Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 10 per -OMISSIS-, anni 8 per -OMISSIS- e anni 5 per -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. CO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento di tre provvedimenti di AS adottati dal Questore di Firenze il -OMISSIS- in seguito ai fatti di violenza verificatisi nel pomeriggio del 29 ottobre 2025 in Montespertoli nel corso dell’incontro di calcio, valevole per il campionato di Eccellenza Toscana, tra le squadre del Montespertoli e del Viareggio, quando “ un gruppo di circa 20 ultras viareggini appartenenti al tifo organizzato hanno raggiunto velocemente i tifosi avversari invadendo la parte opposta degli spalti riservata ai tifosi locali, tra i quali numerosi bambini ed anziani e senza alcun apparente motivo li hanno aggrediti fisicamente con l’utilizzo di cinture arrotolate sulle mani con le fibbie penzolanti - allo scopo di infliggere maggiori lesioni agli avversari - e con l’utilizzo di tirapugni ”.
Viene dedotta l’illegittimità dei tre provvedimenti per:
- violazione di legge ed in particolare dell’art. 6, comma 1, l. 401/1989 e successive modifiche in relazione all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva;
- violazione di legge ex art. 6 l. 377/2001 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi;
- mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con conseguente violazione di legge e carenza istruttoria ex artt. 3 e 10 l. 241/1990;
- violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in riferimento alla pericolosità sociale e al principio di gradualità della sanzione.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
Il Collegio, all’udienza del 26 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso, poiché introdotto nella forma cumulativa-collettiva, al di fuori delle ipotesi consentite.
Il Collegio avvisava, altresì, le parti della possibilità di rendere sentenza in forma semplificata.
Avendo la parte ricorrente chiesto un termine a difesa, la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie sulla questione rilevata d’ufficio.
A tale udienza il Collegio ha nuovamente avvisato le parti della possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata ed ha trattenuto il ricorso in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo manifesta la mancanza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo-cumulativo.
2.1. La difesa dei ricorrenti evidenzia che le domande giudiziali cumulativamente proposte recano il medesimo oggetto, ossia l’annullamento dei provvedimenti di AS applicati agli odierni ricorrenti, i quali recano lo stesso contenuto, hanno ad oggetto la contestazione di medesime condotte e si riferiscono ad un’unitaria vicenda di fatto; e sottolinea altresì che con il ricorso sono state sollevate le medesime censure tese ad evidenziare molteplici profili di illegittimità dell’operato amministrativo. Peraltro, le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti sarebbero del tutto sovrapponibili ed omogenee e non in contrasto fra loro.
2.2. Preliminarmente occorre osservare che in base all’art. 32, comma 1, prima parte, del c.p.a. è consentita la proposizione con un unico ricorso di più azioni di impugnazione da parte di soggetti diversi (ricorso collettivo) e l’impugnazione contro atti diversi (ricorso cumulativo). È possibile la combinazione delle due ipotesi con la presentazione di un ricorso che sia insieme collettivo e cumulativo.
Tuttavia, evidenzia il Collegio che, pur dopo l’introduzione del citato articolo del Codice del processo amministrativo, il ricorso collettivo-cumulativo rappresenta un’eccezione alla regola generale secondo la quale ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione.
L’eccezione può trovare ragione unicamente in presenza di elementi di fatto che possano far ritenere, in primo luogo, che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili.
Il Consiglio di Stato (si veda la sentenza del Cons. giust. amm. Sicilia, 29 maggio 2024, n. 381, relativa all’impugnazione di provvedimenti di AS), ha ripetutamente affermato che:
“ Costituisce, invero, orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775; Id., sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Id., sez. III, n. 8488/2021; sez. IV, n. 2341/2021; Id., sez. IV, n. 6520/ 2020 cfr. anche ad. plen. n. 5/2015) quello per cui:
a) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano – congiuntamente – i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
b) invero, anche nell'attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato;
c) per tal via, grava sui co-ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi: cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale; (Cons., St., sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138) ”.
2.3. Facendo applicazione dei principi appena richiamati, il Collegio osserva quanto segue.
Nel caso di specie i tre AS impugnati non presentano lo stesso contenuto in quanto ogni singolo atto è stato motivato sulla base di una ricostruzione e valutazione autonoma della condotta individualmente posta in essere dai ricorrenti, nonché dei precedenti risultanti a carico degli stessi, con conseguente distinta durata del divieto imposto.
In particolare, in ognuno dei tre AS viene contestato il compimento di uno specifico e diverso atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, tanto da essere censurati, i provvedimenti, per ragioni diverse, con argomenti difensivi in parte distinti per ciascun soggetto, così come diversi sono i precedenti, penali e di polizia, a carico di ciascun esponente. Elementi, questi, che hanno concorso – nella loro eterogenea combinazione – a fondare il giudizio di pericolosità sociale a carico di ogni singolo ricorrente. Sicché detto giudizio deve considerarsi il portato di valutazioni differenti in relazione a ciascun soggetto, tanto da sfociare in separati provvedimenti di divieto di durata disuguale.
In particolare, -OMISSIS- -OMISSIS-si è reso responsabile di lesione cagionate a un tifoso del Montespertoli. La sua identificazione “ come soggetto stempiato con la barba corta brizzolata ed occhiali da vista con giubbotto nero è stata effettuata da due militari dei carabinieri in servizio che hanno assistito in diretta all’aggressione nei confronti di un tifoso del Montespertoli, che, accerchiato da alcuni ultras viareggini, è stato colpito in testa con una cintura impugnata proprio da -OMISSIS- Vincenzo, riconosciuto successivamente anche grazie alla visione di alcune foto scattate alla tifoseria ospite durante la partita e confrontate con alcune immagini riprese dai video effettuati dalla diretta della partita ”.
