predetta circostanza di tempo, verso le ore
22:00 circa, stava percorrendo a piedi via Maggiore Francesco Peccerillo in direzione via XXV Aprile allorquando svoltando a sinistra per imboccare detta via, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra, riportando lesioni personali accertate presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Caserta ove i sanitari di turno diagnosticavano una “Frattura trochite omerale dx. Prognosi gg. per le quali si rendeva CP_2 necessario intervenire con un intervento chirurgico per “Emiartroplastica della spalla” avvenuto presso l'U.O. di Telese Terme. Controparte_3
In data 22.01.2020 l'attrice inviava richiesta di risarcimento danni nei confronti del successivamente in data 19.05.2020 il Comune veniva invitato Controparte_1 ad una definizione bonaria della controversia e all'adesione di una negoziazione assistita.
Entrambe le istanze rimanevano prive di riscontro.
Tanto premesso l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del e, Controparte_1 conseguentemente, di condannarlo al risarcimento della somma di €183.995,00 (o di quella somma maggiore e minore accertata in corso di causa) in virtù di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti con condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Non si costituiva il convenuto malgrado regolare notifica Controparte_1 dell'atto di citazione.
Esaurita l'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di
CTU finalizzata ad accertare i danni subiti dall'attrice, la causa all'udienza del
11.03.2025, veniva assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
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Passando al merito va dichiarata, in via preliminare, la contumacia del convenuto non costituitosi malgrado regolare notifica dell'atto di citazione. Controparte_1
Al riguardo occorre evidenziare la regolarità della notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata “ t”, indirizzo pec non Email_1
riportato nel registro delle pubbliche amministrazioni e quindi estratto, ex D.L.
76/2020, dall'IPA, Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei
Gestori di Pubblici Servizi.
Rileva il Tribunale come la notifica dell'atto introduttivo sia stata effettuata in data
20.04.2021, dopo l'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio
2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
Alla stregua del tenore testuale della disposizione normativa richiamata, che prevede espressamente la immediata applicazione dell'art. 16-ter, comma 1-ter - a prescindere, dunque, dall'adempimento concernente l'adozione delle specifiche tecniche - la notifica telematica effettuata dalla ricorrente agli indirizzi indicati nell'elenco ex art. 6 ter CAD deve ritenersi pienamente valida non avendo il alla data della CP_1
predetta notifica, provveduto alla indicazione del domicilio digitale nel registro PPAA in ossequio a quanto prescritto dall'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 come modificato dall'art. 28 del D.L. n. 76/2020.
Difatti da controlli effettuati sul sito dell'ente, nel periodo compreso tra il 2017 e il
2021, il ha apportato diverse modifiche agli indirizzi di Posta CP_1 CP_1
Elettronica Certificata utilizzati per le comunicazioni ufficiali:
1. Febbraio 2017: Transizione dagli indirizzi "@asmepec.it" a "@pec. .gov.it" CP_1
(indirizzo usato per la notifica).
2. Maggio 2021: Adozione del dominio "@pec. .ce.it"(attuale CP_1 CP_1
indirizzo pec del per le proprie caselle PEC, come indicato sul sito CP_1
istituzionale del con l'aggiornamento effettuato il 27/05/2021. CP_1
Ciò posto consultando l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione
(IPA), si rileva che l'indirizzo PEC " .ce.it" risulta Email_2 CP_1 CP_1
attivo dal 18/01/2022; pertanto, la notifica effettuata in data 20/04/2021 all'indirizzo
" t" è da ritenersi regolare, in quanto l'indirizzo era Email_1
ancora valido al momento della notifica.
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Tanto rilevato e passando al merito, si rileva che la domanda è fondata e, per quanto provata, merita accoglimento.
Alla fattispecie in esame si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, avendo l'attrice allegato che la responsabilità del per i danni in concreto prodottisi, discendeva Controparte_1 da un'anomalia della pavimentazione, consistente nella fragilità del manto stradale ove avveniva il fatto, sgretolatosi al passaggio dell'attrice.
