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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA con sede in Sturno (Av), Contrada Chiascio, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2
dall'Avv. Rocco Barrasso presso il quale è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (Av), Via
Baronia n. 3, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e Controparte_1
partita I.v.a. in persona del procuratore Avv. Luigi Carbone, designato con atto del P.IVA_2
notaio Dott. in data 12.1.2016 (repertorio n. 51664, raccolta n. 25645), rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. David Maria Santoro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via V.
Bellini n. 24, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1445-2020 (n. 71748-2019 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 18.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente: conclusioni non precisate
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, nel merito rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e Parte_1 comunque non provata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1445/2020; in subordine, condannare al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
114.120,61, ovvero della diversa somma ritenuta provata, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
2
in via istruttoria, accogliere, ove occorra, le istanze di prova testimoniale formulate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., da intendersi qui riportate e trascritte. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 16480-2020 R.G., Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1445-2020, emesso in data 17.1.2020, con cui
[...]
il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la Controparte_1 somma di € 114.195,21, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231-2002 dal 12.3.2016 al saldo e spese processuali.
Nel ricorso monitorio aveva esposto che aveva fornito energia elettrica a Controparte_1 [...]
presso l'omonimo albergo, sito in Sturno (Av), Contrada Chiascio n. 40, da maggio CP_2
2011 a gennaio 2016; che il Tribunale di Roma aveva intimato a di pagare a il CP_2 CP_2 Controparte_1 corrispettivo della somministrazione pari a € 114.120,61 oltre interessi di mora, con il decreto ingiuntivo n. 7627/2017 (n. 20684/2017 R.G.) emesso il 28.3.2017 (documento n. 2), la cui opposizione era stata respinta con sentenza n. 1659/2019, passata in giudicato (documento n. 3); che il debito non era stato estinto, poiché il 25.9.2013 l'intimata aveva ceduto l'azienda a
[...]
costituita il 17.6.2013, che, come svolgeva attività alberghiera e di Parte_1 Controparte_2 ristorazione, ed entrambe condividevano il titolare dell'organo gestorio, sicché erano coobbligate in via solidale a estinguere il debito. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
1445/2020 (R.G. n. 71748/2019), emesso in data 17/01/2020 dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.”
Eccepita la prescrizione del credito azionato per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. e anche dedotta l'applicabilità della legge n. 205 del 27.12.2017, la parte opponente indicava l'inopponibilità della sentenza n. 1659-2019, resa all'esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 71748-2019 R.G., di cui non era stata parte;
eccepiva il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda e l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo;
esponeva che la cessione del ramo d'azienda si era perfezionata il 25.9.2013, con atto rogato dal notaio Dott. (repertorio n. 35111, raccolta n. 8644) e invocava Persona_2
l'art. art.2560 c.c., evidenziando che al 25.9.2013 il bilancio di non indicava il Controparte_2 3
credito di di cui al decreto ingiuntivo, sicché non sussisteva l'obbligazione Controparte_1
azionata nei propri confronti.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 21.10.2020. si costituiva in data 5.10.2020 e contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- in via preliminare: autorizzare la provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su alcuna prova scritta;
in subordine, ordinare all'opponente il pagamento immediato in favore di di € 78.002,23, ai sensi degli artt. 186 bis e/o 186 ter CP_1 CP_1
c.p.c., maggiorata di interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
- nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto pretestuosa e del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, confermando per l'effetto il decreto opposto;
in subordine, condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 114.120,61, ovvero della diversa Controparte_1
somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.” esponeva di aver indicato la sentenza n.1659/2019, inopponibile a Controparte_1 [...]
per dimostrare che la cedente il ramo d'azienda, non aveva negato Parte_1 Controparte_2 di aver conseguito la fornitura di energia, avendo contestato genericamente l'insussistenza del debito (documenti n. 4 e 5); deduceva che sussistevano i presupposti per considerare la natura solidale dell'obbligazione tra cedente e cessionaria, a norma dell'art. 2560, 2° comma, c.c. e che il contratto di cessione di ramo d'azienda era stato stipulato il 25.9.2013, poco dopo la costituzione di tra Parte_1
società aventi identico oggetto sociale e, a seguito della cessione, anche identico legale rappresentante, nella persona di nella persona di (documenti n. 7 e 8), sicché la parte Parte_2
opponente, cessionaria, era obbligata;
aggiungeva che le fatture emesse per il complessivo importo di € 114.120,61 (documento n. 9) riguardavano obbligazioni sorte dall'1.10.2013, data da cui era decorsa l'efficacia della cessione di ramo d'azienda, e il minor credito dell'importo di € 78.002,23 era sorto nel periodo successivo alla cessione di ramo d'azienda, avuto riguardo alle date d'emissione delle fatture;
contrastava l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, poiché l'art. 1 comma 10
L.205/2017 prevedeva: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° 4
gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”, mentre il rapporto di somministrazione de quo era intercorso dal 2012 al 2015, e le fatture erano scadute alla data del 1.3.2018.
Con ordinanza riservata del 9-11.11.2020, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, erano assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Prodotta documentazione, la causa, assegnata a questo Giudice con decreto in data 9.1.2025, era rinviata all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, giorno in cui sulle conclusioni riportate in epigrafe passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002; Cass. 16911/2005); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La sentenza n. 1659-2019 (documento n. 4 di parte opposta) resa da questo Tribunale a definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7627/2017 conseguito da nei Controparte_1
confronti di e indicata nel ricorso monitorio introduttivo del procedimento iscritto Controparte_2 al n.71748-2019 R.G. non è opponibile nei confronti di poiché l'art. 2909 c.c., Parte_1 rubricato Cosa giudicata, prevede: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'identità delle parti nei due giudizi instaurati dal contribuente avverso il provvedimento di diniego 5
di rimborso - l'uno contro l' e l'altro contro l'Intendenza di Controparte_3
Finanza - e conseguentemente ha rigettato l'appello incidentale, proposto dell' Controparte_4 per la violazione del divieto di 'ne bis in idem').” (Cass., Sez. 5 civ., decreto n. 3187 del 18.2.2025,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634517-01; conf., Cass. 5 civ., sentenza n. 2786 dell'8.2.2006).
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato è fondata nei limiti indicati di seguito. ha contestato l'eccezione, assumendo l'applicabilità dell'art. 2948 c.c., non Controparte_1
della legge n. 205 del 2017, e non ha allegato o provato di aver posto in essere alcun atto interruttivo, non essendo tali le fatture prodotte in giudizio (documento n. 9), emesse nei confronti di (c.f. e p. I.v.a. ), che è un soggetto giuridico diverso dalla parte Controparte_2 P.IVA_3 opponente (p. I.v.a. , il cui invio e ricezione a quest'ultima non sono stati dimostrati. P.IVA_1
Al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 17123 del 25.8.2015, ivi, Rv. 636425-01; conf.
Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 18546 del 7.9.2020; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 15140 del
31.5.2021).
Ciò posto, si rileva che, nella presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., ha Controparte_1
depositato le seguenti fatture (documento n. 9), emesse nei confronti di riferite ai Controparte_2
correlativi periodo di consumo di energia elettrica:
1. Fattura n. 2625239022 emessa il 29.5.2015 per € 1.290,20 – Periodo aprile 2015
2. Fattura n. 2629761667 emessa il 26.6.2015 per € 2.893,23 - Periodo maggio 2015
3. Fattura n. 2634905790 emessa il 14.7.2015 per € 1.161,38 – Periodo giugno 2015
4. Fattura n. 2660769797 emessa il 10.12.2015 per € 152,28 - Periodo novembre 2015
5. Fattura n. 2705151565 emessa il 20.1.2016 per € 63,67 - Periodo dicembre 2015
6. Fattura n. 2644978176 emessa il 24.9.2015 per € 29.923,10 – “Conguaglio annuale da Gennaio
2012 a maggio 2012”
7. Fattura n. 2644981552 emessa il 24.9.2015 per € 6.168,21 – “Conguaglio annuale da Dicembre
2012 a Dicembre 2012”
8. Fattura n. 2650563092 emessa il 19.10.2015 per € 72.738,74 - “Fattura contenente calcoli di rettifica fino al mese di Dicembre 2013” 6
9. Fattura n. 2660993076 emessa il 21.12.2015 per € 9,71 – “Conguaglio annuale da Gennaio 2013
a Dicembre 2013”.
L'art. 2935 c.c., rubricato Decorrenza della prescrizione, prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Questa disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito s'identifica con la possibilità legale di farlo valere, essendo irrilevanti impedimenti di mero fatto, quali, ad esempio,
l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto stesso, che, eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge (art. 2941 c.c.), non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass. 3584/2012; Cass. 10828/2015;
Cass. 21026/2014).
Per conseguenza, circa il contratto di somministrazione, la decorrenza del termine di prescrizione s'individua con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo mensile o bimestrale, previsto per legge o contratto, di erogazione della fornitura ovvero dalla cd. scadenza del periodo di consumo, preso in considerazione per l'emissione delle fatture.
Il principio riguarda la fatturazione corrente e la fatturazione a conguaglio.
La mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per l'emissione della fattura nei confronti del cliente, non impedisce la fatturazione, che può avvenire in acconto su consumi stimati e prossimi, nel modo più probabile, ai consumi effettivi;
questa situazione determinerebbe, comunque, un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione.
Ai fini della decorrenza della prescrizione, non possono assumere rilievo la data di emissione della fattura, né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, e, soprattutto per i crediti a conguaglio: ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo, rimettendo alla scelta insindacabile del fornitore la proroga del termine prescrizionale.
La giurisprudenza ha evidenziato che: “Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi.” (Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 6209 del 21.6.1999, ivi, Rv. 527726-01; conf. Cass. 15622-2001; Cass.
14249-2004; Cass. 21495-2005; Cass. 3584-2012; Cass. 21026-2014; Cass. 15102-2024), sicché il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato in relazione al periodo di consumo e, di regola, non rilevano la data di emissione della fattura, né il termine indicato per il pagamento.
In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando evenienze relative alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi 7
effettuati e, in difetto di alcun atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale e dell'annotazione di fatture nelle scritture contabili dell'opponente, nella specie, va considerato prescritto il credito di pagamento del corrispettivo di cui alle fatture indicate dal n. 6 al n. 9 dell'elenco suindicato;
viceversa, sussiste l'obbligazione di pagamento del complessivo importo di
€ 5.560,56 di cui alle fatture elencate dal n. 1 al n. 5 del medesimo elenco, le uniche riferite a consumi di energia elettrica effettuati nel quinquennio successivo al 26.2.2025, dovendosi considerare la data del 26.2.2020 in cui è stato notificato l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., in difetto della produzione del testo notificato del decreto ingiuntivo opposto e di alcuna pattuizione nel contratto di cessione del ramo d'azienda.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente dev'essere condannata a pagare alla parte opposta la complessiva somma di € 5.560,56, oltre interessi dalle suindicate fatture al saldo.
Si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1445-2020 (n. 71748-2019 R.G.) e condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a la somma Parte_1 CP_1 CP_1 di € 5.560,56, oltre interessi.
Spese processuali compensate.
Roma, 20.6.2025
Il Giudice
AN NO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA con sede in Sturno (Av), Contrada Chiascio, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2
dall'Avv. Rocco Barrasso presso il quale è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (Av), Via
Baronia n. 3, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e Controparte_1
partita I.v.a. in persona del procuratore Avv. Luigi Carbone, designato con atto del P.IVA_2
notaio Dott. in data 12.1.2016 (repertorio n. 51664, raccolta n. 25645), rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. David Maria Santoro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via V.
Bellini n. 24, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1445-2020 (n. 71748-2019 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 18.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente: conclusioni non precisate
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, nel merito rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e Parte_1 comunque non provata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1445/2020; in subordine, condannare al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
114.120,61, ovvero della diversa somma ritenuta provata, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
2
in via istruttoria, accogliere, ove occorra, le istanze di prova testimoniale formulate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., da intendersi qui riportate e trascritte. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 16480-2020 R.G., Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1445-2020, emesso in data 17.1.2020, con cui
[...]
il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la Controparte_1 somma di € 114.195,21, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231-2002 dal 12.3.2016 al saldo e spese processuali.
Nel ricorso monitorio aveva esposto che aveva fornito energia elettrica a Controparte_1 [...]
presso l'omonimo albergo, sito in Sturno (Av), Contrada Chiascio n. 40, da maggio CP_2
2011 a gennaio 2016; che il Tribunale di Roma aveva intimato a di pagare a il CP_2 CP_2 Controparte_1 corrispettivo della somministrazione pari a € 114.120,61 oltre interessi di mora, con il decreto ingiuntivo n. 7627/2017 (n. 20684/2017 R.G.) emesso il 28.3.2017 (documento n. 2), la cui opposizione era stata respinta con sentenza n. 1659/2019, passata in giudicato (documento n. 3); che il debito non era stato estinto, poiché il 25.9.2013 l'intimata aveva ceduto l'azienda a
[...]
costituita il 17.6.2013, che, come svolgeva attività alberghiera e di Parte_1 Controparte_2 ristorazione, ed entrambe condividevano il titolare dell'organo gestorio, sicché erano coobbligate in via solidale a estinguere il debito. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
1445/2020 (R.G. n. 71748/2019), emesso in data 17/01/2020 dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.”
Eccepita la prescrizione del credito azionato per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. e anche dedotta l'applicabilità della legge n. 205 del 27.12.2017, la parte opponente indicava l'inopponibilità della sentenza n. 1659-2019, resa all'esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 71748-2019 R.G., di cui non era stata parte;
eccepiva il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda e l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo;
esponeva che la cessione del ramo d'azienda si era perfezionata il 25.9.2013, con atto rogato dal notaio Dott. (repertorio n. 35111, raccolta n. 8644) e invocava Persona_2
l'art. art.2560 c.c., evidenziando che al 25.9.2013 il bilancio di non indicava il Controparte_2 3
credito di di cui al decreto ingiuntivo, sicché non sussisteva l'obbligazione Controparte_1
azionata nei propri confronti.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 21.10.2020. si costituiva in data 5.10.2020 e contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- in via preliminare: autorizzare la provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su alcuna prova scritta;
in subordine, ordinare all'opponente il pagamento immediato in favore di di € 78.002,23, ai sensi degli artt. 186 bis e/o 186 ter CP_1 CP_1
c.p.c., maggiorata di interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
- nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto pretestuosa e del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, confermando per l'effetto il decreto opposto;
in subordine, condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 114.120,61, ovvero della diversa Controparte_1
somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.” esponeva di aver indicato la sentenza n.1659/2019, inopponibile a Controparte_1 [...]
per dimostrare che la cedente il ramo d'azienda, non aveva negato Parte_1 Controparte_2 di aver conseguito la fornitura di energia, avendo contestato genericamente l'insussistenza del debito (documenti n. 4 e 5); deduceva che sussistevano i presupposti per considerare la natura solidale dell'obbligazione tra cedente e cessionaria, a norma dell'art. 2560, 2° comma, c.c. e che il contratto di cessione di ramo d'azienda era stato stipulato il 25.9.2013, poco dopo la costituzione di tra Parte_1
società aventi identico oggetto sociale e, a seguito della cessione, anche identico legale rappresentante, nella persona di nella persona di (documenti n. 7 e 8), sicché la parte Parte_2
opponente, cessionaria, era obbligata;
aggiungeva che le fatture emesse per il complessivo importo di € 114.120,61 (documento n. 9) riguardavano obbligazioni sorte dall'1.10.2013, data da cui era decorsa l'efficacia della cessione di ramo d'azienda, e il minor credito dell'importo di € 78.002,23 era sorto nel periodo successivo alla cessione di ramo d'azienda, avuto riguardo alle date d'emissione delle fatture;
contrastava l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, poiché l'art. 1 comma 10
L.205/2017 prevedeva: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° 4
gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”, mentre il rapporto di somministrazione de quo era intercorso dal 2012 al 2015, e le fatture erano scadute alla data del 1.3.2018.
Con ordinanza riservata del 9-11.11.2020, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, erano assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Prodotta documentazione, la causa, assegnata a questo Giudice con decreto in data 9.1.2025, era rinviata all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, giorno in cui sulle conclusioni riportate in epigrafe passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002; Cass. 16911/2005); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La sentenza n. 1659-2019 (documento n. 4 di parte opposta) resa da questo Tribunale a definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7627/2017 conseguito da nei Controparte_1
confronti di e indicata nel ricorso monitorio introduttivo del procedimento iscritto Controparte_2 al n.71748-2019 R.G. non è opponibile nei confronti di poiché l'art. 2909 c.c., Parte_1 rubricato Cosa giudicata, prevede: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'identità delle parti nei due giudizi instaurati dal contribuente avverso il provvedimento di diniego 5
di rimborso - l'uno contro l' e l'altro contro l'Intendenza di Controparte_3
Finanza - e conseguentemente ha rigettato l'appello incidentale, proposto dell' Controparte_4 per la violazione del divieto di 'ne bis in idem').” (Cass., Sez. 5 civ., decreto n. 3187 del 18.2.2025,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634517-01; conf., Cass. 5 civ., sentenza n. 2786 dell'8.2.2006).
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato è fondata nei limiti indicati di seguito. ha contestato l'eccezione, assumendo l'applicabilità dell'art. 2948 c.c., non Controparte_1
della legge n. 205 del 2017, e non ha allegato o provato di aver posto in essere alcun atto interruttivo, non essendo tali le fatture prodotte in giudizio (documento n. 9), emesse nei confronti di (c.f. e p. I.v.a. ), che è un soggetto giuridico diverso dalla parte Controparte_2 P.IVA_3 opponente (p. I.v.a. , il cui invio e ricezione a quest'ultima non sono stati dimostrati. P.IVA_1
Al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 17123 del 25.8.2015, ivi, Rv. 636425-01; conf.
Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 18546 del 7.9.2020; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 15140 del
31.5.2021).
Ciò posto, si rileva che, nella presente causa promossa ex art. 645 c.p.c., ha Controparte_1
depositato le seguenti fatture (documento n. 9), emesse nei confronti di riferite ai Controparte_2
correlativi periodo di consumo di energia elettrica:
1. Fattura n. 2625239022 emessa il 29.5.2015 per € 1.290,20 – Periodo aprile 2015
2. Fattura n. 2629761667 emessa il 26.6.2015 per € 2.893,23 - Periodo maggio 2015
3. Fattura n. 2634905790 emessa il 14.7.2015 per € 1.161,38 – Periodo giugno 2015
4. Fattura n. 2660769797 emessa il 10.12.2015 per € 152,28 - Periodo novembre 2015
5. Fattura n. 2705151565 emessa il 20.1.2016 per € 63,67 - Periodo dicembre 2015
6. Fattura n. 2644978176 emessa il 24.9.2015 per € 29.923,10 – “Conguaglio annuale da Gennaio
2012 a maggio 2012”
7. Fattura n. 2644981552 emessa il 24.9.2015 per € 6.168,21 – “Conguaglio annuale da Dicembre
2012 a Dicembre 2012”
8. Fattura n. 2650563092 emessa il 19.10.2015 per € 72.738,74 - “Fattura contenente calcoli di rettifica fino al mese di Dicembre 2013” 6
9. Fattura n. 2660993076 emessa il 21.12.2015 per € 9,71 – “Conguaglio annuale da Gennaio 2013
a Dicembre 2013”.
L'art. 2935 c.c., rubricato Decorrenza della prescrizione, prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Questa disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito s'identifica con la possibilità legale di farlo valere, essendo irrilevanti impedimenti di mero fatto, quali, ad esempio,
l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto stesso, che, eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge (art. 2941 c.c.), non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass. 3584/2012; Cass. 10828/2015;
Cass. 21026/2014).
Per conseguenza, circa il contratto di somministrazione, la decorrenza del termine di prescrizione s'individua con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo mensile o bimestrale, previsto per legge o contratto, di erogazione della fornitura ovvero dalla cd. scadenza del periodo di consumo, preso in considerazione per l'emissione delle fatture.
Il principio riguarda la fatturazione corrente e la fatturazione a conguaglio.
La mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per l'emissione della fattura nei confronti del cliente, non impedisce la fatturazione, che può avvenire in acconto su consumi stimati e prossimi, nel modo più probabile, ai consumi effettivi;
questa situazione determinerebbe, comunque, un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione.
Ai fini della decorrenza della prescrizione, non possono assumere rilievo la data di emissione della fattura, né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, e, soprattutto per i crediti a conguaglio: ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo, rimettendo alla scelta insindacabile del fornitore la proroga del termine prescrizionale.
La giurisprudenza ha evidenziato che: “Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi.” (Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 6209 del 21.6.1999, ivi, Rv. 527726-01; conf. Cass. 15622-2001; Cass.
14249-2004; Cass. 21495-2005; Cass. 3584-2012; Cass. 21026-2014; Cass. 15102-2024), sicché il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato in relazione al periodo di consumo e, di regola, non rilevano la data di emissione della fattura, né il termine indicato per il pagamento.
In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando evenienze relative alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi 7
effettuati e, in difetto di alcun atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale e dell'annotazione di fatture nelle scritture contabili dell'opponente, nella specie, va considerato prescritto il credito di pagamento del corrispettivo di cui alle fatture indicate dal n. 6 al n. 9 dell'elenco suindicato;
viceversa, sussiste l'obbligazione di pagamento del complessivo importo di
€ 5.560,56 di cui alle fatture elencate dal n. 1 al n. 5 del medesimo elenco, le uniche riferite a consumi di energia elettrica effettuati nel quinquennio successivo al 26.2.2025, dovendosi considerare la data del 26.2.2020 in cui è stato notificato l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., in difetto della produzione del testo notificato del decreto ingiuntivo opposto e di alcuna pattuizione nel contratto di cessione del ramo d'azienda.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente dev'essere condannata a pagare alla parte opposta la complessiva somma di € 5.560,56, oltre interessi dalle suindicate fatture al saldo.
Si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1445-2020 (n. 71748-2019 R.G.) e condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a la somma Parte_1 CP_1 CP_1 di € 5.560,56, oltre interessi.
Spese processuali compensate.
Roma, 20.6.2025
Il Giudice
AN NO