Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2024, proposto dal Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Paolo Guarino, PEC studioguarino@pec.giuffre.it, con domicilio fisico in Potenza Via IV Novembre n. 38;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., e sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
ZO AN, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Nicola Cristoforo Sansanelli, PEC avv.mariosansanelli@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
del verbale ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 15.9.2020) delle funzionarie Ispettrici della sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera del 21.3.2024 (trasmesso con raccomandata a.r. del Direttore della stessa sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera prot. n. 8016 del 26.3.2024, ricevuta il 3.4.2024), con il quale è stato ingiunto al Comune di Sant’Arcangelo, di regolarizzare la posizione lavorativa del dipendente ZO AN “con l’inquadramento nella posizione economica B3 del Contratto Collettivo, con decorrenza dal 18.6.2018 e con la corresponsione delle relative differenze retributive e contributive”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera e del sig. ZO AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con verbale ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 15.9.2020) del 21.3.2024 (trasmesso con raccomandata a.r. del Direttore della stessa sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera prot. n. 8016 del 26.3.2024, ricevuta il 3.4.2024) due funzionarie Ispettrici della sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera hanno ingiunto al Comune di Sant’Arcangelo, di regolarizzare la posizione lavorativa del dipendente ZO AN “con l’inquadramento nella posizione economica B3 del Contratto Collettivo, con decorrenza dal 18.6.2018 e con la corresponsione delle relative differenze retributive e contributive”, in quanto, dopo essere stato assunto il 30.6.2009 con la Categoria B, posizione economica 1, in data 18.6.2018 era stato assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace del Comune di Sant’Arcangelo (le Ispettrici hanno richiamato l’art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 156/2012, nella parte in cui ha previsto la possibilità del Comune, sede di Ufficio di Giudice di Pace soppresso, di mantenere l’Ufficio Giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio con personale proprio amministrativo) con le mansioni di Assistente Giudiziario, tenendo conto anche della circostanza che con decorrenza dall’1.1.2021 ha beneficiato della progressione orizzontale da B1 a B2, richiamando le Circolari del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014 e del 17.11.2014, nella parte in cui precisano che il personale amministrativo, dipendente dell’Ente Locale, assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace, deve rivestire un profilo economico professionale corrispondente a quello stabilito con la Pianta Organica dello stesso Ufficio del Giudice di Pace, sulla base dell’apposita Tabella di equiparazione, nella quale il profilo economico professionale di Assistente Giudiziario B2, “mansione effettivamente svolta dal sig. ZO AN”, è equiparato al profilo economico professionale degli Enti Locali B3.
Il Comune di Sant’Arcangelo con il presente ricorso, notificato il 3.5.2024 e depositato il 15.5.2024, ha impugnato il predetto verbale ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 del 21.3.2024, deducendo:
1) l’errata applicazione dell’art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004, come sostituito dall’art. 12 bis D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 15.9.2020, in quanto con Circolare del 30.9.2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva stabilito che non era “opportuno” esercitare il potere, contemplato dalla predetta norma, “in riferimento ad obblighi, che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti dalla Legge o da previsioni collettive, fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa”, come nella specie, perché il dipendente ZO AN, assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace del Comune di Sant’Arcangelo, con la Del. G.M. n. 19 del 19.2.2019, di approvazione della revisione della Pianta Organica, è stato inquadrato nella Categoria B1, dopo la concertazione con le Organizzazioni Sindacali dell’8.2.2019, alla quale ha partecipato anche il controinteressato ZO AN, in rappresentanza della CISL, che può essere equiparata ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che non può essere revisionato;
2) l’eccesso di potere per l’errata interpretazione delle Circolari del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014 e del 17.11.2014, in quanto: A) la Circolare dell’8.4.2014 non prescrive l’obbligo di inquadrare i dipendenti degli Enti Locali, addetti all’Ufficio del Giudice di Pace, nel profilo economico professionale corrispondente a quello indicato nell’allegata Tabella di equiparazione, perché si limita ad affermare che, “considerata la specificità del servizio svolto negli Uffici Giudiziari, è opportuno che il personale comunale, che sarà assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace, per continuare ad assicurare l’attività giudiziaria di competenza, dovrà rivestire un profilo professionale corrispondente a quello previsto nell’attuale Pianta Organica dell’Ufficio del Giudice di Pace”; B) la Pianta Organica dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo, approvata con D.M. del 25.10.2010, prevedeva soltanto: 1 Cancelliere di Categoria B3, corrispondente secondo la Tabella alla di equiparazione, allegata alla predetta Circolare del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, alla Categoria C1 degli Enti Locali; 1 Operatore Giudiziario di Categoria B1, corrispondente secondo la Tabella alla di equiparazione, allegata alla predetta Circolare del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, alla Categoria B1 degli Enti Locali; 1 Ausiliario di Categoria A1, corrispondente secondo la Tabella alla di equiparazione, allegata alla predetta Circolare del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, alla Categoria A1 degli Enti Locali; C) le successive Circolari Ministeriali del 12.5.2015 e del 17.11.2017 hanno ribadito rispettivamente che: c1) l’Ente Locale avrebbe dovuto tener conto della dotazione organica del soppresso Ufficio di Giudice di Pace “come riferimento puramente indicativo sia per consistenza che per tipologia di figure professionali”; c2) “la consistenza numerica del personale e la tipologia dei profili professionali, per assicurare l’adeguato supporto all’attività giurisdizionale, possono avere come riferimento puramente indicativo la dotazione organica, che aveva l’Ufficio del Giudice di Pace, come determinata con D.M. del 25.10.2010”; nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento alla decorrenza, stabilita con il provvedimento impugnato, della corresponsione delle relative differenze retributive e contributive dal 18.6.2018, sia perché il controinteressato ZO AN ha iniziato a lavorare presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo il 20.7.2018, sia perché con C.C.N.L. del Comparto delle Funzioni Centrali del 9.5.2022 era stato modificato il sistema di classificazione del personale;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non era stato accertato che il controinteressato ZO AN aveva svolto “di fatto” le mansioni di Assistente Giudiziario.