Ed invero, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui la parte abbia posto a fondamento della domanda la responsabilità dell'ente comunale, quale custode del bene demaniale, ed il dedotto verificarsi del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
Alcun dubbio residua, poi, circa la concreta applicabilità della norma innanzi richiamata alla fattispecie in esame.
Infatti, è ormai superato un più risalente orientamento giurisprudenziale, che riteneva applicabile l'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. in tal senso Cass., Sez. III Civ., sentenza 26.09.2006 n. 20827: «La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire
l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti» ; vedi anche Cass. 12 luglio 2006, n.
15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
E' noto, infatti, come la giurisprudenza della S.C. affermi il diverso principio secondo il quale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile e non segnalabile (cfr. Cass., Sez.
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III Civ., sentenza 12.04.2013 n. 8935; in senso conforme Cass., 12 aprile 2013, n.
8935; Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508).
In particolare, ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
21508/11, 15720/11).
L'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza.
Si evidenzia pure che la Corte di Cassazione, con sentenza 13/01/2015 n. 287, nell'esaminare la vexata quaestio della responsabilità della P. A. per difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, ha ribadito il principio secondo cui l'ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso.
Funzione della norma del 2051 c.c., secondo quanto precisa la S.C. è “in tal senso quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa” e quindi di prevedere al responsabilità “secondo cui il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera
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sussistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, senza che rilevi la sua condotta o l'osservanza da parte sua, di un obbligo di vigilanza sulla cosa stessa giacché la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario”.
E' bene precisare che, essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 Cod.
Civ. necessita, per la sua configurabilità, della esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento (cfr., ex multis, Cass. 8229/2010, Cass;
15375/2011). La dimostrazione del nesso di causalità deve, quindi, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Inoltre, i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 Cod.Civ. debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (così Cass. 2660/2013 richiamata dalla recente
Cass. 18462/2015 pubblicata il 21/09/2015).
Una volta provati, da parte del danneggiato, gli elementi costitutivi la responsabilità oggettiva, l'evento dannoso ed il nesso causale nei termini suddetti, il danneggiante può liberarsene dimostrando il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (v. ex multis Cass. 25243/2006, Cass.
15389/2011 e, da ultimo, Cass. 9323/2015).
Ancora, con la sentenza n. 2660/13, la S.C., richiamando un suo precedente (Cass. civ.
n. 25243/06), ha chiarito che “ .. la prova del nesso causale è particolarmente rilevante
e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sè soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la
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caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore
o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi.”.
Successivamente la S.C. ha ulteriormente ribadito che “ ..il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talchè una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno
(Cass., 4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione). In particolare si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919 in motivazione) ..” (cfr.Cass. Civ., n. 6425/15).
In senso conforme si è ancora di recente affermato che “ .. la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica ..” (cfr.
Cass. Civ. n. 12174/16).
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In applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che la domanda in esame vada accolta.
Tanto rilevato occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha dedotto in maniera sufficientemente analitica che il manto stradale presentava un dissesto non visibile, né segnalato, e si rivelava, pertanto, oltremodo insidioso in quanto il pezzo d'asfalto sul quale la danneggiata poggiava il piede mentre transitava per la strada si sgretolava improvvisamente e inaspettatamente sotto il suo peso, determinandone così la perdita dell'equilibrio e la conseguente caduta al suolo.
A ciò deve, poi, aggiungersi che gli esiti dell'espletata istruttoria orale consentono di ritenere integrata la prova del nesso causale, tra il dedotto evento lesivo e lo stato della pavimentazione stradale.
In proposito, occorre evidenziare che i tre testi escussi, , Testimone_1 Tes_2
e hanno riferito di avere assistito alla caduta dell'attrice, che
[...] Testimone_3
si verificava mentre la spredetta, il 26.12.2018, in , alle ore 22.00 circa, CP_1
mentre percorrendo a piedi Via Peccerillo svoltava in via XXV Aprile.
Il teste , marito di riferiva: “ero con mia moglie e Testimone_1 Parte_1
stavamo rincasando e dopo aver percorso Via Peccerillo mentre svoltavamo in Via
XXV Aprile mia moglie cadeva a terra. Preciso che la caduta fu determinata dallo sgretolamento di un rattoppo di asfalto presente lungo la strada anzi preciso nella intersezione delle due strade. Erano circa le 10 di sera e la strada non era molto illuminata, non vi era alcuna segnalazione di pericolo o altro che potesse mettere in guardia l'utente. (…) Il rattoppo si era spezzato sul bordo e vi erano due porzioni di asfalto di circa cinque o dieci centimetri che accertavo essersi staccati dal rattoppo.
Preciso che la strada è priva di marciapiede.”
Una ricostruzione della dinamica chiara, univoca e concordante è fornita anche da e in data 30.05.2023, con dichiarazioni coerenti Testimone_2 Testimone_3
e concordi nella narrazione della dinamica del sinistro.
Tanto rilevato emerge che dalle dichiarazioni testimoniali emergono elementi di fondamentale rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto in primo luogo, viene confermato che la strada in cui si è verificato l'evento CP_1
dannoso era priva di marciapiedi e di pubblica illuminazione;
in secondo luogo, i
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testimoni hanno riferito della presenza di numerosi interventi di riempimento sull'asfalto, realizzati in maniera grossolana, uno dei quali – nello specifico – si è sgretolato proprio al momento del passaggio della danneggiata, determinandone la caduta.
Tali elementi descrivono dunque un contesto oggettivamente insidioso, in cui l'apparente stabilità del manto stradale risultava ingannevole e l'assenza di condizioni minime di sicurezza (illuminazione, percorsi pedonali dedicati) ha sicuramente concorso in maniera determinante alla verificazione del sinistro.
A conforto dell'attendibilità delle richiamate deposizioni militano, del resto, sia il referto medico con diagnosi di “frattura trochite omerale destra”, redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'A.O. di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, ove la danneggiata veniva condotta nell'immediatezza del fatto – referto nel quale Pt_1
riferiva di essersi procurata le lesioni ivi descritte, a causa di una caduta
[...]
accidentale in strada -, sia l'esito della disposta CTU medico legale, che deponeva per la sussistenza del nesso causale tra la descritta dinamica dell'evento e le lesioni riportate dalla danneggiata.
Dall'esame delle evidenziate emergenze istruttorie si trae, quindi, piena conferma della presenza, sulla sede stradale, di un'anomalia di per sé idonea a provocare la caduta del pedone.
Infatti, il dissesto stradale in questione, localizzato lungo una strada priva di marciapiede e destinata, di fatto, anche al transito pedonale, integra una condizione di pericolo potenzialmente idonea a cagionare l'evento dannoso poi effettivamente verificatosi.
A ciò deve aggiungersi la particolare insidiosità dell'anomalia, trattandosi di un tratto di asfalto soggetto a numerosi interventi di ripristino parziale, il quale, privo di idonea segnalazione e manutenzione, si è improvvisamente disfatto al passaggio della danneggiata, facendola rovinare al suolo.
Nel caso in esame la pericolosità del luogo in cui si è verificato il sinistro è maggiore in considerazione del fatto che la strada era priva di illuminazione pubblica e l'evento si è verificato in orario serale, rendendo impossibile alla danneggiata percepire, poiché
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non rilevabile ictu oculi, anche con l'uso della normale diligenza, la presenza dell'irregolarità stradale.
Va evidenziato che, come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica in atti, e come riferito dai testi escussi, sul tratto di strada interessato risultavano effettuati interventi di ripristino mediante apposizione di rattoppi di asfalto localizzati di colore scuro. Tali pezzi di asfalto, oltre a risultare scarsamente visibili in orario serale in assenza di illuminazione pubblica, non erano di per sé idonei a segnalare una situazione di pericolo, anzi, avrebbero dovuto indurre l'utente a fare affidamento sulla maggiore stabilità della strada, trattandosi di interventi che – per finalità e funzione – dovrebbero garantire un miglioramento delle condizioni di percorribilità.
Quanto sin qui detto consente di affermare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, quale soggetto proprietario della strada, in ordine ai danni patiti dall'attrice, non avendo il medesimo usufruito di alcuna misura precauzionale (avvisi, transenne), in grado di sollecitare l'attenzione dell'utenza circa le precarie condizioni della sede stradale, né essendo stato possibile per il convenuto contumace dimostrare il caso fortuito.
Ciò posto in relazione all'an debeatur, occorre, quindi, esaminare il profilo inerente il quantum. Conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
Sotto questo profilo si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti versata che la attrice ebbe a riportare, nell'infortunio in questione “Frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero a destra, trattata chirurgicamente”.
Gli esiti del trauma determinano “Esito cicatriziale, artroprotesi di spalla, ipotonotrofia muscolare e limitazione funzionale (c.f.r. esame obiettivo locale), i quali per i loro caratteri precipui determinano una alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche interessate.”.
Il CTU ha accertato che “I mezzi di produzione delle lesioni personali che l'attrice ebbe a riportare nell'incidente, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono compatibili con la dinamica dell'incidente” e sulla scorta di tali rilievi il periodo di temporanea invalidità è stato quantificato in giorni “132 (centotrentadue)
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così suddivisibile: 7 (sette) giorni di inabilita' temporanea totale mediamente valutabile al 100%, 45 (quarantacinque) giorni di inabilita' temporanea parziale mediamente valutabile al 75%, 30 (trenta) giorni di inabilita' temporanea parziale mediamente valutabile al 50% e 50 (cinquanta) giorni di inabilita' temporanea parziale mediamente valutabile al 25%”.
L'invalidità permanente è stata valutata sotto il profilo del danno biologico nella misura del 18%, tenuto presente ogni aspetto della subita limitazione della integrità fisica: età della sinistrata, le sue pregresse condizioni di vita, durata delle lesioni, incidenza delle stesse nell'orbita delle relazioni sociali, -aspetto statico e dinamico del danno biologico-, tenuto conto anche della circostanza che si tratti di arto dominante.
(cfr. CTU in atti)
Le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate dal punto di vista logico-scientifico, e sono senz'altro condivisibili poiché corredate dalla letteratura clinica in materia. Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal perito per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
- giorni 7 (sette) di ITT: € 805,00
- giorni 45 (quarantacinque) di ITP al 75%: € 3.881,25
- giorni 30 (trenta) di ITP al 50%: € 1.725,00
- giorni 50 (cinquanta) di ITP al 25%: € 1.437,50
- totale danno biologico temporaneo : € 7.848,75
- danno permanente nella misura del 18%: € 44.986,00
Per una invalidità totale pari ad € 52.834,75
Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso,
(€. 44.473,70) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad €. 58.115,35 cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico. Nell'esaminare tale capo della
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domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la
Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09). Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre, l'allegazione operata, nell'atto introduttivo, sotto il profilo in esame, si è rivelata assolutamente carente.
Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre,
l'allegazione operata, nell'atto introduttivo, sotto il profilo in esame, si è rivelata assolutamente carente.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, il convenuto di conseguenza, deve essere condannato a pagare, in favore di Controparte_1
l'importo di € 58.115,35 oltre agli interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia al soddisfo.
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice sarà, pertanto, tenuto il convenuto condominio a carico del quale vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate con decreto emesso in corso di causa il 14.07.2024.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M.
55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale
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svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv.
Clemente Teodosio, che ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., nella contumacia di Controparte_1 quest'ultimo e in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, della complessiva somma di €.58.115,35 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 12.103,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 759,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario;
c) condanna, inoltre, il convenuto al pagamento per le spese di CTU sostenute e come liquidate da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 9.6.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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