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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
1894/2023 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Fanizzi appellante
e
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia appellato
***** Svolgimento del processo Con ricorso del 16 luglio 2020 proponeva opposizione innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Brindisi avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. V/20011Z/2020 (prot. n. 1616/2020) del 27.03.2020, emesso dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. 145, co. CP_1 5 e 10, C.d.S., rilevandone l'illegittimità e/o nullità per una serie di motivi, tra cui la violazione e falsa applicazione del menzionato articolo;
l'insufficienza di prove in ordine alla responsabilità del conducente;
la mancata contestazione immediata dell'infrazione; l'omessa attestazione di conformità e assenza di sottoscrizione;
nonchè l'illegittimità della modalità di notifica del verbale di accertamento. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento del verbale impugnato con condanna alle spese di lite dell'ente convenuto. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.10.2020 si costituiva in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace, il il quale insisteva nel rigetto del ricorso, rilevando come la Controparte_1 violazione fosse stata contestata a seguito di puntuali accertamenti sulla dinamica del sinistro effettuati dal Comando di Polizia Municipale. Istruito il giudizio di primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e l'escussione dei testimoni, con la sentenza n. 1736 del 9/21 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Brindisi ha rigettato il ricorso e confermato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese di lite. Con ricorso in appello del 21.06.2023 ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, ritenendo che il Giudice di Pace avrebbe fatto applicazione di un principio (quello della “precedenza di fatto”) inconferente l'oggetto del contendere e mai discusso e/o sollevato da alcuna delle parti in corso di causa, con conseguente e ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 101 c.p.c.. L'odierno appellante ha, inoltre, dedotto come il Giudice di prime cure avrebbe ignorato le risultanze dell'istruttoria di primo grado, da cui sarebbe risultata l'insussistenza dell'evento posto alla base dell'irrogazione della sanzione gravata, e avrebbe confermato l'applicazione dell'art. 145 co. 5 e 10 C.d.S. in assenza della violazione ivi prescritta e non tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria di causa. Il ha, quindi, chiesto l'accoglimento Pt_1 dell'appello e, per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/20011Z/2020 del 27.3.2020, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi nel presente giudizio, il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendone il rigetto e precisando come la tesi esposta dall'appellante non consentirebbe di superare gli inequivocabili dati di fatto riscontrati dalla Polizia Locale. L'
[...] ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello, con ogni ulteriore conseguenza anche in CP_3 ordine alle spese di lite. Con ordinanza del 27.05.2024 la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, in cui la stessa viene decisa come segue.
Motivi della decisione L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno. Nel presente giudizio di impugnazione l'appellante ha lamentato l'illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, nonché l'erronea valutazione effettuata da quest'ultimo degli elementi probatori acquisiti. In particolare, ha criticato le conclusioni cui sarebbe giunto il Giudice di primo grado laddove questi, omettendo una qualsivoglia pronuncia su tutti i motivi di ricorso del primo grado e ignorando le risultanze dell'istruttoria di causa, avrebbe ritenuto legittimo l'operato degli agenti della Polizia Municipale di e confermato il verbale impugnato CP_1 in applicazione del principio della “precedenza di fatto”; principio che, ad avviso dell'appellante, non avrebbe alcuna attinenza con l'oggetto del contendere dell'odierna controversia, concernente, invece, l'opposizione ad una sanzione amministrativa irrogata per una violazione al Codice della Strada dedotta e non accertata dalla P.M. di come risulterebbe dalla prova testimoniale espletata e CP_1 dalla relazione di consulenza tecnica di parte depositata in atti.
Ebbene, nella fattispecie in esame la contestazione mossa all'esponente è quella di aver violato l'art. 145 commi 5-10 del C.d.S. poiché “l'anno 2020 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 11:30 circa, alla guida del veicolo suindicato, provenendo da via Alfredo Cappellini e immettendosi in via Pola, ha omesso di dare la precedenza al veicolo tipo autovettura marca Honda immatricolato con targa EW551AK proveniente dalla sua destra ed in transito su viale Pola con direzione di marcia via
Francesco Rodio, nonostante nel proprio senso di marcia fosse installato segnale verticale di
“fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II 37 art. 107 del regolamento di attuazione del codice della strada”. Il predetto verbale è stato emesso dagli Agenti di P.M. di Ostuni a seguito dell'incidente occorso al il giorno 27.03.2020 in all'incrocio tra Viale Pola e Via Duca Pt_1 CP_1
Castromediano.
Sul punto, giova dare atto che l'art. 204 - bis Codice della Strada prevede che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme sulla circolazione è regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, il quale, a sua volta, prevede al primo comma che "Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 - bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo". In particolare, per quanto concerne la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ed il relativo riparto dell'onere probatorio, si rammenta come l'oggetto di siffatto giudizio consista non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Cass. civ., 24/01/2019, n. 1921).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. civ., 07/03/2007, n. 5277).
Dunque, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Dunque, il Giudice, al quale sono riconosciuti poteri istruttori, deve pronunciarsi, non tanto sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio. Pertanto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, va mantenuto il principio, secondo il quale l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civ., 23/02/2018, n. 4424).
Giova, altresì, rammentare il consolidato principio per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. civ., 01/04/2019, n. 9037). Nella fattispecie de quo, avendo il nel giudizio di primo grado, impugnato il verbale Pt_1 di contestazione per cui è causa eccependo, in particolare, l'inesistenza della violazione contestata e la carenza di istruttoria e di motivazione, spettava dunque all'Ente convenuto fornire prove sufficienti a sostegno della propria pretesa, da cui risultasse con certezza la responsabilità di Parte_1 in merito alla contestata violazione di cui all'art. 145, co. 5 e 10, C.d.S., per aver “omesso di dare la precedenza al veicolo tipo autovettura marca Honda immatricolato con targa EW551AK proveniente dalla sua destra ed in transito su viale Pola con direzione di marcia via Francesco Rodio, nonostante nel proprio senso di marcia fosse installato segnale verticale di “fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II 37 art. 107 del regolamento di attuazione del codice della strada”. Ebbene, si rileva come nel corso dell'istruttoria di primo grado sia emerso dalle dichiarazioni rese dai testi e -escussi all'udienza del 18.11.2021- come Tes_1 Testimone_2 Parte_1
si sia fermato al segnale di “stop” presente all'incrocio tra via Cappellini e Viale Pola,
[...] arrestando la marcia del veicolo condotto.
In particolare, il teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 2) delle Tes_1 richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo (“Se vero che, giunto all'incrocio tra Via Cappellini e Viale Pola, si fermava sulla striscia di arresto rispettando il segnale verticale di STOP esistente sulla medesima via”), precisando che: “… al momento del sinistro ero fermo, a piedi, sul marciapiede che insiste tra via Cappellini e Viale Pola, davanti al fioraio “Floritalia” presso cui lavoro ed ero fuori dal negozio a fumarmi una sigaretta. Preciso di essere stato il primo ad intervenire e prestare soccorso al momento del sinistro…”. Il teste ha, altresì, confermato la circostanza di cui al capitolo 3) delle richieste istruttorie (ossia “se vero che, in quello stesso momento, nessuna macchina cui dare precedenza proveniva da via Pola”), precisando “di aver visto che nessuna macchina proveniva in quel momento da Viale Pola perché ero proprio all'angolo tra Via Cappellini e la stessa Via Pola, per cui avevo la visuale di tutto. Preciso altresì che in quel periodo circolavano pochissime auto a causa delle restrizioni per la pandemia”. Per quanto concerne poi la posizione del veicolo al momento dell'impatto, il teste ha Tes_1 dichiarato: “Preciso che, al momento dell'impatto, il sig. aveva già attraversato l'incrocio Pt_1
Via Cappellini-Viale Pola e stava per immettersi in via Duca Castromediano. Preciso che la macchina Honda proveniva da Viale Pola, sulla destra rispetto a Via Capellini e scendeva Viale
Pola, circolando molto a destra rispetto alla corsia di marcia, perchè non c'erano macchine parcheggiate sulle strisce blu…”. Tali circostanze di fatto sono state confermate anche dalla teste , escussa anche Testimone_2 lei all'udienza del 18.11.2021, la quale, nel confermare la circostanza di cui al capitolo 2) delle richieste istruttorie, ha dichiarato: “… ho prestato molta attenzione alla circostanza che il sig.
si sia fermato al segnale di STOP. Preciso che in quel momento non circolavano auto e Pt_1 c'era il deserto perché eravamo nel pieno periodo COVID..”. La teste ha anche precisato: “..dalla mia posizione, vedevo perfettamente la macchina ferma guidata dal sig. , mentre vedevo viale Pola solo all'incrocio tra via Duca Castromediano e Pt_1 via Cappellini… Preciso che il sig. stava per immettersi su Via Duca Castromediano, dove Pt_1 ero io, a piedi, con il mio cane e preciso che all'improvviso sopraggiungeva la macchina Honda che procedeva ad altissima velocità, perché è arrivata all'improvviso e ha travolto la macchina del sig.
schiacciandola all'angolo della palazzina tra via Duca Castromediano e Viale Pola, Pt_1 proprio dal lato dove mi trovavo io…Preciso che per tirare fuori il sig. dal lato passeggero, Pt_1
è stata prima spostata la macchina Honda e poi è stata tagliata la sportella dal lato passeggeri.. Preciso che la macchina Honda non provava assolutamente a frenare perché arrivava all'improvviso ed io ho sentito il forte rumore dell'impatto”. Dunque, dalle dichiarazioni testimoniali rese da entrambi i testi e Tes_1 Tes_2 risulta come si sia fermato al segnale di “stop” presente all'incrocio tra via
[...] Parte_1
Cappellini e Viale Pola, arrestando la marcia del veicolo condotto. Ebbene, il principale motivo di censura, che deve ritenersi assorbente rispetto a tutte le doglianze mosse avverso il suddetto verbale, attiene proprio alla “Violazione e Falsa applicazione art. 145 NcdS. Violazione art. 2700 c.c. Violazione art. 116 cpc. Difetto di istruttoria. Motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alle risultanze della difesa del sig. , dell'istruttoria Pt_1 compiuta in corso di causa e della documentazione probatoria offerta a sostegno dell'opposizione”, lamentando come la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver il Giudice di Pace di Brindisi non tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di primo grado. Nel giudizio di primo grado è stato anche escusso il teste , agente della Testimone_3
Polizia Locale di il quale ha dichiarato di essere intervenuto sul luogo del sinistro cinque – CP_1 dieci minuti dopo l'accaduto, precisando che “la dinamica del sinistro è stata ricostruita in base alla visione dei danni riportati dai veicoli, dalla posizione statica degli stessi, dalle caratteristiche della località..”. In merito alla posizione dei veicoli ha poi dichiarato: “posso dire che la OR FI era ancora nella posizione statica assunta dopo l'urto, ovvero con il fianco sx contro lo spigolo di un fabbricato. L'altro veicolo si trovava al centro della strada ma non ricordo se fosse stato spostato..”.
Ebbene, per quanto attiene la posizione statica del veicolo Honda, ossia se lo stesso fosse stato o meno spostato, la teste ha dichiarato che “per tirare fuori il sig. dal lato Testimone_2 Pt_1 passeggero, è stata prima spostata la macchina Honda e poi è stata tagliata la sportella dal lato passeggeri..”. Circostanza, questa, che appare molto plausibile, oltre che desumibile anche dai fotogrammi prodotti in atti. Dunque, dall'istruttoria orale espletata in primo grado è emerso come l'odierno appellante si sia fermato al segnale di “stop”, arrestando la marcia del proprio veicolo;
mentre, l' CP_3 non ha fornito prove sufficienti a sostegno della propria pretesa, non ravvisandosi, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado, elementi utili a cristallizzare con certezza la responsabilità del Pt_1
L'esame di queste censure risulta assorbente rispetto alle altre, essendo sufficiente a configurare, nella causa in questione, il mancato adempimento all'onere probatorio da parte del non avendo quest'ultimo fornito la prova della legittimità della propria pretesa Controparte_1 sanzionatoria, nonostante sul punto vi fossero state precise e tempestive contestazioni del ricorrente.
Pertanto, alla luce della corretta applicazione dei principi giuridici in materia innanzi richiamati, in assenza di elementi certi e provati idonei a supportare e suffragare la contestazione elevata a , si deve concludere per la fondatezza dell'odierno appello. Parte_1 Per le motivazioni innanzi riportate, l'appello proposto deve essere accolto e la sentenza del primo grado di giudizio riformata, con conseguente annullamento del verbale di accertamento n.
V/20011Z/2020.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1894/2023 introdotta da nei Parte_1 confronti del in persona del suo l.r.p.t., ogni contraria domanda, istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. (prot. n. 1616/2020) del NumeroDiPa_1
27.03.2020 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di CP_1
2) condanna il al pagamento delle spese processuali del primo e secondo Controparte_1 grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Fanizzi Rosa, che vengono così liquidate: a) per il primo grado in complessive € 216,00, di cui € 43,00 per spese ed € 173,00 a titolo di onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
b) per il presente giudizio, in complessive € 396,50 di cui € 64,50 per spese ed € 332,00 a titolo di onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 03.02.2025 con sentenza di cui viene data lettura e che viene depositata in cancelleria in modalità telematica.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra Palma.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
1894/2023 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Fanizzi appellante
e
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia appellato
***** Svolgimento del processo Con ricorso del 16 luglio 2020 proponeva opposizione innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Brindisi avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. V/20011Z/2020 (prot. n. 1616/2020) del 27.03.2020, emesso dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. 145, co. CP_1 5 e 10, C.d.S., rilevandone l'illegittimità e/o nullità per una serie di motivi, tra cui la violazione e falsa applicazione del menzionato articolo;
l'insufficienza di prove in ordine alla responsabilità del conducente;
la mancata contestazione immediata dell'infrazione; l'omessa attestazione di conformità e assenza di sottoscrizione;
nonchè l'illegittimità della modalità di notifica del verbale di accertamento. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento del verbale impugnato con condanna alle spese di lite dell'ente convenuto. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.10.2020 si costituiva in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace, il il quale insisteva nel rigetto del ricorso, rilevando come la Controparte_1 violazione fosse stata contestata a seguito di puntuali accertamenti sulla dinamica del sinistro effettuati dal Comando di Polizia Municipale. Istruito il giudizio di primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e l'escussione dei testimoni, con la sentenza n. 1736 del 9/21 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Brindisi ha rigettato il ricorso e confermato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese di lite. Con ricorso in appello del 21.06.2023 ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, ritenendo che il Giudice di Pace avrebbe fatto applicazione di un principio (quello della “precedenza di fatto”) inconferente l'oggetto del contendere e mai discusso e/o sollevato da alcuna delle parti in corso di causa, con conseguente e ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 101 c.p.c.. L'odierno appellante ha, inoltre, dedotto come il Giudice di prime cure avrebbe ignorato le risultanze dell'istruttoria di primo grado, da cui sarebbe risultata l'insussistenza dell'evento posto alla base dell'irrogazione della sanzione gravata, e avrebbe confermato l'applicazione dell'art. 145 co. 5 e 10 C.d.S. in assenza della violazione ivi prescritta e non tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria di causa. Il ha, quindi, chiesto l'accoglimento Pt_1 dell'appello e, per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/20011Z/2020 del 27.3.2020, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi nel presente giudizio, il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendone il rigetto e precisando come la tesi esposta dall'appellante non consentirebbe di superare gli inequivocabili dati di fatto riscontrati dalla Polizia Locale. L'
[...] ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello, con ogni ulteriore conseguenza anche in CP_3 ordine alle spese di lite. Con ordinanza del 27.05.2024 la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, in cui la stessa viene decisa come segue.
Motivi della decisione L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno. Nel presente giudizio di impugnazione l'appellante ha lamentato l'illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, nonché l'erronea valutazione effettuata da quest'ultimo degli elementi probatori acquisiti. In particolare, ha criticato le conclusioni cui sarebbe giunto il Giudice di primo grado laddove questi, omettendo una qualsivoglia pronuncia su tutti i motivi di ricorso del primo grado e ignorando le risultanze dell'istruttoria di causa, avrebbe ritenuto legittimo l'operato degli agenti della Polizia Municipale di e confermato il verbale impugnato CP_1 in applicazione del principio della “precedenza di fatto”; principio che, ad avviso dell'appellante, non avrebbe alcuna attinenza con l'oggetto del contendere dell'odierna controversia, concernente, invece, l'opposizione ad una sanzione amministrativa irrogata per una violazione al Codice della Strada dedotta e non accertata dalla P.M. di come risulterebbe dalla prova testimoniale espletata e CP_1 dalla relazione di consulenza tecnica di parte depositata in atti.
Ebbene, nella fattispecie in esame la contestazione mossa all'esponente è quella di aver violato l'art. 145 commi 5-10 del C.d.S. poiché “l'anno 2020 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 11:30 circa, alla guida del veicolo suindicato, provenendo da via Alfredo Cappellini e immettendosi in via Pola, ha omesso di dare la precedenza al veicolo tipo autovettura marca Honda immatricolato con targa EW551AK proveniente dalla sua destra ed in transito su viale Pola con direzione di marcia via
Francesco Rodio, nonostante nel proprio senso di marcia fosse installato segnale verticale di
“fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II 37 art. 107 del regolamento di attuazione del codice della strada”. Il predetto verbale è stato emesso dagli Agenti di P.M. di Ostuni a seguito dell'incidente occorso al il giorno 27.03.2020 in all'incrocio tra Viale Pola e Via Duca Pt_1 CP_1
Castromediano.
Sul punto, giova dare atto che l'art. 204 - bis Codice della Strada prevede che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme sulla circolazione è regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, il quale, a sua volta, prevede al primo comma che "Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 - bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo". In particolare, per quanto concerne la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ed il relativo riparto dell'onere probatorio, si rammenta come l'oggetto di siffatto giudizio consista non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Cass. civ., 24/01/2019, n. 1921).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. civ., 07/03/2007, n. 5277).
Dunque, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Dunque, il Giudice, al quale sono riconosciuti poteri istruttori, deve pronunciarsi, non tanto sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio. Pertanto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, va mantenuto il principio, secondo il quale l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civ., 23/02/2018, n. 4424).
Giova, altresì, rammentare il consolidato principio per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. civ., 01/04/2019, n. 9037). Nella fattispecie de quo, avendo il nel giudizio di primo grado, impugnato il verbale Pt_1 di contestazione per cui è causa eccependo, in particolare, l'inesistenza della violazione contestata e la carenza di istruttoria e di motivazione, spettava dunque all'Ente convenuto fornire prove sufficienti a sostegno della propria pretesa, da cui risultasse con certezza la responsabilità di Parte_1 in merito alla contestata violazione di cui all'art. 145, co. 5 e 10, C.d.S., per aver “omesso di dare la precedenza al veicolo tipo autovettura marca Honda immatricolato con targa EW551AK proveniente dalla sua destra ed in transito su viale Pola con direzione di marcia via Francesco Rodio, nonostante nel proprio senso di marcia fosse installato segnale verticale di “fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II 37 art. 107 del regolamento di attuazione del codice della strada”. Ebbene, si rileva come nel corso dell'istruttoria di primo grado sia emerso dalle dichiarazioni rese dai testi e -escussi all'udienza del 18.11.2021- come Tes_1 Testimone_2 Parte_1
si sia fermato al segnale di “stop” presente all'incrocio tra via Cappellini e Viale Pola,
[...] arrestando la marcia del veicolo condotto.