EC “… l’individuazione di -OMISSIS- -OMISSIS-è stata effettuata grazie anche ai militari dei Carabinieri in servizio che hanno assistito in diretta all’aggressione nei confronti di un tifoso del Montespertoli colpito in testa da un contenitore di plastica lanciato oltre la ringhiera sotto la tribuna proprio da -OMISSIS- -OMISSIS-riconosciuto successivamente grazie alla visione di alcune foto scattate alla tifoseria ospite durante la partita ...”.
Nel AS relativo a -OMISSIS- si legge che egli: “… è stato individuato grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima dell’aggressione in fase di querela (ragazzo di giovane età alto circa 1.70/1.80 magro capelli rossi mossi con il viso segnato da evidenti tracce di acne indossante un giubbotto verde smanicato ed una felpa con cappuccio grigio chiaro) confrontata con l’estrapolazione delle immagini riprese dai video effettuati dalla diretta della partita ...”.
In sintesi: -OMISSIS- verrebbe accusato di aver colpito un avversario con una cintura; -OMISSIS- di aver lanciato un bidone che sarebbe andato a colpire un altro tifoso del Montespertoli; mentre -OMISSIS- avrebbe colpito un altro tifoso con un pugno al volto. La valutazione della gravità di tali condotte unitamente alla considerazione dei precedenti penali e di polizia a carico di ciascuno dei ricorrenti ha portato la Questura all’applicazione di misure di durata differente per -OMISSIS- (anni dieci) -OMISSIS- (anni otto) e per -OMISSIS- (anni 5).
2.4. E’ evidente dunque che i vizi dedotti, riguardanti la corretta identificazione del singolo ricorrente e la valutazione della pericolosità sociale dello stesso, afferiscano alle singole posizioni sostanziali e debbono essere esaminati dal Giudice separatamente per ciascuna posizione, dovendosi verificare se la concreta e individuale responsabilità di ogni singolo ricorrente e la sua personale pericolosità sociale siano state oggetto di una approfondita istruttoria e di una corretta valutazione da parte della Questura, potendo in astratto emergere che con riferimento ad alcuni dei ricorrenti i vizi dedotti sussistano in relazione ad una o ad all’altra delle censure articolate e in relazione ad altri invece l’operato della Questura risulti corretto.
Tutto ciò induce il Collegio a ritenere insussistente il requisito dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali indispensabile per la proposizione del ricorso collettivo.
2.5. Non sembra poi rilevante il fatto questo Tribunale sia giunto a pronunce di merito su ricorsi in materia di AS proposti in forma collettiva-cumulativa, giacchè sulla odierna questione processuale questo T.a.r. non si è mai pronunciato espressamente, mentre la giurisprudenza che si è nel frattempo consolidata su casi analoghi risulta orientata per l’inammissibilità di tale tipologia di ricorsi (oltre alla sentenza del C.g.a.r.s. citata, si vedano: T.a.r. Veneto, I Sez., 25 settembre 2023, n. 1322; T.a.r. Marche, I sez., 21 gennaio 2023, n. 36; T.a.r. Campania, Salerno, I sez., 27 aprile 2018, n. 680; T.a.r. Basilicata, I sez., 2 agosto 2018, n. 533).
2.6. Ciò detto in riferimento al profilo collettivo, si deve aggiungere, quanto al profilo cumulativo, che nel processo amministrativo di legittimità vale la regola secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale e/o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. La connessione soggettiva, al contrario, non consente di per sé la proposizione di un ricorso unico avverso provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In sostanza nel giudizio amministrativo è necessario che le domande siano contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo (sul punto cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 4277 del 26.8.2014; Cons. St., Sez. V, n. 6537 del 14.12.2011; Cons. St., Sez. VI, n. 1564 del 17.3.2010). Tale orientamento giurisprudenziale risulta giustificato dall’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse ed il conseguente aggravio dei tempi del processo ed anche dalla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, in quanto con il ricorso cumulativo i ricorrenti chiedono più statuizioni e/o annullamenti giurisdizionali, pagando un solo contributo unificato.
2.7. Nella specie, sicuramente non sussiste tra i tre provvedimenti impugnati la connessione oggettiva, in quanto tali provvedimenti attengono a distinti soggetti e a distinti procedimenti amministrativi.
Infatti, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (così Cons. St., Sez. IV n. 4277 del 26 agosto 2014; T.a.r. Basilicata, I sez., 2 agosto 2018, n. 533).
2.8. Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui vengono in questione procedimenti distinti, affatto connessi se non in forza della vicenda storica in cui si sono innestate le singole condotte contestate a ciascuno dei ricorrenti, viene a mancare del tutto quella correlazione tra i provvedimenti impugnati, che, come visto, deve connotare un ricorso cumulativo, atteso che l’unico elemento di connessione esistente attiene alla identità della vicenda storica, di per sé inidonea a fondare la proposizione cumulativa del gravame.
3. In conclusione ritiene il Collegio che i singoli provvedimenti di AS oggetto dell’odierna impugnazione meritavano di essere valutati caso per caso, alla luce delle particolarità di ciascuna situazione personale su cui ognuno di essi veniva a incidere. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnati con separati ricorsi e non con un ricorso collettivo-cumulativo che, per le ragioni ora dette, il Collegio ritiene inammissibile.
4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che la questione dell’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo nella particolare materia in oggetto è stata esaminata dalla Sezione per la prima volta con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
CO CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CI | DO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.