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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
con il patrocinio degli Avv. ti D'AVINO FRANCESCA MARIA e Parte_1
PALLADINO GIUSEPPE;
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO PALMA ANNA RITA;
Controparte_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 3429/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze, il7.12.2022 pubblicata in pari data.
In data 28.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1
pagina 1 di 31 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della TU così come sopra richiesti in considerazione di:
a.1) rinnovo della TU per aver ritenuto validamente pattuita la pari periodicizzazione degli interessi a debito e a credito, contrariamente a quanto rappresentato in atti relativamente alla mancanza di alcuna capitalizzazione perché pari a 0% degli interessi a credito;
a.2) rinnovo della TU nella parte in cui ha considerato valide le modifiche contrattuali in peius operate unilateralmente dalla banca, risultando di fatto violato l'art. 118 TUB per mancanza di specifica e tempestiva comunicazione, nonché di giustificato motivo oggettivo alla base delle stesse, in mancanza di parte della banca;
a.3) rinnovo e/o integrazione della TU espletata con espunzione delle voci di costo della commissione disponibilità fondi perché indeterminata relativamente al metodo di calcolo della stessa, per quanto su riferito;
c) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, ovvero la nullità del contratto di c/c oggetto di causa n. 6354, per aver la banca convenuta fatto sottoscrivere alla e il Parte_2
solo documento di sintesi;
2) accertare e dichiarare che il documento di sintesi, privo della doppia sottoscrizione e in mancanza di un contratto contenenti clausole che ripercorrano le condizioni economiche del rapporto, non può assurgere a fonte di regolamentazione contrattuale del rapporto, con la conseguenza che dovrà essere ricalcolato l'intero rapporto con eliminazione del tasso debitore, di spese e commissioni, ricalcolo giorni valuta ed eliminazione effetto anatocistico;
3) in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere depositato formale e 2 rituale contratto sottoscritto da entrambe le parti, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia pagina 2 di 31 delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd. anatocismo) in violazione degli artt. 1419, 1427, 1283 c.c. e 120 TUB novellato, nonché l'applicazione di spese, competenze non dovute, nonché di clausole di indicizzazione che conferiscono il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso;
4) in via gradata al punto sub 3) ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante volesse considerare ammissibile e legittima l'applicazione dell'anatocismo, accertare e dichiarare che tale meccanismo vada eseguito solo sugli interessi puri e, pertanto, previo incarico a TU, provveda all'eliminazione dell'effetto anatocistico dalle competenze e oneri diversi dagli interessi;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione negli anni di rapporto di spese, competenze non dovute e non contrattualizzate, del gioco dei giorni valuta, delle commissioni di disponibilità fondi e CIV, in maniera del tutto indeterminata in violazione dell'art. 1346 c.c., nonché di ogni altra spesa non pattuita, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca, per i motivi di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare l'intervenuto superamento ab origine del tasso soglia antiusura da parte della convenuta, in violazione della L. 108/96 disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. per tutto il rapporto, dichiarando al contempo che non è dovuto alcun interesse, sia per gli interessi debitori relativi al c/c che per gli interessi relativi alle concessioni di affidamenti e per gli interessi moratori;
7) in via gradata, accertare e dichiarare l'applicazione di un TAEG al rapporto in esame differente, ovvero maggiore, di quello indicato nel documento di sintesi e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui non dovesse rinvenire il superamento del tasso soglia usura, procedere alla ripetizione degli interessi maggiori addebitati, a seguito di ricalcolo del rapporto secondo il tasso contrattualizzato;
8) per tutte le suesposte ragioni, ricalcolare il saldo contabile del c/c di cui è causa, e 3 conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione e/o all'eventuale compensazione ex art. 1243
c.c. di tutte le somme illegittimamente incassate, dall'apertura di conto alla chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, da quantificare a mezzo TU contabile, che si chiede sin d'ora in via istruttoria;
pagina 3 di 31 9) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva da parte della banca convenuta, di natura precontrattuale per mancanza di buona fede nello svolgimento delle trattative precontrattuali, contrattuale per violazione di alcune clausole contrattuali, nonché extracontrattuale per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti della società oltre che per la revoca illegittima Parte_1
ed immotivata degli affidamenti e arbitraria chiusura del conto corrente, oltre che per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, per tutte le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società medesima, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificheranno analiticamente in corso di causa, anche a mezzo TU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
10) in ogni caso, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
d) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte appellata: Controparte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattese e respinte, e respinta la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza, - accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art.345 c.p.c., Voglia dichiarare, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto;
- nel merito,
Voglia respingere e rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello avanzato dalla
, e per l'effetto confermare la sentenza n. 3429/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze con la precisazione che gli interessi di mora sull'importo oggetto di condanna in sentenza a favore di decorrono dall' 1/07/2022 e non dal 12/04/2019, come, per mero errore Controparte_1
materiale, indicato in sentenza, posto che il calcolo della somma dovuta da parte del TU è stato eseguito a tutto il 30/06/2022, come si evince dalla lettura della relazione peritale del TU alla pag. 6; in ipotesi condannare l'appellante al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1
391.132,44, oltre interessi di mora dall' l/07/2022 al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 4 di 31 MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 3429/2022 resa, ex art. 281 sexies c.p.c. il 7 dicembre 2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita ha così deciso:
”1) condanna al pagamento della somma di € 391.132,44 oltre interessi Parte_1
di mora dal 12.4.2019 al saldo in favore di Intesa San Paolo s.p.a.;
2) condanna alla rifusione in favore di Intesa San Paolo s.p.a. delle spese di lite che liquida Parte_1
nella somma di € 19.375,00 per compensi, € 1.241,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di TU già liquidate con sperato decreto a carico di;
Parte_1
I.1 Tale sentenza è stata emessa sulla domanda promossa dalla società , Parte_1
con cui ha convenuto innanzi al Tribunale di Firenze la (ora Intesa San Controparte_2
Paolo spa) al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 6345 acceso il
21.2.2013 presso la filiale di Campi Bisenzio (FI), chiuso in data 2.11.2017, con una esposizione debitoria pari ad € 232.900,18.
A fondamento della domanda l'attrice aveva dedotto: - la mancata stipulazione del contratto di forma scritta – applicazione di interessi ultralegali;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- la illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- l'indebita antergazione e/o postergazione di valute;
- l'illegittima applicazione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce;
- l'applicazione di spese e commissioni non pattuite;
- l'applicazione di interessi usurari, chiedendo quindi la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3
non, per la concessione abusiva del credito, per la revoca illegittima degli affidamenti e per la illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_4
domanda, la prescrizione del diritto e contestato nel merito le domande formulate da Parte_1
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della società attrice al pagamento della somma di €
354.085,60 comprensiva di interessi al 12.4.2019, oltre interessi al minor tasso convenzionale del 9,48%
pagina 5 di 31 annuo dal 13.4.2019 fino al soddisfo.
La causa, istruita con prova documentale e c.t.u. contabile, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da dispositivo innanzi trascritto.
I.2 Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
“1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno proposto domande contrapposte: il correntista ha proposto domanda di accertamento negativo del proprio debito e la banca, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento del saldo risultante dall'ultimo estratto conto, oltre interessi. Ambedue le parti hanno quindi l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. Nel caso di specie il TU ha accertato che è stata acquisita la serie completa degli estratti conto dall'accensione del rapporto alla chiusura per cui non si pone la questione relativa alla applicabilità del principio del cd. saldo zero.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito risultano pattuiti per iscritto in quanto la , CP_3 costituendosi in giudizio, ha integrato la documentazione contrattuale prodotta dall'attore. Dalla disamina dei contratti i tassi creditori e debitori risultato pattuiti per iscritto per cui non va applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB (pagg. 9- 20 e 26 ctu).
3. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6). Successivamente è intervenuta la Legge 147/2013 che ha modificato l'art 120, comma 2 TUB prevedendo che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La novella della l. 147/2013 demandava quindi al CICR l'emanazione della disciplina attuativa relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale disposizione è stata ulteriormente innovata a distanza di meno di due anni dall'art. 17-bis della L. 49/2016. In relazione alla breve finestra temporale (2014-2016) si è posto il problema della sua effettiva vigenza tenuto conto della mancata emanazione della delibera attuativa da parte del CICR. Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo.
pagina 6 di 31 Ciò, alla luce del criterio interpretativo previsto all'art. 161, comma 5 TUB, secondo cui “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.”. In sintesi, anche successivamente all'entrata in vigore della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la capitalizzazione è da ritenersi legittima in mancanza di una delibera attuativa da parte del CICR, intervenuta solo nel 2016. L'art. 120 TUB è stato infatti modificato dall'art. 17-bis della L. 49/2016 a cui è seguita la delibera attuativa CICR del 3 agosto 2016. E' stato, in sintesi, previsto:
- che la periodicità minima di conteggio degli interessi non sia inferiore ad un anno;
- che gli interessi maturati nel corso dell'anno vengano contabilizzati ogni 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto;
- che gli interessi debitori conteggiati extra fido diventano esigibili il successivo 1/03; In linea generale, pertanto, gli interessi ed il capitale costituiscono due “poste” separate. Tuttavia, l'art. 120, comma 2 n. 2 lett. b) ha previsto che il cliente possa “autorizzare anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto, al momento in cui questi divengono esigibili”, con la conseguenza che gli stessi, da quel momento, sono considerati sorte capitale e sottoposti, quindi, al relativo regime. La Delibera precisa all'art. 5 che le disposizioni attuative debbano applicarsi “al più tardi agli interessi maturati a partire dal 1 ottobre 2016” e che i contratti in corso possano essere adeguati ai sensi dell'art.118 TUB (ius variandi) rispetto al quale l'adeguamento costituisce giustificato motivo. Nel caso di specie, la periodicità di capitalizzazione delle competenze risulta da patto scritto ed è applicata con pari periodicità sia agli interessi creditori che a quelli debitori (v. pag. 26 ctu). L'art. 20.1 del contratto (doc. 3, pag. 7) prevede che “Il regolamento in conto degli interessi, commissioni, spese e oneri, anche fiscali (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto)”. La clausola è specificatamente sottoscritta (pag. 12, art. 20 comma 1 “capitalizzazione degli interessi”) Il documento di sintesi, che le parti qualificano come “parte integrante del contratto cui è unito”, indica tra le condizioni economiche applicabili al rapporto, “capitalizzazione – periodicità: trimestrale”. La risulta essersi adeguata alla delibera del CICR del 3.8.2016 (ad esempio nell'estratto conto del CP_3
2.11.2017 è riportato “Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo”). Osserva in merito il TU che “la correttamente ha provveduto a non contabilizzare in conto CP_3 corrente gli interessi debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica” (pag. 53 elaborato peritale).
4. Quanto alle spese asseritamente non pattuite il TU ha correttamente rilevato che risultano pattuite per iscritto le spese di tenuta conto, le commissioni per la messa a disposizione dei fondi per ambedue le linee di credito, le commissioni di istruttoria veloce, le commissioni su bonifico, le commissioni per il ritiro ri.ba.
pagina 7 di 31 In ordine alle specifiche contestazioni sollevate, vanno recepite le esaurienti conclusioni formulate dal TU che di seguito si riportano. In merito alle spese di tenuta conto, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore a pag. 7 della prima memoria 183, in merito all'addebito di euro 3,33 con la voce “conguaglio al minimo trimestrale” rilevato nell'estratto conto al 31/03/13, esso trova la sua giustificazione nel fatto che, essendo stato aperto il conto corrente nella seconda metà del mese di febbraio, la banca ha applicato per 1/3 l'importo di euro 10,00 indicato nel contratto del 21/02/13 con la voce ”costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60 – minimo € 10,00; con riferimento invece all'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione in merito alla mancanza di ragion d'essere dell'addebito di euro 663,44 in data 05/10/15 con valuta 30/09/15, si accerta che tale importo rappresenta il totale delle spese maturate nel 3^ trimestre 2015 (CIV: € 147,24 + CDF: € 425,00 + SPESE:
€ 91,20) addebitate separatamente rispetto all'importo degli interessi maturati. In relazione alle Commissioni per la messa a disposizione dei Fondi, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore a pag. 6 della prima memoria 183, in merito agli importi addebitati a tale titolo con l'estratto conto al 31/03/13, gli importi di euro 6,11 per l'apertura di credito ordinaria e di euro 30,55 risultano correttamente calcolati con riferimento alla data di concessione di detti affidamenti (20/03/13) e le percentuali pattuite che vengono applicate proquota tempore: l'affidamento concesso per euro 10.000,00 su 11 giorni di un trimestre di 90 giorni determina una concessione media appunto di euro 1.222,22 che, tariffata allo 0,50% determina l'importo di euro 6,11; parimenti l'affidamento concesso per euro 250.000,00 sempre per 11 giorni di un trimestre di 90 giorni determina una concessione media di euro 30.555,55 che, tariffata allo 0,10% determina l'importo di euro 30,55; per quanto concerne l'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione, relativa all'aumento unilaterale delle commissioni di affidamento relative alla linea di portafoglio, si conferma la presenza delle relative pattuizioni sottoscritte dall'attrice, precisando che l'aliquota pattuita a decorrere dal 01/10/2014 risulta pari a 0,500% e che solo con la pattuizione del 24/03/16 la percentuale viene riportata allo 0,350% sino al 30/06/16, poiché con il contratto di affidamento del 01/07/16 la commissione di affidamento viene pattuita nuovamente nella misura del 0,500%: le variazioni segnalate dall'attore risultano pertanto migliorative rispetto a quanto pattuito. Poiché, però, nell'estratto conto al 30/06/2016 le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00). Con riferimento all'eccezione di indeterminatezza della clausola il Tribunale condivide le valutazioni del TU secondo cui, “a differenza della Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile (esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione”. Del resto, mentre la prassi bancaria registrava diversi metodi di applicazione della CMS dopo pagina 8 di 31 l'introduzione dell'art.
