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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15814 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15814 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTRAND Parte_1 C.F._1
SIMONA , presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCA RODOLFO, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ in via preliminare: stante la mancata presa in carico da parte dei di N.P.I. CP_2 [...]
della situazione dei minori e dei loro genitori e, conseguentemente, il mancato Controparte_3
deposito nei termini indicati dal Giudice (15/09/2024) della relativa relazione, rimettere la causa in
istruttoria vista la assoluta necessità, anche alla luce di quanto osservato dai Servizi Sociali nelle
relazioni del 03-19/09/2024 in atti, di acquisire la suddetta documentazione;
nel merito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e in atti Parte_1 CP_1
generalizzati,
- assegnare la casa già coniugale sita in Cercenasco (TO), Via Del Castello, 6, condotta in
locazione, alla madre dei minori sig.ra unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi CP_1
contenuti, dando atto che il sig. ha già provveduto ad allontanarsi dalla suddetta Parte_1
abitazione;
- affidare i figli minorenni ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le
questioni di ordinaria amministrazione per il tempo che gli stessi trascorreranno con ognuno dei
genitori;
- stabilire le opportune modalità di frequentazione padre/figli nell'esclusivo interesse degli stessi,
se necessario in ambiente protetto e/o alla presenza di terze persone, autorizzando sin da ora i
Servizi Sociali, in caso di buon andamento degli incontri e delle condizioni emotive e psicologiche
dei minori, all'ampliamento delle visite e alla loro successiva liberalizzazione secondo le seguenti
modalità:
• un pomeriggio a settimana dalle ore 18,30 quando preleverà i figli presso la madre fino alle 21,00
quando li riaccompagnerà alla casa materna ed a weekend alterni la domenica dalle ore 10,00
quando preleverà i minori dalla casa materna alle ore 21,00 sin tanto che non avrà reperito una
nuova abitazione e da quando avrà una nuova abitazione il sabato pomeriggio dalle ore 15,00
quando preleverà i figli dalla casa già coniugale alle ore 20,00 della domenica quando li
riaccompagnerà presso la casa materna. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e
sportivi dei minori e lavorativi del Vaglienti;
• Una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive con suddivisione al 50% delle
altre festività alternando annualmente il Natale con il Capodanno e la Pasqua con la Pasquetta;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli minorenni ed , entro Per_1 Per_2
e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro cadauno)
mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. In ogni caso il padre corrisponderà il
50% delle spese straordinarie, mediche/sanitarie, scolastiche e sportive occorrenti per i figli entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata;
spese da concordarsi previamente tra i genitori con esplicito richiamo al Protocollo d'intesa siglato il 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino
l'Ordine degli Avvocati di Torino;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario
(15%), oltre IVA e CPA se dovute.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
nel merito:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cercenasco (TO), via del Castello n. 6, alla
madre dei minori , unitamente agli arredi ed ai mobili ivi contenuti;
CP_1
affidare i minori e in via esclusiva alla madre, per le Persona_3 Persona_4
motivazioni indicate in atti e confermate nella fase istruttoria, con residenza degli stessi presso la
madre;
permettere, qualora ritenuto, anche alla luce degli episodi avvenuti in data 05.09.2024, al padre di
vedere i figli unitamente agli assistenti sociali, secondo il calendario che verrà indicato dai
medesimi, fino a quando lo stesso non verrà ritenuto idoneo a poterli vedere e tenere con sé senza
pericolo per i minori medesimi;
disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, confermando il
provvedimento provvisorio già adottato, la somma di euro 400,00= (euro 200,00= per ciascun
figlio) mensile, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione gennaio
2025; oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, previamente
concordate e successivamente documentate;
spese da concordarsi secondo quanto indicato dal
Protocollo di intesa siglato il 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di
Torino;
con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: Visti gli atti, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Vigone (To) in Parte_1 CP_1
data 18/04/2010.
Dal matrimonio sono nati due figli, , il 01.09.2013, e , il 25/12/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI , l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la regolamentazione del CP_1
diritto di visita padre-figlio ed un contributo al mantenimento dei figli a suo carico nella misura di euro 400,00 (200,00 per figlio). Parte ricorrente formulava altresì istanze istruttorie.
In data 20/12/2023 si costituiva in giudizio la SI , chiedendo anch'essa la CP_1
separazione, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e , Pt_1 CP_1
un assegno di mantenimento per i minori di euro 600 mensili ed un calendario di visite padre-figli con la supervisione degli assistenti sociali;
chiedeva altresì che il pagamento del canone di locazione della casa familiare fosse posto a carico del sig. ovvero di poter trattenere Parte_1
l'intero ammontare dell'assegno unico. Parte resistente formulava altresì istanze istruttorie.
Avanti al Giudice Istruttore nominato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e alle istanze istruttorie.
In data 14/2/2024 il Giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissando udienza davanti a sé al 28/11/2024 per la rimessione della causa al collegio per la decisione,
concedendo alle parti termine di 60 gg prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;
di
30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di15 gg prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 24/5/2024, avanti al G.O.P. Avv. Laura Maria Revello, per delega del G.I.,
venivano sentiti i testi e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
In data 13/06/2024 veniva comunicata la presa in carico dei minori da parte del servizio di psicologia clinica – psicologia età evolutiva ASL TO3.
In data 5/9/2024 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale C.I.SS di Pinerolo. In data 19/9/2024 veniva depositata relazione di integrazione da parte del servizio sociale C.I.SS di
Pinerolo, in cui si dava atto della volontà da parte degli operatori di sospendere gli incontri padre-
figli.
In data 23/9/2024 il giudice invitava le parti a prendere posizione in ordine alla sospensione dei luoghi neutri mediante deposito di breve memoria entro il 30.09.2024, riservando all'esito ogni decisione sul punto.
In data 3/10/2024 il Giudice sospendeva in via provvisoria gli incontri padre-figli e disponeva la presa in carico immediata del nucleo famigliare e dei minori da parte del servizio di NPI/Psicologia
età evolutiva;
inoltre, disponeva il deposito di relazioni aggiornate da parte dei servizi incaricati.
All'udienza del 28/11/2024 i difensori delle parti chiedevano la rimessione della causa al collegio per la decisione e il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151
co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Già con l'ordinanza del 14.2.2024 era stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale Parte_1
aveva da tempo trascurato la relazione con i figli disinteressandosi di provvedere tanto all'educazione, quanto al loro mantenimento, non versando alcunché per il mantenimento ordinario e trattenendo l'intero ammontare dell'assegno unico. Il giudice delegato evidenziava altresì che il padre risultava destinatario di una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla SI CP_1
per gravi fatti di stalking, di talché impossibile per la madre sarebbe stato dover concordare con il padre le decisioni inerenti alla prole. Dette considerazioni non possono che essere ribadite e fatte proprie, in questa sede, dal Collegio.
Nel corso dell'istruttoria è emerso come il padre non appaia realmente interessato al benessere psicofisico dei minori ed a comprendere le loro difficoltà. Ciò emerge, in particolare, da quanto occorso in data 5.09.2024 e nei mesi successivi.
In detta occasione, durante un incontro con i figli in luogo neutro, come si legge nella relazione depositata dai servizi sociali in data 19.9.2024, , come frequentemente nell'ultimo Per_1
periodo, ha chiesto di interrompere l'incontro in quanto si sentiva a disagio nella situazione e
riportando anche il malessere del fratello che come osservato dagli educatori negli ultimi Per_2
incontri pare anch'esso più distaccato e annoiato. La figura educativa ha accolto la fatica di
e rassicurato che con il rientro della collega referente si sarebbero nuovamente fermati a Per_1
riflettere su come proseguire rispetto gli incontri così come il portare alla AS scrivente il suo
malessere persistente. A pochi minuti dalla fine dell'incontro, improvvisamente, il sig. Parte_1
puntando il dito contro a si è rivolto al ragazzino con parole quali: “Io non ti voglio più Per_1
vedere, non venire più agli incontri se devi fare le pagliacciate che hai fatto oggi e le altre volte.
Dillo al tuo tutore o a chi ti segue che io non ti voglio più vedere! Hai capito?” e Per_1 Per_2
con gli occhi lucidi non hanno reagito chiudendo velocemente l'incontro per uscire con la mamma”.
In seguito a detto episodio, gli incontri sono stati sospesi dai servizi sociali che hanno successivamente dato la possibilità al sig. di interfacciarsi con gli operatori al fine di far Parte_1
emergere le criticità in relazione alle modalità brusche e non idonee osservate nell'ultimo incontro di luogo neutro, come si legge nella relazione depositata in data 7.11.2024. Il ricorrente, però, non ha più preso contatti con il servizio sociale, né con l'educatrice che fino al mese di settembre ha curato gli incontri in luogo neutro.
Alla luce di quanto sopra e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione CP_1
della prole con un genitore sostanzialmente poco interessato all'effettivo benessere dei minori e sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla SI , fermo restando il diritto-dovere CP_1
dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Conseguentemente, come da concorde richiesta delle parti, i minori manterranno la collocazione prevalente e la residenza presso l'abitazione della madre.
Quanto alle visite del padre con i minori, gli incontri in luogo neutro, alla presenza di educatore,
potranno riprendere gradualmente secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali, di concerto con il servizio di , tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori, a Controparte_4
condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri,
per la verifica delle proprie condizioni personali e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali garantendo altresì di intrattenere con i minori una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata. Autorizza i servizi sociali ad introdurre eventuali e graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, in particolare per quanto riguarda il supporto ai minori, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-
minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale deve essere assegnata alla madre che vi abiterà unitamente ai figli minori.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
In ordine al contributo al mantenimento per i minori, come da concorde richiesta delle parti, deve confermarsi quanto già stabilito dal giudice delegato con ordinanza del 14.02.2024, risultando detta somma adeguata tenuto conto dei redditi delle parti e delle esigenze dei minori.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda affidamento dei minori e tenuto conto del sostanziale accordo, in sede di precisazione delle conclusioni, sulle ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate. Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4000,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 649,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria, € 1500,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima CP_1
altresì le decisioni di maggior importanza per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla SI . CP_1
DISPONE che gli incontri padre-figli in luogo neutro, alla presenza di educatore, possano riprendere gradualmente secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali, di concerto con il servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori, a condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri,
per la verifica delle proprie condizioni personali e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali garantendo altresì di intrattenere con i minori una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata. Autorizza i servizi sociali ad introdurre eventuali graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva, in particolare per quanto riguarda il supporto ai minori, il CP_4
superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-
minori, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA lla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 24.1.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15814 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTRAND Parte_1 C.F._1
SIMONA , presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCA RODOLFO, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ in via preliminare: stante la mancata presa in carico da parte dei di N.P.I. CP_2 [...]
della situazione dei minori e dei loro genitori e, conseguentemente, il mancato Controparte_3
deposito nei termini indicati dal Giudice (15/09/2024) della relativa relazione, rimettere la causa in
istruttoria vista la assoluta necessità, anche alla luce di quanto osservato dai Servizi Sociali nelle
relazioni del 03-19/09/2024 in atti, di acquisire la suddetta documentazione;
nel merito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e in atti Parte_1 CP_1
generalizzati,
- assegnare la casa già coniugale sita in Cercenasco (TO), Via Del Castello, 6, condotta in
locazione, alla madre dei minori sig.ra unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi CP_1
contenuti, dando atto che il sig. ha già provveduto ad allontanarsi dalla suddetta Parte_1
abitazione;
- affidare i figli minorenni ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le
questioni di ordinaria amministrazione per il tempo che gli stessi trascorreranno con ognuno dei
genitori;
- stabilire le opportune modalità di frequentazione padre/figli nell'esclusivo interesse degli stessi,
se necessario in ambiente protetto e/o alla presenza di terze persone, autorizzando sin da ora i
Servizi Sociali, in caso di buon andamento degli incontri e delle condizioni emotive e psicologiche
dei minori, all'ampliamento delle visite e alla loro successiva liberalizzazione secondo le seguenti
modalità:
• un pomeriggio a settimana dalle ore 18,30 quando preleverà i figli presso la madre fino alle 21,00
quando li riaccompagnerà alla casa materna ed a weekend alterni la domenica dalle ore 10,00
quando preleverà i minori dalla casa materna alle ore 21,00 sin tanto che non avrà reperito una
nuova abitazione e da quando avrà una nuova abitazione il sabato pomeriggio dalle ore 15,00
quando preleverà i figli dalla casa già coniugale alle ore 20,00 della domenica quando li
riaccompagnerà presso la casa materna. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e
sportivi dei minori e lavorativi del Vaglienti;
• Una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive con suddivisione al 50% delle
altre festività alternando annualmente il Natale con il Capodanno e la Pasqua con la Pasquetta;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli minorenni ed , entro Per_1 Per_2
e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro cadauno)
mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. In ogni caso il padre corrisponderà il
50% delle spese straordinarie, mediche/sanitarie, scolastiche e sportive occorrenti per i figli entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata;
spese da concordarsi previamente tra i genitori con esplicito richiamo al Protocollo d'intesa siglato il 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino
l'Ordine degli Avvocati di Torino;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario
(15%), oltre IVA e CPA se dovute.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
nel merito:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cercenasco (TO), via del Castello n. 6, alla
madre dei minori , unitamente agli arredi ed ai mobili ivi contenuti;
CP_1
affidare i minori e in via esclusiva alla madre, per le Persona_3 Persona_4
motivazioni indicate in atti e confermate nella fase istruttoria, con residenza degli stessi presso la
madre;
permettere, qualora ritenuto, anche alla luce degli episodi avvenuti in data 05.09.2024, al padre di
vedere i figli unitamente agli assistenti sociali, secondo il calendario che verrà indicato dai
medesimi, fino a quando lo stesso non verrà ritenuto idoneo a poterli vedere e tenere con sé senza
pericolo per i minori medesimi;
disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento, confermando il
provvedimento provvisorio già adottato, la somma di euro 400,00= (euro 200,00= per ciascun
figlio) mensile, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione gennaio
2025; oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, previamente
concordate e successivamente documentate;
spese da concordarsi secondo quanto indicato dal
Protocollo di intesa siglato il 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di
Torino;
con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: Visti gli atti, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Vigone (To) in Parte_1 CP_1
data 18/04/2010.
Dal matrimonio sono nati due figli, , il 01.09.2013, e , il 25/12/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI , l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la regolamentazione del CP_1
diritto di visita padre-figlio ed un contributo al mantenimento dei figli a suo carico nella misura di euro 400,00 (200,00 per figlio). Parte ricorrente formulava altresì istanze istruttorie.
In data 20/12/2023 si costituiva in giudizio la SI , chiedendo anch'essa la CP_1
separazione, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e , Pt_1 CP_1
un assegno di mantenimento per i minori di euro 600 mensili ed un calendario di visite padre-figli con la supervisione degli assistenti sociali;
chiedeva altresì che il pagamento del canone di locazione della casa familiare fosse posto a carico del sig. ovvero di poter trattenere Parte_1
l'intero ammontare dell'assegno unico. Parte resistente formulava altresì istanze istruttorie.
Avanti al Giudice Istruttore nominato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati, si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e alle istanze istruttorie.
In data 14/2/2024 il Giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissando udienza davanti a sé al 28/11/2024 per la rimessione della causa al collegio per la decisione,
concedendo alle parti termine di 60 gg prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;
di
30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di15 gg prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 24/5/2024, avanti al G.O.P. Avv. Laura Maria Revello, per delega del G.I.,
venivano sentiti i testi e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
In data 13/06/2024 veniva comunicata la presa in carico dei minori da parte del servizio di psicologia clinica – psicologia età evolutiva ASL TO3.
In data 5/9/2024 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale C.I.SS di Pinerolo. In data 19/9/2024 veniva depositata relazione di integrazione da parte del servizio sociale C.I.SS di
Pinerolo, in cui si dava atto della volontà da parte degli operatori di sospendere gli incontri padre-
figli.
In data 23/9/2024 il giudice invitava le parti a prendere posizione in ordine alla sospensione dei luoghi neutri mediante deposito di breve memoria entro il 30.09.2024, riservando all'esito ogni decisione sul punto.
In data 3/10/2024 il Giudice sospendeva in via provvisoria gli incontri padre-figli e disponeva la presa in carico immediata del nucleo famigliare e dei minori da parte del servizio di NPI/Psicologia
età evolutiva;
inoltre, disponeva il deposito di relazioni aggiornate da parte dei servizi incaricati.
All'udienza del 28/11/2024 i difensori delle parti chiedevano la rimessione della causa al collegio per la decisione e il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151
co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sull'affidamento dei minori e sul diritto di visita del padre
Già con l'ordinanza del 14.2.2024 era stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale Parte_1
aveva da tempo trascurato la relazione con i figli disinteressandosi di provvedere tanto all'educazione, quanto al loro mantenimento, non versando alcunché per il mantenimento ordinario e trattenendo l'intero ammontare dell'assegno unico. Il giudice delegato evidenziava altresì che il padre risultava destinatario di una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla SI CP_1
per gravi fatti di stalking, di talché impossibile per la madre sarebbe stato dover concordare con il padre le decisioni inerenti alla prole. Dette considerazioni non possono che essere ribadite e fatte proprie, in questa sede, dal Collegio.
Nel corso dell'istruttoria è emerso come il padre non appaia realmente interessato al benessere psicofisico dei minori ed a comprendere le loro difficoltà. Ciò emerge, in particolare, da quanto occorso in data 5.09.2024 e nei mesi successivi.
In detta occasione, durante un incontro con i figli in luogo neutro, come si legge nella relazione depositata dai servizi sociali in data 19.9.2024, , come frequentemente nell'ultimo Per_1
periodo, ha chiesto di interrompere l'incontro in quanto si sentiva a disagio nella situazione e
riportando anche il malessere del fratello che come osservato dagli educatori negli ultimi Per_2
incontri pare anch'esso più distaccato e annoiato. La figura educativa ha accolto la fatica di
e rassicurato che con il rientro della collega referente si sarebbero nuovamente fermati a Per_1
riflettere su come proseguire rispetto gli incontri così come il portare alla AS scrivente il suo
malessere persistente. A pochi minuti dalla fine dell'incontro, improvvisamente, il sig. Parte_1
puntando il dito contro a si è rivolto al ragazzino con parole quali: “Io non ti voglio più Per_1
vedere, non venire più agli incontri se devi fare le pagliacciate che hai fatto oggi e le altre volte.
Dillo al tuo tutore o a chi ti segue che io non ti voglio più vedere! Hai capito?” e Per_1 Per_2
con gli occhi lucidi non hanno reagito chiudendo velocemente l'incontro per uscire con la mamma”.
In seguito a detto episodio, gli incontri sono stati sospesi dai servizi sociali che hanno successivamente dato la possibilità al sig. di interfacciarsi con gli operatori al fine di far Parte_1
emergere le criticità in relazione alle modalità brusche e non idonee osservate nell'ultimo incontro di luogo neutro, come si legge nella relazione depositata in data 7.11.2024. Il ricorrente, però, non ha più preso contatti con il servizio sociale, né con l'educatrice che fino al mese di settembre ha curato gli incontri in luogo neutro.
Alla luce di quanto sopra e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione CP_1
della prole con un genitore sostanzialmente poco interessato all'effettivo benessere dei minori e sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla SI , fermo restando il diritto-dovere CP_1
dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Conseguentemente, come da concorde richiesta delle parti, i minori manterranno la collocazione prevalente e la residenza presso l'abitazione della madre.
Quanto alle visite del padre con i minori, gli incontri in luogo neutro, alla presenza di educatore,
potranno riprendere gradualmente secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali, di concerto con il servizio di , tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori, a Controparte_4
condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri,
per la verifica delle proprie condizioni personali e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali garantendo altresì di intrattenere con i minori una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata. Autorizza i servizi sociali ad introdurre eventuali e graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, in particolare per quanto riguarda il supporto ai minori, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-
minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale deve essere assegnata alla madre che vi abiterà unitamente ai figli minori.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
In ordine al contributo al mantenimento per i minori, come da concorde richiesta delle parti, deve confermarsi quanto già stabilito dal giudice delegato con ordinanza del 14.02.2024, risultando detta somma adeguata tenuto conto dei redditi delle parti e delle esigenze dei minori.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda affidamento dei minori e tenuto conto del sostanziale accordo, in sede di precisazione delle conclusioni, sulle ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate. Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4000,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 649,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria, € 1500,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima CP_1
altresì le decisioni di maggior importanza per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla SI . CP_1
DISPONE che gli incontri padre-figli in luogo neutro, alla presenza di educatore, possano riprendere gradualmente secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali, di concerto con il servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori, a condizione che il padre collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri,
per la verifica delle proprie condizioni personali e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali garantendo altresì di intrattenere con i minori una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata. Autorizza i servizi sociali ad introdurre eventuali graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva, in particolare per quanto riguarda il supporto ai minori, il CP_4
superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-
minori, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA lla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 24.1.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina