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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
n. 875/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2023 RG vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Elenora della Rina del foro di Perugia con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
APPELLANTI Email_1
E
in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
Contr
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi ,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco del foro di Cosenza;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per gli appellanti: <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnativa e in riforma della Sentenza n.
1366/2022, riportante la data del 27/12/22, pubblicata il 28/12/22, nel procedimento
civile n. 2521/2018 RG, rep n. 2294/22, emessa dal Tribunale civile di Arezzo, in
composizione monocratica (non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per
l'impugnazione): nel merito del gravame: Accertare e dichiarare la deviazione, per
comune accordo delle parti, di una parte fondamentale ed essenziale della somma
finanziata dallo scopo legale tipico previsto per il contratto di mutuo agrario. Per gli
effetti, in via principale, dichiarare la nullità integrale del contratto di mutuo di cui si
discute posto a base della procedura esecutiva di opposizione;
in via subordinata, nella
denegata ipotesi in cui l'adita Giustizia ritenga che non sussista un effetto estensivo della
nullità parziale de qua tale da comportare la nullità integrale dell'intero contratto,
dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo agrario de quo relativamente alla
parte di somma finanziaria avulsa dagli scopi legali tipici di cui all'art 43 T.U.B. con
conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e del rapporto di dare/avere fra le parti;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata procedura esecutiva e, per
gli effetti, emettere declaratoria di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n.
321/2017 di R.G.E. Trib. Arezzo, nonché ordinare la cancellazione della trascrizione
dell'effettuato pignoramento immobiliare con i consequenziali e necessari provvedimenti
tesi a rendere inefficaci gli atti di esecuzione già compiuti. Con condanna di controparte
al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi D.M. n. 55/ 2014, in relazione ad
entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l'appellata: <Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria
istanza, in via preliminare • Riattivare l'esecuzione RGEN 321/17 per i motivi esposti;
nel merito • Sulla base di tutta la documentazione prodotta, accertare la legittimità
dell'esecuzione intrapresa e la legittimità del contratto di mutuo a rogito Notaio Per_1
Notaio in Sansepolcro, del 22/01/2007 (rep. n. 171 racc. n. 126) e dei tassi
[...]
2 d'interesse contrattuali pattuiti con conseguente accertamento del credito vantato dalla
nei confronti dei sigg.ri C.F CP_2 Parte_1
in Anghiari (AR), viale Casale 76 e Acquisti Paola, C.F. CodiceFiscale_1
residente in [...], anche a seguito di C.F._2
una CTU contabile che accerti la legittimità del contratto di mutuo, dei tassi d'interesse
e l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti. Pertanto, si insiste affinchè la causa venga
rimessa sul ruolo per espletare la richiesta CTU contabile. in ogni caso • Con vittoria di
diritti, spese ed onorari oltre IVA e CPA come da legge>>.
I FATTI DI CAUSA
e proponevano opposizione ex art. 615 cod. Parte_1 Parte_2
Contr proc. civ. avverso l'esecuzione intrapresa da in forza del mutuo del 22.1.2007
stipulato ex art. 43 Tub con la dell'importo di € Controparte_3
350.000 con contestuale rilascio, da parte di di garanzia ipotecaria Parte_2
e fideiussoria, assumendo che, trattandosi di credito agrario, il mutuo era da qualificarsi come mutuo di scopo legale tipico, che, tuttavia, era stato in parte utilizzato per estinguere un precedente finanziamento contratto dalla parte mutuataria con conseguente nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1418,
comma 2, cod. civ. ovvero per illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto e attuato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ..
che detta nullità travolgeva l'intero contratto che non sarebbe Parte_3
stato stipulato senza l'estinzione del precedente finanziamento, quale condizione necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria. Eccepivano inoltre la nullità
del contratto: a) per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub;
b)
perché erano previsti tassi di interesse variabili condizionato al tasso Euribor in violazione dell'art. 2 l. 287/1990; c) perché erano stati pattuiti interessi usurari;
d)
Par perché il tasso degli interessi corrispettivi e l erano indicati nel contratto in modo indeterminato. Eccepivano inoltre la nullità dell'art. 8 del contratto che,
3 prevedendo la risoluzione di diritto per il mancato pagamento di una sola rata di ammortamento, violava l'art. 40 Tub, secondo cui il ritardato pagamento poteva giustificare la risoluzione solo quando non venivano pagate sette rate, anche non consecutive, con conseguente venir meno dei presupposti della decadenza dal beneficio del termine dei mutuatari e inidoneità del contratto a costituire un valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., anche perché si trattava di mutuo condizionato.
Contr
Sospesa l'esecuzione, introduceva il giudizio di merito per chiedere il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'istruttoria documentale, con sentenza depositata il
28.12.2022 il Tribunale di Arezzo, riteneva che il contratto di mutuo avesse natura di mutuo agrario per la parte destinata erogata a tale scopo e natura di ordinario mutuo fondiario per la parte erogata allo scopo di estinguere le passività
pregresse nei confronti di altro istituto di credito e respingeva l'eccezione di nullità dello stesso, ritenendo che, in ogni caso, anche volendo qualificare il contratto come mutuo agrario, l'utilizzazione di una parte delle somme erogate al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria non ne produceva la nullità (Cass. 2635/1978) anche perché le restanti somme erogate erano state effettivamente destinate alle attività agricole svolte dal mutuatario. Rigettava
l'eccezione di nullità per superamento dei limiti di finanziabilità alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022. Rigettava
altresì l'eccezione di nullità delle clausole inerenti ai tassi di interesse, che erano adeguatamente determinate mediante il riferimento ai tassi Euribor, e negava l'usurarietà degli stessi che gli opponenti avevano individuato tenendo conto della commissione di estinzione anticipata, giacché la funzione di tale commissione non era quella di remunerare l'erogazione del credito. Negava,
inoltre, che gli interessi moratori fossero usurari, poiché, alla luce dei principi
4 enunciati da Cass. 19587/2020, doveva tenersi conto della maggiorazione prevista per gli interessi moratori come individuata nei decreti ministeriali di rilevazione.
Escludeva, infine, che l'art. 40 Tub precludesse alle parti di pattuire la risoluzione del contratto di mutuo anche in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata,
posto che la norma in questione aveva riguardo solo alle ipotesi di ritardato pagamento. Ritenuto, infine, che il mutuo costituisse un valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., stante l'effettiva erogazione delle somme mutuate mediante accreditamento su apposito conto vincolato infruttifero intestato alla parte mutuataria presso la banca mutuante, così statuiva: <rigetta l'opposizione
all'esecuzione immobiliare n. 321/17 RGE e accerta il diritto di parte attrice di procedere
ad esecuzione forzata nei confronti dei convenuti;
condanna parte convenuta alla
rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.241 per esborsi
e in € 12.088 per onorari oltre (accessori)…>>.
Con citazione notificata in data 25.4.2023 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello per un unico, articolato, motivo con il quale lamentavano l'errata qualificazione del contratto operata dal primo giudice, che aveva distinto nell'ambito del mutuo le due finalità per le quali il finanziamento era stato concesso, qualificando come mutuo fondiario ordinario la parte del finanziamento destinata all'estinzione delle passività pregresse, senza che in alcun punto o capo del contratto fosse stato convenuto o specificato che la porzione del finanziamento che esulava dalle finalità di cui all'art. 43 Tub fosse da qualificare come mutuo fondiario ordinario in luogo di mutuo agrario.
Ribadivano, quindi, che il contratto era da reputarsi nullo per difetto di causa ed eccependo l'illegittimità della sostanziale conversione ex art. 1424 cod. civ.
operata in via officiosa dal primo giudice, con conseguente nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione. Allegavano, al riguardo, che la natura di mutuo agrario era pacificamente rilevabile dal tenore testuale del contratto ove
5 lo scopo del mutuo, espressamente accordato ai sensi degli artt. 43 e 45 Tub, era enunciato in funzione dello svolgimento dell'attività agricola del mutuatario.