2-bis del d.l. 185/2008 sono andate a delinearsi due tipologie di commissioni, la CMS, sottoposta a stringenti limiti ed applicabile a lunghi utilizzi del fido, e la commissione per la messa a disposizione dei fondi che -per definizione- prescinde dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo medesimo, con la conseguenza che dal momento che è pattuita per iscritto l'aliquota e la cadenza temporale, la clausola risulta sufficientemente determinata. In merito alle commissioni su bonifico, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore in merito agli importi addebitati a tale titolo ed individuati alle pagg. 14 – 20 dell'atto di citazione e riportati nella tabella 1 (allegato 8), per ognuno di essi il ctu ha provveduto a verificare la presenza della relativa pattuizione, annontandone l'esito accanto al singolo movimento: dell'originario importo contestato pari ad euro 905,02, risultano addebitate commissioni senza la relativa pattuizione per un complessivo importo di euro 493,10 che dovranno pertanto essere restituiti al correntista;
per quanto concerne la rilevata variazione di date di operazione e di valuta, l'accertamento ha permesso di stabilire che la valuta applicata all'addebito delle commissioni è la stessa di quella dell'operazione principale, se l'addebito delle commissioni avviene in data contabile successiva.
5. In assenza di una specifica previsione contrattuale la contabilizzazione deve avvenire applicando la cd. valuta effettiva che fa riferimento alla data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate. La antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione costituisce un onere aggiuntivo per il cliente che deve essere espressamente pattuito. Nel caso di specie il TU ha accertato in relazione al rapporto per cui è causa che le valute da applicare a versamenti e prelievi effettuati dal correntista ed in genere alle operazioni bancarie, sono analiticamente indicate nel contratto di conto corrente del 21/02/2013.
6. In ordine all'esercizio dello ius variandi, il TU ha accertato che “le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso Euribor” (pag. 54 elaborato peritale). Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità della contestazioni formulata nell'atto introduttivo.
7. Il TU ha verificato, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, il rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto, sia del tasso convenzionale anche unilateralmente modificato al momento della variazione stessa, tenendo conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 e n. 24675/2017. Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
pagina 9 di 31 La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia. Nel caso di specie, il TU ha effettuato due calcoli uno sulla base delle Istruzioni e della formula utilizzata dalla Banca d'Italia e uno utilizzando formula alternativa che include, in uno con gli interessi, ogni onere con funzione di remunerazione del credito. Tra le due ipotesi va recepita la prima in quanto conforme al cd. principio di simmetria affermato dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori). Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono infatti attendibili. Il TU ha verificato che, utilizzando tale formula, non si verificano sconfinamenti sia valutando il tasso soglia previsto per la categoria “aperture di credito in conto corrente” (come richiesto dalla banca) che con riferimento alla categoria “apertura di credito a tassi differenziati su presentazione Sbf”. Risultano pertanto non dirimenti le osservazioni presentate sul punto dall'istituto di credito (pag. 50 ctu).
8. All'esito delle operazioni peritali il TU ha accertato che alla data di estinzione del rapporto di conto corrente la somma da restituire al correntista era pari ad € 1.034,23 (pag.45 ctu). Il credito complessivo della al 12.4. 2019 è risultato pari ad € 391.132,44 (pag. 48 ctu). In CP_3
pagina 10 di 31 accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attrice va quindi condannata al pagamento di € 391.132,44 oltre interessi di mora fino al soddisfo.
9. Vanno conseguentemente rigettate le domande risarcitorie avanzate da parte attrice in quanto genericamente formulate e comunque infondate all'esito degli accertamenti compiuti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria in ragione delle modalità semplificate di definizione del procedimento. Anche le spese di TU, in applicazione del principio di causalità, vanno poste integralmente a carico dell'attrice atteso che la somma accertata all'esito dell'esame contabile è maggiore di quella oggetto della proposta conciliativa, accettata dalla banca (art. 91, comma 1 c.p.c.). […].
II. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
appellante), ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello Intesa San Paolo s.p.a. (di Co seguito e/o anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza affidandolo ai seguenti motivi di appello:
1. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE – ERRORE DI VALUTAZIONE DELLA TU DEPOSITATA –
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. -
NULLITÀ DELLA SENTENZA.
2. SULLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DEPOSITATA – ERRORES IN GIUDICANDO - VIOLAZIONE
DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA TRA LE DICHIARAZIONI IN
TU E I DOCUMENTI ALLEGATI;
3. VIOLAZIONE DI LEGGE – SULL'EFFETTO ANATOCISTICO;
4. VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI E DEGLI ATTI DI
CAUSA – VIOLAZIONE DELL'ART. 118 TUB SULLA MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
5. SULLA COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI: VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
PROCEDIMENTALE
6. SUL METODO DI CALCOLO UTILIZZATO E RITENUTO VALIDO DAL GIUDICE – SUL PRINCIPIO DI
pagina 11 di 31 SIMMETRIA: INCOERENZA – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DI LEGGE
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
II.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le Controparte_1
censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata di cui, per converso, ha chiesto l'integrale conferma.
II.2 Con ordinanza del 24.10.2024, questa Corte ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza per l'importo superiore ad Euro 312.765,60, oltre interessi di mora del 9,48% dal 12.4.2019 quanto al punto 1) del dispositivo, confermando la provvisoria esecutorietà per i rimanenti capi dell'appellata sentenza, rinviando poi la causa per le conclusioni.
II.3 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate, non essendo tali da confutare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
Sempre in via preliminare, la causa può essere decisa, essendo l'istruttoria svolta in primo grado sufficiente;
ragion per cui la richiesta di rinnovo della c.t.u. va respinta ritenendo la Corte che la c.t.u. espletata in primo grado sia esaustiva e condivisibile, stante la correttezza della metodologia utilizzata, risultata rispettosa dei criteri indicati nel mandato e svolta in contraddittorio tra le parti ai cui tecnici di parte è stato dato spazio per le osservazioni all'elaborato provvisorio del c.t.u..
pagina 12 di 31 III.1 Con il primo motivo di gravame viene mossa censura circa un “vizio di ultrapetizione - errore di valutazione della TU depositata - contraddittorietà manifesta - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultapetizione poiché avrebbe liquidato in favore della banca un importo in misura superiore a quello richiesto dalla stessa parte e a quello accertato dal c.t.u. in primo grado senza alcuna specifica motivazione a tal riguardo.
Co
A sua volta , ha dedotto “ Vero è che il Giudice ha tenuto conto nella sentenza delle risultanze della TU per indicare l'importo, pari ad € 391.132,44, dovuto dalla debitrice a favore Parte_1
della di un mero errore materiale è l'indicata data di decorrenza degli ulteriori interessi di CP_6
mora, data che decorre dall'1/07/2022 (e non dal 12/04/2019) posto che il calcolo della somma dovuta da parte del TU è stato eseguito a tutto il 30/06/2022, come si evince dalla lettura della relazione peritale del TU alla pag. 6”. In ogni caso, non sussisterebbe alcun vizio di ultrapetizione posto che essa aveva richiesto la condanna della “al pagamento a favore della CP_3 Parte_1 [...]
della somma di € 354.075,60, comprensiva di interessi al 12/04/2019, oltre interessi al Controparte_1
minor tasso convenzionale del 9,48% annuo dal 13/04/2019 fino al soddisfo” e se si fa il calcolo degli interessi su detta somma ed al tasso indicato dalla in comparsa di costituzione nella parte relativa CP_3
alla avanzata domanda riconvenzionale, alla data del 30/06/2022 indicata dal TU… di conseguenza la somma sarebbe stata pari a 462.039,75, certamente superiore rispetto a quella liquidata dal Giudice.
La Corte rileva che non trattasi di vizio di ultrapetizione.
A conferma vi è la circostanza secondo cui il giudicante per decidere la controversia si è avvalso delle risultanze della c.t.u. e indicato in € 391.132,44, oltre interessi dal 12.4.2019, la somma ancora dovuta dalla debitrice alla Banca;
ragion per cui è sufficiente esaminare quanto riportato nella Pt_1
consulenza per escludere un vizio di ultra petita.
Risulta in atti che il consulente ha eseguito il calcolo comprensivo d'interessi alla data del
30/06/2022; di conseguenza la somma indicata in € 391.132,44 comprendeva gli interessi successivi all'aprile 2019 e precisamente fino al giugno 2022.
pagina 13 di 31 Co
Inoltre, con la domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della al pagamento Pt_1
in suo favore della somma di € 354.075,60, comprensiva di interessi al 12/04/2019, oltre interessi al minor tasso convenzionale del 9,48% annuo dal 13/04/2019 fino al soddisfo;
con l'ovvia conseguenza che gli ulteriori interessi di mora sarebbero iniziati a decorrere dal dall'1/07/2022 (e non dal
12/04/2019).
Trattasi quindi di errore materiale in quanto l'importo liquidato dal Tribunale non è frutto di un vizio della decisione;
ragion per cui la sentenza del Tribunale va sul punto corretta, con la rideterminazione della condanna della al pagamento dell'importo di euro 312.765,60, oltre Pt_1
interessi di mora dal 12 aprile 2019 al saldo o, meglio, di euro 391.132,44 oltre interessi di mora a decorrere dal 1° luglio 2022 sino al soddisfo”.
III.2 Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura “ sulla documentazione contrattuale depositata - errores in giudicando - violazione di legge – difetto di istruttoria – contraddittorieta' manifesta tra le dichiarazioni in ctu e i documenti allegati”.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto validi e ritualmente depositati, oltre che facenti piena prova, i documenti esibiti dalla ai fini dell'assolvimento del proprio onere CP_3
probatorio; che tuttavia detti documenti non erano idonei allo scopo in quanto: - “ Il Doc. sub 4 di parte convenuta, consistente in una concessione di apertura di credito in c/c risulta privo dell'indicazione di qualsivoglia data e, dunque, poiché le concessioni negli anni di rapporto sono state varie, non può ritenersi collegato ad alcuna facilitazione specifica, con la conseguenza che le condizioni ivi pattuite devono intendersi tamquam non esset;
- il Doc. sub 5 consistente anch'esso in un'ulteriore concessione di apertura di linee di credito, è costituito da una serie di fogli tra loro scollegati, in quanto la prima pagina, in realtà riporta in calce la dicitura “pagina n. 8 di 8 Copia C: per la Banca”, mentre le pagine successive costituenti un unico e diverso documento sono composte di 7 pagine in continuità tra loro e costituiscono la “Copia B: per la banca”; inoltre in esse sono già indicate le clausole vessatorie di cui si chiede la doppia sottoscrizione e, pertanto, la prima pagina di detto allegato non può costituire parte integrante delle pagine successive alla prima. Anche detti documenti mancano di date e non risulta pagina 14 di 31 sottoscritto il documento di 7 pagine contenente la concessione di apertura di credito in c/c; - il Doc. sub
7 risulta incompleto poiché manca della pagina n. 6, oltre che manca di data certa;
- i doc. sub 8 e sub 9, riportante il primo la data del 10.05.2013 e il secondo la data del 11.11.2013, in cui in maniera assolutamente illegittima le varie condizioni sono state fatte retrodatare addirittura al
01.01.2007 (sic!); identico discorso valga per il doc. sub 10 e sub 11.” (cfr. pag. 8 app.). Quindi conclude l'appellante che, nonostante fosse stata puntualmente rappresentata sia in sede di osservazioni alla consulenza che nelle note di udienza successive, tale circostanza - ovvero che il TU non aveva chiarito le ragioni per le quali da un lato riferiva in perizia che il contratto relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture (doc. 7 di parte convenuta) non era completo mancando la pagina
6, ma al contempo aveva ritenuto comunque validamente pattuite le condizioni applicate né il Tribunale si era preoccupato o avveduto di tali circostanze per cui sarebbe caduto “ di fatto in un vizio di difetto di istruttoria procedimentale , che si evidenzia nella presente sede e che comporta il rinnovo della TU che qui si avanza in via istruttoria” - avrebbe dovuto essere valutata altresì alla luce del quesito posto dal primo Giudice di indicare preliminarmente i contratti e gli estratti in atti.