In particolare, il teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 2) delle Tes_1 richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo (“Se vero che, giunto all'incrocio tra Via Cappellini e Viale Pola, si fermava sulla striscia di arresto rispettando il segnale verticale di STOP esistente sulla medesima via”), precisando che: “… al momento del sinistro ero fermo, a piedi, sul marciapiede che insiste tra via Cappellini e Viale Pola, davanti al fioraio “Floritalia” presso cui lavoro ed ero fuori dal negozio a fumarmi una sigaretta. Preciso di essere stato il primo ad intervenire e prestare soccorso al momento del sinistro…”. Il teste ha, altresì, confermato la circostanza di cui al capitolo 3) delle richieste istruttorie (ossia “se vero che, in quello stesso momento, nessuna macchina cui dare precedenza proveniva da via Pola”), precisando “di aver visto che nessuna macchina proveniva in quel momento da Viale Pola perché ero proprio all'angolo tra Via Cappellini e la stessa Via Pola, per cui avevo la visuale di tutto. Preciso altresì che in quel periodo circolavano pochissime auto a causa delle restrizioni per la pandemia”. Per quanto concerne poi la posizione del veicolo al momento dell'impatto, il teste ha Tes_1 dichiarato: “Preciso che, al momento dell'impatto, il sig. aveva già attraversato l'incrocio Pt_1
Via Cappellini-Viale Pola e stava per immettersi in via Duca Castromediano. Preciso che la macchina Honda proveniva da Viale Pola, sulla destra rispetto a Via Capellini e scendeva Viale
Pola, circolando molto a destra rispetto alla corsia di marcia, perchè non c'erano macchine parcheggiate sulle strisce blu…”. Tali circostanze di fatto sono state confermate anche dalla teste , escussa anche Testimone_2 lei all'udienza del 18.11.2021, la quale, nel confermare la circostanza di cui al capitolo 2) delle richieste istruttorie, ha dichiarato: “… ho prestato molta attenzione alla circostanza che il sig.
si sia fermato al segnale di STOP. Preciso che in quel momento non circolavano auto e Pt_1 c'era il deserto perché eravamo nel pieno periodo COVID..”. La teste ha anche precisato: “..dalla mia posizione, vedevo perfettamente la macchina ferma guidata dal sig. , mentre vedevo viale Pola solo all'incrocio tra via Duca Castromediano e Pt_1 via Cappellini… Preciso che il sig. stava per immettersi su Via Duca Castromediano, dove Pt_1 ero io, a piedi, con il mio cane e preciso che all'improvviso sopraggiungeva la macchina Honda che procedeva ad altissima velocità, perché è arrivata all'improvviso e ha travolto la macchina del sig.
