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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Anna Baroncini all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG n. 380/2024 contenzioso vertente
TRA
in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
capacità genitoriale sul minore e , Persona_1 Persona_2
nella qualità di vedova e figli del maresciallo , elettivamente Per_3 domiciliati in Roma, via Po n. 22, presso lo studio dell'avv. Daniela Lobefalo che li rappresenta e difende giusta procura in atti, anche disgiuntamente, con l'avv. Rosanna Serafini
RICORRENTI
E
E , in persona Controparte_1 Controparte_2 dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in via dei Portoghesi, n. 12
E
Controparte_3
in persona del Ministro in carica,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
è domiciliato ex lege in via dei Portoghesi, n. 12
RESISTENTI
Oggetto: riconoscimento status di vittima del dovere o equiparato del “de cuius” e relativi benefici economici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2023 e iscritto a ruolo il 4.1.2024 i ricor- renti in epigrafe adivano l'intestato Tribunale chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il
[...]
, il ed il – CP_1 Controparte_2 Controparte_3
per le cause di servizio, causa avente ad oggetto: Controparte_3
1. la disapplicazione e/o l'annullamento della nota Posizione n.
613049/SBA/C del 20.1.2015, notificata in pari data, ed ogni comportamento, atto e/o provvedimento, anche tacito, ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale;
2. l'accertamento e la declaratoria della responsabilità dell' Controparte_4
Per_
nella causazione del decesso del militare
[...]
Per_
3. l'accertamento e la declaratoria che il è deceduto per malattia contrat- ta per le multiple esposizioni nocive (anche in sinergia tra di loro) subìte du- rante il servizio militare svolto presso l'Amministrazione resistente nelle mis- sioni all'estero, riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione (ex DPR 243/2006 e Legge n. 266/2005);
4. l'accertamento e la declaratoria del diritto del 1° al ricono- Controparte_5 scimento dello status di “vittima del dovere” e/o equiparato;
5. il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici previsti per legge;
2 6. la condanna e/o l'emissione dell'ordine alle Amministrazioni resistenti, cia- scuna per quanto di propria competenza, a riconoscere lo status di “vittima del dovere” e/o equiparato del 1° M.llo e ad inserire il militare nella Per_3
graduatoria unica nazionale prevista per legge;
7. per l'effetto, la condanna e/o l'emissione dell'ordine alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad emettere un decre- to di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato e con- cessorio dei relativi benefici in capo ai ricorrenti e per ciascuno, compreso il figlio minore della ricorrente, anche previo riesame e/o rinnovazione del pro- cedimento de quo con contestuale ordine di emendarlo dai vizi dell'istruttoria e della motivazione sopra indicati e tenendo conto, in particolare, degli esiti degli accertamenti svolti dalla CMO nel settembre 2015, degli esiti degli ac- certamenti svolti dal perito incaricato e/o di eventuale verificazione o CTU;
8. la condanna e/o l'emissione dell'ordine alle Amministrazioni resistenti, cia- scuna per quanto di propria competenza, a corrispondere, per ciascuno, alla ricorrente ed ai suoi due figli, in qualità di superstiti ed eredi legittimi del “de cuius”, 1° tutti i relativi benefici economici, provvidenze ed Controparte_5
elargizioni previsti per legge (L. n. 466/1990; L. n. 302/1990; L. n. 407/1998;
L. n. 206/2004), ed in specie:
- euro 200.000 a titolo di speciale elargizione, soggetta a rivalutazione auto- matica (L. n. 466/1980, artt. 2 e 3, L. n. 629/1973, art. 3, L. n. 308/1981, art. 5, L. n. 302/1990, artt. 2 e 8, D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo;
- euro 1.033 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio, non reversibile, soggetto a perequazione automatica, a ciascun superstite (L. n. 244/2007, art. 2, comma 105), oltre alle mensilità maturate, maturande e pregresse dal- la data dell'evento sino all'integrale soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo;
- euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio, non reversibile, soggetto a perequazione automatica, a ciascun superstite (art. 2 della 407/98), oltre alle mensilità maturate, maturande e pregresse dalla data dell'evento sino
3 all'integrale soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo;
- due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità (L. n.
407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n.
106/2011, L. n. 244/2007, art. 2, comma 105), con ogni conseguenziale sta- tuizione sulle somme dovute anche a titolo di interessi e rivalutazioni;
- aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fine della pensio- ne ex art. 2, co. 105 Legge n. 244/2007, con ogni conseguenziale statuizione sulle somme dovute anche a titolo di interessi e rivalutazioni;
- tutti i benefici fiscali di cui all'art. 2, co. 5 e 6 Legge n. 407/1988 e art. 3, co.