Si sono costituiti in giudizio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la sede di Potenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Si è pure costituito in giudizio il controinteressato ZO AN, il quale, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
All’Udienza Pubblica del 22.1.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto gli atti ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020), entrato in vigore il 15.9.2020, ai sensi del quale “il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”, sono provvedimenti autoritativi, che degradano i diritti soggettivi dei datori lavoro in interesse legittimo, posizione giuridica, la cui cognizione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, della Costituzione, spetta in via esclusiva al Giudice Amministrativo (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 782 del 24.11.2022, che richiama le Sentenze TAR Sardegna n. 427 del 21.6.2022, TAR Marche n. 464 del 26.8.2022 e TAR Umbria Sent. n. 379 del 5.6.2018).
Il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento alla censura del secondo motivo, con la quale è stato dedotto l’erroneità della decorrenza, stabilita con il provvedimento impugnato, della corresponsione delle differenze retributive e contributive tra la categoria di inquadramento del controinteressato ZO AN B1 fino al 31.12.2020 e B2 dall’1.1.2021 in poi e quella spettante B3 dal 18.6.2018, anziché dal 20.7.2018, in quanto, mentre con atto del Sindaco di Sant’Arcangelo prot. n. 7277 del 18.6.2018 il controinteressato ZO AN è stato distaccato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo, il predetto controinteressato, come risulta dal verbale del Giudice di Pace del 20.7.2018, in tale data ha iniziato a lavorare presso l’Ufficio Giudiziario.
Risulta infondato il primo motivo di impugnazione:
-sia perché la concertazione con le Organizzazioni Sindacali dell’8.2.2019, alla quale ha partecipato anche il controinteressato ZO AN, in rappresentanza della CISL, che ha preceduto la revisione della Pianta Organica, approvata con Del. G.M. n. 19 del 19.2.2019, nell’ambito della quale è stato confermato l’inquadramento nella Categoria B1 dello AN, non può essere equiparata ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che non può essere revisionato, in quanto nella predetta Del. G.M. n. 19 del 19.2.2019 viene specificato che la suddetta concertazione dell’8.9.2019 “non costituisce una procedura negoziale, ma è volta a favorire, ove possibile, la ricerca di una posizione condivisa”;
-sia perché l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la successiva Circolare del 15.12.2020 contempla espressamente nell’ambito oggettivo dell’art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004, come sostituito dall’art. 12 bis D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, entrato in vigore il 15.9.2020, anche le controversie in materia di mansioni superiori e del diritto all’inquadramento ed al trattamento corrispondente all’attività svolta, come, peraltro, anche statuito da questo Tribunale con la Sentenza n. 677 del 21.11.2023, con la quale è stato evidenziato che pure l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto al suo formale inquadramento costituisce la violazione di un obbligo normativo e contrattuale, gravante sul datore di lavoro pubblico o privato.
Parimenti infondate sono tutte le altre censure del secondo motivo, in quanto l’invocato tenore letterale delle Circolari del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, del 17.11.2014 e del 12.5.2015, nella parte in cui prevedono espressamente il carattere puramente indicativo delle dotazioni organiche degli Uffici del Giudice di Pace, determinate con D.M. del 25.10.2010, il quale, per l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo non contemplava alcun Assistente Giudiziario di Categoria B2, corrispondente secondo la Tabella alla di equiparazione, allegata alla Circolare del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, alla Categoria B3 degli Enti Locali, ma 1 Operatore Giudiziario di Categoria B1, corrispondente secondo la Tabella alla di equiparazione, allegata alla Circolare del Ministero della Giustizia dell’8.4.2014, alla Categoria B1 degli Enti Locali, non è ostativo all’adozione del provvedimento impugnato, perché con il suddetto atto del Sindaco di Sant’Arcangelo prot. n. 7277 del 18.6.2018 il controinteressato ZO AN è stato distaccato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo con l’espressa funzione di Assistente Giudiziario e tale funzione di Assistente Giudiziario è stata espressamente recepita dal Giudice di Pace con il citato verbale del 20.7.2018.
Inoltre, non può tenersi conto del richiamato C.C.N.L. del Comparto delle Funzioni Centrali del 9.5.2022, nella parte in cui è stato modificato il sistema di classificazione del personale statale, in quanto, come rilevato con l’impugnato verbale ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 del 21.3.2024, poiché ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 156/2012 il Comune, sede di Ufficio di Giudice di Pace soppresso, che decide di mantenere l’Ufficio Giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio con il proprio personale amministrativo, tale personale risulta disciplinato dal CCNL del Comparto degli Enti Locali.
Infine, va disatteso il terzo ed ultimo motivo, con il quale è stato dedotto che non era stato accertato, se il controinteressato ZO AN aveva svolto “di fatto” le mansioni di Assistente Giudiziario, in quanto con l’impugnato verbale ex art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 124/2004 del 21.3.2024 le due Ispettrici verbalizzanti hanno attestato che il sig. ZO AN svolge “effettivamente” le mansioni di Assistente Giudiziario presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame, nei limiti sopra indicati, cioè la decorrenza della corresponsione delle differenze retributive e contributive tra la categoria di inquadramento del controinteressato ZO AN B1 fino al 31.12.2020 e B2 dall’1.1.2021 in poi e quella spettante B3 dal 20.7.2018, invece del 18.6.2018.
Sussistono eccezionali motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna dell’Ispettorato nazionale del Lavoro al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO