Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 2166/2019 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r. p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione dall'Avv. Bruno
Romualdo Codisposti ( C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio in Viale Aldo Moro, 56
- parte opponente -
E titolare della ditta individuale IMPIANTI ELETTRICI (Partita Iva Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nisticò (C.F. ) P.IVA_2 CodiceFiscale_2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Davoli Marina, via Cassiodoro, 41
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 230/2019
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.230/2019, Parte_1 con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di , titolare Controparte_1 della ditta “Impianti Elettrici”, la somma di € 11.000,00 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese della procedura monitoria quale saldo del corrispettivo per la asserita fornitura e messa in opera di materiali per la realizzazione dell'impianto elettrico presso il cantiere sito in Località
Taverna nel Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio;
venivano allegati alla procedura monitoria, tra gli altri, la copia della fattura n. 37 del 21.12.2015 conforme a quella risultante dal
1 R.G. n. 2166/2019
5.10.2012, il sollecito di pagamento del 29.09.2017.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva preliminarmente che il decreto ingiuntivo era stato emesso al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 633 e ss. cpc difettando, in particolare,
l'esigibilità del credito azionato in via monitoria ( che trova fonte in una fattura emessa unilateralmente in uno alla genericità dell'opera asseritamente eseguita e per la quale difetta la mancanza dell'avvenuta consegna, verifica e collaudo dell'opera ); nel merito, parte opponente disconosceva l'esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale assumendo che (i) le voci indicate in fattura si riferivano a lavori già pagati dalla società convenuta a seguito dell'emissione da parte del sig. di tre precedenti fatture e (ii) il riconoscimento dell'asserito credito con la Controparte_1 lettera del 5 ottobre 2012 a firma dell'opponente e di cui parte opposta intendeva avvalersi rimarcava invece l'impegno ad assolvere le proprie obbligazioni ( impegno che era stato assolto con il pagamento delle tre precedenti fatture e non con la fattura n. 37 del 21.12.2015; la stessa pertanto doveva ritenersi richiesta di duplicazione di somme.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse revocato/dichiarato nullo/inefficace il decreto ingiuntivo n.230/2019 per mancanza dei requisiti di legge;
che venisse dichiarata, in ogni caso, non dovuta la somma di € 11.000,00 di cui alla fattura n. 37/2015. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per come previsto dal D.lgs. 28/2010 e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese da distrarsi.
Parte opposta sosteneva, in particolare, dandone riscontro documentale, che la fattura n 37 fondante la pretesa creditoria riconosciuta in decreto era stata emessa a saldo della fornitura e messa in opera di materiali per la realizzazione dell'impianto elettrico presso il cantiere sito in
Località Taverna nel Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e che le fatture emesse in precedenza (i) si riferivano alla medesima prestazione (ii) erano state emesse in acconto (iii) ed erano state pagate nella immediatezza della loro emissione. Tanto confermava la correttezza della lettera del 5 ottobre 2012 come collegata al saldo non corrisposto e che era alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, con provvedimento del 3 ottobre 2019 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte opponente
2 R.G. n. 2166/2019 contestava l'esistenza del credito e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 24 settembre 2020 per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 novembre 2021 quindi, da ultimo, dopo rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, all'udienza del 23 gennaio 2025. Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
3 R.G. n. 2166/2019 Nel merito, la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo, nella fase monitoria, la fattura emessa a saldo delle prestazioni, la lettera di parte opponente di richiesta di dilazione attese le difficoltà economiche e la diffida ad adempiere rimasta senza esito.
E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire (come nel caso di specie) un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui la parte debitrice abbia ricevuto, senza contestazioni, la fattura stessa nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione (cfr Cass. n.
3581/2024).
Al riguardo si osserva, pregiudizialmente, che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
4 R.G. n. 2166/2019 Non si dimentichi, peraltro, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Ebbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, questo giudice rileva quali profili dirimenti (i) la carenza di alcuna contestazione stragiudiziale da parte opponente rispetto alla fattura 37/2015 fondante la pretesa creditoria da cui la regolare obbligatoria annotazione nelle scritture contabili
(ii) il mancato riscontro alla diffida del 25 settembre 2017 (iii) il riconoscimento dell'impegno di assolvere l'obbligazione nei confronti di parte opposta contenuto nella lettera del 5 ottobre 2012 - non disconosciuta da parte opponente - facilmente collocabile temporalmente in un segmento temporale successivo e sganciato dalle fatture precedenti e saldate.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.230/2019 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite secondo il criterio della soccombenza vengono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori medi per le sole fasi introduttiva e conclusionale e ai minimi per le altre, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.230/2019 opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del procedimento che liquida in € 3.778,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge, da distrarsi ex articolo
93 c.p.c. in favore del difensore avv. Antonio Nisticò.
Catanzaro, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
5 R.G. n. 2166/2019