CASS
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2025, n. 26837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26837 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NE MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti;
uditi i difensori;
per la parte civile SA CH, l'Avvocato AN Di Loreto, in qualità di sostituto processuale, che deposita conclusioni e nota spese a firma dell'Avvocato Marco Martini, alle quali si riporta;
per la ricorrente, l'Avvocato Paolo Cerri, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a IA ZZ in relazione al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen., commesso nella qualità di titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche “100 Cavalli Srls.”, Penale Sent. Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 01/07/2025 2 attestando falsamente l’autenticità della firma di SA CH figurante sull’atto di passaggio di proprietà di un’autovettura, per essere stata la firma medesima apposta dal venditore in sua presenza il 22 maggio 2020 in IO AG, con conseguente rilascio all’acquirente dell’autovettura della carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di IA ZZ consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 494 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla prova della responsabilità dell’imputata. La relativa affermazione poggerebbe, infatti, sulle sole dichiarazioni del danneggiato SA CH, della cui attendibilità si sarebbe, invece, dovuto ragionevolmente dubitare. Donde, ne sarebbe stato necessario il riscontro obiettivo, invece mancato, dal momento che: la falsità della firma apposta sull’atto di passaggio di proprietà dell’autovettura intestata al CH non era stata dimostrata;
i risultati del tracciamento GPS degli spostamenti di costui, oltre ad essere per più ragioni opinabili, in ogni caso non erano decisivi in quanto limitati alla registrazione dei suoi spostamenti nella sola mattinata del 22 maggio 2020, quand’invece il passaggio di proprietà era stato siglato nel pomeriggio di quello stesso giorno;
il certificato medico, prodotto dalla parte civile solo nel giudizio di appello, non era dotato di valenza dimostrativa assolutamente univoca. Nondimeno, apparente sarebbe la motivazione resa dal giudice censurato a sostegno dell’omessa valutazione dei documentati depositati dalla difesa della ZZ, ritenuti superati, nella loro valenza dimostrativa della sua innocenza alla stregua della ricostruzione del fatto accolta: tali documenti, invece, ove valutati, sarebbero stati tali da suffragare la tesi secondo la quale CH si era effettivamente recato presso l’agenzia di pratiche automobilistiche di IO AG ed ivi aveva apposto la firma sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura, ma che, successivamente, era stato colto da un ripensamento, originato da ragioni di contrasto con la cognata SS, cui in precedenza aveva concesso in uso la detta automobile, non avendo altrimenti alcun senso logico la trasmissione all’assicuratore di fiducia del CH da parte dell’imputata del passaggio di proprietà della stessa. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermato in esito al giudizio di appello senza l’esplicitazione delle ragioni a sostegno, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 3 3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha depositato memoria con la quale ha anticipato le proprie conclusioni nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza partecipata, avendone fatto il difensore della ricorrente tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Va, in premessa, evidenziato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, che gestisca il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA), allorché attesti falsamente l'apposizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati (Sez. 5, n. 45299 del 20/06/2018, M., Rv. 274015 - 01). Al riguardo si è chiarito che il titolare dello "STA" riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'art.7 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri della pubblica amministrazione. 2. Ciò posto, va dato atto che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione [giacché il riferimento alla violazione dell’art. 494 cod. pen. risulta del tutto eccentrico, avuto riguardo alla dichiarazione di assorbimento di tale reato (di cui al capo A) in quello di cui all’art. 479 cod. pen. (di cui al capo B)], svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all’apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti, alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. 4 La sentenza impugnata, affidandosi ad un argomentare condotto secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento, ha, invero, spiegato le ragioni della conferma dell’affermazione di responsabilità di IA ZZ per il reato ascrittole. Emerge, infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento come fosse irrilevante il mancato accertamento, mediante verifica tecnica, della falsità della firma, apparentemente riconducibile a SA CH, apposta sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura: l’oggetto dell’imputazione era, infatti, la falsa attestazione da parte dell’ZZ dell’avvenuta sottoscrizione del predetto atto da parte di CH in sua presenza nel pomeriggio del 22 maggio 2020, non la materiale contraffazione da parte della stessa della firma del CH. Tale fatto, ossia la sottoscrizione dell’atto da parte del proprietario dell’autovettura compravenduta in presenza dell’imputata, era, infatti, radicalmente smentito nel suo accadimento storico da plurime risultanze documentali (i rilievi degli spostamenti del CH tramite il sistema GPS;
il certificato medico attestante la sua presenza in luogo diverso da IO AG il pomeriggio del 22 maggio 2020; i messaggi inviati tramite la piattaforma “WhatsApp” a CH dalla cognata SS, dimostrativi della circostanza che il primo avesse mandato alla seconda i documenti necessari alla rottamazione dell’autovettura per la quale non era necessaria la sua presenza in IO AG), il cui contenuto era, peraltro, indirettamente riscontrato da fonti dichiarative (le dichiarazioni rese dalla stessa SS, dall’acquirente dell’autovettura GN e dal meccanico Carlo Magno), di modo che i depositi documentali effettuati nell’interesse dell’appellante, protesi a suggerire l’eventualità di un ripensamento da parte del CH in ordine all’alienazione della sua autovettura, sono stati ragionevolmente ritenuti privi di decisività. Ne viene che le deduzioni difensive, cui i motivi in disamina sono affidati, sono infondate. 3. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Il giudice censurato, nel negare all’imputata le circostanze attenuanti generiche per effetto della mancata allegazione di elementi positivi a sostegno della meritevolezza del beneficio invocato e della peculiare gravità della condotta - posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di rilievo pubblicistico -, si è attenuta al costante orientamento interpretativo, secondo cui «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01); nondimeno «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito 5 esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come nel caso di specie. 4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 01/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NE MA GR OS AN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere NE MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti;
