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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.12.2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cataldi Roberto;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari Dott.ssa Maria Pia Azzone,
Dott. Francesco Farina, Dott.ssa Patrizia Morciano, Dott. Iunio
Valerio Romano, Dott.ssa Simonetta Tedeschini;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nelle distinte qualità in epigrafe ha Parte_1
interposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 508/21/A e
n. 508/21/B del 15/09/2021 di complessivi curo 7.259,00 con cui
l' di contestava al ricorrente Controparte_1 CP_1
la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22/02/2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art.
22 comma i D.Lgs. 14/09/2015 n. 151, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la violazione dell'art. 1178 del R.D.
30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) che punisce l'armatore
o il comandante della nave o del galleggiante marittimi che ammette
a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Nello specifico, l'ispettorato contestava al Polo di aver assunto in nero
dal mese di agosto 2018 al 04 febbraio 2019 nel Parte_2
cui arco temporale il aveva svolto attività lavorativa alle Parte_2
dipendenze della società Cooperativa Stella Azzurra a r.l. per complessivi 48 giorni in assenza di documentazione obbligatoria di assunzione.
Le violazioni traevano genesi dalla denuncia di infortunio del
06/02/2019 presentata dalla società cooperativa Stella Azzurra per
2 due soggetti, e , imbarcati sulla motobarca Parte_3 Parte_4
unitamente a il quale, a seguito del naufragio Parte_2
dell'imbarcazione, avvenuta per cause riconducibili ad un'onda anomala durante una battuta di pesca, fu dichiarato disperso in mare
e successivamente si accertò il suo decesso.
Opponendosi alle ingiunzioni amministrative il ricorrente ne ha denunciato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la carenza di motivazione, l'errata indicazione della procedura di opposizione e
l'infondatezza delle violazioni sostenendo che il Tricarico era solo ospite sulla motonave senza svolgere alcuna attività lavorativa.
Ha concluso instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni, nel merito per
l'annullamento delle stesse con il favore delle spese di lite.
Costituendosi con rituale comparsa di risposta l'
[...]
ha contestato ogni assunto esposto in Controparte_1
ricorso concludendo per la conferma degli atti impugnati.
Con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale sospendeva le ordinanze opposte, indi, ritenuta superflua la prova orale, il processo è stato trattato e deciso allo stato degli atti.”
Con sentenza emessa in data 18.4.2023 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto provata, sulla base della documentazione acquisita, l'attività lavorativa “in nero” svolta da alle dipendenze della Parte_2
società Cooperativa Stella Azzurra a r.l.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendo Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio l , concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del
3 termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante principale deduce che il sarebbe totalmente estraneo ai fatti contestati, avvenuti a sua Pt_1
insaputa, posto che aveva lavorato esclusivamente Parte_2
sulla motobarca di , socio della cooperativa Stella Parte_3
Azzurra a r.l., di cui l'appellante era amministratore unico.
Il motivo è infondato.
Invero il , in quanto amministratore unico della predetta Pt_1
cooperativa, rivestiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) D.Lgs. n.
271/1999, la qualifica di Armatore, responsabile dell'esercizio dell'impresa e titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio.
Sicchè egli aveva indubbiamente il dovere di vigilare sul generale andamento dell'attività sociale e non poteva evidentemente ignorare che per circa 6 mesi, su di un'imbarcazione che comunque era sotto la propria personale responsabilità, vi era la presenza di un ulteriore membro dell'equipaggio, oltre a quello regolarmente previsto.
L'appello principale va pertanto rigettato.
Con l'appello incidentale l' denuncia la violazione dell'art. CP_1
9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in quanto il Tribunale ha negato il diritto dell'amministrazione ad ottenere il riconoscimento delle spese processuali.
Il motivo è fondato, posto che la citata disposizione prevede espressamente che anche quando l' sta in Controparte_1
giudizio tramite funzionari appositamente delegati, come nella fattispecie, le spese processuali sono dovute, sia pure con una decurtazione del 20%.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno pertanto liquidate, come da dispositivo, le spese processuali in favore dell' relative al doppio grado del giudizio. CP_1
4 Si dà atto altresì che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 12.12.2024
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.12.2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cataldi Roberto;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari Dott.ssa Maria Pia Azzone,
Dott. Francesco Farina, Dott.ssa Patrizia Morciano, Dott. Iunio
Valerio Romano, Dott.ssa Simonetta Tedeschini;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nelle distinte qualità in epigrafe ha Parte_1
interposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 508/21/A e
n. 508/21/B del 15/09/2021 di complessivi curo 7.259,00 con cui
l' di contestava al ricorrente Controparte_1 CP_1
la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22/02/2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art.
22 comma i D.Lgs. 14/09/2015 n. 151, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la violazione dell'art. 1178 del R.D.
30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) che punisce l'armatore
o il comandante della nave o del galleggiante marittimi che ammette
a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Nello specifico, l'ispettorato contestava al Polo di aver assunto in nero
dal mese di agosto 2018 al 04 febbraio 2019 nel Parte_2
cui arco temporale il aveva svolto attività lavorativa alle Parte_2
dipendenze della società Cooperativa Stella Azzurra a r.l. per complessivi 48 giorni in assenza di documentazione obbligatoria di assunzione.
Le violazioni traevano genesi dalla denuncia di infortunio del
06/02/2019 presentata dalla società cooperativa Stella Azzurra per
2 due soggetti, e , imbarcati sulla motobarca Parte_3 Parte_4
unitamente a il quale, a seguito del naufragio Parte_2
dell'imbarcazione, avvenuta per cause riconducibili ad un'onda anomala durante una battuta di pesca, fu dichiarato disperso in mare
e successivamente si accertò il suo decesso.
Opponendosi alle ingiunzioni amministrative il ricorrente ne ha denunciato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la carenza di motivazione, l'errata indicazione della procedura di opposizione e
l'infondatezza delle violazioni sostenendo che il Tricarico era solo ospite sulla motonave senza svolgere alcuna attività lavorativa.
Ha concluso instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni, nel merito per
l'annullamento delle stesse con il favore delle spese di lite.
Costituendosi con rituale comparsa di risposta l'
[...]
ha contestato ogni assunto esposto in Controparte_1
ricorso concludendo per la conferma degli atti impugnati.
Con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale sospendeva le ordinanze opposte, indi, ritenuta superflua la prova orale, il processo è stato trattato e deciso allo stato degli atti.”
Con sentenza emessa in data 18.4.2023 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto provata, sulla base della documentazione acquisita, l'attività lavorativa “in nero” svolta da alle dipendenze della Parte_2
società Cooperativa Stella Azzurra a r.l.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendo Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio l , concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del
3 termine la Corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante principale deduce che il sarebbe totalmente estraneo ai fatti contestati, avvenuti a sua Pt_1
insaputa, posto che aveva lavorato esclusivamente Parte_2
sulla motobarca di , socio della cooperativa Stella Parte_3
Azzurra a r.l., di cui l'appellante era amministratore unico.
Il motivo è infondato.
Invero il , in quanto amministratore unico della predetta Pt_1
cooperativa, rivestiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) D.Lgs. n.
271/1999, la qualifica di Armatore, responsabile dell'esercizio dell'impresa e titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio.
Sicchè egli aveva indubbiamente il dovere di vigilare sul generale andamento dell'attività sociale e non poteva evidentemente ignorare che per circa 6 mesi, su di un'imbarcazione che comunque era sotto la propria personale responsabilità, vi era la presenza di un ulteriore membro dell'equipaggio, oltre a quello regolarmente previsto.
L'appello principale va pertanto rigettato.
Con l'appello incidentale l' denuncia la violazione dell'art. CP_1
9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in quanto il Tribunale ha negato il diritto dell'amministrazione ad ottenere il riconoscimento delle spese processuali.
Il motivo è fondato, posto che la citata disposizione prevede espressamente che anche quando l' sta in Controparte_1
giudizio tramite funzionari appositamente delegati, come nella fattispecie, le spese processuali sono dovute, sia pure con una decurtazione del 20%.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno pertanto liquidate, come da dispositivo, le spese processuali in favore dell' relative al doppio grado del giudizio. CP_1
4 Si dà atto altresì che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 12.12.2024
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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