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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ST AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8374/2022 R.G. avente ad oggetto: “proprietà” vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ornella Barbarisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla via E. Suarez n. 38, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AV Di LU, presso il cui studio elettivamente in Marano di Napoli (NA), alla via Po n.20, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti.
Il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
1 R.G. n. 8374/2022
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, , premessa la Parte_1 sua qualità di proprietario del fondo sito nel Comune di Marano di Napoli alla via
Pigno n. 44 (identificato al catasto dei terreni al foglio 24, particelle
989,990,991,992,993, 1234 e 1235), conveniva dinanzi a questo CP_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertata e dichiarata la condotta illecita tenuta dal sig. , ordinarsi il ripristino CP_1 dello stato dei luoghi ante causa e, per l'effetto, eliminare le vedute- finestre realizzate, essendo le stesse illegali e non autorizzate;
b) condannare il sig. CP_1
al pagamento di un indennizzo, nella misura ritenuta di giustizia, in favore
[...] di esso istante per tutto il periodo in cui quest'ultimo è stato limitato nel godimento del suo diritto di proprietà; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'istante deduceva in fatto che:
- in data 18.10.2020 il sig. , proprietario dell'immobile confinante CP_1 con la proprietà di esso istante, trasformava abusivamente le luci ivi esistenti in vedute senza autorizzazione alcuna e ledendo il pieno godimento del diritto di proprietà di esso istante;
- in data 21.10.2020 sul luogo interveniva la polizia Municipale di Marano di
Napoli che, constatando l'esistenza dell'abuso, redigeva apposito verbale, per cui il sig. veniva invitato dal Dirigente dell'area tecnica settore CP_1
Urbanistica del al ripristino dello stato dei luoghi ante opera Controparte_2 per l'affaccio sul fondo confinante e per violazione dell'art. 905 c.c.;
- l'esperito tentativo di mediazione era fallito per mancata comparizione della parte invitata.
Concludeva, pertanto, come sopra.
In data 23.12.2022 si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, eccependo, in via preliminare, la mancata legittimazione delle parti a stare in giudizio in difetto di prova circa la proprietà dei cespiti per cui è causa all'infuori delle prodotte visure catastali.
Il comparente eccepiva, poi, la legittimità delle vedute, emergendo dai documenti allegati alla comparsa (donazione del 1993 e compravendita 2019) che i titoli di proprietà, nonché le autorizzazioni urbanistiche, prevedevano la presenza di vedute
2 R.G. n. 8374/2022
sulla facciata dell'immobile di sua proprietà. Deduceva sul punto che le vedute erano già presenti sulla facciata dell'immobile, almeno a far data dalla presentazione dell'istanza in sanatoria 4788/234 del 22/03/1986, precisando che i locali erano stati oggetto di trasformazioni prima dell'acquisto della piena proprietà da parte di esso comparente, senza mai perdere la titolarità della veduta,
e che egli stesso aveva esclusivamente operato dei lavori di ristrutturazione data la vetustà degli immobili, senza alterare le originarie destinazioni.
Rilevava, in specie, come le vedute, già presenti alla data della sanatoria edilizia del
22/03/1986, venivano accettate dal dante causa di esso comparente (sig. Per_1
) all'atto di accettazione della donazione del 12/03/1993 con cui l'odierno
[...] attore e quest'ultimo avevano acquisito le rispettive proprietà, avendo il predetto atto sancito all'art. 2 che “Le donazioni sono fatte ed accettate nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano: con ogni diritto, azione e servitù relativa con le pertinenze e dipendenze, nulla escluso né eccettuato, con la quota condominiale sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero edificio e con i diritti patti e condizioni di cui al titolo di provenienza appresso citato”.
Il comparente contestava, altresì, la violazione delle distanze legali, rilevando che la proprietà del proprio dante causa ( ) era comprensiva anche di Persona_1 un'area cortilizia e di un tratto di terreno in corrispondenza del confine con la proprietà aliena, nonché l'utilizzabilità della documentazione relativa agli accessi effettuati dalla Polizia Municipale sui luoghi in data 21/10/2020, in quanto afferente unicamente ad un singolo accertamento fatto dall'Ente comunale cui non aveva fatto seguito alcuna ordinanza, ed il documento denominato “fotogramma precedente agli abusi” in quanto non conforme all'originale.
Lamentava, infine, la mancata prova del danno, in quanto dagli allegati rilievi fotografici si evinceva che la proprietà di esso comparente consistesse in un terreno adibito a frutteto, senza che le vedute potessero pregiudicare in alcun modo l'altrui proprietà, stante il rispetto delle distanze legali e la sottoposizione dell'area a vincolo di inedificabilità.
All'udienza del 22.03.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c.
e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 29.11.2023.
3 R.G. n. 8374/2022
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie di prova orale, nominava quale c.t.u. l'ing.
Persona_2
Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza cartolare dell'08.05.2024, il giudice istruttore, ritenuto di integrare i quesiti secondo quanto previsto dalle note depositate da parte convenuta, fissava per l'esame della relazione tenica l'udienza cartolare del 05.11.2024.
Pervenuta in data 27.09.2024 la perizia tecnica, all'udienza del 05.11.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
***
La domanda va dichiarata inammissibile per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva il tribunale come vada accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata tempestivamente dal convenuto nella propria comparsa di costituzione depositata in data 23.12.2022, non avendo parte attrice fornito sufficiente prova della sua proprietà.
Invero, al fine di provare la proprietà la parte attrice ha prodotto le visure catastali per soggetto (cfr. documento denominato “LEGITTIMAZIONE ATTIVA” allegato all'atto di citazione), documentazione questa che inidonea a provare compiutamente la titolarità del diritto di proprietà del fondo sito nel Comune di
Marano di Napoli alla via Pigno n. 44 (identificato al catasto dei terreni al foglio 24, particelle 989,990,991,992,993, 1234 e 1235) allegata da parte attrice.
In punto di diritto giova osservare che è principio risalente quello secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale
4 R.G. n. 8374/2022
e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, sentenza n. 13756 del 14.6.2006).
Ora, se la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata dal Giudice esclusivamente sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo — e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa —, la titolarità del rapporto giuridico controverso
è, invece, questione che attiene al merito della lite, per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto assunto come vantato, che attengono al fondamento della domanda (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Inoltre, fermo restando che, ai fini del presente giudizio, la prova della proprietà non deve essere fornita con lo stesso rigore e approfondimento richiesto per l'azione di rivendicazione, azione connotata da un regime probatorio peculiare, si ritiene che resta comunque onere della parte che agisce a tutela del proprio diritto di proprietà allegare e fornire prova, con adeguata documentazione, del diritto stesso.
Circa il valore probatorio delle visure catastali ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere escluso il valore probatorio di tali documenti nell'azione di rivendicazione (cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. 24050/2022), ha comunque evidenziato, anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione,
l'insufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale con un principio di evidente portata generale in tema di prova della proprietà, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019; Cass. Civ. n. 9096/1991).
5 R.G. n. 8374/2022
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. Le indicazioni catastali non sono elementi decisivi per l'accertamento del diritto di proprietà” (cfr.
Cass: n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Consiglio di Stato n. 8600/2023).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
In definitiva, deve escludersi che possa idoneamente provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò in ragione del fatto che la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale.
Nel caso di specie, l'attore, al fine di provare la propria proprietà sul fondo indicato come confinante con l'immobile di proprietà dell'odierno convenuto nel quale sono state aperte vedute dirette, ha prodotto le sole visure catastali sopra richiamate;
sicché, in assenza di ulteriori mezzi di prova atti a corroborare le risultanze catastali, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito adeguata prova del suddetto elemento costitutivo del diritto azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice va, pertanto, dichiarata inammissibile.
6 R.G. n. 8374/2022
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e tenuto conto degli esiti dell'espletata
CTU tecnica (secondo cui le vedute realizzate dal convenuto violano le CP_1 distanze legali prescritte dalla normativa vigente, ledendo il diritto alla riservatezza del fondo finitimo di proprietà del sig. ) possono integralmente compensarsi Pt_1 tra le parti.
Gli esborsi di CTU, liquidate con separato decreto, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, vanno posti a carico di tutte le parti, in solido tra loro,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa ST AT, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone, a carico di tutte le parti, il pagamento della CTU e del relativo compenso da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa ST AT
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ST AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8374/2022 R.G. avente ad oggetto: “proprietà” vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ornella Barbarisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla via E. Suarez n. 38, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AV Di LU, presso il cui studio elettivamente in Marano di Napoli (NA), alla via Po n.20, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti.
Il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
1 R.G. n. 8374/2022
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, , premessa la Parte_1 sua qualità di proprietario del fondo sito nel Comune di Marano di Napoli alla via
Pigno n. 44 (identificato al catasto dei terreni al foglio 24, particelle
989,990,991,992,993, 1234 e 1235), conveniva dinanzi a questo CP_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertata e dichiarata la condotta illecita tenuta dal sig. , ordinarsi il ripristino CP_1 dello stato dei luoghi ante causa e, per l'effetto, eliminare le vedute- finestre realizzate, essendo le stesse illegali e non autorizzate;
b) condannare il sig. CP_1
al pagamento di un indennizzo, nella misura ritenuta di giustizia, in favore
[...] di esso istante per tutto il periodo in cui quest'ultimo è stato limitato nel godimento del suo diritto di proprietà; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'istante deduceva in fatto che:
- in data 18.10.2020 il sig. , proprietario dell'immobile confinante CP_1 con la proprietà di esso istante, trasformava abusivamente le luci ivi esistenti in vedute senza autorizzazione alcuna e ledendo il pieno godimento del diritto di proprietà di esso istante;
- in data 21.10.2020 sul luogo interveniva la polizia Municipale di Marano di
Napoli che, constatando l'esistenza dell'abuso, redigeva apposito verbale, per cui il sig. veniva invitato dal Dirigente dell'area tecnica settore CP_1
Urbanistica del al ripristino dello stato dei luoghi ante opera Controparte_2 per l'affaccio sul fondo confinante e per violazione dell'art. 905 c.c.;
- l'esperito tentativo di mediazione era fallito per mancata comparizione della parte invitata.
Concludeva, pertanto, come sopra.
In data 23.12.2022 si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, eccependo, in via preliminare, la mancata legittimazione delle parti a stare in giudizio in difetto di prova circa la proprietà dei cespiti per cui è causa all'infuori delle prodotte visure catastali.
Il comparente eccepiva, poi, la legittimità delle vedute, emergendo dai documenti allegati alla comparsa (donazione del 1993 e compravendita 2019) che i titoli di proprietà, nonché le autorizzazioni urbanistiche, prevedevano la presenza di vedute
2 R.G. n. 8374/2022
sulla facciata dell'immobile di sua proprietà. Deduceva sul punto che le vedute erano già presenti sulla facciata dell'immobile, almeno a far data dalla presentazione dell'istanza in sanatoria 4788/234 del 22/03/1986, precisando che i locali erano stati oggetto di trasformazioni prima dell'acquisto della piena proprietà da parte di esso comparente, senza mai perdere la titolarità della veduta,
e che egli stesso aveva esclusivamente operato dei lavori di ristrutturazione data la vetustà degli immobili, senza alterare le originarie destinazioni.
Rilevava, in specie, come le vedute, già presenti alla data della sanatoria edilizia del
22/03/1986, venivano accettate dal dante causa di esso comparente (sig. Per_1
) all'atto di accettazione della donazione del 12/03/1993 con cui l'odierno
[...] attore e quest'ultimo avevano acquisito le rispettive proprietà, avendo il predetto atto sancito all'art. 2 che “Le donazioni sono fatte ed accettate nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano: con ogni diritto, azione e servitù relativa con le pertinenze e dipendenze, nulla escluso né eccettuato, con la quota condominiale sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero edificio e con i diritti patti e condizioni di cui al titolo di provenienza appresso citato”.
Il comparente contestava, altresì, la violazione delle distanze legali, rilevando che la proprietà del proprio dante causa ( ) era comprensiva anche di Persona_1 un'area cortilizia e di un tratto di terreno in corrispondenza del confine con la proprietà aliena, nonché l'utilizzabilità della documentazione relativa agli accessi effettuati dalla Polizia Municipale sui luoghi in data 21/10/2020, in quanto afferente unicamente ad un singolo accertamento fatto dall'Ente comunale cui non aveva fatto seguito alcuna ordinanza, ed il documento denominato “fotogramma precedente agli abusi” in quanto non conforme all'originale.
Lamentava, infine, la mancata prova del danno, in quanto dagli allegati rilievi fotografici si evinceva che la proprietà di esso comparente consistesse in un terreno adibito a frutteto, senza che le vedute potessero pregiudicare in alcun modo l'altrui proprietà, stante il rispetto delle distanze legali e la sottoposizione dell'area a vincolo di inedificabilità.
All'udienza del 22.03.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c.
e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 29.11.2023.
3 R.G. n. 8374/2022
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie di prova orale, nominava quale c.t.u. l'ing.
Persona_2
Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza cartolare dell'08.05.2024, il giudice istruttore, ritenuto di integrare i quesiti secondo quanto previsto dalle note depositate da parte convenuta, fissava per l'esame della relazione tenica l'udienza cartolare del 05.11.2024.
Pervenuta in data 27.09.2024 la perizia tecnica, all'udienza del 05.11.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
***
La domanda va dichiarata inammissibile per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva il tribunale come vada accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata tempestivamente dal convenuto nella propria comparsa di costituzione depositata in data 23.12.2022, non avendo parte attrice fornito sufficiente prova della sua proprietà.
Invero, al fine di provare la proprietà la parte attrice ha prodotto le visure catastali per soggetto (cfr. documento denominato “LEGITTIMAZIONE ATTIVA” allegato all'atto di citazione), documentazione questa che inidonea a provare compiutamente la titolarità del diritto di proprietà del fondo sito nel Comune di
Marano di Napoli alla via Pigno n. 44 (identificato al catasto dei terreni al foglio 24, particelle 989,990,991,992,993, 1234 e 1235) allegata da parte attrice.
In punto di diritto giova osservare che è principio risalente quello secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale
4 R.G. n. 8374/2022
e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, sentenza n. 13756 del 14.6.2006).
Ora, se la legitimatio ad causam è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata dal Giudice esclusivamente sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo — e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa —, la titolarità del rapporto giuridico controverso
è, invece, questione che attiene al merito della lite, per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto assunto come vantato, che attengono al fondamento della domanda (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Inoltre, fermo restando che, ai fini del presente giudizio, la prova della proprietà non deve essere fornita con lo stesso rigore e approfondimento richiesto per l'azione di rivendicazione, azione connotata da un regime probatorio peculiare, si ritiene che resta comunque onere della parte che agisce a tutela del proprio diritto di proprietà allegare e fornire prova, con adeguata documentazione, del diritto stesso.
Circa il valore probatorio delle visure catastali ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere escluso il valore probatorio di tali documenti nell'azione di rivendicazione (cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. 24050/2022), ha comunque evidenziato, anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione,
l'insufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale con un principio di evidente portata generale in tema di prova della proprietà, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019; Cass. Civ. n. 9096/1991).
5 R.G. n. 8374/2022
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. Le indicazioni catastali non sono elementi decisivi per l'accertamento del diritto di proprietà” (cfr.
Cass: n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Consiglio di Stato n. 8600/2023).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
In definitiva, deve escludersi che possa idoneamente provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò in ragione del fatto che la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale.
Nel caso di specie, l'attore, al fine di provare la propria proprietà sul fondo indicato come confinante con l'immobile di proprietà dell'odierno convenuto nel quale sono state aperte vedute dirette, ha prodotto le sole visure catastali sopra richiamate;
sicché, in assenza di ulteriori mezzi di prova atti a corroborare le risultanze catastali, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito adeguata prova del suddetto elemento costitutivo del diritto azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice va, pertanto, dichiarata inammissibile.
6 R.G. n. 8374/2022
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e tenuto conto degli esiti dell'espletata
CTU tecnica (secondo cui le vedute realizzate dal convenuto violano le CP_1 distanze legali prescritte dalla normativa vigente, ledendo il diritto alla riservatezza del fondo finitimo di proprietà del sig. ) possono integralmente compensarsi Pt_1 tra le parti.
Gli esborsi di CTU, liquidate con separato decreto, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, vanno posti a carico di tutte le parti, in solido tra loro,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa ST AT, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone, a carico di tutte le parti, il pagamento della CTU e del relativo compenso da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa ST AT
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