schiacciandola all'angolo della palazzina tra via Duca Castromediano e Viale Pola, Pt_1 proprio dal lato dove mi trovavo io…Preciso che per tirare fuori il sig. dal lato passeggero, Pt_1
è stata prima spostata la macchina Honda e poi è stata tagliata la sportella dal lato passeggeri.. Preciso che la macchina Honda non provava assolutamente a frenare perché arrivava all'improvviso ed io ho sentito il forte rumore dell'impatto”. Dunque, dalle dichiarazioni testimoniali rese da entrambi i testi e Tes_1 Tes_2 risulta come si sia fermato al segnale di “stop” presente all'incrocio tra via
[...] Parte_1
Cappellini e Viale Pola, arrestando la marcia del veicolo condotto. Ebbene, il principale motivo di censura, che deve ritenersi assorbente rispetto a tutte le doglianze mosse avverso il suddetto verbale, attiene proprio alla “Violazione e Falsa applicazione art. 145 NcdS. Violazione art. 2700 c.c. Violazione art. 116 cpc. Difetto di istruttoria. Motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alle risultanze della difesa del sig. , dell'istruttoria Pt_1 compiuta in corso di causa e della documentazione probatoria offerta a sostegno dell'opposizione”, lamentando come la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver il Giudice di Pace di Brindisi non tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di primo grado. Nel giudizio di primo grado è stato anche escusso il teste , agente della Testimone_3
Polizia Locale di il quale ha dichiarato di essere intervenuto sul luogo del sinistro cinque – CP_1 dieci minuti dopo l'accaduto, precisando che “la dinamica del sinistro è stata ricostruita in base alla visione dei danni riportati dai veicoli, dalla posizione statica degli stessi, dalle caratteristiche della località..”. In merito alla posizione dei veicoli ha poi dichiarato: “posso dire che la OR FI era ancora nella posizione statica assunta dopo l'urto, ovvero con il fianco sx contro lo spigolo di un fabbricato. L'altro veicolo si trovava al centro della strada ma non ricordo se fosse stato spostato..”.
Ebbene, per quanto attiene la posizione statica del veicolo Honda, ossia se lo stesso fosse stato o meno spostato, la teste ha dichiarato che “per tirare fuori il sig. dal lato Testimone_2 Pt_1 passeggero, è stata prima spostata la macchina Honda e poi è stata tagliata la sportella dal lato passeggeri..”. Circostanza, questa, che appare molto plausibile, oltre che desumibile anche dai fotogrammi prodotti in atti. Dunque, dall'istruttoria orale espletata in primo grado è emerso come l'odierno appellante si sia fermato al segnale di “stop”, arrestando la marcia del proprio veicolo;
mentre, l' CP_3 non ha fornito prove sufficienti a sostegno della propria pretesa, non ravvisandosi, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado, elementi utili a cristallizzare con certezza la responsabilità del Pt_1
L'esame di queste censure risulta assorbente rispetto alle altre, essendo sufficiente a configurare, nella causa in questione, il mancato adempimento all'onere probatorio da parte del non avendo quest'ultimo fornito la prova della legittimità della propria pretesa Controparte_1 sanzionatoria, nonostante sul punto vi fossero state precise e tempestive contestazioni del ricorrente.
Pertanto, alla luce della corretta applicazione dei principi giuridici in materia innanzi richiamati, in assenza di elementi certi e provati idonei a supportare e suffragare la contestazione elevata a , si deve concludere per la fondatezza dell'odierno appello. Parte_1 Per le motivazioni innanzi riportate, l'appello proposto deve essere accolto e la sentenza del primo grado di giudizio riformata, con conseguente annullamento del verbale di accertamento n.
V/20011Z/2020.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1894/2023 introdotta da nei Parte_1 confronti del in persona del suo l.r.p.t., ogni contraria domanda, istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. (prot. n. 1616/2020) del NumeroDiPa_1
27.03.2020 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di CP_1
2) condanna il al pagamento delle spese processuali del primo e secondo Controparte_1 grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Fanizzi Rosa, che vengono così liquidate: a) per il primo grado in complessive € 216,00, di cui € 43,00 per spese ed € 173,00 a titolo di onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
b) per il presente giudizio, in complessive € 396,50 di cui € 64,50 per spese ed € 332,00 a titolo di onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 03.02.2025 con sentenza di cui viene data lettura e che viene depositata in cancelleria in modalità telematica.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra Palma.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello