Articolo 25 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 gennaio 1977
Art. 25.
Ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11 , la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa e' determinata, per l'anno finanziario 1977, in L. 56.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977