2 Legge n. 206/2004;
9. la condanna del , in persona del ministro p.t., Controparte_2 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3, co. 3 DPR n. 234/2006 con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del do- vere;
10. con vittoria delle spese di legge, da distrarsi in favore dei difensori anti- statari.
I ricorrenti deducevano a sostegno della pretesa azionata:
a. che il “de cuius” si arruolava nell'Esercito Italiano il 12.1.1982 all'età di 18 anni come volontario presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo, in qualità di al- lievo nella categoria “tecnico elettronico”, prestando servizio, quale speciali- sta “radiomontatore”, quale Addetto al centro di Produzione Audiovisivi e Ad- detto alla Sala Regia e dal 1989 quale addetto alla regia, sia in sede che su regia mobile;
b. di essere stato comandato dal 1991 a prestare servizio presso CP_6 all'Estero, in specie dal 3.5.1991 al 5.6.1991 presso il Comando
[...]
ITALPAR “AIRONE” in Zakho (IRAQ); dal 6.11.1991 al 15.1.1992 presso il
Contingente “PELLICANO” in ALBANIA;
dal 19.9.1997 al 21.10.1997 presso la Brigata Garibaldi rischierata in Sarajevo (BOSNIA); Per_ c. che operando nei suddetti luoghi il ha subìto una multipla esposizione ad ambienti particolarmente insani e deteriorati per le scarse condizioni igie- nico-sanitarie, oltre che inquinati e contaminati da diversi elementi ed agenti
4 patogeni, quali uranio impoverito ed altri metalli pesanti altamente inquinanti, nonché altri cancerogeni e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, quali conta- minazione elettromagnetica e radioattiva per la presenza di strumentazione militare: radio, radar, ecc., che, uniti allo stress ed alla alterazione del siste- ma immunitario a causa delle massicce pratiche vaccinali subìte in loco, hanno innescato una sequenza fisiopatologica a partire dalla miocardite vira- le manifestatasi alla fine dell'ultima missione del 1997, riconosciuta dipen- dente dal servizio;
d. che la suddetta patologia si è evoluta in senso peggiorativo in una grave cardiomiopatia dilatativa con scompenso emodinamico che rendeva neces- sario un trapianto cardiaco sino all'arresto cardio circolatorio che ha causato il decesso del militare nel 2011;
e. che la stessa CMO di Roma ha riconosciuto dipendente da servizio anche le patologie successivamente insorte, ossia miocardite dilatativa e scompen- so emodinamico ed il decesso, in quanto aggravamento della precedente pa- tologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio;
f. che, ciò nonostante l'amministrazione con nota Posizione n.613049/SBA/C del 20.1.2015, notificata in pari data, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata in data 29.10.2024 dagli eredi del maresciallo Tufi volta ad ottene- re il riconoscimento dello status di vittima del dovere del “de cuius” e dei rela- tivi benefici.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza i con- CP_7 venuti si costituivano a mezzo dell'Avvocatura di Stato:
A. eccependo il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
e del , privi di qualsivoglia competenza nel
[...] Controparte_2
caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 510/99 e del D.P.R. n. 243/06, in quan- to il riconoscimento del “de cuius” come soggetto “equiparato” a vittima del dovere e la concessione dei relativi benefici assistenziali spetta in via esclu- siva al , trattandosi di dipendente dell'Amministrazione Controparte_1
militare;
B. eccependo la nullità del ricorso per l'inosservanza del dovere di sinteticità
e chiarezza della “causa petendi”;
5 C. contestando la fondatezza della pretesa per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, per essere le mansioni di tecnico radiomontatore e addetto alle produzioni audiovisive svolte dal “de cuius” oggettivamente estranee alle attività tassativamente indicate dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005; per assenza delle “particolari condizioni ambientali od operative", richieste dalla norma citata, in quanto le mansioni svolte dal “de cuius” risultano prive di quei caratteri di eccezionalità e straor- dinarietà che devono sorreggere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato;
per dovere comunque gli assegni decorrere dalla data di presen- tazione della domanda e non dalla data dell'evento, come richiesto dai ricor- renti;
per decorrere la rivalutazione sulla speciale elargizione dal 1.12.2007, data di entrata in vigore della legge n. 222/2007 di conversione del D.l. n.
159/2007 che ha esteso il suddetto beneficio alle vittime del dovere;
D. eccependo la compensazione tra benefici economici eventualmente con- cessi ai ricorrenti in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere del “de cuius” con quanto già percepito per il medesimo titolo di cui è causa come pensione privilegiata ed equo indennizzo.
