Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/05/2026, n. 8670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8670 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2023, proposto da
Abbott Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Francesco Fratini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e OL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca MA in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
nei confronti
Diasorin S.P.A, Diasorin Italia S.P.A, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Presidenza del Consiglio, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Abruzzo, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Piemonte, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di OL, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di RE, Regione Marche, Azienda Ulss 1 Dolomiti, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss 5 Polesana, Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedale - Università Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto, Azienda Zero, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
- l''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
- l''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di RE e OL sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'' “Accordo 181/CSR”);
- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022 richiamata nella Delibera di Ripiano;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e OL e la Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. CE PO, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla ricorrente e udito per la Regione Veneto il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, il suddetto atto della Regione Veneto, nonché gli altri atti indicati in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ A) Motivi di illegittimità propria dei provvedimenti impugnati 1. Illegittimità autonoma della Delibera di Ripiano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
“ 2. Illegittimità autonoma della Delibera di Ripiano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 e dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché dell’art. 24 Cost. e della direttiva89/105/CEE e relativa normativa interna di attuazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza ”;
“ 3. Illegittimità autonoma della Delibera di Ripiano. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza ”;
“ 4. Illegittima fissazione dei tetti di spesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter comma 1 lett. b) del D.L. n. 78/2015 e comma 8 del medesimo DL come sostituito dall’art. 1 comma 557 della legge n. 145/2018. Violazione del principio del tempus regit actum. Carenza di potere. Violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza dei rapporti giuridici, di buona fede contrattuale e di libertà di iniziativa economica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi al c.c. ”;
“ 5. Illegittima fissazione dei tetti di spesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter, comma 8 del D.L. n. 78/2015 e del principio del tempus regit actum. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto ed irragionevolezza, nonché difetto d’istruttoria e motivazione ”;
“ 6. Illegittima fissazione dei tetti di spesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter comma 1 lett. b) del D.L. n. 78/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e di motivazione. Contraddittorietà ”;
“ 7. Erroneità dei calcoli sottesi al superamento dei tetti di spesa, indeterminatezza delle Linee Guida. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e dell’Accordo n. 181/CSR. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti ed errore di fatto in relazione alla necessaria distinzione tra costi di acquisto dei dispositivi medici e costi dei connessi servizi accessori ”;
“ B) Motivi di incostituzionalità e contrarietà nei confronti delle norme del diritto eurounitario e CEDU con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
8. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f), del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del D.L. n. 78/2015, per violazione sotto plurimi profili, degli artt. 3, 24, 32, 97, 113 e 117 Cost. ”;
“ 9. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità eurounitaria dell’art 9-ter del D.L. n. 78/2015 relativamente ai principi del diritto comunitario in materia di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto ed in relazione alla effettività della base imponibile di cui all’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE dettante disposizioni sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Sotto ulteriore profilo: illegittimità delle Linee Guida e dell’Accordo 181/CSR per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà ”;
“ 10. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1 comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art 9-ter, commi 1, lett. b), 8,9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione del principio di cui all’art. 81 Cost. e di programmazione finanziaria d cui all’art. 97 Cost. e contrasto con i principi di trasparenza dei bilanci e di divieto dei disavanzi pubblici eccessivi di cui agli artt. 3 del T.U.E., 119 e 126 dl T.F.U.E. e 3 e 4 della Direttiva 2011/85/UE ”;
“ 11. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per contrarietà dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1 comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art 9-ter, commi 1, lett. b), 8,9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015 nei confronti delle norme di diritto eurounitario di cui agli artt. 107, par. 1 e 108, par. 3 del T.F.U.E, dettanti disposizioni in materia di concorrenza e di aiuti concessi dagli Stati ”;
“ 12. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f), del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del D.L. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza e contrasto con il principio di non contraddizione in relazione alla violazione: (i) della direttiva 93/42/CEE e dei regolamenti UE 2017/745 e 2017/746 e relativi decreti legislativi di recepimento n. 137/2022 e n. 138/2022 del D.lgs. n. 46/1997; (ii) del DM n. 332/1999, del DPCM 12.01.2017 e del DM 10.08.2018; (iii)
dell’art. 55 della direttiva 2004/18/UE e dell’art. 69 della direttiva 2014/24/UE e delle norme di recepimento di cui agli artt. da 86 a 89 del D.lgs. n. 163/2006 e art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; dell’art. 114 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 311 del D.p.r. n. 207/2010; dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006; (iv) del principio del legittimo affidamento e di quello di necessaria remuneratività delle offerte presentate nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici ”;
“ 13. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione alla violazione delle libertà del Mercato Interno previste dal Trattato FUE. Violazione del principio pacta sunt servanda. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ”;
“ 14. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione (a) degli artt. 3, 23 e 53 Cost.; (b) degli artt. 3, 42 e 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e (c) degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE ”;
“ 15. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 23 e 113 Cost. ”;
“ 16. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 15, comma 13, lett. f) del D.L. n. 95/2012, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione degli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU ”;
“ 17. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.L. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza e contrasto con il principio di proporzionalità ”.
2. Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di RE e OL, e la Regione Veneto. Quest’ultima ha chiesto la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza presidenziale pubblicata in data 23.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso con i pubblici proclami.
Tenutasi l’udienza camerale dell’11.9.2023, con ordinanza cautelare n. 6306/2023 (pubblicata in data 19.9.2023 e non appellata) questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività degli atti impugnati.
4. Con memoria depositata in data 9.4.2026 la società ricorrente ha chiesto di “ dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 con compensazione delle spese di lite … disporre il passaggio in decisione della questione che sarà trattata all’udienza di smaltimento del prossimo 24/04/2026 ”.
A fondamento della richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere la ricorrente ha dedotto di aver aderito al meccanismo introdotto dall’art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 e di aver provveduto al versamento di una quota pari al 48% dell’importo indicato nel predetto Decreto.
Nell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla Regione Veneto in data 14.4.2026 quest’ultima ha dato atto dell’intervenuto pagamento da parte della ricorrente “ della quota ridotta ai sensi dell’art. 8 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 … determinante ex lege l’estinzione dell’“obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”, nonché “la cessazione della materia del contendere nei giudizi”, con compensazione delle spese di lite ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24.4.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, l’art. 8, comma 3, del D.L. 34/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56) ha previsto quanto segue: “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis. ”.
Orbene, considerato il disposto dell’art. 8, comma 3, del D.L. 34/2023 e tenuto conto delle richieste della ricorrente e delle deduzioni della Regione Veneto in ordine all’avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta dovuta da parte della ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER Di MA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
CE PO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CE PO | ER Di MA |
IL SEGRETARIO