Argomentavano che trattandosi di contratto con scopo legale, la pattuita utilizzazione delle somme per scopi diversi ed ulteriori (quali l'estinzione di passività pregresse) comportava l'illiceità del patto distrattivo per difetto di causa e la nullità dell'intero contratto, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 317/2001 e Cass. 26770/2019),
facendo conclusivamente rilevare che nel contratto di mutuo non era rilevabile alcun dato interpretativo da cui poter desumere che le parti avessero inteso stipulare un mutuo fondiario ordinario per le somme da destinare all'estinzione delle passività pregresse ed un mutuo agrario per quelle da erogare in funzione dell'attività agricola del mutuatario, essendo tale ricostruzione arbitrariamente ed officiosamente operata dal primo giudice in assenza di specifiche allegazioni
Contr da parte di
Concludevano come in epigrafe per la declaratoria di nullità, totale o parziale, del mutuo, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e del rapporto di dare/avere tra le parti e declaratoria di nullità del pignoramento.
Contr
Si costituiva illustrando che il mutuo stipulato tra le parti aveva natura di mutuo fondiario ordinario. In denegata ipotesi, allegava che le finalità
del mutuo agrario erano state rispettate, in quanto le somme erogate erano state destinate all'acquisto di un terreno agricolo, operazione che rendeva necessario,
ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, la cancellazione delle pregresse formalità
pregiudizievoli, rimarcando che l'erogazione del mutuo agrario era consentita anche per finalità connesse. Faceva poi rilevare che in ogni caso il mutuo manteneva validità per le somme erogate per lo svolgimento dell'attività agricola
(€ 248.000). Concludeva come per il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
6 Acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini ex art. 352 cod.
proc. civ. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 3.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel contratto di mutuo a rogito notar del 22.1.2007 le parti hanno Per_1
premesso che: <la in accoglimento della domanda Controparte_3
presentata dal signor , ha accordato al medesimo un mutuo di euro Parte_1
350.000,00 ai sensi del Testo Unico approvato con Decreto legislativo 1° settembre 1983,
n. 385, artt. 43 e 45, alle condizioni previste nel presente atto …>>, subito precisando che: <e) scopo del mutuo: 1) acquisto di quote indivise di terreni estesi ettari quattordici
circa con sovrastanti fabbricati in agro del Comune di Anghiari;
2) estinzione anticipata
di un mutuo della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e cancellazione della
relativa ipoteca…>>.
All'art. 1 del contratto di mutuo viene poi ulteriormente precisato che: <la
somma concessa a mutuo dovrà essere utilizzata per l'importo di € 248.703,83 per il
pagamento del saldo prezzo della compravendita di cui all'atto a mio rogito in data odierna
e, per il residuo, per la estinzione anticipata di un finanziamento di originari euro
115.000,00 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e per le spese
connesse>>.
Dal tenore letterale del contratto di mutuo si ricava, dunque, che l'erogazione delle somme mutuate era destinata ad un duplice ed esplicito scopo:
quello prioritario di finanziare un progetto di ampliamento dell'attività agricola del mutuatario mediante l'acquisto di un fondo di circa 14 ettari cui era destinato l'importo maggiore di € 248.703,83 e quello, secondario (€ 115.000,00), volto
7 all'estinzione di alcune passività pregresse verso altro istituto di credito in funzione dell'erogazione del mutuo agrario e della relativa iscrizione ipotecaria.
È pacifico in causa che il mutuo sia stato in concreto destinato alle finalità
e per gli importi sopra indicati e, quindi, che il terreno agricolo di circa 14 ettari sia effettivamente acquistato per incrementare l'attività agricola del mutuatario,
destinando al pagamento del prezzo l'importo mutuato di € 248.703,83, così come ha avuto luogo l'estinzione delle passività pregresse verso un'altra banca al fine di consentire l'iscrizione ipotecaria necessaria per l'erogazione del mutuo agrario.
Ciò premesso in fatto, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Non è, infatti, apprezzabile alcuna deviazione delle somme mutuate dallo scopo cui erano destinate secondo l'esplicita enunciazione contenuta nel contratto di mutuo che, con ogni evidenza, alla luce delle specifiche pattuizioni contrattuali, ha natura di mutuo agrario per l'importo di € 248.703,83, come individualmente determinato e precisato nel contratto, mentre per la restante somma di € 115.000 ha natura di ordinario mutuo fondiario ipotecario,
strumentale alla erogazione del mutuo agrario, esulando la finalità di risanamento delle passività pregresse dallo scopo previsto dall'art. 43 Tub.
Il dato trova riscontro anche all'art. 7 del contratto di mutuo ove, nel prevedere che il mutuo è garantito sussidiariamente dal Fondo Interbancario di
Garanzia (FIG), si distinguono gli importi (rispettivamente pari allo 0,25% e allo
0,30% della somma mutuata) dovuti dal mutuatario <a seconda delle finalità sopra
menzionate>>.
Esclusa la nullità del mutuo fondiario, che non è un mutuo di scopo,
contratto per il risanamento di passività pregresse (v. Cass. 5841/2025), che nel caso di specie, peraltro, rilevano nei confronti di altro e diverso istituto di credito,
va conclusivamente affermato che alcuna nullità per mancanza di causa può
8 ravvisarsi nel caso di specie, ove si è realizzata la causa tipica del contratto di mutuo e gli scopi per i quali il contratto è stato concluso, con l'effettiva destinazione delle somme mutuate al soddisfacimento delle finalità previste e volute da entrambe le parti, come espressamente enunciate nel contratto.
Va inoltre negato che il contratto sia stato concluso in frode alla legge,
poiché, come già correttamente rimarcato dal primo giudice, nel caso di specie le parti non hanno concluso un contratto di mutuo agrario con l'intento di destinare le somme ad altre finalità, ma hanno espressamente pattuito la destinazione di una parte delle somme all'attività agraria del mutuatario ed altra e minore parte a scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui all'art. 43 Tub, seppur strumentali all'erogazione del mutuo agrario.
Il che non rende il contratto nullo, potendo le parti, nella loro autonomia negoziale, prevedere che accanto alla causa tipica del mutuo agrario (certamente sussistente nel caso di specie e prevalente) si accompagnino ulteriori pattuizioni volte a definire l'operazione di finanziamento per finalità diverse da quelle proprie del mutuo agrario ed ottenere la liquidità necessaria per il soddisfacimento di ulteriori esigenze, senza che ciò comporti né l'elusione delle finalità del mutuo di scopo, quale appunto, il mutuo agrario, né la illeceità
dell'operazione finanziaria, volta a realizzare un assetto di interessi complesso,
ma parimenti meritevole di tutela.
Conseguentemente va negato che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione per avere il primo giudice convertito il contratto nullo in altra
species contrattuale, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti,
il primo giudice non ha operato alcuna conversione del contratto nullo, quanto,
piuttosto, ha escluso in radice la nullità del mutuo, procedendo alla sua interpretazione ed alla qualificazione del negozio giuridico posto in essere dalle parti con valutazioni corrette che trovano conferma anche in questa sede.
9 Ma, in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere – ma così non è – che il contratto di mutuo agrario fosse nullo per avere le parti previsto la destinazione di una parte della somma mutuata all'estinzione di passività pregresse presso altro istituto di credito, vi è da rilevare che tale nullità, darebbe comunque luogo ad una nullità parziale, investendo solo l'importo di € 115.000, ma non la restante e maggiore somma mutuata, effettivamente destinata all'attività agricola del mutuatario. In quanto nullità parziale, sussistendone tutti i requisiti, anche formali, essa deve ritenersi sanabile mediante la conversione del contratto nullo,
Contr avendo sin dalla citazione introduttiva del giudizio, invocato la qualificazione del contratto come ordinario contratto di mutuo fondiario, in tal modo manifestando la volontà di mantenerne la validità e gli effetti a tale titolo.
È poi, agevole rilevare che le parti, se avessero conosciuto la nullità
parziale del mutuo, avrebbero comunque concluso il contratto di mutuo fondiario per il risanamento delle passività pregresse, stante la natura strumentale dell'operazione necessaria e strettamente funzionale alla stessa erogazione del mutuo agrario richiesto dal Parte_1
Ne consegue che l'appello va respinto.
Quanto alla istanza formulata dalla parte appellata di “riattivazione” della procedura esecutiva, rileva questa Corte che è rimessa all'iniziativa di parte la riassunzione del processo di esecuzione ai sensi dell'art. 627 cod. proc. civ. nei modi e nei termini di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
10 versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di quale mandataria di Controparte_4 Controparte_2
con atto notificato in data 25.4.2023 avverso la sentenza n. 1366/2022 del
[...]
Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 28.12.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
HI IN
La Presidente
IE LO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
11 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2023 RG vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Elenora della Rina del foro di Perugia con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
APPELLANTI Email_1
E
in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
Contr
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi ,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco del foro di Cosenza;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per gli appellanti: <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnativa e in riforma della Sentenza n.
1366/2022, riportante la data del 27/12/22, pubblicata il 28/12/22, nel procedimento
civile n. 2521/2018 RG, rep n. 2294/22, emessa dal Tribunale civile di Arezzo, in
composizione monocratica (non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per
l'impugnazione): nel merito del gravame: Accertare e dichiarare la deviazione, per
comune accordo delle parti, di una parte fondamentale ed essenziale della somma
finanziata dallo scopo legale tipico previsto per il contratto di mutuo agrario. Per gli
effetti, in via principale, dichiarare la nullità integrale del contratto di mutuo di cui si
discute posto a base della procedura esecutiva di opposizione;
in via subordinata, nella
denegata ipotesi in cui l'adita Giustizia ritenga che non sussista un effetto estensivo della
nullità parziale de qua tale da comportare la nullità integrale dell'intero contratto,
dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo agrario de quo relativamente alla
parte di somma finanziaria avulsa dagli scopi legali tipici di cui all'art 43 T.U.B. con
conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e del rapporto di dare/avere fra le parti;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata procedura esecutiva e, per
gli effetti, emettere declaratoria di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n.
321/2017 di R.G.E. Trib. Arezzo, nonché ordinare la cancellazione della trascrizione
dell'effettuato pignoramento immobiliare con i consequenziali e necessari provvedimenti
tesi a rendere inefficaci gli atti di esecuzione già compiuti. Con condanna di controparte
al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi D.M. n. 55/ 2014, in relazione ad
entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l'appellata: <Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria
istanza, in via preliminare • Riattivare l'esecuzione RGEN 321/17 per i motivi esposti;
nel merito • Sulla base di tutta la documentazione prodotta, accertare la legittimità
dell'esecuzione intrapresa e la legittimità del contratto di mutuo a rogito Notaio Per_1
Notaio in Sansepolcro, del 22/01/2007 (rep. n. 171 racc. n. 126) e dei tassi
[...]
2 d'interesse contrattuali pattuiti con conseguente accertamento del credito vantato dalla
nei confronti dei sigg.ri C.F CP_2 Parte_1
in Anghiari (AR), viale Casale 76 e Acquisti Paola, C.F. CodiceFiscale_1
residente in [...], anche a seguito di C.F._2
una CTU contabile che accerti la legittimità del contratto di mutuo, dei tassi d'interesse
e l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti. Pertanto, si insiste affinchè la causa venga
rimessa sul ruolo per espletare la richiesta CTU contabile. in ogni caso • Con vittoria di
diritti, spese ed onorari oltre IVA e CPA come da legge>>.
I FATTI DI CAUSA
e proponevano opposizione ex art. 615 cod. Parte_1 Parte_2
Contr proc. civ. avverso l'esecuzione intrapresa da in forza del mutuo del 22.1.2007
stipulato ex art. 43 Tub con la dell'importo di € Controparte_3
350.000 con contestuale rilascio, da parte di di garanzia ipotecaria Parte_2
e fideiussoria, assumendo che, trattandosi di credito agrario, il mutuo era da qualificarsi come mutuo di scopo legale tipico, che, tuttavia, era stato in parte utilizzato per estinguere un precedente finanziamento contratto dalla parte mutuataria con conseguente nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1418,
comma 2, cod. civ. ovvero per illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto e attuato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ..
che detta nullità travolgeva l'intero contratto che non sarebbe Parte_3
stato stipulato senza l'estinzione del precedente finanziamento, quale condizione necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria. Eccepivano inoltre la nullità
del contratto: a) per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub;
b)
perché erano previsti tassi di interesse variabili condizionato al tasso Euribor in violazione dell'art. 2 l. 287/1990; c) perché erano stati pattuiti interessi usurari;
d)
Par perché il tasso degli interessi corrispettivi e l erano indicati nel contratto in modo indeterminato. Eccepivano inoltre la nullità dell'art. 8 del contratto che,
3 prevedendo la risoluzione di diritto per il mancato pagamento di una sola rata di ammortamento, violava l'art. 40 Tub, secondo cui il ritardato pagamento poteva giustificare la risoluzione solo quando non venivano pagate sette rate, anche non consecutive, con conseguente venir meno dei presupposti della decadenza dal beneficio del termine dei mutuatari e inidoneità del contratto a costituire un valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., anche perché si trattava di mutuo condizionato.
Contr
Sospesa l'esecuzione, introduceva il giudizio di merito per chiedere il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'istruttoria documentale, con sentenza depositata il
28.12.2022 il Tribunale di Arezzo, riteneva che il contratto di mutuo avesse natura di mutuo agrario per la parte destinata erogata a tale scopo e natura di ordinario mutuo fondiario per la parte erogata allo scopo di estinguere le passività
pregresse nei confronti di altro istituto di credito e respingeva l'eccezione di nullità dello stesso, ritenendo che, in ogni caso, anche volendo qualificare il contratto come mutuo agrario, l'utilizzazione di una parte delle somme erogate al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria non ne produceva la nullità (Cass. 2635/1978) anche perché le restanti somme erogate erano state effettivamente destinate alle attività agricole svolte dal mutuatario. Rigettava
l'eccezione di nullità per superamento dei limiti di finanziabilità alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022. Rigettava
altresì l'eccezione di nullità delle clausole inerenti ai tassi di interesse, che erano adeguatamente determinate mediante il riferimento ai tassi Euribor, e negava l'usurarietà degli stessi che gli opponenti avevano individuato tenendo conto della commissione di estinzione anticipata, giacché la funzione di tale commissione non era quella di remunerare l'erogazione del credito. Negava,
inoltre, che gli interessi moratori fossero usurari, poiché, alla luce dei principi
4 enunciati da Cass. 19587/2020, doveva tenersi conto della maggiorazione prevista per gli interessi moratori come individuata nei decreti ministeriali di rilevazione.
Escludeva, infine, che l'art. 40 Tub precludesse alle parti di pattuire la risoluzione del contratto di mutuo anche in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata,
posto che la norma in questione aveva riguardo solo alle ipotesi di ritardato pagamento. Ritenuto, infine, che il mutuo costituisse un valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., stante l'effettiva erogazione delle somme mutuate mediante accreditamento su apposito conto vincolato infruttifero intestato alla parte mutuataria presso la banca mutuante, così statuiva: <rigetta l'opposizione
all'esecuzione immobiliare n. 321/17 RGE e accerta il diritto di parte attrice di procedere
ad esecuzione forzata nei confronti dei convenuti;
condanna parte convenuta alla
rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.241 per esborsi
e in € 12.088 per onorari oltre (accessori)…>>.
Con citazione notificata in data 25.4.2023 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello per un unico, articolato, motivo con il quale lamentavano l'errata qualificazione del contratto operata dal primo giudice, che aveva distinto nell'ambito del mutuo le due finalità per le quali il finanziamento era stato concesso, qualificando come mutuo fondiario ordinario la parte del finanziamento destinata all'estinzione delle passività pregresse, senza che in alcun punto o capo del contratto fosse stato convenuto o specificato che la porzione del finanziamento che esulava dalle finalità di cui all'art. 43 Tub fosse da qualificare come mutuo fondiario ordinario in luogo di mutuo agrario.
Ribadivano, quindi, che il contratto era da reputarsi nullo per difetto di causa ed eccependo l'illegittimità della sostanziale conversione ex art. 1424 cod. civ.
operata in via officiosa dal primo giudice, con conseguente nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione. Allegavano, al riguardo, che la natura di mutuo agrario era pacificamente rilevabile dal tenore testuale del contratto ove
5 lo scopo del mutuo, espressamente accordato ai sensi degli artt. 43 e 45 Tub, era enunciato in funzione dello svolgimento dell'attività agricola del mutuatario.