E. eccependo la mancata estensione alle vittime del dovere dell'aumento fi- gurativo di dieci anni di versamenti contributivi (legge 206/2004 art. 3) pur ri- chiesto in ricorso;
F. eccependo l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 legge 412/1991, trattandosi di prestazione di natura previdenziale;
G. chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Espletata CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra la miocardite virale diagnosticata nel 1997 alla fine dell'ultima missione in Serbia – già riconosciuta dipendente da causa di servizio – ed il decesso del 1° Maresciallo il giudice, all'odierna udienza, esaurita Per_3
la discussione, previo deposito di note autorizzate, decide come da senten- za.
I. In via preliminare
6 - Deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per inosservanza del dovere di sinteticità e chiarezza.
Si tratta di un'ipotesi non espressamente disciplinata dalla legge ma che l'Avvocatura dello Stato estrapola da un pronunciamento della Suprema Cor- te.
In realtà le ipotesi di nullità sono tassative e pertanto quanto affermato dalla
Cassazione non può che intendersi nel senso che la mancanza di sintesi e di chiarezza è idonea a determinare la nullità dell'atto introduttivo laddove non consenta di individuare con esattezza “petitum” e “causa petendi”, ipote- si codificate di nullità.
Seppure nel caso di specie l'assenza di sintesi renda più gravosa la disamina del ricorso, “petitum” e “causa petendi” risultano tuttavia sufficientemente de- terminati.
- Deve per contro trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazio- ne passiva del e del Controparte_2 Controparte_8
.
[...]
La competenza amministrativa relativa al riconoscimento del “de cuius” come soggetto “equiparato” a vittima del dovere e alla concessione dei relativi be- nefici assistenziali spetta in via esclusiva al , trattandosi Controparte_1 di un dipendente che prestava servizio presso l'Amministrazione militare.
Sulla base del D.P.R. n. 510/99 e del D.P.R. n. 243/06 il
[...]
è pertanto del tutto carente della titolarità del rapporto giuridico CP_2
controverso.
Contr Ad escludere analoga conclusione per il non vale la circostanza che sia tale amministrazione ad erogare finanziariamente gli importi reclamati in quanto detto svolge funzioni di mero “solvens” rispetto a determi- CP_2
nazioni sulle quali non ha alcun potere di interferire, in base al sistema della finanza pubblica.
II..Nel merito il ricorso risulta fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
- La consulenza tecnica ha consentito di appurare la sussistenza del nesso di causalità “tra le patologie riconosciute come causa di servizio e la morte Per_ del maresciallo .
7 Più nello specifico il CTU, dott. ha accertato che il decesso è Persona_4
causalmente connesso con la malattia cardiomiopatia dilatativa post miocar- dite trattata con trapianto cardiaco già riconosciuta causa di servizio ed è pertanto “in diretta dipendenza da causa di servizio”
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, risultano pienamen- te condivisibili in quanto frutto di un'indagine peritale condotta secondo retti criteri scientifici, nonché conformi a quanto ritenuto dalla stessa Commissio- ne Medica e dal consulente di parte dei ricorrenti.
- La sussistenza del nesso causale tra il decesso e le patologie contratte per motivi di servizio è il primo elemento necessario ai fini dell'accertamento del- lo status di vittima del dovere, ma non è di per sé sufficiente a tal fine in quanto non ogni causa di servizio integra gli estremi della fattispecie di “vitti- ma del dovere”.
La Suprema Corte insegna infatti che, “perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”… che devono esistere per potersi giungere a questa figura par- ticolarissima e la cui nozione è stata chiarita dal citato D.P.R. n.243/06…: “le condizioni implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straor- dinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di isti- tuto, circostanze che devono esistere ed essere conosciute fin da prima, op- pure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate” (
Cass. S.U. n. 21969/2017).
Secondo la difesa dell'Amministrazione “pur ammettendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del TUFI- peraltro riconosciuta da uno specifi- co provvedimento del Ministero emesso nel 9.10.2007 a seguito del parere positivo del Comitato di verifica e sfociata nell'attribuzione dell'equo inden- nizzo e della pensione privilegiata - non è rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego ambientale e operativa straordinaria o eccezionale tale
8 da far emergere i presupposti integranti il comma 564 della legge 266/2005; in quanto le attività svolte in missione come tecnico radiomontatore e addetto alle produzioni audiovisive rientravano nella “routine lavorativa giornaliera”.
Il riteneva quindi che le circostanze in cui il a svolto la pro- CP_2 Per_1 pria attività di servizio nel corso delle missioni all'estero non possono essere ritenute “straordinarie per luogo e modalità”.
Tale argomentazione non risulta condivisibile.
La patologia contratta dal “de cuius” a cui si collegano in sequenza causale le malattie successivamente sviluppatesi - riconosciute dalla stessa ammini- strazione come dipendenti da causa di servizio - e il decesso sono riconduci- bili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 che integrano circostanze straordinarie tali da avere esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istitu- zionali.
La documentazione matricolare ed i Rapporti Informativi descrivono
Per_ l'ambiente ed il contesto in cui il ha svolto il suo servizio come eccedenti l'ordinarietà, tali da comportare l'esposizione ad un rischio aggravato rispetto a quanto esigibile nell'ordinarietà delle mansioni e compiti previsti per il Sot- tufficiale he era tecnico radiomontatore (doc.4, 5 e 21 fascicolo di par- Per_1
te ricorrente).
In particolare denotano un contesto ambientale avverso:
1. il rapporto informativo del 16.7.1999 redatto dal Ten. Col. Persona_5 che aveva avuto il “de cuius” alle dipendenze dal 1989 al 1996 (doc. 4)
[...] in cui si legge che “In particolare, oltre a numerose esercitazioni su tutto il territorio nazionale, è stato impiegato anche in Kurdistan, nell'ambito dell'Operazione “AIRONE” ed in Albania nell'Operazione “PELLICANO”” e
“L'incessante azione e zelo profuso nell'assolvere il proprio incarico lo hanno molto spesso esposto a frequenti situazioni di stress, disagio psicofisico e sbalzi termici di notevole entità”;
2. ed ancor più il rapporto informativo del 17.7.1999 redatto dal Cap.
[...]
Per_
che aveva avuto il alle sue dipendenze dal 28.3.1994 in cui si Per_6
9 legge “Durante tale periodo il Sott.le … ha operato in prima persona in am- bienti disagiati, in condizioni precarie per vitto ed alloggio, nonché in pessime condizioni igieniche. Durante il periodo in cui alle mie dipendenze è stato im- piegato anche presso il Contingente di Pace “SFOR” in Bosnia. Quella del CP_1 è stata nel tempo un'azione capillare che lo ha visto operare Per_7
nelle più svariate situazioni di emergenza con incisività e prontezza di prim'ordine, esponendolo sicuramente a stress psicofisici di notevoli entità”
(doc. 5).
Non può non ritenersi significativo il richiamo alle pessime condizioni igieni- che della situazione in Bosnia, comunque recente teatro di eventi bellici, at- teso che la patologia iniziale, riscontrata a pochi mesi dal rientro dalla relativa missione, è stata pacificamente diagnosticata come miocardite virale.
Se è vero che non vi è ad oggi in letteratura alcuno studio che correli la pato- logia in oggetto alle esposizioni a uranio impoverito o ad altri metalli pesanti, come sostenuto dal , è indiscutibile che pessime condizioni igieni- CP_2
che, in un ambiente altamente inquinato e contaminato siano sicuramente correlabili ad una patologia virale.
Peraltro la Suprema Corte ha statuito che “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmen- te addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, atte- so che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non com- parabili con quelli propri delle esercitazioni” (Cass. Civile, sez. VI, 1.7.2020,
n. 13367).
10 - Per quanto concerne la decorrenza degli assegni vitalizi, la Suprema Corte ha sancito che “l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello sta- tus di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale sta- tus trovano il loro presupposto, come nella specie all'assegno mensile vitali- zio l. n.407 del 2008 ex art.2 e all'assegno mensile vitalizio l. n.206 del 2004 ex art.5, comma 3… in relazione ai benefici economici che dal riconoscimen- to di tale status discendono, è fondata l'eccezione di prescrizione, nei limiti del termine decennale” ( Cass.17440/2022).
Tale statuizione sconfessa la tesi dell'amministrazione secondo cui i suddetti assegni decorrerebbero dalla domanda amministrativa, che si pone invece quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, consentendo appunto di retrodatare la decorrenza a 10 anni prima, circostanza che peral- tro non rileva nel caso di specie in quanto la domanda è stata presentata nel
2014 a fronte di decesso del 2011.
- Parimenti infondata risulta l'eccezione di compensatio lucri cum damni in forza della quale il pretende di decurtare dai benefici eventualmen- CP_2
te concessi ai ricorrenti quanto già corrisposto per il medesimo evento di cui
è causa e, nello specifico, per il riconoscimento della causa di servizio, ossia equo indennizzo e pensione privilegiata.
Risulta inconferente sotto tale profilo il richiamo all'art. 10 della Legge n.
302/1990 che fa chiaro testuale riferimento all'ipotesi di risarcimento del dan- no da parte di terzi, laddove prevede: ““Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni eco- nomiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di cor- responsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'as- segno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del benefi- ciario e la cifra 75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relati-
11 va alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili”.
D'altro canto la Suprema Corte ha affermato la piena cumulabilità e compati- bilità della pensione privilegiata con le speciali elargizioni previste per le vit- time del dovere (Cass. Sez. Lavoro 15.02.2021 n. 3824).
- Per quanto concerne la decorrenza della rivalutazione della speciale elar- gizione, deve per contro condividersi la prospettazione dell'Avvocatura dello
Stato, a mente della quale la rivalutazione del beneficio decorre dal
1.12.2007.
Come ben evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di merito, infatti, deve ritenersi che con riferimento a “la rivalutazione del beneficio di cui si discute, il dies ad quem di tale adeguamento coincida senz'altro con il pagamento
(come del resto previsto espressamente dal secondo comma dell'art. 8 della
L. 302/1990), mentre il dies a quo, in mancanza di una specifica previsione di retroattività, non possa farsi risalire a una data anteriore a quella nella quale la provvidenza a stata prevista per la singola categoria di beneficiari. Cosi che nella specie la rivalutazione deve prendere a decorrere dal 1.12.2007, data di entrata in vigore della legge 222/2007, di conversione del D.L.
l59/2007, che, come detto in narrativa, modificando l'art. 34 primo comma del
D.L. 159/2007, ha esteso la speciale elargizione alla generalità delle vittime del dovere” (Corte di Appello Firenze sentenza 112/2023).
- Parimenti fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Mini- stero della Difesa rispetto ai benefici di due annualità di pensione compren- sive di tredicesima mensilità, l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ed i relativi benefici fiscali, in quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.
510/1999, richiamato dal D.P.R. 243/2006, tale Dicastero è competente sol- tanto per l'emissione dei provvedimenti concessivi dei seguenti benefici eco- nomici: speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio
(cfr. sentenza n. 5157/2022 in data 31.05.2022 del Tribunale di Roma all. 9 fascicolo ). Controparte_1
- Infine risulta fondata l'eccezione di divieto di cumulo di interessi e rivaluta- zione sulle somme spettanti, in quanto l'art. 16, comma 6, legge 412/1991 ha
12 stabilito, che “l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione del- le somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal tito- lare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” e suc- cessivamente l'art. 22, comma 36, legge 724/1994 ha previsto l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dalla sopracitata disposizione a tutti gli emolumenti di natura “retributiva, pensionistica e assistenziale … spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
Il ricorso deve essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate per 1/3 tra ricorrenti e
[...]
in ragione della parziale reciproca soccombenza e per i restanti CP_1
2/3 devono liquidarsi in favore dei ricorrenti con distrazione a favore dei di- fensori dichiaratisi antistatari.
Le spese devono essere interamente compensate nei confronti di
[...]
e in ragione della natura CP_2 Controparte_3
della decisione assunta nei loro confronti.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del . Controparte_1
P Q M
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
e del;
[...] Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del , limitata- Controparte_1
mente alla domanda di concessione di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità (L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, L. n. 244/2007, art. 2, comma 105); di aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fine della pensione ex art. 2, co.
105 Legge n. 244/2007, con ogni conseguenziale statuizione sulle somme do- vute anche a titolo di interessi e rivalutazioni;
di tutti i benefici fiscali di cui all'art. 2, co. 5 e 6 Legge n. 407/1988 e art. 3, co. 2 Legge n. 206/2004;
13 - riconosce lo status di vittima del dovere del maresciallo con Per_3
conseguente aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3, co. 3 DPR n.
234/2006 con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vitti- ma del dovere;
- condanna il a corrispondere, per ciascuno dei ricorrenti Controparte_1 ovvero alla vedova ed ai due figli, in qualità di superstiti ed eredi legittimi del “de cuius”, 1° Controparte_5
1. euro 200.000 a titolo di speciale elargizione, soggetta a rivalutazione auto- matica a decorrere dal 1.12.2007, oltre interessi dalla data dell'evento (deces- so) sino all'integrale soddisfo;
2. euro 1.033 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio, non reversibile, sog- getto a perequazione automatica, oltre alle mensilità maturate, maturande e pregresse dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo, oltre interessi sino all'integrale soddisfo;
3. euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio, non reversibile, soggetto a perequazione automatica, oltre alle mensilità maturate, maturande e pregresse dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo, oltre interessi dalla data dell'evento sino all'integrale soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso.
- compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore dei ricorrenti, dei residui 2/3 liquidati in euro
[...]
6.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anti- statari.
Pone a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Roma, 19.6.2025
Il Giudice
dott. Anna Baroncini
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