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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2741 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Taura, via Monacelli, n. 83, presso l'avv. Parte_1
Rocco Mazza (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento delle giornate
1 agricole relativamente all'anno 2017, contestato mediante ricorso amministrativo del 26.05.2022, in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola durante il periodo suindicato, per un totale di 102 giornate di lavoro.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante agricola in favore e alle dipendenze della Ditta Azienda Agricola GN RA, corrente in Francica alla via Fratelli
Bandiera snc, per un numero di 22 giornate lavorative per l'anno 2020 per un totale di 22 giornate;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare nulli ed illegittimi i provvedimenti di disconoscimento in questa sede impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate per ciascuno degli anni in questione (102 giornate nell'anno
2017), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;
3) Condannare ed ordinare all in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma presso la Sede C.le CP_1 dell'Istituto, Via Ciro il Grande, Roma Eur, a provvedere alla relativa iscrizione. 4) Condannare, infine, il soggetto resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le avverse CP_1 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del comune di
Francica, in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole emesse dall'Ente previdenziale in relazione all'anno 2017 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 1.08.2017 al 21.12.2017), stante il suo effettivo svolgimento dell'attiva lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di GN RA.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020006205/DDL del 10.09.2021), riguardante il periodo intercorrente fra il 1.01.2017 e il 31.12.2020, effettuato presso l'azienda agricola di GN RA
– proprietaria e conduttrice di molteplici terreni siti nei comuni di Francica e Mileto, pari a circa
60 ettari, presso cui prestavano l'attività lavorativa, all'incirca 10/12 braccianti – la cui verifica ha
2 condotto alla percezione di un'antieconomicità dell'attività di impresa e un'attività di lavoro fittizia, finalizzata all'indebita percezione, da parte dei lavoratori, di prestazioni assistenziali e previdenziali.
4. Tuttavia, dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio è emerso la concreta dipendenza della lavoratrice all'azienda agricola di GN RA, con consequenziale effettivo svolgimento della sua attività lavorativa bracciantile.
5. Infatti, all'udienza del 17.04.2025, i testimoni GN RA e , hanno Testimone_1 confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di lavoro agricolo durante il periodo in contestazione. In particolare, la teste GN riferiva che: «conosco la ricorrente perché ha lavorato con me nel 2017 io gestisco l'attività dal 2010. La ricorrente ha lavorato solo nel 2017.
Anche io lavoro con la ricorrente. Mettevamo le reti, pulivamo il fondo dei terreni e raccoglievamo le olive. La ricorrente ha lavorato solo nel 2017 Da agosto a dicembre. La ricorrente lavorava 7 ore al giorno. Ha lavorato sempre e solo da agosto a dicembre. La ricorrente iniziava alle 7,00 e dalle
12,00 alle 12,45 faceva pausa pranzo e poi terminava alle 16,00. Lavorava dal lunedì al venerdì ed alle volte anche il sabato. Prendeva di paga quello che c'era scritto sulla busta paga, dipendeva da quanti giorni al mese lavorava, erano circa 42 euro al giorno. Lavorava 15 o 20 giorni al mese a seconda delle esigenze. La ricorrente ha lavorato a Francica nei terreni Martino, Mesiano,
Santobruno, Terrreno Ligonio a Mileto, terreno Mamone. ero io a dire alla ricorrente quello che doveva fare. Non ricordo quanto la ricorrente costasse di contributi. Pagavo la ricorrente con i soldi che percepivo con la vendita dell'olio e con quanto percepivo come integrazione agricola. Li pagavo io ma se ne occupava il consulente per le buste paga».
5.1. La teste ha, altresì, riferito: «conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1 insieme per la GN. La ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2017 Abbiamo lavorato per la raccolta delle olive e la pulizia dei terreni. Abbiamo lavorato nella zona dell'oliveto, Lagonio,
Mammone, Martino e Sanbruno. Ci incontravamo alle 7,00 e poi ci spostavamo in base a dove
RA GN ci diceva che dovevamo andare. Arrivavamo circa verso le 7,15 e lavoravamo fino alle 12,00 e poi pausa pranzo fino alle 12,45 circa e poi terminavamo alle 15,45/16,00 normalmente iniziavamo ad agosto fino a dicembre. Lavoravano 22/23 giornate al mese. La paga tra i 43 ed i 45 euro al giorno. lavoravamo dal lunedì al venerdì ed il sabato solo ogni tanto. Era
RA GN che ci diceva quello che dovevamo fare».
6. Pertanto, stante l'attendibilità dei testi escussi, le risultanze sono sostanzialmente concordi.
Pertanto, quanto emerso in sede di istruttoria è utile per ritenere adeguatamente provata la fondatezza del ricorso.
3 Né peraltro l'istituto resistente ha offerto altri elementi di prova, utili a confutare le predette risultanze.
7. La ricorrente, dunque, ha diritto di essere reinserita negli elenchi bracciantili del comune di
Francica, per il numero di giornate effettivamente prestate nel 2017. Il ricorso deve, per tali motivi, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della serialità della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a essere reinserita Parte_1 negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per l'anno 2017;
- condanna a reinserire la ricorrente negli elenchi bracciantili del comune di Francica, CP_1 per le 102 giornate di lavoro prestate nel 2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Taura, via Monacelli, n. 83, presso l'avv. Parte_1
Rocco Mazza (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento delle giornate
1 agricole relativamente all'anno 2017, contestato mediante ricorso amministrativo del 26.05.2022, in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola durante il periodo suindicato, per un totale di 102 giornate di lavoro.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante agricola in favore e alle dipendenze della Ditta Azienda Agricola GN RA, corrente in Francica alla via Fratelli
Bandiera snc, per un numero di 22 giornate lavorative per l'anno 2020 per un totale di 22 giornate;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare nulli ed illegittimi i provvedimenti di disconoscimento in questa sede impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate per ciascuno degli anni in questione (102 giornate nell'anno
2017), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;
3) Condannare ed ordinare all in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma presso la Sede C.le CP_1 dell'Istituto, Via Ciro il Grande, Roma Eur, a provvedere alla relativa iscrizione. 4) Condannare, infine, il soggetto resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le avverse CP_1 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del comune di
Francica, in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole emesse dall'Ente previdenziale in relazione all'anno 2017 (per 102 giornate, mediante contratto di lavoro decorrente dal 1.08.2017 al 21.12.2017), stante il suo effettivo svolgimento dell'attiva lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di GN RA.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020006205/DDL del 10.09.2021), riguardante il periodo intercorrente fra il 1.01.2017 e il 31.12.2020, effettuato presso l'azienda agricola di GN RA
– proprietaria e conduttrice di molteplici terreni siti nei comuni di Francica e Mileto, pari a circa
60 ettari, presso cui prestavano l'attività lavorativa, all'incirca 10/12 braccianti – la cui verifica ha
2 condotto alla percezione di un'antieconomicità dell'attività di impresa e un'attività di lavoro fittizia, finalizzata all'indebita percezione, da parte dei lavoratori, di prestazioni assistenziali e previdenziali.
4. Tuttavia, dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio è emerso la concreta dipendenza della lavoratrice all'azienda agricola di GN RA, con consequenziale effettivo svolgimento della sua attività lavorativa bracciantile.
5. Infatti, all'udienza del 17.04.2025, i testimoni GN RA e , hanno Testimone_1 confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di lavoro agricolo durante il periodo in contestazione. In particolare, la teste GN riferiva che: «conosco la ricorrente perché ha lavorato con me nel 2017 io gestisco l'attività dal 2010. La ricorrente ha lavorato solo nel 2017.
Anche io lavoro con la ricorrente. Mettevamo le reti, pulivamo il fondo dei terreni e raccoglievamo le olive. La ricorrente ha lavorato solo nel 2017 Da agosto a dicembre. La ricorrente lavorava 7 ore al giorno. Ha lavorato sempre e solo da agosto a dicembre. La ricorrente iniziava alle 7,00 e dalle
12,00 alle 12,45 faceva pausa pranzo e poi terminava alle 16,00. Lavorava dal lunedì al venerdì ed alle volte anche il sabato. Prendeva di paga quello che c'era scritto sulla busta paga, dipendeva da quanti giorni al mese lavorava, erano circa 42 euro al giorno. Lavorava 15 o 20 giorni al mese a seconda delle esigenze. La ricorrente ha lavorato a Francica nei terreni Martino, Mesiano,
Santobruno, Terrreno Ligonio a Mileto, terreno Mamone. ero io a dire alla ricorrente quello che doveva fare. Non ricordo quanto la ricorrente costasse di contributi. Pagavo la ricorrente con i soldi che percepivo con la vendita dell'olio e con quanto percepivo come integrazione agricola. Li pagavo io ma se ne occupava il consulente per le buste paga».
5.1. La teste ha, altresì, riferito: «conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1 insieme per la GN. La ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2017 Abbiamo lavorato per la raccolta delle olive e la pulizia dei terreni. Abbiamo lavorato nella zona dell'oliveto, Lagonio,
Mammone, Martino e Sanbruno. Ci incontravamo alle 7,00 e poi ci spostavamo in base a dove
RA GN ci diceva che dovevamo andare. Arrivavamo circa verso le 7,15 e lavoravamo fino alle 12,00 e poi pausa pranzo fino alle 12,45 circa e poi terminavamo alle 15,45/16,00 normalmente iniziavamo ad agosto fino a dicembre. Lavoravano 22/23 giornate al mese. La paga tra i 43 ed i 45 euro al giorno. lavoravamo dal lunedì al venerdì ed il sabato solo ogni tanto. Era
RA GN che ci diceva quello che dovevamo fare».
6. Pertanto, stante l'attendibilità dei testi escussi, le risultanze sono sostanzialmente concordi.
Pertanto, quanto emerso in sede di istruttoria è utile per ritenere adeguatamente provata la fondatezza del ricorso.
3 Né peraltro l'istituto resistente ha offerto altri elementi di prova, utili a confutare le predette risultanze.
7. La ricorrente, dunque, ha diritto di essere reinserita negli elenchi bracciantili del comune di
Francica, per il numero di giornate effettivamente prestate nel 2017. Il ricorso deve, per tali motivi, trovare accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della serialità della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a essere reinserita Parte_1 negli elenchi bracciantili del comune di Francica, per l'anno 2017;
- condanna a reinserire la ricorrente negli elenchi bracciantili del comune di Francica, CP_1 per le 102 giornate di lavoro prestate nel 2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 26.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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