Argomentavano che trattandosi di contratto con scopo legale, la pattuita utilizzazione delle somme per scopi diversi ed ulteriori (quali l'estinzione di passività pregresse) comportava l'illiceità del patto distrattivo per difetto di causa e la nullità dell'intero contratto, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 317/2001 e Cass. 26770/2019),
facendo conclusivamente rilevare che nel contratto di mutuo non era rilevabile alcun dato interpretativo da cui poter desumere che le parti avessero inteso stipulare un mutuo fondiario ordinario per le somme da destinare all'estinzione delle passività pregresse ed un mutuo agrario per quelle da erogare in funzione dell'attività agricola del mutuatario, essendo tale ricostruzione arbitrariamente ed officiosamente operata dal primo giudice in assenza di specifiche allegazioni
Contr da parte di
Concludevano come in epigrafe per la declaratoria di nullità, totale o parziale, del mutuo, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e del rapporto di dare/avere tra le parti e declaratoria di nullità del pignoramento.
Contr
Si costituiva illustrando che il mutuo stipulato tra le parti aveva natura di mutuo fondiario ordinario. In denegata ipotesi, allegava che le finalità
del mutuo agrario erano state rispettate, in quanto le somme erogate erano state destinate all'acquisto di un terreno agricolo, operazione che rendeva necessario,
ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, la cancellazione delle pregresse formalità
pregiudizievoli, rimarcando che l'erogazione del mutuo agrario era consentita anche per finalità connesse. Faceva poi rilevare che in ogni caso il mutuo manteneva validità per le somme erogate per lo svolgimento dell'attività agricola
(€ 248.000). Concludeva come per il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
6 Acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini ex art. 352 cod.
proc. civ. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 3.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel contratto di mutuo a rogito notar del 22.1.2007 le parti hanno Per_1
premesso che: <la in accoglimento della domanda Controparte_3
presentata dal signor , ha accordato al medesimo un mutuo di euro Parte_1
350.000,00 ai sensi del Testo Unico approvato con Decreto legislativo 1° settembre 1983,
n. 385, artt. 43 e 45, alle condizioni previste nel presente atto …>>, subito precisando che: <e) scopo del mutuo: 1) acquisto di quote indivise di terreni estesi ettari quattordici
circa con sovrastanti fabbricati in agro del Comune di Anghiari;
2) estinzione anticipata
di un mutuo della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e cancellazione della
relativa ipoteca…>>.
All'art. 1 del contratto di mutuo viene poi ulteriormente precisato che: <la
somma concessa a mutuo dovrà essere utilizzata per l'importo di € 248.703,83 per il
pagamento del saldo prezzo della compravendita di cui all'atto a mio rogito in data odierna
e, per il residuo, per la estinzione anticipata di un finanziamento di originari euro
115.000,00 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e per le spese
connesse>>.
Dal tenore letterale del contratto di mutuo si ricava, dunque, che l'erogazione delle somme mutuate era destinata ad un duplice ed esplicito scopo:
quello prioritario di finanziare un progetto di ampliamento dell'attività agricola del mutuatario mediante l'acquisto di un fondo di circa 14 ettari cui era destinato l'importo maggiore di € 248.703,83 e quello, secondario (€ 115.000,00), volto
7 all'estinzione di alcune passività pregresse verso altro istituto di credito in funzione dell'erogazione del mutuo agrario e della relativa iscrizione ipotecaria.
È pacifico in causa che il mutuo sia stato in concreto destinato alle finalità
e per gli importi sopra indicati e, quindi, che il terreno agricolo di circa 14 ettari sia effettivamente acquistato per incrementare l'attività agricola del mutuatario,
destinando al pagamento del prezzo l'importo mutuato di € 248.703,83, così come ha avuto luogo l'estinzione delle passività pregresse verso un'altra banca al fine di consentire l'iscrizione ipotecaria necessaria per l'erogazione del mutuo agrario.
Ciò premesso in fatto, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Non è, infatti, apprezzabile alcuna deviazione delle somme mutuate dallo scopo cui erano destinate secondo l'esplicita enunciazione contenuta nel contratto di mutuo che, con ogni evidenza, alla luce delle specifiche pattuizioni contrattuali, ha natura di mutuo agrario per l'importo di € 248.703,83, come individualmente determinato e precisato nel contratto, mentre per la restante somma di € 115.000 ha natura di ordinario mutuo fondiario ipotecario,
strumentale alla erogazione del mutuo agrario, esulando la finalità di risanamento delle passività pregresse dallo scopo previsto dall'art. 43 Tub.
Il dato trova riscontro anche all'art. 7 del contratto di mutuo ove, nel prevedere che il mutuo è garantito sussidiariamente dal Fondo Interbancario di
Garanzia (FIG), si distinguono gli importi (rispettivamente pari allo 0,25% e allo
0,30% della somma mutuata) dovuti dal mutuatario <a seconda delle finalità sopra
menzionate>>.
Esclusa la nullità del mutuo fondiario, che non è un mutuo di scopo,
contratto per il risanamento di passività pregresse (v. Cass. 5841/2025), che nel caso di specie, peraltro, rilevano nei confronti di altro e diverso istituto di credito,
va conclusivamente affermato che alcuna nullità per mancanza di causa può
8 ravvisarsi nel caso di specie, ove si è realizzata la causa tipica del contratto di mutuo e gli scopi per i quali il contratto è stato concluso, con l'effettiva destinazione delle somme mutuate al soddisfacimento delle finalità previste e volute da entrambe le parti, come espressamente enunciate nel contratto.
Va inoltre negato che il contratto sia stato concluso in frode alla legge,
poiché, come già correttamente rimarcato dal primo giudice, nel caso di specie le parti non hanno concluso un contratto di mutuo agrario con l'intento di destinare le somme ad altre finalità, ma hanno espressamente pattuito la destinazione di una parte delle somme all'attività agraria del mutuatario ed altra e minore parte a scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui all'art. 43 Tub, seppur strumentali all'erogazione del mutuo agrario.
Il che non rende il contratto nullo, potendo le parti, nella loro autonomia negoziale, prevedere che accanto alla causa tipica del mutuo agrario (certamente sussistente nel caso di specie e prevalente) si accompagnino ulteriori pattuizioni volte a definire l'operazione di finanziamento per finalità diverse da quelle proprie del mutuo agrario ed ottenere la liquidità necessaria per il soddisfacimento di ulteriori esigenze, senza che ciò comporti né l'elusione delle finalità del mutuo di scopo, quale appunto, il mutuo agrario, né la illeceità
dell'operazione finanziaria, volta a realizzare un assetto di interessi complesso,
ma parimenti meritevole di tutela.
Conseguentemente va negato che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione per avere il primo giudice convertito il contratto nullo in altra
species contrattuale, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti,
il primo giudice non ha operato alcuna conversione del contratto nullo, quanto,
piuttosto, ha escluso in radice la nullità del mutuo, procedendo alla sua interpretazione ed alla qualificazione del negozio giuridico posto in essere dalle parti con valutazioni corrette che trovano conferma anche in questa sede.
9 Ma, in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere – ma così non è – che il contratto di mutuo agrario fosse nullo per avere le parti previsto la destinazione di una parte della somma mutuata all'estinzione di passività pregresse presso altro istituto di credito, vi è da rilevare che tale nullità, darebbe comunque luogo ad una nullità parziale, investendo solo l'importo di € 115.000, ma non la restante e maggiore somma mutuata, effettivamente destinata all'attività agricola del mutuatario. In quanto nullità parziale, sussistendone tutti i requisiti, anche formali, essa deve ritenersi sanabile mediante la conversione del contratto nullo,
Contr avendo sin dalla citazione introduttiva del giudizio, invocato la qualificazione del contratto come ordinario contratto di mutuo fondiario, in tal modo manifestando la volontà di mantenerne la validità e gli effetti a tale titolo.
È poi, agevole rilevare che le parti, se avessero conosciuto la nullità
parziale del mutuo, avrebbero comunque concluso il contratto di mutuo fondiario per il risanamento delle passività pregresse, stante la natura strumentale dell'operazione necessaria e strettamente funzionale alla stessa erogazione del mutuo agrario richiesto dal Parte_1
Ne consegue che l'appello va respinto.
Quanto alla istanza formulata dalla parte appellata di “riattivazione” della procedura esecutiva, rileva questa Corte che è rimessa all'iniziativa di parte la riassunzione del processo di esecuzione ai sensi dell'art. 627 cod. proc. civ. nei modi e nei termini di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
10 versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di quale mandataria di Controparte_4 Controparte_2
con atto notificato in data 25.4.2023 avverso la sentenza n. 1366/2022 del
[...]
Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 28.12.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
HI IN
La Presidente
IE LO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
11 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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