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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10049/2019
Il Giudice TO AN RO, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to DE ANGELIS Parte_4
EL
ricorrenti contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to TRAVI
[...]
RAFFAELLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la tutela risarcitoria da mancata istituzione/fruizione della mensa.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di prestare servizio presso il Policlinico, di svolgere l'attività lavorativa in turni organizzati e di vantare il diritto alla mensa anche con modalità sostitutive ai sensi degli artt. 29 CCNL del 20.09.2001 ed 8, comma
1, del D.L.vo n. 66/2003; deducendo che l' resistente e le CP_1
OO.SS. avevano regolamentato l'istituendo servizio mensa dal 1° maggio 2001 con accordo del 29.03.2001 e che l' aveva CP_1 stipulato una convenzione con l' presso la struttura di via CP_2
Garrone quale soluzione provvisoria per la fruizione dei pasti alternativa alla mensa interna mai realizzata; lamentando l'impraticabilità per i dipendenti del della soluzione CP_1 adottata, data la ridotta capienza della struttura, considerata la distanza del tragitto per arrivare alla mensa universitaria e tenuto conto degli orari di apertura del servizio incompatibili con quelli dei turnisti, in particolare con quelli dei turni notturni, e, di conseguenza, contestando l'inadempimento datoriale al preciso obbligo di legge e di contratto collettivo di garantire l'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto;
rappresentando di avere diritto al risarcimento dei pregiudizi subiti per non aver potuto usufruire né di mense di servizio né di modalità sostitutive, pari ad € 4,13 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio secondo le condizioni previste dalla disciplina aziendale, agivano in giudizio per l'accertamento del diritto al servizio mensa e del diritto al risarcimento dei danni subiti per mancata fruizione del servizio mensa nell'ammontare complessivo calcolato oltre accessori e per la condanna della parte resistente al risarcimento dei danni da mancata fruizione del servizio mensa oltre accessori, con il favore delle spese di lite. Avanzavano istanze istruttorie ed allegavano documentazione.
Costituitasi la parte resistente contestava la domanda attorea per insussistenza di un diritto alla mensa ed al buono pasto sostitutivo alla luce della contrattazione collettiva richiamata e della legislazione regionale sopravvenuta, trattandosi di mera facoltà subordinata a stringenti vincoli di bilancio e condizioni quali, soprattutto, la compatibilità con le risorse finanziarie, e per inoperatività dell'accordo in sede decentrata del 2001, atteso, inoltre, il diverso assetto
Pag. 2 di 19 organizzativo a partire dal 2005 per l'accorpamento del P.O. CP_3
eccepiva la nullità della domanda per genericità ed
[...] indeterminatezza dei pregiudizi lamentati ed il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita in favore del TAR, venendo in gioco scelte discrezionali della PA sul servizio mensa dove il dipendente è in una situazione di mero interesse e non di diritto;
nel merito affermava l'infondatezza delle domande per inesistenza di un'obbligazione a carico dell'amministrazione di organizzare il servizio mensa, per omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto alla tutela risarcitoria invocata, soprattutto, per omessa allegazione e prova del superamento delle sei ore lavorative e delle spese sostenute per i pasti, e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda risarcitoria da inadempimento datoriale).
1.1. Nella fattispecie in esame non si configura affatto una situazione di mero interesse legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
A ben vedere, infatti, le parti ricorrenti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata, hanno lamentato un inadempimento datoriale, per non avere, l'azienda resistente, reso possibile la fruizione del servizio mensa, per omessa organizzazione della mensa interna di servizio per il Policlinico e per non aver garantito l'effettivo esercizio del diritto con modalità alternativa, inadempimento ritenuto
Pag. 3 di 19 produttivo di danni da mancata fruizione della mensa durante i turni di servizio e da mancata fruizione della modalità alternativa.
L'inadempimento datoriale lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente nella giurisdizione dell'AGO adita.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa, ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.:
<<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >>
1.2. Ebbene, le parti ricorrenti, invocando il diritto alla mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto nei giorni di servizio secondo l'articolazione dell'orario regolamentato dall'Accordo del 29.03.2001 invocato, hanno lamentato proprio la gestione inadempiente del rapporto lavorativo da parte dell'amministrazione resistente per non aver reso fruibile e comunque per non aver attivato il servizio mensa presso il nonché per CP_1 non aver garantito l'esercizio del diritto con modalità alternativa, chiedendo la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti da mancata fruizione del servizio mensa.
Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
2. Sull'eccezione di nullità del ricorso.
Analogamente è dirsi per l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a base delle pretese
Pag. 4 di 19 azionate sollevata dalla parte resistente, da rigettare per infondatezza.
2.1. Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
3. Sul diritto al servizio mensa ed al risarcimento del danno
Tanto premesso, nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
3.1. A sostegno della domanda risarcitoria avanzata le parti ricorrenti hanno allegato la sussistenza di un diritto alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, invocando la disciplina convenzionale della contrattazione collettiva nazionale applicata, l'art.
Pag. 5 di 19 8, comma 1, del D.L.vo n. 66/2003, l'accordo aziendale istitutivo della mensa del 29.03.2001 e richiamando i precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Bari, della CdA di e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, ed hanno rappresentato l'inadempimento datoriale per non avere, la parte resistente, adeguatamente organizzato il servizio mensa, sostanzialmente non praticabile per i dipendenti del e per non aver garantito CP_1
l'esercizio del diritto con modalità alternativa come il riconoscimento dei buoni pasto.
3.2. Ebbene, detta impostazione non può essere condivisa in alcun modo.
Innanzitutto, occorre partire dall'analisi del dato normativo.
L'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.>>.
In concreto, con la norma richiamata è stata devoluta alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità e della durata degli intervalli obbligatori per i lavoratori che osservano orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore consecutive, così come è stata devoluta all'autonomia negoziale la disciplina dell'eventuale consumazione del pasto.
Dal chiaro tenore letterale della norma appena sopra richiamata emerge che il legislatore ha qualificato la consumazione del pasto come circostanza del tutto eventuale e non come obbligatoria, demandando la specifica disciplina alla contrattazione collettiva.
Pag. 6 di 19 3.3. Non solo: la disciplina convenzionale collettiva richiamata dalle parti ricorrenti depone in senso contrario a quanto prospettato dalle stesse parti in ricorso, non configurandosi alcun diritto alla istituzione/fruizione del servizio mensa né un correlato obbligo gravante sulle amministrazioni sanitarie.
Questo l'art. 29 del CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999:
<
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del
DPR 384/1990.>>.
L'inequivoco dato letterale (possono) utilizzato dalle parti sociali depone per la mera facoltà accordata all'azienda, non l'obbligo, di istituiremense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del
Pag. 7 di 19 diritto di mensa con modalità sostitutive, compatibilmente con le risorse disponibili ed in correlazione col proprio assetto organizzativo.
Fa da contraltare alla facoltà dell'amministrazione sanitaria l'insussistenza di un diritto in capo ai dipendenti al servizio mensa o all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive.
La Suprema Corte di Cassazione, nell'interpretare proprio questa disciplina, ha affermato l'insussistenza di un diritto soggettivo in capo ai dipendenti e l'inesistenza di un obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria della istituzione del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Recita l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, che è integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, ma sempre a livello nazionale in quanto sottoscritto dall'Aran " 1, Per_1
Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile.
Pag. 8 di 19 5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R.
n. 384 del 1990, art. 68, comma 2".
Il D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 era del seguente tenore: "1.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente
è tenuto a corrispondere il costo del pasto nella misura di L.
1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti".
Il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2 dispone poi "2. Il D.P.R.
20 maggio 1987, n. 270, art. 33, comma 4 è sostituito dal seguente
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per pasto".
Il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran viene direttamente conosciuto da questa Corte D.Lgs. n. 165 del
2001, ex art. 64.
Con la formula adottata "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive..." la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la
Pag. 9 di 19 relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili.
Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del
D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori.
Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata a cui però la sentenza non fa cenno.
Si rammenta altresì il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata.
Poiché dunque la disposizione del CCNL posta a base della sentenza impugnata non conferisce ai dipendenti il diritto né al servizio mensa, né a modalità sostitutive di questo, il ricorso deve essere accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. … (omissis)…”2.
Pag. 10 di 19 3.4. La disciplina sul servizio mensa nelle aziende sanitarie è sostanzialmente invariata nella contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.
Questo l'art. 4, comma 1, del CCNL DEL COMPARTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009:
< L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.>>.
Non solo: viene espressamente ribadito nella disciplina convenzionale sopra richiamata che l'istituzione, del tutto eventuale, del servizio mensa deve essere necessariamente correlata all'assesto organizzativo di ogni amministrazione e deve essere compatibile con le risorse disponibili.
Tali ultimi aspetti, la necessaria correlazione con l'assetto organizzativo e la imprescindibile verifica di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, come verrà chiarito a breve, assume carattere decisivo in questa controversia.
3.5. Innanzitutto, occorre ritenere del tutto pacifico tra le parti che il
P.O. sia stato accorpato all' resistente solo a CP_3 CP_1 decorrere dall'01.01.2005.
Pag. 11 di 19 Tale decisiva circostanza, il mutato assetto organizzativo dell' CP_1 resistente dal 2005, è stata allegata dai ricorrenti e ribadita dalla parte resistente.
Ebbene, l'invocato accordo aziendale che le parti ricorrenti reputano istitutivo del regolamento dell'istituendo servizio mensa a decorrere dall'01.05.2001 risale al 29.03.2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era evidentemente diverso e sicuramente non contemplava affatto il P.O. XXIII, trasferito presso CP_3
l'azienda resistente solo a decorrere dal 1° gennaio del 2005.
Pertanto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti, in ogni caso detto accordo era stato stipulato tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'epoca, in cui non era nemmeno ipotizzabile un possibile accorpamento del P.O. CP_3 all' resistente. CP_1
3.6. A ben vedere, in questo giudizio, vi sono fondati dubbi circa la stessa istituzione del servizio mensa esterna quale modalità alternativa da parte dell' resistente per i dipendenti che CP_1 prestano servizio presso il come le parti ricorrenti. CP_1
A rigore, proprio le parti ricorrenti, a sostegno dell'inadempimento datoriale allegato, hanno messo in evidenza l'oggettiva impraticabilità del servizio sostitutivo dell'esercizio del diritto alla mensa organizzato a decorrere dall'01.06.2001 presso la struttura di via Garrone per l'eccessiva distanza dalla sede di servizio ed hanno chiaramente lamentato la mancata istituzione della mensa interna di servizio presso il . CP_1
3.7. Da quanto appena rappresentato emerge chiaramente che per il non era stata istituita affatto la mensa di servizio interna. CP_1
Pag. 12 di 19 Né poteva ritenersi obbligata l'azienda resistente ad istituire detto servizio né a garantire la modalità sostitutiva dello stesso, secondo tutto quanto sopra rappresentato, in ossequio al chiaro tenore della disciplina collettiva sopra richiamata che abilita l'amministrazione sanitaria all'eventuale organizzazione e gestione dei servizi mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili.
Si tratta di scelta del tutto autonoma dell'amministrazione sanitaria che deve tener conto del proprio assetto organizzativo e delle risorse a sua disposizione e che, di conseguenza, non può essere devoluta alla contrattazione collettiva, né nazionale né integrativa.
Un eventuale accordo aziendale stipulato in sede di contrattazione integrativa, pertanto, potrebbe avere ad oggetto la sola regolamentazione della fruizione della mensa nella sola ipotesi in cui l'amministrazione, in via autonoma, abbia scelto a monte di organizzare e gestire il servizio mensa.
In ogni caso, come sopra chiarito, non può configurarsi alcun obbligo gravante sull'amministrazione sanitaria all'organizzazione e gestione del servizio mensa né potrebbe configurarsi un diritto dei dipendenti all'istituzione/fruizione dello stesso servizio.
3.8. Tanto premesso, acclarato che l'accordo aziendale del
29.03.2001 è stato convenuto quando non era contemplato nell'assetto organizzativo dell'azienda resistente il P.O. CP_3
e dovendo ritenere, in forza delle allegazioni e produzioni delle stesse parti ricorrenti, che non vi è mai stata l'istituzione della mensa interna di servizio e nemmeno del c.d. servizio alternativo tramite i cc.dd. buoni pasto per i dipendenti dell'azienda resistente che prestano servizio presso il come le parti ricorrenti, non CP_1 potrebbe essere invocata la vincolatività in questo giudizio di un
Pag. 13 di 19 accordo aziendale, quello del 29.03.2001, destinato a regolamentare l'esercizio del diritto alla sola fruizione di un servizio, quello della mensa, che presuppone la sua istituzione.
Tanto si evince chiaramente anche dal penultimo capoverso dell'accordo del 29.03.2001 prodotto in cui è chiaramente convenuto quanto segue: “Qualora l' non fosse nelle condizioni di CP_1 garantire l'istituzione della mensa a decorrere dal 1° maggio
2001, provvederà all'esercizio del diritto con modalità sostitutive”.
In sostanza, con l'accordo del 29.03.2001 non può ritenersi affatto che sia stata istituita la mensa di servizio.
In concreto, l'accordo del 29.03.2001 regolamenta solo il diritto alla fruizione del servizio mensa in caso di sua istituzione, circostanza, questa, da escludere proprio per i dipendenti del come le CP_1 parti ricorrenti.
3.9. Non solo: tenuto conto della chiara portata della disciplina convenzionale collettiva nazionale sul servizio mensa successiva alla stipula dell'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, detto accordo del 29.03.2001 non potrebbe interpretarsi come costitutivo di un diritto assoluto ed incondizionato alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, in quanto, così interpretato, si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina collettiva nazionale che impone una verifica preliminare di compatibilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi mensa con le risorse finanziarie effettivamente disponibili.
Un'interpretazione in questi termini dell'accordo aziendale del
29.03.2001, come configurante in capo ai dipendenti dell'azienda resistente un diritto assoluto ed incondizionato alla mensa di servizio o all'esercizio dello stesso con modalità alternative ed un obbligo a
Pag. 14 di 19 carico dell'amministrazione sanitaria svincolato dal rispetto della condizione di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili espressamente sancito dal contratto collettivo nazionale, sarebbe nullo ed andrebbe disapplicato ai sensi dell'art. 40, comma 3, ult. parte del D.L.vo n. 165/2001, nella versione operante ratione temporis, in cui è stabilito:
< Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.>>.
3.10. Come sopra chiarito, infatti, la contrattazione collettiva nazionale (artt. 29 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999, e 4, comma
1, del CCNL DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009) prevede una mera possibilità per l'amministrazione sanitaria, non un obbligo, di organizzare e gestire mense aziendali, ma, soprattutto, condiziona detta facoltà alla valutazione del proprio assetto organizzativo e, soprattutto, ad una verifica preliminare imprescindibile delle risorse finanziarie disponibili necessarie a coprire i costi di gestione dei servizi.
Disancorato da tali imprescindibili vincoli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale un accordo aziendale istitutivo di un diritto indiscriminato alla istituzione/fruizione della mensa che prescinda dalla necessaria verifica di compatibilità del servizio da erogare con le risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione sanitaria
Pag. 15 di 19 sarebbe evidentemente nullo ed andrebbe disapplicato per espressa previsione legislativa.
Pertanto, solo in caso di scelta dell'amministrazione sanitaria, del tutto autonoma, di istituire la mensa di servizio, che presuppone una verifica ed una valutazione di compatibilità dell'organizzazione e della gestione del servizio con le risorse finanziarie disponibili, potrebbe al più invocarsi un accordo aziendale, come quello del 29.03.2001, a fondamento di un eventuale inadempimento datoriale alla fruizione della mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative.
3.11. Concludendo, non è configurabile in capo alle parti ricorrenti alcun diritto alla istituzione/fruizione del servizio mensa in forza della disciplina collettiva nazionale e legislativa invocata.
Infondata è, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dalle parti ricorrenti fondata sul presunto diritto scaturente dalla disciplina convenzionale collettiva nazionale e da quella legislativa invocata alla luce di tutto quanto già sopra chiarito.
Nemmeno l'accordo aziendale del 29.03.2001 potrebbe essere invocato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria da inadempimento datoriale per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché detto accordo non potrebbe essere interpretato come costitutivo di un diritto assoluto ed incondizionato alla istituzione/fruizione della mensa in favore dei dipendenti dell'azienda resistente, ma come destinato esclusivamente a regolamentare l'esercizio del diritto alla mensa in caso di effettiva istituzione del servizio stesso, secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Inoltre, l'accordo aziendale del 29.03.2001 non potrebbe operare in concreto per i dipendenti che prestano servizio presso il CP_1 come i ricorrenti non essendo mai stata istituita la mensa interna di servizio per questa struttura.
Pag. 16 di 19 3.12. Ed ancora: pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria avanzata per inadempimento datoriale, cosa che si nega radicalmente, in ogni caso il ricorso non potrebbe essere accolto per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
A rigore, a sostegno dell'invocata tutela risarcitoria dei danni subiti, le parti ricorrenti hanno allegato esclusivamente, tra l'altro del tutto genericamente, di aver subito pregiudizi per non aver potuto usufruire del servizio mensa presso la struttura di via Garrone, data la distanza tra il Policlinico e la mensa universitaria, la ridotta capienza e per omesso riconoscimento della modalità sostitutiva rappresentata dai cc.dd. buoni pasto.
In concreto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 per i dipendenti che prestano servizio presso il come le parti ricorrenti, circostanza, CP_1 questa, che si esclude radicalmente per tutte le ragioni già sopra esposte, in ogni caso manca la stessa allegazione e la prova dei pregiudizi subiti dalle parti ricorrenti, non potendo ritenersi il alcun modo soddisfatto l'onere sulle stesse parti gravante di allegazione, prima, e di prova, poi, dei pregiudizi economici effettivamente subiti a causa del presunto inadempimento datoriale di cui chiedono ristoro.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “… (omissis)… anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del
Pag. 17 di 19 pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento. … (omissis)…”3.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione in materia di tutela risarcitoria dei pregiudizi lamentati da inadempimento contrattuale cui dare continuità e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… (omissis)…
In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223
c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità
(Cass., 5 marzo 1973, n. 608). … (omissis)…”4 3 Cfr. Cass. 20/11/2007, n. 24140, Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238 e Cass. 04/07/2006, n. 15274.
Pag. 18 di 19 3.13. Tanto chiarito, affermata l'insussistenza di un diritto soggettivo delle parti ricorrenti alla istituzione/fruizione della mensa ed alle modalità sostitutive sulla scorta della disciplina invocata in ricorso ed in ogni caso in mancanza di allegazione compiuta e prova dei pregiudizi effettivamente subiti nella sfera patrimoniale da inadempimento dell'accordo aziendale del 2001, della cui operatività si dubita fortemente, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,13/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN RO
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. Cass. 02.10.2012, n. 16736. 4 Così Cass. n. 24632/2015.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10049/2019
Il Giudice TO AN RO, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to DE ANGELIS Parte_4
EL
ricorrenti contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to TRAVI
[...]
RAFFAELLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la tutela risarcitoria da mancata istituzione/fruizione della mensa.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di prestare servizio presso il Policlinico, di svolgere l'attività lavorativa in turni organizzati e di vantare il diritto alla mensa anche con modalità sostitutive ai sensi degli artt. 29 CCNL del 20.09.2001 ed 8, comma
1, del D.L.vo n. 66/2003; deducendo che l' resistente e le CP_1
OO.SS. avevano regolamentato l'istituendo servizio mensa dal 1° maggio 2001 con accordo del 29.03.2001 e che l' aveva CP_1 stipulato una convenzione con l' presso la struttura di via CP_2
Garrone quale soluzione provvisoria per la fruizione dei pasti alternativa alla mensa interna mai realizzata; lamentando l'impraticabilità per i dipendenti del della soluzione CP_1 adottata, data la ridotta capienza della struttura, considerata la distanza del tragitto per arrivare alla mensa universitaria e tenuto conto degli orari di apertura del servizio incompatibili con quelli dei turnisti, in particolare con quelli dei turni notturni, e, di conseguenza, contestando l'inadempimento datoriale al preciso obbligo di legge e di contratto collettivo di garantire l'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto;
rappresentando di avere diritto al risarcimento dei pregiudizi subiti per non aver potuto usufruire né di mense di servizio né di modalità sostitutive, pari ad € 4,13 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio secondo le condizioni previste dalla disciplina aziendale, agivano in giudizio per l'accertamento del diritto al servizio mensa e del diritto al risarcimento dei danni subiti per mancata fruizione del servizio mensa nell'ammontare complessivo calcolato oltre accessori e per la condanna della parte resistente al risarcimento dei danni da mancata fruizione del servizio mensa oltre accessori, con il favore delle spese di lite. Avanzavano istanze istruttorie ed allegavano documentazione.
Costituitasi la parte resistente contestava la domanda attorea per insussistenza di un diritto alla mensa ed al buono pasto sostitutivo alla luce della contrattazione collettiva richiamata e della legislazione regionale sopravvenuta, trattandosi di mera facoltà subordinata a stringenti vincoli di bilancio e condizioni quali, soprattutto, la compatibilità con le risorse finanziarie, e per inoperatività dell'accordo in sede decentrata del 2001, atteso, inoltre, il diverso assetto
Pag. 2 di 19 organizzativo a partire dal 2005 per l'accorpamento del P.O. CP_3
eccepiva la nullità della domanda per genericità ed
[...] indeterminatezza dei pregiudizi lamentati ed il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita in favore del TAR, venendo in gioco scelte discrezionali della PA sul servizio mensa dove il dipendente è in una situazione di mero interesse e non di diritto;
nel merito affermava l'infondatezza delle domande per inesistenza di un'obbligazione a carico dell'amministrazione di organizzare il servizio mensa, per omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto alla tutela risarcitoria invocata, soprattutto, per omessa allegazione e prova del superamento delle sei ore lavorative e delle spese sostenute per i pasti, e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda risarcitoria da inadempimento datoriale).
1.1. Nella fattispecie in esame non si configura affatto una situazione di mero interesse legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
A ben vedere, infatti, le parti ricorrenti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata, hanno lamentato un inadempimento datoriale, per non avere, l'azienda resistente, reso possibile la fruizione del servizio mensa, per omessa organizzazione della mensa interna di servizio per il Policlinico e per non aver garantito l'effettivo esercizio del diritto con modalità alternativa, inadempimento ritenuto
Pag. 3 di 19 produttivo di danni da mancata fruizione della mensa durante i turni di servizio e da mancata fruizione della modalità alternativa.
L'inadempimento datoriale lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente nella giurisdizione dell'AGO adita.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa, ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.:
<<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >>
1.2. Ebbene, le parti ricorrenti, invocando il diritto alla mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto nei giorni di servizio secondo l'articolazione dell'orario regolamentato dall'Accordo del 29.03.2001 invocato, hanno lamentato proprio la gestione inadempiente del rapporto lavorativo da parte dell'amministrazione resistente per non aver reso fruibile e comunque per non aver attivato il servizio mensa presso il nonché per CP_1 non aver garantito l'esercizio del diritto con modalità alternativa, chiedendo la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti da mancata fruizione del servizio mensa.
Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
2. Sull'eccezione di nullità del ricorso.
Analogamente è dirsi per l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a base delle pretese
Pag. 4 di 19 azionate sollevata dalla parte resistente, da rigettare per infondatezza.
2.1. Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
3. Sul diritto al servizio mensa ed al risarcimento del danno
Tanto premesso, nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
3.1. A sostegno della domanda risarcitoria avanzata le parti ricorrenti hanno allegato la sussistenza di un diritto alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, invocando la disciplina convenzionale della contrattazione collettiva nazionale applicata, l'art.
Pag. 5 di 19 8, comma 1, del D.L.vo n. 66/2003, l'accordo aziendale istitutivo della mensa del 29.03.2001 e richiamando i precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Bari, della CdA di e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, ed hanno rappresentato l'inadempimento datoriale per non avere, la parte resistente, adeguatamente organizzato il servizio mensa, sostanzialmente non praticabile per i dipendenti del e per non aver garantito CP_1
l'esercizio del diritto con modalità alternativa come il riconoscimento dei buoni pasto.
3.2. Ebbene, detta impostazione non può essere condivisa in alcun modo.
Innanzitutto, occorre partire dall'analisi del dato normativo.
L'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.>>.
In concreto, con la norma richiamata è stata devoluta alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità e della durata degli intervalli obbligatori per i lavoratori che osservano orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore consecutive, così come è stata devoluta all'autonomia negoziale la disciplina dell'eventuale consumazione del pasto.
Dal chiaro tenore letterale della norma appena sopra richiamata emerge che il legislatore ha qualificato la consumazione del pasto come circostanza del tutto eventuale e non come obbligatoria, demandando la specifica disciplina alla contrattazione collettiva.
Pag. 6 di 19 3.3. Non solo: la disciplina convenzionale collettiva richiamata dalle parti ricorrenti depone in senso contrario a quanto prospettato dalle stesse parti in ricorso, non configurandosi alcun diritto alla istituzione/fruizione del servizio mensa né un correlato obbligo gravante sulle amministrazioni sanitarie.
Questo l'art. 29 del CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999:
<
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del
DPR 384/1990.>>.
L'inequivoco dato letterale (possono) utilizzato dalle parti sociali depone per la mera facoltà accordata all'azienda, non l'obbligo, di istituiremense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del
Pag. 7 di 19 diritto di mensa con modalità sostitutive, compatibilmente con le risorse disponibili ed in correlazione col proprio assetto organizzativo.
Fa da contraltare alla facoltà dell'amministrazione sanitaria l'insussistenza di un diritto in capo ai dipendenti al servizio mensa o all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive.
La Suprema Corte di Cassazione, nell'interpretare proprio questa disciplina, ha affermato l'insussistenza di un diritto soggettivo in capo ai dipendenti e l'inesistenza di un obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria della istituzione del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Recita l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, che è integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, ma sempre a livello nazionale in quanto sottoscritto dall'Aran " 1, Per_1
Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile.
Pag. 8 di 19 5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R.
n. 384 del 1990, art. 68, comma 2".
Il D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 era del seguente tenore: "1.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente
è tenuto a corrispondere il costo del pasto nella misura di L.
1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti".
Il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2 dispone poi "2. Il D.P.R.
20 maggio 1987, n. 270, art. 33, comma 4 è sostituito dal seguente
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per pasto".
Il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran viene direttamente conosciuto da questa Corte D.Lgs. n. 165 del
2001, ex art. 64.
Con la formula adottata "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive..." la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la
Pag. 9 di 19 relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili.
Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del
D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori.
Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata a cui però la sentenza non fa cenno.
Si rammenta altresì il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata.
Poiché dunque la disposizione del CCNL posta a base della sentenza impugnata non conferisce ai dipendenti il diritto né al servizio mensa, né a modalità sostitutive di questo, il ricorso deve essere accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. … (omissis)…”2.
Pag. 10 di 19 3.4. La disciplina sul servizio mensa nelle aziende sanitarie è sostanzialmente invariata nella contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.
Questo l'art. 4, comma 1, del CCNL DEL COMPARTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009:
< L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.>>.
Non solo: viene espressamente ribadito nella disciplina convenzionale sopra richiamata che l'istituzione, del tutto eventuale, del servizio mensa deve essere necessariamente correlata all'assesto organizzativo di ogni amministrazione e deve essere compatibile con le risorse disponibili.
Tali ultimi aspetti, la necessaria correlazione con l'assetto organizzativo e la imprescindibile verifica di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, come verrà chiarito a breve, assume carattere decisivo in questa controversia.
3.5. Innanzitutto, occorre ritenere del tutto pacifico tra le parti che il
P.O. sia stato accorpato all' resistente solo a CP_3 CP_1 decorrere dall'01.01.2005.
Pag. 11 di 19 Tale decisiva circostanza, il mutato assetto organizzativo dell' CP_1 resistente dal 2005, è stata allegata dai ricorrenti e ribadita dalla parte resistente.
Ebbene, l'invocato accordo aziendale che le parti ricorrenti reputano istitutivo del regolamento dell'istituendo servizio mensa a decorrere dall'01.05.2001 risale al 29.03.2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era evidentemente diverso e sicuramente non contemplava affatto il P.O. XXIII, trasferito presso CP_3
l'azienda resistente solo a decorrere dal 1° gennaio del 2005.
Pertanto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti, in ogni caso detto accordo era stato stipulato tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'epoca, in cui non era nemmeno ipotizzabile un possibile accorpamento del P.O. CP_3 all' resistente. CP_1
3.6. A ben vedere, in questo giudizio, vi sono fondati dubbi circa la stessa istituzione del servizio mensa esterna quale modalità alternativa da parte dell' resistente per i dipendenti che CP_1 prestano servizio presso il come le parti ricorrenti. CP_1
A rigore, proprio le parti ricorrenti, a sostegno dell'inadempimento datoriale allegato, hanno messo in evidenza l'oggettiva impraticabilità del servizio sostitutivo dell'esercizio del diritto alla mensa organizzato a decorrere dall'01.06.2001 presso la struttura di via Garrone per l'eccessiva distanza dalla sede di servizio ed hanno chiaramente lamentato la mancata istituzione della mensa interna di servizio presso il . CP_1
3.7. Da quanto appena rappresentato emerge chiaramente che per il non era stata istituita affatto la mensa di servizio interna. CP_1
Pag. 12 di 19 Né poteva ritenersi obbligata l'azienda resistente ad istituire detto servizio né a garantire la modalità sostitutiva dello stesso, secondo tutto quanto sopra rappresentato, in ossequio al chiaro tenore della disciplina collettiva sopra richiamata che abilita l'amministrazione sanitaria all'eventuale organizzazione e gestione dei servizi mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili.
Si tratta di scelta del tutto autonoma dell'amministrazione sanitaria che deve tener conto del proprio assetto organizzativo e delle risorse a sua disposizione e che, di conseguenza, non può essere devoluta alla contrattazione collettiva, né nazionale né integrativa.
Un eventuale accordo aziendale stipulato in sede di contrattazione integrativa, pertanto, potrebbe avere ad oggetto la sola regolamentazione della fruizione della mensa nella sola ipotesi in cui l'amministrazione, in via autonoma, abbia scelto a monte di organizzare e gestire il servizio mensa.
In ogni caso, come sopra chiarito, non può configurarsi alcun obbligo gravante sull'amministrazione sanitaria all'organizzazione e gestione del servizio mensa né potrebbe configurarsi un diritto dei dipendenti all'istituzione/fruizione dello stesso servizio.
3.8. Tanto premesso, acclarato che l'accordo aziendale del
29.03.2001 è stato convenuto quando non era contemplato nell'assetto organizzativo dell'azienda resistente il P.O. CP_3
e dovendo ritenere, in forza delle allegazioni e produzioni delle stesse parti ricorrenti, che non vi è mai stata l'istituzione della mensa interna di servizio e nemmeno del c.d. servizio alternativo tramite i cc.dd. buoni pasto per i dipendenti dell'azienda resistente che prestano servizio presso il come le parti ricorrenti, non CP_1 potrebbe essere invocata la vincolatività in questo giudizio di un
Pag. 13 di 19 accordo aziendale, quello del 29.03.2001, destinato a regolamentare l'esercizio del diritto alla sola fruizione di un servizio, quello della mensa, che presuppone la sua istituzione.
Tanto si evince chiaramente anche dal penultimo capoverso dell'accordo del 29.03.2001 prodotto in cui è chiaramente convenuto quanto segue: “Qualora l' non fosse nelle condizioni di CP_1 garantire l'istituzione della mensa a decorrere dal 1° maggio
2001, provvederà all'esercizio del diritto con modalità sostitutive”.
In sostanza, con l'accordo del 29.03.2001 non può ritenersi affatto che sia stata istituita la mensa di servizio.
In concreto, l'accordo del 29.03.2001 regolamenta solo il diritto alla fruizione del servizio mensa in caso di sua istituzione, circostanza, questa, da escludere proprio per i dipendenti del come le CP_1 parti ricorrenti.
3.9. Non solo: tenuto conto della chiara portata della disciplina convenzionale collettiva nazionale sul servizio mensa successiva alla stipula dell'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, detto accordo del 29.03.2001 non potrebbe interpretarsi come costitutivo di un diritto assoluto ed incondizionato alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, in quanto, così interpretato, si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina collettiva nazionale che impone una verifica preliminare di compatibilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi mensa con le risorse finanziarie effettivamente disponibili.
Un'interpretazione in questi termini dell'accordo aziendale del
29.03.2001, come configurante in capo ai dipendenti dell'azienda resistente un diritto assoluto ed incondizionato alla mensa di servizio o all'esercizio dello stesso con modalità alternative ed un obbligo a
Pag. 14 di 19 carico dell'amministrazione sanitaria svincolato dal rispetto della condizione di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili espressamente sancito dal contratto collettivo nazionale, sarebbe nullo ed andrebbe disapplicato ai sensi dell'art. 40, comma 3, ult. parte del D.L.vo n. 165/2001, nella versione operante ratione temporis, in cui è stabilito:
< Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.>>.
3.10. Come sopra chiarito, infatti, la contrattazione collettiva nazionale (artt. 29 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999, e 4, comma
1, del CCNL DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009) prevede una mera possibilità per l'amministrazione sanitaria, non un obbligo, di organizzare e gestire mense aziendali, ma, soprattutto, condiziona detta facoltà alla valutazione del proprio assetto organizzativo e, soprattutto, ad una verifica preliminare imprescindibile delle risorse finanziarie disponibili necessarie a coprire i costi di gestione dei servizi.
Disancorato da tali imprescindibili vincoli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale un accordo aziendale istitutivo di un diritto indiscriminato alla istituzione/fruizione della mensa che prescinda dalla necessaria verifica di compatibilità del servizio da erogare con le risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione sanitaria
Pag. 15 di 19 sarebbe evidentemente nullo ed andrebbe disapplicato per espressa previsione legislativa.
Pertanto, solo in caso di scelta dell'amministrazione sanitaria, del tutto autonoma, di istituire la mensa di servizio, che presuppone una verifica ed una valutazione di compatibilità dell'organizzazione e della gestione del servizio con le risorse finanziarie disponibili, potrebbe al più invocarsi un accordo aziendale, come quello del 29.03.2001, a fondamento di un eventuale inadempimento datoriale alla fruizione della mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative.
3.11. Concludendo, non è configurabile in capo alle parti ricorrenti alcun diritto alla istituzione/fruizione del servizio mensa in forza della disciplina collettiva nazionale e legislativa invocata.
Infondata è, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dalle parti ricorrenti fondata sul presunto diritto scaturente dalla disciplina convenzionale collettiva nazionale e da quella legislativa invocata alla luce di tutto quanto già sopra chiarito.
Nemmeno l'accordo aziendale del 29.03.2001 potrebbe essere invocato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria da inadempimento datoriale per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché detto accordo non potrebbe essere interpretato come costitutivo di un diritto assoluto ed incondizionato alla istituzione/fruizione della mensa in favore dei dipendenti dell'azienda resistente, ma come destinato esclusivamente a regolamentare l'esercizio del diritto alla mensa in caso di effettiva istituzione del servizio stesso, secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Inoltre, l'accordo aziendale del 29.03.2001 non potrebbe operare in concreto per i dipendenti che prestano servizio presso il CP_1 come i ricorrenti non essendo mai stata istituita la mensa interna di servizio per questa struttura.
Pag. 16 di 19 3.12. Ed ancora: pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria avanzata per inadempimento datoriale, cosa che si nega radicalmente, in ogni caso il ricorso non potrebbe essere accolto per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti.
A rigore, a sostegno dell'invocata tutela risarcitoria dei danni subiti, le parti ricorrenti hanno allegato esclusivamente, tra l'altro del tutto genericamente, di aver subito pregiudizi per non aver potuto usufruire del servizio mensa presso la struttura di via Garrone, data la distanza tra il Policlinico e la mensa universitaria, la ridotta capienza e per omesso riconoscimento della modalità sostitutiva rappresentata dai cc.dd. buoni pasto.
In concreto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 per i dipendenti che prestano servizio presso il come le parti ricorrenti, circostanza, CP_1 questa, che si esclude radicalmente per tutte le ragioni già sopra esposte, in ogni caso manca la stessa allegazione e la prova dei pregiudizi subiti dalle parti ricorrenti, non potendo ritenersi il alcun modo soddisfatto l'onere sulle stesse parti gravante di allegazione, prima, e di prova, poi, dei pregiudizi economici effettivamente subiti a causa del presunto inadempimento datoriale di cui chiedono ristoro.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “… (omissis)… anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del
Pag. 17 di 19 pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento. … (omissis)…”3.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione in materia di tutela risarcitoria dei pregiudizi lamentati da inadempimento contrattuale cui dare continuità e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… (omissis)…
In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223
c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità
(Cass., 5 marzo 1973, n. 608). … (omissis)…”4 3 Cfr. Cass. 20/11/2007, n. 24140, Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238 e Cass. 04/07/2006, n. 15274.
Pag. 18 di 19 3.13. Tanto chiarito, affermata l'insussistenza di un diritto soggettivo delle parti ricorrenti alla istituzione/fruizione della mensa ed alle modalità sostitutive sulla scorta della disciplina invocata in ricorso ed in ogni caso in mancanza di allegazione compiuta e prova dei pregiudizi effettivamente subiti nella sfera patrimoniale da inadempimento dell'accordo aziendale del 2001, della cui operatività si dubita fortemente, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,13/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN RO
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. Cass. 02.10.2012, n. 16736. 4 Così Cass. n. 24632/2015.