uditi i difensori;
per la parte civile SA CH, l'Avvocato AN Di Loreto, in qualità di sostituto processuale, che deposita conclusioni e nota spese a firma dell'Avvocato Marco Martini, alle quali si riporta;
per la ricorrente, l'Avvocato Paolo Cerri, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a IA ZZ in relazione al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen., commesso nella qualità di titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche “100 Cavalli Srls.”, Penale Sent. Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 01/07/2025 2 attestando falsamente l’autenticità della firma di SA CH figurante sull’atto di passaggio di proprietà di un’autovettura, per essere stata la firma medesima apposta dal venditore in sua presenza il 22 maggio 2020 in IO AG, con conseguente rilascio all’acquirente dell’autovettura della carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di IA ZZ consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 494 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla prova della responsabilità dell’imputata. La relativa affermazione poggerebbe, infatti, sulle sole dichiarazioni del danneggiato SA CH, della cui attendibilità si sarebbe, invece, dovuto ragionevolmente dubitare. Donde, ne sarebbe stato necessario il riscontro obiettivo, invece mancato, dal momento che: la falsità della firma apposta sull’atto di passaggio di proprietà dell’autovettura intestata al CH non era stata dimostrata;
i risultati del tracciamento GPS degli spostamenti di costui, oltre ad essere per più ragioni opinabili, in ogni caso non erano decisivi in quanto limitati alla registrazione dei suoi spostamenti nella sola mattinata del 22 maggio 2020, quand’invece il passaggio di proprietà era stato siglato nel pomeriggio di quello stesso giorno;
il certificato medico, prodotto dalla parte civile solo nel giudizio di appello, non era dotato di valenza dimostrativa assolutamente univoca. Nondimeno, apparente sarebbe la motivazione resa dal giudice censurato a sostegno dell’omessa valutazione dei documentati depositati dalla difesa della ZZ, ritenuti superati, nella loro valenza dimostrativa della sua innocenza alla stregua della ricostruzione del fatto accolta: tali documenti, invece, ove valutati, sarebbero stati tali da suffragare la tesi secondo la quale CH si era effettivamente recato presso l’agenzia di pratiche automobilistiche di IO AG ed ivi aveva apposto la firma sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura, ma che, successivamente, era stato colto da un ripensamento, originato da ragioni di contrasto con la cognata SS, cui in precedenza aveva concesso in uso la detta automobile, non avendo altrimenti alcun senso logico la trasmissione all’assicuratore di fiducia del CH da parte dell’imputata del passaggio di proprietà della stessa. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermato in esito al giudizio di appello senza l’esplicitazione delle ragioni a sostegno, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 3 3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha depositato memoria con la quale ha anticipato le proprie conclusioni nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza partecipata, avendone fatto il difensore della ricorrente tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Va, in premessa, evidenziato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, che gestisca il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA), allorché attesti falsamente l'apposizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati (Sez. 5, n. 45299 del 20/06/2018, M., Rv. 274015 - 01). Al riguardo si è chiarito che il titolare dello "STA" riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'art.7 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri della pubblica amministrazione. 2. Ciò posto, va dato atto che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione [giacché il riferimento alla violazione dell’art. 494 cod. pen. risulta del tutto eccentrico, avuto riguardo alla dichiarazione di assorbimento di tale reato (di cui al capo A) in quello di cui all’art. 479 cod. pen. (di cui al capo B)], svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all’apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti, alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. 4 La sentenza impugnata, affidandosi ad un argomentare condotto secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento, ha, invero, spiegato le ragioni della conferma dell’affermazione di responsabilità di IA ZZ per il reato ascrittole. Emerge, infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento come fosse irrilevante il mancato accertamento, mediante verifica tecnica, della falsità della firma, apparentemente riconducibile a SA CH, apposta sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura: l’oggetto dell’imputazione era, infatti, la falsa attestazione da parte dell’ZZ dell’avvenuta sottoscrizione del predetto atto da parte di CH in sua presenza nel pomeriggio del 22 maggio 2020, non la materiale contraffazione da parte della stessa della firma del CH. Tale fatto, ossia la sottoscrizione dell’atto da parte del proprietario dell’autovettura compravenduta in presenza dell’imputata, era, infatti, radicalmente smentito nel suo accadimento storico da plurime risultanze documentali (i rilievi degli spostamenti del CH tramite il sistema GPS;
il certificato medico attestante la sua presenza in luogo diverso da IO AG il pomeriggio del 22 maggio 2020; i messaggi inviati tramite la piattaforma “WhatsApp” a CH dalla cognata SS, dimostrativi della circostanza che il primo avesse mandato alla seconda i documenti necessari alla rottamazione dell’autovettura per la quale non era necessaria la sua presenza in IO AG), il cui contenuto era, peraltro, indirettamente riscontrato da fonti dichiarative (le dichiarazioni rese dalla stessa SS, dall’acquirente dell’autovettura GN e dal meccanico Carlo Magno), di modo che i depositi documentali effettuati nell’interesse dell’appellante, protesi a suggerire l’eventualità di un ripensamento da parte del CH in ordine all’alienazione della sua autovettura, sono stati ragionevolmente ritenuti privi di decisività. Ne viene che le deduzioni difensive, cui i motivi in disamina sono affidati, sono infondate. 3. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Il giudice censurato, nel negare all’imputata le circostanze attenuanti generiche per effetto della mancata allegazione di elementi positivi a sostegno della meritevolezza del beneficio invocato e della peculiare gravità della condotta - posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di rilievo pubblicistico -, si è attenuta al costante orientamento interpretativo, secondo cui «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01); nondimeno «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito 5 esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come nel caso di specie. 4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 01/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NE MA GR OS AN IC