La a sua volta ha controdedotto sostenendo che il doc. 4 portava la data del 20.3.2013; che CP_3
erano inconsistenti le critiche in relazione al doc. 5; che tale documento “ [era] composto di 7 pagine ed è stato scansionato con prima facciata pag. 8 di 8 che è l'ultima del doc. 4 ove vi sono le firme ed a seguire tutte le altre pagine debitamente numerate: dalla prima di 7 fino alla fine con finale ricevute della pec . - Il doc. 7)” ed era stato regolarmente sottoscritto dalla il 6/03/2018 alle 10:18. Pt_1
In ogni caso le sollevate eccezioni erano tardive oltre che infondate e smentite dalla disamina delle scansioni depositate in pct, e, ove avanzate tempestivamente, sarebbero state verificate con la presa visione dei tre originali. Ulteriormente, erano infondate anche le eccezioni sollevata per i docc. 8, 9,
10 e 11, prodotti dalla Banca preliminarmente perché tardive e perché aveva partecipato a Pt_1
tutte le riunioni del c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, senza nulla obiettare. Pertanto si opponeva la alla richiesta di rinnovo della ctu. CP_3
pagina 15 di 31 La Corte dall'esame dei documenti prodotti e da quanto esaustivamente emerge dalla c.t.u. ritiene il motivo infondato, non riscontrando dai documenti de quibus la fondatezza dei rilievi mossi da
Pt_1
Il documento 4 “Concessione di apertura di credito in conto corrente (imprese/ professionisti) n.
00185/1000/00006354 ) che va valutato unitamente al doc.5 in quanto come affermato anche dal c.t.u. punto h) pag. 13 c.t.u. “ si presenta composto di due parti, rispettivamente di 7 pagine (la proposta) e di 8 pagine (l'accettazione); la pagina contenente la firma di accettazione del correntista, anche ai sensi dell'art. 1341 C.C., risulta archiviata assieme alla proposta della Banca, contenente il documento di sintesi alla data del 20/03/13 con le condizioni economiche e, seppur non datato, risulta acquisito digitalmente in pari data: vengono definite le condizioni economiche che regolano la normale operatività di un rapporto affidato” : quindi va esaminato nell'insieme e certamente in tale ottica il doc.
4 reca la data e la sottoscrizione di i evidenzia che il documento 5 (documento di sintesi Parte_1
delle condizioni economiche del 20.3.2013) scansionato unitamente al doc. 4) è composto da 7 pagine ed è stato scansionato con prima facciata di pag. 8 di 8 che corrisponde all'ultima del doc. 4, ove sono apposte le firme del contratto di apertura di credito ed a seguire tutte le altre pagine debitamente numerate: dalla prima di 7 fino alla fine con finale ricevute della pec. Quindi i doc.ti 4 e 5 come scansionati formano un documento unico, composto da 15 pagine consecutive.
Tale documento fa ritenere infondata l'eccepita mancanza di sottoscrizione del contratto di come la mancanza di data di sottoscrizione. Pt_1
Del pari, privo di pregio è l'ulteriore rilievo sul doc. 7) dal cui esame emerge che lo stesso porta non solo la sottoscrizione del contratto da parte della soc. ma anche la data e l'ora in cui è stato Pt_1
CP_ sottoscritto ( 6.3. 2013 ore 10,18) come dedotto da
Come mostra l'immagine che segue relativa alla pag. 11 di 12 del doc.7
pagina 16 di 31 successiva a fine pag.12
Come evidente la stampigliatura (pag.12 di 12) conferma che il documento è unico e reca le firme della
Banca e della Pt_1
La scansione dei documenti depositati dalla Banca fa ritenere infondate le censure mosse da sui documenti depositati dalla in sede di costituzione e nei termini di cui all'art.183 Pt_1 CP_3
c.p.c..
Quanto invece al vizio della c.t.u. ed alla richiesta di rinnovo della stessa si evidenzia come la mancanza della pag. 6 del doc.7 non trova conferma nelle emergenze processuali laddove il c.t.u. - in risposta alle osservazioni del c.t.p. della soc. secondo cui “… la mancanza di pag. 6 nel Pt_1
contratto relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture fa sì che “non risulta comprovata la pattuizione di specifiche clausole in esso contenute” e mancherebbe di data certa
- ha correttamente motivato esponendo (cfr. pag.53 c.t.u.) “quanto al punto d), la mancanza rilevata pagina 17 di 31 della pagina 6 del contratto di cui al documento 7, relativa al contratto relativo ai servizi di incasso e servizi connessi alla presentazione di fatture, non ha impedito la verifica sulla presenza di valide pattuizioni sulle condizioni economiche da applicare ai rapporti, in quanto esse sono integralmente contenute nelle pagine 1 – 5 del predetto contratto. Per quanto concerne la mancanza di data certa, si rileva come in ogni pagina del contratto risulti in calce la stampigliatura della data ed ora di stampa:
06/03/2013 ore 10:18 che si ritiene poter far fede per gli accertamenti richiesti.”. Quindi la mancanza della pagina 6 non ha impedito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante e in ragione di quanto innanzi riportato, l'esaustiva indagine del c.t.u..
Inconsistenti sono anche i rilievi mossi ai docc. 8, 9, 10 e 11 (corrispondenti ai moduli di variazione consensuale delle condizioni economiche nei vari periodi) in cui sono state concordate le nuove condizioni, volta per volta accertate dal c.t.u. per ogni singolo documento (cfr. la specifica indicazione da pag. 14 a pag. 20 c.t.u.).
In ogni caso si conviene con il Tribunale che le eccezioni mosse da sono tardive in quanto Pt_1
non proposte nei termini assertivi dell'art. 183 c.p.c. né i rilievi mossi ai documenti in sede di c.t.u. possono sanare le decadenze in cui l'appellante era già incorsa. In sostanza neppure la TU può essere utilizzata per colmare lacune assertive generiche ovvero la decadenza in cui la parte è incorsa essendo stati i detti documenti depositati tempestivamente dalla Banca.
A conferma la Corte regolatrice (cfr. ord. 28983/2023) ha affermato, smentendo quindi quanto asserito dall'appellante sul rilievo d'ufficio delle nullità, che “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi”.
La Corte rileva comunque che il motivo è stato già oggetto di osservazioni alla bozza della c.t.u. con cui così ha dedotto: c) evidenzia che, non essendo agli atti prova dell'intervenuta Pt_1
comunicazione ex art. 118 TUB, le variazioni sono inefficaci se sfavorevoli, con conseguente necessità di pagina 18 di 31 ricalcolo, anche ai fini della verifica del TEG”; il consulente ha così risposto quanto al punto c), che “gli accertamenti effettuati da questo TU sulla documentazione contrattuale, con particolare riferimento ai “moduli di variazione consensuale delle condizioni economiche” versati in atti, hanno permesso di verificare che le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso Euribor: non si ritiene pertanto necessaria alcuna rettifica nella direzione indicata dal Consulente.
Il motivo va quindi respinto sotto tutti i profili.
III.3 Il terzo motivo di gravame censura la “VIOLAZIONE DI LEGGE – SULL'EFFETTO ANATOCISTICO”.
Lamenta l'appellante che con l'atto introduttivo aveva censurato tra i vari motivi di nullità del rapporto intercorso, anche l'illegittima applicazione dell'effetto anatocistico e che il c.t.u. a pag. 26 della relazione aveva riferito che la “periodicità di capitalizzazione delle competenze risulta da patto scritto ed applicata con pari periodicità sia agli interessi creditori che a quelli debitori”.
“il Giudice nel punto sub 3 della sentenza appellata, dopo un lungo excursus sulla disciplina in detta materia, perviene alle medesime conclusioni del TU, ovvero l'intervenuta sottoscrizione della pari periodicizzazione per gli interessi sia a debito che a credito, nonché all'adeguamento a seguito della novella del 2013, ma di contro, nulla riferisce circa il nuovo orientamento che si sta diffondendo a seguito della ordinanza della Suprema Corte n. 4321/2022”. Aggiunge la difesa di di avere “ opposto Pt_1
sin dall'atto di citazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 120 t.u.b., 1283 c.c. e 6 delib. CICR
9 febbraio 2000. A tal proposito, giova evidenziare che il contratto di conto corrente oggetto di causa contiene sì una pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, così come indicata in sentenza. In ogni caso, però, nel modulo sottoscritto dal correntista né il tasso annuo nominale creditore né il tasso annuo effettivo, risultano validamente pattuiti, il che vuol dire che sono pari allo 0% e sono uguali, laddove invece la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Dunque, vi è una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra appellante e la banca, ove la capitalizzazione stessa è esclusa dalla mancata pagina 19 di 31 indicazione numerica del tasso effettivo” (cfr. pagg.9/10). Ragion per cui “ il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, sono oscuri ma in ogni casi identici, con la conseguenza che deve escludersi che sia stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi…la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. In ogni caso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi
— giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
La si è opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità di detto motivo in quanto le CP_3
argomentazioni svolte da sono nuove non oggetto di contraddittorio nel primo grado oltre Pt_1
ad essere del tutto generiche. L'appellante, peraltro, pur riconoscendo che il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista contenesse la pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, tuttavia, si duole che nel modulo mancherebbe l'indicazione del tasso annuo nominale creditore e del tasso annuo effettivo;
quindi tali eccezioni sarebbero tardive. La mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio con cui l'attuale appellante sosterebbe di avere avanzato tutte le eccezioni possibili era smentita dalle conclusioni dell'atto di citazione essendo le stesse tutte generiche e prive di riscontri specifici.
pagina 20 di 31 La richiesta di rinnovo della c.t.u. sarebbe finalizzata a fare accertare fatti e circostanze avanzate tardivamente solo in sede di consulenza con le osservazioni (riportate in calce alla TU, depositata) e che controparte ha rimesso direttamente al TU, con il proprio legale, che avrebbe partecipato, come precisa il TU, a tutte le operazioni peritali, in veste di CTP, e che peraltro non avevano neanche costituito oggetto di memorie ex art. 183 VI co. cpc...
Il motivo è infondato, anche per quanto poc'anzi argomentato sul rilievo d'ufficio delle nullità.
La Corte comunque rileva che per non creare confusione sia necessario avere presente che il contratto de quo è successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 per cui l'anatocismo era ammesso se pattuito per iscritto e sussisteva la pari periodicità degli interessi debitori e creditori.
In ordine alla pari reciprocità, recentemente la S.C. (ord. n. 11014/2024) ha affermato che “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al
6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori), a conferma dell'infondatezza del motivo.
Sostiene l'appellante, riproponendo come motivo di censura le stesse osservazioni già avanzate dal suo c.t.p. (a pag. 51 della c.t.u.) laddove aveva dedotto: ”a ritiene che il TU non abbia completamente risposto al quesito in ordine alla capitalizzazione degli interessi poiché, mancando la prova della sopravvenuta pattuizione negoziale, “. . .per il periodo 2016, dovrà applicarsi la norma sanzionatoria prevista dalla specifica normativa”. b) evidenzia che l'art. 20 del contratto nulla riferisce sulla pari periodicità di capitalizzazione che deve essere espressamente prevista;
non risultando agli atti la specifica pattuizione, secondo il Consulente di Parte, si dovrà procedere al ricalcolo”.
pagina 21 di 31 Orbene su tali osservazioni, come detto, oggetto del motivo di gravame il c.t.u. ha fornito una risposta esaustiva che non merita censura (pag. 52/53 c.t.u.):
- quanto al punto a), la delibera CICR dell'agosto 2016 prevede in sintesi che, al più tardi dagli interessi maturati a partire dal 1^ ottobre 2016 (e quindi a partire da quelli relativi al 4^ trimestre 2016), gli interessi debitori divengono esigibili il 1^ marzo dell'anno successivo, che su di essi, salvo gli interessi di mora, non maturano altri interessi e che il correntista può autorizzare preventivamente l'addebito di essi in conto corrente nel momento in cui divengono esigibili. In virtù del fatto, pertanto, che tale autorizzazione non risulta essere stata rilasciata da la Banca correttamente ha provveduto a Pt_1
non contabilizzare in conto corrente gli interessi debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica;
- quanto al punto b), la delibera CICR del febbraio 2000 prevede, all'art. 2, comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori”. Non è quindi necessaria che vi sia una “specifica pattuizione” sulla pari periodicità, ma piuttosto che siano presenti, e approvate dal correntista, clausole che prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi a debito ed a credito: ed il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista riporta, nel documento di sintesi parimenti sottoscritto, periodicità trimestrale sia per il conteggio degli interessi creditori che per quello degli interessi debitori. Si ritiene pertanto rispettato il criterio della pari periodicità, senza necessità di ulteriori ricalcoli;
In conclusione come ben motivato dal Tribunale anche nella precedente ordinanza con proposta conciliativa, il conto corrente al momento della estinzione (2.11.2017) presentava un saldo debitore di euro 258.701,93; in ordine all'anatocismo, il contratto era stato concluso dopo la delibera del
9.02.2000 e dalla disamina del contratto risultava espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale (senza alcuna differenziazione tra interessi debitori e creditori); la come emergeva CP_3
dagli estratti conto (ad esempio nell'estratto conto del 2.11.2017 è riportato “Gli interessi debitori pagina 22 di 31 sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo”); si era adeguata alla successiva delibera del CICR del 3.8.2016.
Quando all'ulteriore censura sull'omessa considerazione dei principi espressi nella sentenza della
S.C. n.4321/2022, secondo cui “ La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” la stessa è priva di pregio e va respinta.
Il giudicante è infatti libero nella formazione del suo ragionamento di utilizzare la giurisprudenza che ritiene consona al caso concreto, né la mancanza di rilievi su un determinato principio comporta un vizio della decisione se la stessa è ben motivata, come nel caso. Tra l'altro la sentenza della S.C. si occupa di una fattispecie diversa poiché come si legge la previsione, riguarda un contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000.
In ogni caso il c.t.u. anche sul punto ha risposto puntualmente alle osservazioni del c.t.p. di Pt_1
e in modo esaustivo. Si legge a pag. 52 e ss. della c.t.u. “ quanto al punto a), la delibera CICR dell'agosto
2016 prevede in sintesi che, al più tardi dagli interessi maturati a partire dal 1^ ottobre 2016 (e quindi a partire da quelli relativi al 4^ trimestre 2016), gli interessi debitori divengono esigibili il 1^ marzo dell'anno successivo, che su di essi, salvo gli interessi di mora, non maturano altri interessi e che il correntista può autorizzare preventivamente l'addebito di essi in conto corrente nel momento in cui divengono esigibili. In virtù del fatto, pertanto, che tale autorizzazione non risulta essere stata rilasciata da la Banca correttamente ha provveduto a non contabilizzare in conto corrente gli interessi Pt_1
debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica;
quanto al punto b), la delibera CICR del febbraio 2000 prevede,
pagina 23 di 31 all'art. 2, comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori”. Non è quindi necessaria che vi sia una
“specifica pattuizione” sulla pari periodicità, ma piuttosto che siano presenti, e approvate dal correntista, clausole che prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi a debito ed a credito: ed il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista riporta, nel documento di sintesi parimenti sottoscritto, periodicità trimestrale sia per il conteggio degli interessi creditori che per quello degli interessi debitori. Si ritiene pertanto rispettato il criterio della pari periodicità, senza necessità di ulteriori ricalcoli.
Il motivo va quindi respinto mancando tra l'altro osservazioni specifiche in riscontro alle risposte fornite dal c.t.u. innanzi riportate.
III. 4 Il quarto motivo di gravame censura “violazione di legge – errata valutazione delle risultanze processuali e degli atti di causa – violazione dell'art. 118 TUB sulla modifica unilaterale condizioni contrattuali”.
L'appellante sostiene che, in maniera stringata, il Giudice di prime cure in relazione alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali aveva al punto 6 della sentenza gravata così statuito: “In ordine all'esercizio dello ius variandi, il TU ha accertato che “le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso
Euribor” (pag. 54 elaborato peritale). Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU
(prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità delle contestazioni formulata nell'atto introduttivo.”
La sentenza, quindi, secondo l'appellante sarebbe viziata laddove il Giudice aveva ritenuto che le osservazioni di fossero tardive (“tale non è! In primis, perché è la specifica disposizione di Pt_1
legge che impone il rispetto di specifiche regole per la validità delle modifiche unilaterali, con la conseguenza che il TU avrebbe dovuto attenersi alla norma onde valutare se tali modifiche fossero pagina 24 di 31 giuste e valide o meno, indipendentemente dalla contestazione specifica di questa difesa, così come il
Giudice nel formulare il quesito ha precisato “…3. Applicazione art. 117 tub. Mancando i contratti, ovvero in ipotesi di mancata pattuizione scritta dei tassi concretamente applicati, tenendo comunque conto di successive specifiche pattuizioni legittimamente intervenute…”. La verifica del rispetto dell'art. 118 tub è implicita nella valutazione del tasso applicato al rapporto”).
Co
ha controdedotto sostenendo l'ineccepibilità della sentenza anche nella parte in cui precisa che
“Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativa tenuto conto della genericità delle contestazioni formulata nell'atto introduttivo” (pag. 7 dell'impugnata sentenza).
La decisione del Tribunale non merita censura in ordine alla tardività delle eccezioni proposte da sollevata solo come rilievi alla bozza della c.t.u. per quant'innanzi già argomentato, a cui, ad Pt_1
abundantiam, si aggiunge che nonostante avesse proposto una domanda di ripetizione Pt_1
d'indebito non aveva depositato i contratti e quindi l'atto era privo di specificità rispetto alle censure mosse all'intercorso rapporto bancario. Tuttavia, la carenza documentale è stata sanata dalla documentazione depositata dalla a corredo della domanda riconvenzionale e quindi il c.t.u. ha CP_3
potuto esaminare tutti i documenti riguardanti le due linee di credito
Esaurientemente la c.t.u. in riscontro alle osservazioni di - che al punto 6) delle Pt_1
osservazioni così si esprimeva: “evidenzia come non sia veritiera l'affermazione del TU a pag. 11 della bozza di relazione con riferimento al modulo di variazione delle condizioni economiche del 19/03/13, quando afferma che sono riepilogate le condizioni in essere poiché detto modulo riporta un tasso debitore per gli sconfini più alto di quanto indicato in contratto” - alle pagg. 54 e 55 precisava: quanto al punto e), si evidenzia come, il riferimento alle “condizioni economiche in essere” debba essere necessariamente riferito alle condizioni applicate al rapporto oggetto di accertamento: trattandosi di rapporto affidato, infatti, le condizioni economiche in essere riguardano la gestione di un rapporto assistito da linea di credito per apertura in c/c e, pertanto, le condizioni in essere non possono essere altro che quelle ad esse attinenti, ovverossia la previsione di applicazione di tassi debitori per “utilizzi pagina 25 di 31 extra fido” e non quelle per “sconfinamenti” che sono riferite a conti correnti non assistiti da affidamento;
peraltro, i tassi debitori relativi agli utilizzi oltre limiti, comunque considerati, sono applicati in via indicizzata con spread negativo rispetto al Tasso Soglia usura del trimestre di applicazione: spread che è stato accertato essere rimasto invariato rispetto alla pattuizione iniziale. Nel caso quindi evidenziato dal Consulente, il riferimento al 27,94% per gli sconfinamenti entro i 1.500 euro risulta essere indicato con la decorrenza standard 01/01/1951 ovverosia al Tasso Soglia Usura relativo al 1^ trimestre 2010 quando è stata introdotta la categoria, pari allora al 29,94% da cui il 27,94% che si ottiene applicando lo spread negativo pattuito del 2,00%”.
Corretto è quindi il riscontro svolto dal Tribunale che, laddove sono state accertate violazioni ovvero mancanza di pattuizioni, ha provveduto ad espungere le voci indebite dai conteggi, emergendo altresì dagli atti che le modifiche sopravvenute non erano state peggiorative ma migliorative delle condizioni in essere. A pag. 6 della sentenza il giudicante riporta quanto rilevato dalla c.t.u. “per quanto concerne l'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione, relativa all'aumento unilaterale delle commissioni di affidamento relative alla linea di portafoglio, si conferma la presenza delle relative pattuizioni sottoscritte dall'attrice, precisando che l'aliquota pattuita a decorrere dal 01/10/2014 risulta pari a
0,500% e che solo con la pattuizione del 24/03/16 la percentuale viene riportata allo 0,350% sino al
30/06/16, poiché con il contratto di affidamento del 01/07/16 la commissione di affidamento viene pattuita nuovamente nella misura del 0,500%: le variazioni segnalate dall'attore risultano pertanto migliorative rispetto a quanto pattuito. Poiché, però, nell'estratto conto al 30/06/2016 le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00).
In sintesi, le censure mosse alla ratio decidendi del Tribunale sono prive di pregio oltre che tardive.
III.5 Il quinto motivo censura “sulla commissione disponibilità fondi: violazione di legge – difetto di istruttoria procedimentale;
l'appellante si duole che la c.t.u. e poi il Giudice avrebbero erroneamente ritenuto validamente sottoscritta nel contratto, la commissione disponibilità fondi, calcolata pagina 26 di 31 sull'importo del fido concesso, con la conseguenza che “…l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione”. La statuizione in parte qua, come rilevato nelle osservazioni alla TU, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13 settembre 2022 e del
7 dicembre 2022, è illegittima ed emessa in violazione di legge. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19825/2022 ha evidenziato che, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. Ebbene, nel caso in esame, non è dato comprendere come sia quantificato e conseguentemente, stante la mancanza di idonea motivazione sul punto, dovrà ammettersi una consulenza tecnica integrativa, che ridetermini il saldo espungendo gli addebiti per detta commissione perché indeterminata e, dunque, assolutamente illegittima”.
Il motivo va respinto risultando prima che infondato inammissibile mancando di specificità ex art. 342 c.p.c..
Mancano specifiche doglianze sugli errori commessi dal c.t.u. né l'appellante fornisce una prova certa che i rapporti bancari in questione siano stati regolati in difformità degli accordi pattuiti e quindi che siano stati illegittimamente applicati interessi in difformità degli accordi con indebita applicazione anche di commissioni ed oneri non dovuti. Tale specificità si rendeva indispensabile dal momento che il c.t.u. sul quesito del Tribunale (“Accertamento di spese ed altri oneri non legittimi: risultano pattuite per iscritto”: pag. 42 c.t.u ) ha ritenuto legittimamente formulata la commissione di disponibilità fondi per ambedue le linee di credito concesse al correntista accertando tuttavia che :” risulta però nell'estratto conto al 30/06/2016 che le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà pertanto essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00).
Il Tribunale con esaustiva e corretta motivazione richiamando le argomentazioni della c.t.u. ha ritenuto che l'indicazione percentuale, assieme al periodo, fosse di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo della Commissione di Disponibilità Fondi, essendo la stessa calcolata pagina 27 di 31 sull'importo del fido concesso. Il c.t.u. ha infatti chiarito (cfr. pag. 55 c.t.u.): “ a differenza della
Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile
(esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, questo TU ritiene che l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione.”
Orbene rispetto a tale dictum propone un motivo apodittico che non si confronta con Pt_1
quanto affermato correttamente dal Tribunale e quanto accertato dal c.t.u..
Il Consulente ha provveduto a verificare la presenza della relativa pattuizione, annotando l'esito accanto al singolo movimento e ove non pattuito ha espunto dal calcolo finale: dell'originario importo contestato pari ad euro 905,02, risultano addebitate commissioni senza la relativa pattuizione per un complessivo importo di euro 493,10 che dovranno pertanto essere restituiti al correntista.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardive le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione alla TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) ed ha ritenuto che ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità della contestazione formulata nell'atto introduttivo.
III.6 Il sesto motivo di gravame censura il metodo di calcolo utilizzato e ritenuto valido dal Giudice- sul principio di simmetria: incoerenza- contraddittorietà - violazione di legge
Il motivo è privo di pregio e risulta del tutto generico. Come per gli altri motivi si indica una giurisprudenza della S.C. senza poi indicare l'effettivo riscontro di detti principi nel caso che si esamina.
L'appellante sostiene che le Sezioni Unite con la sentenza del 18/09/2020 n. 19597 hanno privilegiato la tutela del finanziato laddove hanno reputato la necessità di comparare il Teg del singolo rapporto con il Tegm rilevato, così da verificare un superamento o meno della soglia usuraria. Il metodo di pagina 28 di 31 indagine utilizzato dal Giudice nella sentenza sarebbe in contrasto “con quanto dalla stessa Cassazione dichiarato nelle più recenti sentenze”: quindi il Tribunale avrebbe deciso in violazione di legge.
Tale ragionamento è erroneo e non può essere condiviso. La S.C. con l'ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024 ha ribadito che “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (vedi anche S.U. n. 16303/2018 e anche Ord. n. 15104 /2025: “ In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia”, applicabile anche ai contratti di conto corrente).
Tornando al caso qui in esame, sebbene il c.t.u. abbia proposto ben tre ipotesi di calcoli quella scelta dal Tribunale è quella corretta avendo fatto espresso riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia.
Il c.t.u. con riferimento a tale criterio ha affermato: “Verifiche in tema di usura: si è provveduto a verificare il rispetto del tasso soglia usura sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto che del tasso convenzionale anche unilateralmente modificato per i conti correnti oggetto di causa con i seguenti risultati: ° al momento della stipula dei contratti o delle modifiche consensuali delle condizioni economiche il TEG calcolato su ogni pattuizione risulta è INFERIORE al Tasso Soglia Usura in vigore a quel momento;
°al momento delle modifiche anche unilaterali: Per la linea di Apertura di credito ordinaria si rilevano i seguenti superi del TSU da parte del TEG
• calcolato secondo la formula Banca d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti.
Al pari per la linea di Apertura di credito a tassi differenziati su presentazione Sbf:
pagina 29 di 31 • calcolato secondo la formula Banca d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti (ctu. pag 58)
• calcolato secondo l'ipotesi della , per la quale il TEG dovrebbe essere confrontato con il TSU CP_3
relativo alla categoria “Aperture di credito in conto corrente”: o calcolato secondo la formula Banca
d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti”.
Il motivo va quindi respinto stante la sua infondatezza.
III.7 Il settimo motivo censura “sulla condanna alle spese – comportamento processuale della controparte”
L'appellante lamenta un'eccessiva liquidazione delle spese di lite sostenendo di avere instaurato un giudizio solo dopo aver ottenuto i documenti necessari ad agire, la cui lacunosità sarebbe stata colmata dalla Banca in giudizio al solo fine di fondare la sua riconvenzionale, e ciò non potrebbe andare a discapito dell'istante.
Il motivo è privo di pregio e va respinto. Il Tribunale ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza e applicando i parametri di cui al DM 147/2022 - valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria in ragione delle modalità semplificate di definizione del procedimento. Inoltre, la richiesta ex art.119 TUB rivolta alla Banca per ottenere i documenti è stata avanzata contemporaneamente alla notifica dell'atto di citazione, quindi senza il rispetto del termine di novanta giorni concesso alla banca per evadere la richiesta.
Per quant'innanzi l'appello va parzialmente accolto in relazione al riscontrato errore materiale convertito quale motivo di appello e la sentenza va riformata in ordine alla decorrenza degli interessi di mora sulla somma di € 391.132,44 che vanno calcolati dal 1° luglio 2022, con conferma integralmente della sentenza nel resto.
IV. Le spese processuali del primo gradi di giudizio, come liquidate dal Tribunale e del presente giudizio Co di appello sopportate da , liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, valore medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta, devono essere compensate per un quinto del loro pagina 30 di 31 ammontare, stante il limitato accoglimento dell'appello, e in ragione della confermata soccombenza di , essere per i restanti quattro quinti poste a carico di quest'ultima. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa da
[...]
contro avverso la sentenza, n. 3429/2022 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze ex art 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 07/12/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. ridetermina la decorrenza sull'importo degli interessi di mora, di cui al capo 1) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dall' 1. 07. 2022 anziché dal 12.04.2019, confermando nel resto la sentenza impugnata;
2. liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da in € Controparte_1
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la stesse e le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale compensate per un quinto fra le parti;
4. condanna, , al pagamento in favore di dei Parte_1 Controparte_1
residui quattro quinti.
5. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
con il patrocinio degli Avv. ti D'AVINO FRANCESCA MARIA e Parte_1
PALLADINO GIUSEPPE;
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO PALMA ANNA RITA;
Controparte_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 3429/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze, il7.12.2022 pubblicata in pari data.
In data 28.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Parte_1
pagina 1 di 31 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della TU così come sopra richiesti in considerazione di:
a.1) rinnovo della TU per aver ritenuto validamente pattuita la pari periodicizzazione degli interessi a debito e a credito, contrariamente a quanto rappresentato in atti relativamente alla mancanza di alcuna capitalizzazione perché pari a 0% degli interessi a credito;
a.2) rinnovo della TU nella parte in cui ha considerato valide le modifiche contrattuali in peius operate unilateralmente dalla banca, risultando di fatto violato l'art. 118 TUB per mancanza di specifica e tempestiva comunicazione, nonché di giustificato motivo oggettivo alla base delle stesse, in mancanza di parte della banca;
a.3) rinnovo e/o integrazione della TU espletata con espunzione delle voci di costo della commissione disponibilità fondi perché indeterminata relativamente al metodo di calcolo della stessa, per quanto su riferito;
c) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, ovvero la nullità del contratto di c/c oggetto di causa n. 6354, per aver la banca convenuta fatto sottoscrivere alla e il Parte_2
solo documento di sintesi;
2) accertare e dichiarare che il documento di sintesi, privo della doppia sottoscrizione e in mancanza di un contratto contenenti clausole che ripercorrano le condizioni economiche del rapporto, non può assurgere a fonte di regolamentazione contrattuale del rapporto, con la conseguenza che dovrà essere ricalcolato l'intero rapporto con eliminazione del tasso debitore, di spese e commissioni, ricalcolo giorni valuta ed eliminazione effetto anatocistico;
3) in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere depositato formale e 2 rituale contratto sottoscritto da entrambe le parti, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia pagina 2 di 31 delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd. anatocismo) in violazione degli artt. 1419, 1427, 1283 c.c. e 120 TUB novellato, nonché l'applicazione di spese, competenze non dovute, nonché di clausole di indicizzazione che conferiscono il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso;
4) in via gradata al punto sub 3) ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante volesse considerare ammissibile e legittima l'applicazione dell'anatocismo, accertare e dichiarare che tale meccanismo vada eseguito solo sugli interessi puri e, pertanto, previo incarico a TU, provveda all'eliminazione dell'effetto anatocistico dalle competenze e oneri diversi dagli interessi;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione negli anni di rapporto di spese, competenze non dovute e non contrattualizzate, del gioco dei giorni valuta, delle commissioni di disponibilità fondi e CIV, in maniera del tutto indeterminata in violazione dell'art. 1346 c.c., nonché di ogni altra spesa non pattuita, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca, per i motivi di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare l'intervenuto superamento ab origine del tasso soglia antiusura da parte della convenuta, in violazione della L. 108/96 disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. per tutto il rapporto, dichiarando al contempo che non è dovuto alcun interesse, sia per gli interessi debitori relativi al c/c che per gli interessi relativi alle concessioni di affidamenti e per gli interessi moratori;
7) in via gradata, accertare e dichiarare l'applicazione di un TAEG al rapporto in esame differente, ovvero maggiore, di quello indicato nel documento di sintesi e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui non dovesse rinvenire il superamento del tasso soglia usura, procedere alla ripetizione degli interessi maggiori addebitati, a seguito di ricalcolo del rapporto secondo il tasso contrattualizzato;
8) per tutte le suesposte ragioni, ricalcolare il saldo contabile del c/c di cui è causa, e 3 conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione e/o all'eventuale compensazione ex art. 1243
c.c. di tutte le somme illegittimamente incassate, dall'apertura di conto alla chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, da quantificare a mezzo TU contabile, che si chiede sin d'ora in via istruttoria;
pagina 3 di 31 9) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva da parte della banca convenuta, di natura precontrattuale per mancanza di buona fede nello svolgimento delle trattative precontrattuali, contrattuale per violazione di alcune clausole contrattuali, nonché extracontrattuale per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti della società oltre che per la revoca illegittima Parte_1
ed immotivata degli affidamenti e arbitraria chiusura del conto corrente, oltre che per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, per tutte le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società medesima, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificheranno analiticamente in corso di causa, anche a mezzo TU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
10) in ogni caso, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
d) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte appellata: Controparte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattese e respinte, e respinta la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza, - accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art.345 c.p.c., Voglia dichiarare, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto;
- nel merito,
Voglia respingere e rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello avanzato dalla
, e per l'effetto confermare la sentenza n. 3429/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze con la precisazione che gli interessi di mora sull'importo oggetto di condanna in sentenza a favore di decorrono dall' 1/07/2022 e non dal 12/04/2019, come, per mero errore Controparte_1
materiale, indicato in sentenza, posto che il calcolo della somma dovuta da parte del TU è stato eseguito a tutto il 30/06/2022, come si evince dalla lettura della relazione peritale del TU alla pag. 6; in ipotesi condannare l'appellante al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1
391.132,44, oltre interessi di mora dall' l/07/2022 al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 4 di 31 MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 3429/2022 resa, ex art. 281 sexies c.p.c. il 7 dicembre 2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita ha così deciso:
”1) condanna al pagamento della somma di € 391.132,44 oltre interessi Parte_1
di mora dal 12.4.2019 al saldo in favore di Intesa San Paolo s.p.a.;
2) condanna alla rifusione in favore di Intesa San Paolo s.p.a. delle spese di lite che liquida Parte_1
nella somma di € 19.375,00 per compensi, € 1.241,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di TU già liquidate con sperato decreto a carico di;
Parte_1
I.1 Tale sentenza è stata emessa sulla domanda promossa dalla società , Parte_1
con cui ha convenuto innanzi al Tribunale di Firenze la (ora Intesa San Controparte_2
Paolo spa) al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 6345 acceso il
21.2.2013 presso la filiale di Campi Bisenzio (FI), chiuso in data 2.11.2017, con una esposizione debitoria pari ad € 232.900,18.
A fondamento della domanda l'attrice aveva dedotto: - la mancata stipulazione del contratto di forma scritta – applicazione di interessi ultralegali;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- la illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- l'indebita antergazione e/o postergazione di valute;
- l'illegittima applicazione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce;
- l'applicazione di spese e commissioni non pattuite;
- l'applicazione di interessi usurari, chiedendo quindi la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3
non, per la concessione abusiva del credito, per la revoca illegittima degli affidamenti e per la illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_4
domanda, la prescrizione del diritto e contestato nel merito le domande formulate da Parte_1
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della società attrice al pagamento della somma di €
354.085,60 comprensiva di interessi al 12.4.2019, oltre interessi al minor tasso convenzionale del 9,48%
pagina 5 di 31 annuo dal 13.4.2019 fino al soddisfo.
La causa, istruita con prova documentale e c.t.u. contabile, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da dispositivo innanzi trascritto.
I.2 Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
“1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno proposto domande contrapposte: il correntista ha proposto domanda di accertamento negativo del proprio debito e la banca, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento del saldo risultante dall'ultimo estratto conto, oltre interessi. Ambedue le parti hanno quindi l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. Nel caso di specie il TU ha accertato che è stata acquisita la serie completa degli estratti conto dall'accensione del rapporto alla chiusura per cui non si pone la questione relativa alla applicabilità del principio del cd. saldo zero.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito risultano pattuiti per iscritto in quanto la , CP_3 costituendosi in giudizio, ha integrato la documentazione contrattuale prodotta dall'attore. Dalla disamina dei contratti i tassi creditori e debitori risultato pattuiti per iscritto per cui non va applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB (pagg. 9- 20 e 26 ctu).
3. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6). Successivamente è intervenuta la Legge 147/2013 che ha modificato l'art 120, comma 2 TUB prevedendo che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La novella della l. 147/2013 demandava quindi al CICR l'emanazione della disciplina attuativa relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale disposizione è stata ulteriormente innovata a distanza di meno di due anni dall'art. 17-bis della L. 49/2016. In relazione alla breve finestra temporale (2014-2016) si è posto il problema della sua effettiva vigenza tenuto conto della mancata emanazione della delibera attuativa da parte del CICR. Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo.
pagina 6 di 31 Ciò, alla luce del criterio interpretativo previsto all'art. 161, comma 5 TUB, secondo cui “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.”. In sintesi, anche successivamente all'entrata in vigore della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la capitalizzazione è da ritenersi legittima in mancanza di una delibera attuativa da parte del CICR, intervenuta solo nel 2016. L'art. 120 TUB è stato infatti modificato dall'art. 17-bis della L. 49/2016 a cui è seguita la delibera attuativa CICR del 3 agosto 2016. E' stato, in sintesi, previsto:
- che la periodicità minima di conteggio degli interessi non sia inferiore ad un anno;
- che gli interessi maturati nel corso dell'anno vengano contabilizzati ogni 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto;
- che gli interessi debitori conteggiati extra fido diventano esigibili il successivo 1/03; In linea generale, pertanto, gli interessi ed il capitale costituiscono due “poste” separate. Tuttavia, l'art. 120, comma 2 n. 2 lett. b) ha previsto che il cliente possa “autorizzare anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto, al momento in cui questi divengono esigibili”, con la conseguenza che gli stessi, da quel momento, sono considerati sorte capitale e sottoposti, quindi, al relativo regime. La Delibera precisa all'art. 5 che le disposizioni attuative debbano applicarsi “al più tardi agli interessi maturati a partire dal 1 ottobre 2016” e che i contratti in corso possano essere adeguati ai sensi dell'art.118 TUB (ius variandi) rispetto al quale l'adeguamento costituisce giustificato motivo. Nel caso di specie, la periodicità di capitalizzazione delle competenze risulta da patto scritto ed è applicata con pari periodicità sia agli interessi creditori che a quelli debitori (v. pag. 26 ctu). L'art. 20.1 del contratto (doc. 3, pag. 7) prevede che “Il regolamento in conto degli interessi, commissioni, spese e oneri, anche fiscali (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto)”. La clausola è specificatamente sottoscritta (pag. 12, art. 20 comma 1 “capitalizzazione degli interessi”) Il documento di sintesi, che le parti qualificano come “parte integrante del contratto cui è unito”, indica tra le condizioni economiche applicabili al rapporto, “capitalizzazione – periodicità: trimestrale”. La risulta essersi adeguata alla delibera del CICR del 3.8.2016 (ad esempio nell'estratto conto del CP_3
2.11.2017 è riportato “Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo”). Osserva in merito il TU che “la correttamente ha provveduto a non contabilizzare in conto CP_3 corrente gli interessi debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica” (pag. 53 elaborato peritale).
4. Quanto alle spese asseritamente non pattuite il TU ha correttamente rilevato che risultano pattuite per iscritto le spese di tenuta conto, le commissioni per la messa a disposizione dei fondi per ambedue le linee di credito, le commissioni di istruttoria veloce, le commissioni su bonifico, le commissioni per il ritiro ri.ba.
pagina 7 di 31 In ordine alle specifiche contestazioni sollevate, vanno recepite le esaurienti conclusioni formulate dal TU che di seguito si riportano. In merito alle spese di tenuta conto, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore a pag. 7 della prima memoria 183, in merito all'addebito di euro 3,33 con la voce “conguaglio al minimo trimestrale” rilevato nell'estratto conto al 31/03/13, esso trova la sua giustificazione nel fatto che, essendo stato aperto il conto corrente nella seconda metà del mese di febbraio, la banca ha applicato per 1/3 l'importo di euro 10,00 indicato nel contratto del 21/02/13 con la voce ”costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 1,60 – minimo € 10,00; con riferimento invece all'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione in merito alla mancanza di ragion d'essere dell'addebito di euro 663,44 in data 05/10/15 con valuta 30/09/15, si accerta che tale importo rappresenta il totale delle spese maturate nel 3^ trimestre 2015 (CIV: € 147,24 + CDF: € 425,00 + SPESE:
€ 91,20) addebitate separatamente rispetto all'importo degli interessi maturati. In relazione alle Commissioni per la messa a disposizione dei Fondi, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore a pag. 6 della prima memoria 183, in merito agli importi addebitati a tale titolo con l'estratto conto al 31/03/13, gli importi di euro 6,11 per l'apertura di credito ordinaria e di euro 30,55 risultano correttamente calcolati con riferimento alla data di concessione di detti affidamenti (20/03/13) e le percentuali pattuite che vengono applicate proquota tempore: l'affidamento concesso per euro 10.000,00 su 11 giorni di un trimestre di 90 giorni determina una concessione media appunto di euro 1.222,22 che, tariffata allo 0,50% determina l'importo di euro 6,11; parimenti l'affidamento concesso per euro 250.000,00 sempre per 11 giorni di un trimestre di 90 giorni determina una concessione media di euro 30.555,55 che, tariffata allo 0,10% determina l'importo di euro 30,55; per quanto concerne l'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione, relativa all'aumento unilaterale delle commissioni di affidamento relative alla linea di portafoglio, si conferma la presenza delle relative pattuizioni sottoscritte dall'attrice, precisando che l'aliquota pattuita a decorrere dal 01/10/2014 risulta pari a 0,500% e che solo con la pattuizione del 24/03/16 la percentuale viene riportata allo 0,350% sino al 30/06/16, poiché con il contratto di affidamento del 01/07/16 la commissione di affidamento viene pattuita nuovamente nella misura del 0,500%: le variazioni segnalate dall'attore risultano pertanto migliorative rispetto a quanto pattuito. Poiché, però, nell'estratto conto al 30/06/2016 le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00). Con riferimento all'eccezione di indeterminatezza della clausola il Tribunale condivide le valutazioni del TU secondo cui, “a differenza della Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile (esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione”. Del resto, mentre la prassi bancaria registrava diversi metodi di applicazione della CMS dopo pagina 8 di 31 l'introduzione dell'art.
2-bis del d.l. 185/2008 sono andate a delinearsi due tipologie di commissioni, la CMS, sottoposta a stringenti limiti ed applicabile a lunghi utilizzi del fido, e la commissione per la messa a disposizione dei fondi che -per definizione- prescinde dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo medesimo, con la conseguenza che dal momento che è pattuita per iscritto l'aliquota e la cadenza temporale, la clausola risulta sufficientemente determinata. In merito alle commissioni su bonifico, per quanto concerne la contestazione sollevata dall'attore in merito agli importi addebitati a tale titolo ed individuati alle pagg. 14 – 20 dell'atto di citazione e riportati nella tabella 1 (allegato 8), per ognuno di essi il ctu ha provveduto a verificare la presenza della relativa pattuizione, annontandone l'esito accanto al singolo movimento: dell'originario importo contestato pari ad euro 905,02, risultano addebitate commissioni senza la relativa pattuizione per un complessivo importo di euro 493,10 che dovranno pertanto essere restituiti al correntista;
per quanto concerne la rilevata variazione di date di operazione e di valuta, l'accertamento ha permesso di stabilire che la valuta applicata all'addebito delle commissioni è la stessa di quella dell'operazione principale, se l'addebito delle commissioni avviene in data contabile successiva.
5. In assenza di una specifica previsione contrattuale la contabilizzazione deve avvenire applicando la cd. valuta effettiva che fa riferimento alla data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate. La antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione costituisce un onere aggiuntivo per il cliente che deve essere espressamente pattuito. Nel caso di specie il TU ha accertato in relazione al rapporto per cui è causa che le valute da applicare a versamenti e prelievi effettuati dal correntista ed in genere alle operazioni bancarie, sono analiticamente indicate nel contratto di conto corrente del 21/02/2013.
6. In ordine all'esercizio dello ius variandi, il TU ha accertato che “le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso Euribor” (pag. 54 elaborato peritale). Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità della contestazioni formulata nell'atto introduttivo.
7. Il TU ha verificato, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, il rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto, sia del tasso convenzionale anche unilateralmente modificato al momento della variazione stessa, tenendo conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 e n. 24675/2017. Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
pagina 9 di 31 La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia. Nel caso di specie, il TU ha effettuato due calcoli uno sulla base delle Istruzioni e della formula utilizzata dalla Banca d'Italia e uno utilizzando formula alternativa che include, in uno con gli interessi, ogni onere con funzione di remunerazione del credito. Tra le due ipotesi va recepita la prima in quanto conforme al cd. principio di simmetria affermato dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori). Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, tenuto conto della non omogeneità dei due parametri di confronto, non sono infatti attendibili. Il TU ha verificato che, utilizzando tale formula, non si verificano sconfinamenti sia valutando il tasso soglia previsto per la categoria “aperture di credito in conto corrente” (come richiesto dalla banca) che con riferimento alla categoria “apertura di credito a tassi differenziati su presentazione Sbf”. Risultano pertanto non dirimenti le osservazioni presentate sul punto dall'istituto di credito (pag. 50 ctu).
8. All'esito delle operazioni peritali il TU ha accertato che alla data di estinzione del rapporto di conto corrente la somma da restituire al correntista era pari ad € 1.034,23 (pag.45 ctu). Il credito complessivo della al 12.4. 2019 è risultato pari ad € 391.132,44 (pag. 48 ctu). In CP_3
pagina 10 di 31 accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attrice va quindi condannata al pagamento di € 391.132,44 oltre interessi di mora fino al soddisfo.
9. Vanno conseguentemente rigettate le domande risarcitorie avanzate da parte attrice in quanto genericamente formulate e comunque infondate all'esito degli accertamenti compiuti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria in ragione delle modalità semplificate di definizione del procedimento. Anche le spese di TU, in applicazione del principio di causalità, vanno poste integralmente a carico dell'attrice atteso che la somma accertata all'esito dell'esame contabile è maggiore di quella oggetto della proposta conciliativa, accettata dalla banca (art. 91, comma 1 c.p.c.). […].
II. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
appellante), ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello Intesa San Paolo s.p.a. (di Co seguito e/o anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza affidandolo ai seguenti motivi di appello:
1. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE – ERRORE DI VALUTAZIONE DELLA TU DEPOSITATA –
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. -
NULLITÀ DELLA SENTENZA.
2. SULLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DEPOSITATA – ERRORES IN GIUDICANDO - VIOLAZIONE
DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA TRA LE DICHIARAZIONI IN
TU E I DOCUMENTI ALLEGATI;
3. VIOLAZIONE DI LEGGE – SULL'EFFETTO ANATOCISTICO;
4. VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI E DEGLI ATTI DI
CAUSA – VIOLAZIONE DELL'ART. 118 TUB SULLA MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
5. SULLA COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI: VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA
PROCEDIMENTALE
6. SUL METODO DI CALCOLO UTILIZZATO E RITENUTO VALIDO DAL GIUDICE – SUL PRINCIPIO DI
pagina 11 di 31 SIMMETRIA: INCOERENZA – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DI LEGGE
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
II.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le Controparte_1
censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata di cui, per converso, ha chiesto l'integrale conferma.
II.2 Con ordinanza del 24.10.2024, questa Corte ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza per l'importo superiore ad Euro 312.765,60, oltre interessi di mora del 9,48% dal 12.4.2019 quanto al punto 1) del dispositivo, confermando la provvisoria esecutorietà per i rimanenti capi dell'appellata sentenza, rinviando poi la causa per le conclusioni.
II.3 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate, non essendo tali da confutare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
Sempre in via preliminare, la causa può essere decisa, essendo l'istruttoria svolta in primo grado sufficiente;
ragion per cui la richiesta di rinnovo della c.t.u. va respinta ritenendo la Corte che la c.t.u. espletata in primo grado sia esaustiva e condivisibile, stante la correttezza della metodologia utilizzata, risultata rispettosa dei criteri indicati nel mandato e svolta in contraddittorio tra le parti ai cui tecnici di parte è stato dato spazio per le osservazioni all'elaborato provvisorio del c.t.u..
pagina 12 di 31 III.1 Con il primo motivo di gravame viene mossa censura circa un “vizio di ultrapetizione - errore di valutazione della TU depositata - contraddittorietà manifesta - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultapetizione poiché avrebbe liquidato in favore della banca un importo in misura superiore a quello richiesto dalla stessa parte e a quello accertato dal c.t.u. in primo grado senza alcuna specifica motivazione a tal riguardo.
Co
A sua volta , ha dedotto “ Vero è che il Giudice ha tenuto conto nella sentenza delle risultanze della TU per indicare l'importo, pari ad € 391.132,44, dovuto dalla debitrice a favore Parte_1
della di un mero errore materiale è l'indicata data di decorrenza degli ulteriori interessi di CP_6
mora, data che decorre dall'1/07/2022 (e non dal 12/04/2019) posto che il calcolo della somma dovuta da parte del TU è stato eseguito a tutto il 30/06/2022, come si evince dalla lettura della relazione peritale del TU alla pag. 6”. In ogni caso, non sussisterebbe alcun vizio di ultrapetizione posto che essa aveva richiesto la condanna della “al pagamento a favore della CP_3 Parte_1 [...]
della somma di € 354.075,60, comprensiva di interessi al 12/04/2019, oltre interessi al Controparte_1
minor tasso convenzionale del 9,48% annuo dal 13/04/2019 fino al soddisfo” e se si fa il calcolo degli interessi su detta somma ed al tasso indicato dalla in comparsa di costituzione nella parte relativa CP_3
alla avanzata domanda riconvenzionale, alla data del 30/06/2022 indicata dal TU… di conseguenza la somma sarebbe stata pari a 462.039,75, certamente superiore rispetto a quella liquidata dal Giudice.
La Corte rileva che non trattasi di vizio di ultrapetizione.
A conferma vi è la circostanza secondo cui il giudicante per decidere la controversia si è avvalso delle risultanze della c.t.u. e indicato in € 391.132,44, oltre interessi dal 12.4.2019, la somma ancora dovuta dalla debitrice alla Banca;
ragion per cui è sufficiente esaminare quanto riportato nella Pt_1
consulenza per escludere un vizio di ultra petita.
Risulta in atti che il consulente ha eseguito il calcolo comprensivo d'interessi alla data del
30/06/2022; di conseguenza la somma indicata in € 391.132,44 comprendeva gli interessi successivi all'aprile 2019 e precisamente fino al giugno 2022.
pagina 13 di 31 Co
Inoltre, con la domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della al pagamento Pt_1
in suo favore della somma di € 354.075,60, comprensiva di interessi al 12/04/2019, oltre interessi al minor tasso convenzionale del 9,48% annuo dal 13/04/2019 fino al soddisfo;
con l'ovvia conseguenza che gli ulteriori interessi di mora sarebbero iniziati a decorrere dal dall'1/07/2022 (e non dal
12/04/2019).
Trattasi quindi di errore materiale in quanto l'importo liquidato dal Tribunale non è frutto di un vizio della decisione;
ragion per cui la sentenza del Tribunale va sul punto corretta, con la rideterminazione della condanna della al pagamento dell'importo di euro 312.765,60, oltre Pt_1
interessi di mora dal 12 aprile 2019 al saldo o, meglio, di euro 391.132,44 oltre interessi di mora a decorrere dal 1° luglio 2022 sino al soddisfo”.
III.2 Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura “ sulla documentazione contrattuale depositata - errores in giudicando - violazione di legge – difetto di istruttoria – contraddittorieta' manifesta tra le dichiarazioni in ctu e i documenti allegati”.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto validi e ritualmente depositati, oltre che facenti piena prova, i documenti esibiti dalla ai fini dell'assolvimento del proprio onere CP_3
probatorio; che tuttavia detti documenti non erano idonei allo scopo in quanto: - “ Il Doc. sub 4 di parte convenuta, consistente in una concessione di apertura di credito in c/c risulta privo dell'indicazione di qualsivoglia data e, dunque, poiché le concessioni negli anni di rapporto sono state varie, non può ritenersi collegato ad alcuna facilitazione specifica, con la conseguenza che le condizioni ivi pattuite devono intendersi tamquam non esset;
- il Doc. sub 5 consistente anch'esso in un'ulteriore concessione di apertura di linee di credito, è costituito da una serie di fogli tra loro scollegati, in quanto la prima pagina, in realtà riporta in calce la dicitura “pagina n. 8 di 8 Copia C: per la Banca”, mentre le pagine successive costituenti un unico e diverso documento sono composte di 7 pagine in continuità tra loro e costituiscono la “Copia B: per la banca”; inoltre in esse sono già indicate le clausole vessatorie di cui si chiede la doppia sottoscrizione e, pertanto, la prima pagina di detto allegato non può costituire parte integrante delle pagine successive alla prima. Anche detti documenti mancano di date e non risulta pagina 14 di 31 sottoscritto il documento di 7 pagine contenente la concessione di apertura di credito in c/c; - il Doc. sub
7 risulta incompleto poiché manca della pagina n. 6, oltre che manca di data certa;
- i doc. sub 8 e sub 9, riportante il primo la data del 10.05.2013 e il secondo la data del 11.11.2013, in cui in maniera assolutamente illegittima le varie condizioni sono state fatte retrodatare addirittura al
01.01.2007 (sic!); identico discorso valga per il doc. sub 10 e sub 11.” (cfr. pag. 8 app.). Quindi conclude l'appellante che, nonostante fosse stata puntualmente rappresentata sia in sede di osservazioni alla consulenza che nelle note di udienza successive, tale circostanza - ovvero che il TU non aveva chiarito le ragioni per le quali da un lato riferiva in perizia che il contratto relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture (doc. 7 di parte convenuta) non era completo mancando la pagina
6, ma al contempo aveva ritenuto comunque validamente pattuite le condizioni applicate né il Tribunale si era preoccupato o avveduto di tali circostanze per cui sarebbe caduto “ di fatto in un vizio di difetto di istruttoria procedimentale , che si evidenzia nella presente sede e che comporta il rinnovo della TU che qui si avanza in via istruttoria” - avrebbe dovuto essere valutata altresì alla luce del quesito posto dal primo Giudice di indicare preliminarmente i contratti e gli estratti in atti.
La a sua volta ha controdedotto sostenendo che il doc. 4 portava la data del 20.3.2013; che CP_3
erano inconsistenti le critiche in relazione al doc. 5; che tale documento “ [era] composto di 7 pagine ed è stato scansionato con prima facciata pag. 8 di 8 che è l'ultima del doc. 4 ove vi sono le firme ed a seguire tutte le altre pagine debitamente numerate: dalla prima di 7 fino alla fine con finale ricevute della pec . - Il doc. 7)” ed era stato regolarmente sottoscritto dalla il 6/03/2018 alle 10:18. Pt_1
In ogni caso le sollevate eccezioni erano tardive oltre che infondate e smentite dalla disamina delle scansioni depositate in pct, e, ove avanzate tempestivamente, sarebbero state verificate con la presa visione dei tre originali. Ulteriormente, erano infondate anche le eccezioni sollevata per i docc. 8, 9,
10 e 11, prodotti dalla Banca preliminarmente perché tardive e perché aveva partecipato a Pt_1
tutte le riunioni del c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, senza nulla obiettare. Pertanto si opponeva la alla richiesta di rinnovo della ctu. CP_3
pagina 15 di 31 La Corte dall'esame dei documenti prodotti e da quanto esaustivamente emerge dalla c.t.u. ritiene il motivo infondato, non riscontrando dai documenti de quibus la fondatezza dei rilievi mossi da
Pt_1
Il documento 4 “Concessione di apertura di credito in conto corrente (imprese/ professionisti) n.
00185/1000/00006354 ) che va valutato unitamente al doc.5 in quanto come affermato anche dal c.t.u. punto h) pag. 13 c.t.u. “ si presenta composto di due parti, rispettivamente di 7 pagine (la proposta) e di 8 pagine (l'accettazione); la pagina contenente la firma di accettazione del correntista, anche ai sensi dell'art. 1341 C.C., risulta archiviata assieme alla proposta della Banca, contenente il documento di sintesi alla data del 20/03/13 con le condizioni economiche e, seppur non datato, risulta acquisito digitalmente in pari data: vengono definite le condizioni economiche che regolano la normale operatività di un rapporto affidato” : quindi va esaminato nell'insieme e certamente in tale ottica il doc.
4 reca la data e la sottoscrizione di i evidenzia che il documento 5 (documento di sintesi Parte_1
delle condizioni economiche del 20.3.2013) scansionato unitamente al doc. 4) è composto da 7 pagine ed è stato scansionato con prima facciata di pag. 8 di 8 che corrisponde all'ultima del doc. 4, ove sono apposte le firme del contratto di apertura di credito ed a seguire tutte le altre pagine debitamente numerate: dalla prima di 7 fino alla fine con finale ricevute della pec. Quindi i doc.ti 4 e 5 come scansionati formano un documento unico, composto da 15 pagine consecutive.
Tale documento fa ritenere infondata l'eccepita mancanza di sottoscrizione del contratto di come la mancanza di data di sottoscrizione. Pt_1
Del pari, privo di pregio è l'ulteriore rilievo sul doc. 7) dal cui esame emerge che lo stesso porta non solo la sottoscrizione del contratto da parte della soc. ma anche la data e l'ora in cui è stato Pt_1
CP_ sottoscritto ( 6.3. 2013 ore 10,18) come dedotto da
Come mostra l'immagine che segue relativa alla pag. 11 di 12 del doc.7
pagina 16 di 31 successiva a fine pag.12
Come evidente la stampigliatura (pag.12 di 12) conferma che il documento è unico e reca le firme della
Banca e della Pt_1
La scansione dei documenti depositati dalla Banca fa ritenere infondate le censure mosse da sui documenti depositati dalla in sede di costituzione e nei termini di cui all'art.183 Pt_1 CP_3
c.p.c..
Quanto invece al vizio della c.t.u. ed alla richiesta di rinnovo della stessa si evidenzia come la mancanza della pag. 6 del doc.7 non trova conferma nelle emergenze processuali laddove il c.t.u. - in risposta alle osservazioni del c.t.p. della soc. secondo cui “… la mancanza di pag. 6 nel Pt_1
contratto relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture fa sì che “non risulta comprovata la pattuizione di specifiche clausole in esso contenute” e mancherebbe di data certa
- ha correttamente motivato esponendo (cfr. pag.53 c.t.u.) “quanto al punto d), la mancanza rilevata pagina 17 di 31 della pagina 6 del contratto di cui al documento 7, relativa al contratto relativo ai servizi di incasso e servizi connessi alla presentazione di fatture, non ha impedito la verifica sulla presenza di valide pattuizioni sulle condizioni economiche da applicare ai rapporti, in quanto esse sono integralmente contenute nelle pagine 1 – 5 del predetto contratto. Per quanto concerne la mancanza di data certa, si rileva come in ogni pagina del contratto risulti in calce la stampigliatura della data ed ora di stampa:
06/03/2013 ore 10:18 che si ritiene poter far fede per gli accertamenti richiesti.”. Quindi la mancanza della pagina 6 non ha impedito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante e in ragione di quanto innanzi riportato, l'esaustiva indagine del c.t.u..
Inconsistenti sono anche i rilievi mossi ai docc. 8, 9, 10 e 11 (corrispondenti ai moduli di variazione consensuale delle condizioni economiche nei vari periodi) in cui sono state concordate le nuove condizioni, volta per volta accertate dal c.t.u. per ogni singolo documento (cfr. la specifica indicazione da pag. 14 a pag. 20 c.t.u.).
In ogni caso si conviene con il Tribunale che le eccezioni mosse da sono tardive in quanto Pt_1
non proposte nei termini assertivi dell'art. 183 c.p.c. né i rilievi mossi ai documenti in sede di c.t.u. possono sanare le decadenze in cui l'appellante era già incorsa. In sostanza neppure la TU può essere utilizzata per colmare lacune assertive generiche ovvero la decadenza in cui la parte è incorsa essendo stati i detti documenti depositati tempestivamente dalla Banca.
A conferma la Corte regolatrice (cfr. ord. 28983/2023) ha affermato, smentendo quindi quanto asserito dall'appellante sul rilievo d'ufficio delle nullità, che “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi”.
La Corte rileva comunque che il motivo è stato già oggetto di osservazioni alla bozza della c.t.u. con cui così ha dedotto: c) evidenzia che, non essendo agli atti prova dell'intervenuta Pt_1
comunicazione ex art. 118 TUB, le variazioni sono inefficaci se sfavorevoli, con conseguente necessità di pagina 18 di 31 ricalcolo, anche ai fini della verifica del TEG”; il consulente ha così risposto quanto al punto c), che “gli accertamenti effettuati da questo TU sulla documentazione contrattuale, con particolare riferimento ai “moduli di variazione consensuale delle condizioni economiche” versati in atti, hanno permesso di verificare che le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso Euribor: non si ritiene pertanto necessaria alcuna rettifica nella direzione indicata dal Consulente.
Il motivo va quindi respinto sotto tutti i profili.
III.3 Il terzo motivo di gravame censura la “VIOLAZIONE DI LEGGE – SULL'EFFETTO ANATOCISTICO”.
Lamenta l'appellante che con l'atto introduttivo aveva censurato tra i vari motivi di nullità del rapporto intercorso, anche l'illegittima applicazione dell'effetto anatocistico e che il c.t.u. a pag. 26 della relazione aveva riferito che la “periodicità di capitalizzazione delle competenze risulta da patto scritto ed applicata con pari periodicità sia agli interessi creditori che a quelli debitori”.
“il Giudice nel punto sub 3 della sentenza appellata, dopo un lungo excursus sulla disciplina in detta materia, perviene alle medesime conclusioni del TU, ovvero l'intervenuta sottoscrizione della pari periodicizzazione per gli interessi sia a debito che a credito, nonché all'adeguamento a seguito della novella del 2013, ma di contro, nulla riferisce circa il nuovo orientamento che si sta diffondendo a seguito della ordinanza della Suprema Corte n. 4321/2022”. Aggiunge la difesa di di avere “ opposto Pt_1
sin dall'atto di citazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 120 t.u.b., 1283 c.c. e 6 delib. CICR
9 febbraio 2000. A tal proposito, giova evidenziare che il contratto di conto corrente oggetto di causa contiene sì una pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, così come indicata in sentenza. In ogni caso, però, nel modulo sottoscritto dal correntista né il tasso annuo nominale creditore né il tasso annuo effettivo, risultano validamente pattuiti, il che vuol dire che sono pari allo 0% e sono uguali, laddove invece la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Dunque, vi è una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra appellante e la banca, ove la capitalizzazione stessa è esclusa dalla mancata pagina 19 di 31 indicazione numerica del tasso effettivo” (cfr. pagg.9/10). Ragion per cui “ il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, sono oscuri ma in ogni casi identici, con la conseguenza che deve escludersi che sia stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi…la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. In ogni caso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi
— giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
La si è opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità di detto motivo in quanto le CP_3
argomentazioni svolte da sono nuove non oggetto di contraddittorio nel primo grado oltre Pt_1
ad essere del tutto generiche. L'appellante, peraltro, pur riconoscendo che il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista contenesse la pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, tuttavia, si duole che nel modulo mancherebbe l'indicazione del tasso annuo nominale creditore e del tasso annuo effettivo;
quindi tali eccezioni sarebbero tardive. La mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio con cui l'attuale appellante sosterebbe di avere avanzato tutte le eccezioni possibili era smentita dalle conclusioni dell'atto di citazione essendo le stesse tutte generiche e prive di riscontri specifici.
pagina 20 di 31 La richiesta di rinnovo della c.t.u. sarebbe finalizzata a fare accertare fatti e circostanze avanzate tardivamente solo in sede di consulenza con le osservazioni (riportate in calce alla TU, depositata) e che controparte ha rimesso direttamente al TU, con il proprio legale, che avrebbe partecipato, come precisa il TU, a tutte le operazioni peritali, in veste di CTP, e che peraltro non avevano neanche costituito oggetto di memorie ex art. 183 VI co. cpc...
Il motivo è infondato, anche per quanto poc'anzi argomentato sul rilievo d'ufficio delle nullità.
La Corte comunque rileva che per non creare confusione sia necessario avere presente che il contratto de quo è successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 per cui l'anatocismo era ammesso se pattuito per iscritto e sussisteva la pari periodicità degli interessi debitori e creditori.
In ordine alla pari reciprocità, recentemente la S.C. (ord. n. 11014/2024) ha affermato che “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al
6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori), a conferma dell'infondatezza del motivo.
Sostiene l'appellante, riproponendo come motivo di censura le stesse osservazioni già avanzate dal suo c.t.p. (a pag. 51 della c.t.u.) laddove aveva dedotto: ”a ritiene che il TU non abbia completamente risposto al quesito in ordine alla capitalizzazione degli interessi poiché, mancando la prova della sopravvenuta pattuizione negoziale, “. . .per il periodo 2016, dovrà applicarsi la norma sanzionatoria prevista dalla specifica normativa”. b) evidenzia che l'art. 20 del contratto nulla riferisce sulla pari periodicità di capitalizzazione che deve essere espressamente prevista;
non risultando agli atti la specifica pattuizione, secondo il Consulente di Parte, si dovrà procedere al ricalcolo”.
pagina 21 di 31 Orbene su tali osservazioni, come detto, oggetto del motivo di gravame il c.t.u. ha fornito una risposta esaustiva che non merita censura (pag. 52/53 c.t.u.):
- quanto al punto a), la delibera CICR dell'agosto 2016 prevede in sintesi che, al più tardi dagli interessi maturati a partire dal 1^ ottobre 2016 (e quindi a partire da quelli relativi al 4^ trimestre 2016), gli interessi debitori divengono esigibili il 1^ marzo dell'anno successivo, che su di essi, salvo gli interessi di mora, non maturano altri interessi e che il correntista può autorizzare preventivamente l'addebito di essi in conto corrente nel momento in cui divengono esigibili. In virtù del fatto, pertanto, che tale autorizzazione non risulta essere stata rilasciata da la Banca correttamente ha provveduto a Pt_1
non contabilizzare in conto corrente gli interessi debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica;
- quanto al punto b), la delibera CICR del febbraio 2000 prevede, all'art. 2, comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori”. Non è quindi necessaria che vi sia una “specifica pattuizione” sulla pari periodicità, ma piuttosto che siano presenti, e approvate dal correntista, clausole che prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi a debito ed a credito: ed il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista riporta, nel documento di sintesi parimenti sottoscritto, periodicità trimestrale sia per il conteggio degli interessi creditori che per quello degli interessi debitori. Si ritiene pertanto rispettato il criterio della pari periodicità, senza necessità di ulteriori ricalcoli;
In conclusione come ben motivato dal Tribunale anche nella precedente ordinanza con proposta conciliativa, il conto corrente al momento della estinzione (2.11.2017) presentava un saldo debitore di euro 258.701,93; in ordine all'anatocismo, il contratto era stato concluso dopo la delibera del
9.02.2000 e dalla disamina del contratto risultava espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale (senza alcuna differenziazione tra interessi debitori e creditori); la come emergeva CP_3
dagli estratti conto (ad esempio nell'estratto conto del 2.11.2017 è riportato “Gli interessi debitori pagina 22 di 31 sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo”); si era adeguata alla successiva delibera del CICR del 3.8.2016.
Quando all'ulteriore censura sull'omessa considerazione dei principi espressi nella sentenza della
S.C. n.4321/2022, secondo cui “ La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” la stessa è priva di pregio e va respinta.
Il giudicante è infatti libero nella formazione del suo ragionamento di utilizzare la giurisprudenza che ritiene consona al caso concreto, né la mancanza di rilievi su un determinato principio comporta un vizio della decisione se la stessa è ben motivata, come nel caso. Tra l'altro la sentenza della S.C. si occupa di una fattispecie diversa poiché come si legge la previsione, riguarda un contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000.
In ogni caso il c.t.u. anche sul punto ha risposto puntualmente alle osservazioni del c.t.p. di Pt_1
e in modo esaustivo. Si legge a pag. 52 e ss. della c.t.u. “ quanto al punto a), la delibera CICR dell'agosto
2016 prevede in sintesi che, al più tardi dagli interessi maturati a partire dal 1^ ottobre 2016 (e quindi a partire da quelli relativi al 4^ trimestre 2016), gli interessi debitori divengono esigibili il 1^ marzo dell'anno successivo, che su di essi, salvo gli interessi di mora, non maturano altri interessi e che il correntista può autorizzare preventivamente l'addebito di essi in conto corrente nel momento in cui divengono esigibili. In virtù del fatto, pertanto, che tale autorizzazione non risulta essere stata rilasciata da la Banca correttamente ha provveduto a non contabilizzare in conto corrente gli interessi Pt_1
debitori esigibili al 1^ marzo 2017, relativi al 4^ trimestre 2016, per contabilizzarli poi, assieme ai relativi interessi moratori, al momento della estinzione del rapporto quando, ai sensi dell'art. 4 comma 7, divengono comunque esigibili gli interessi maturati sino a quel momento. Per il 2016 pertanto, non è necessario effettuare alcuna rettifica;
quanto al punto b), la delibera CICR del febbraio 2000 prevede,
pagina 23 di 31 all'art. 2, comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori”. Non è quindi necessaria che vi sia una
“specifica pattuizione” sulla pari periodicità, ma piuttosto che siano presenti, e approvate dal correntista, clausole che prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi a debito ed a credito: ed il contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista riporta, nel documento di sintesi parimenti sottoscritto, periodicità trimestrale sia per il conteggio degli interessi creditori che per quello degli interessi debitori. Si ritiene pertanto rispettato il criterio della pari periodicità, senza necessità di ulteriori ricalcoli.
Il motivo va quindi respinto mancando tra l'altro osservazioni specifiche in riscontro alle risposte fornite dal c.t.u. innanzi riportate.
III. 4 Il quarto motivo di gravame censura “violazione di legge – errata valutazione delle risultanze processuali e degli atti di causa – violazione dell'art. 118 TUB sulla modifica unilaterale condizioni contrattuali”.
L'appellante sostiene che, in maniera stringata, il Giudice di prime cure in relazione alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali aveva al punto 6 della sentenza gravata così statuito: “In ordine all'esercizio dello ius variandi, il TU ha accertato che “le variazioni dei tassi seguono pedissequamente la scansione temporale dei predetti moduli, salvo il periodo nel quale la variazione dei tassi differenziati di interesse da applicare al rapporto oggetto di causa era stata pattuita come indicizzata al tasso
Euribor” (pag. 54 elaborato peritale). Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU
(prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità delle contestazioni formulata nell'atto introduttivo.”
La sentenza, quindi, secondo l'appellante sarebbe viziata laddove il Giudice aveva ritenuto che le osservazioni di fossero tardive (“tale non è! In primis, perché è la specifica disposizione di Pt_1
legge che impone il rispetto di specifiche regole per la validità delle modifiche unilaterali, con la conseguenza che il TU avrebbe dovuto attenersi alla norma onde valutare se tali modifiche fossero pagina 24 di 31 giuste e valide o meno, indipendentemente dalla contestazione specifica di questa difesa, così come il
Giudice nel formulare il quesito ha precisato “…3. Applicazione art. 117 tub. Mancando i contratti, ovvero in ipotesi di mancata pattuizione scritta dei tassi concretamente applicati, tenendo comunque conto di successive specifiche pattuizioni legittimamente intervenute…”. La verifica del rispetto dell'art. 118 tub è implicita nella valutazione del tasso applicato al rapporto”).
Co
ha controdedotto sostenendo l'ineccepibilità della sentenza anche nella parte in cui precisa che
“Le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione di TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) sono tardive ed ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativa tenuto conto della genericità delle contestazioni formulata nell'atto introduttivo” (pag. 7 dell'impugnata sentenza).
La decisione del Tribunale non merita censura in ordine alla tardività delle eccezioni proposte da sollevata solo come rilievi alla bozza della c.t.u. per quant'innanzi già argomentato, a cui, ad Pt_1
abundantiam, si aggiunge che nonostante avesse proposto una domanda di ripetizione Pt_1
d'indebito non aveva depositato i contratti e quindi l'atto era privo di specificità rispetto alle censure mosse all'intercorso rapporto bancario. Tuttavia, la carenza documentale è stata sanata dalla documentazione depositata dalla a corredo della domanda riconvenzionale e quindi il c.t.u. ha CP_3
potuto esaminare tutti i documenti riguardanti le due linee di credito
Esaurientemente la c.t.u. in riscontro alle osservazioni di - che al punto 6) delle Pt_1
osservazioni così si esprimeva: “evidenzia come non sia veritiera l'affermazione del TU a pag. 11 della bozza di relazione con riferimento al modulo di variazione delle condizioni economiche del 19/03/13, quando afferma che sono riepilogate le condizioni in essere poiché detto modulo riporta un tasso debitore per gli sconfini più alto di quanto indicato in contratto” - alle pagg. 54 e 55 precisava: quanto al punto e), si evidenzia come, il riferimento alle “condizioni economiche in essere” debba essere necessariamente riferito alle condizioni applicate al rapporto oggetto di accertamento: trattandosi di rapporto affidato, infatti, le condizioni economiche in essere riguardano la gestione di un rapporto assistito da linea di credito per apertura in c/c e, pertanto, le condizioni in essere non possono essere altro che quelle ad esse attinenti, ovverossia la previsione di applicazione di tassi debitori per “utilizzi pagina 25 di 31 extra fido” e non quelle per “sconfinamenti” che sono riferite a conti correnti non assistiti da affidamento;
peraltro, i tassi debitori relativi agli utilizzi oltre limiti, comunque considerati, sono applicati in via indicizzata con spread negativo rispetto al Tasso Soglia usura del trimestre di applicazione: spread che è stato accertato essere rimasto invariato rispetto alla pattuizione iniziale. Nel caso quindi evidenziato dal Consulente, il riferimento al 27,94% per gli sconfinamenti entro i 1.500 euro risulta essere indicato con la decorrenza standard 01/01/1951 ovverosia al Tasso Soglia Usura relativo al 1^ trimestre 2010 quando è stata introdotta la categoria, pari allora al 29,94% da cui il 27,94% che si ottiene applicando lo spread negativo pattuito del 2,00%”.
Corretto è quindi il riscontro svolto dal Tribunale che, laddove sono state accertate violazioni ovvero mancanza di pattuizioni, ha provveduto ad espungere le voci indebite dai conteggi, emergendo altresì dagli atti che le modifiche sopravvenute non erano state peggiorative ma migliorative delle condizioni in essere. A pag. 6 della sentenza il giudicante riporta quanto rilevato dalla c.t.u. “per quanto concerne l'eccezione sollevata a pag. 21 dell'atto di citazione, relativa all'aumento unilaterale delle commissioni di affidamento relative alla linea di portafoglio, si conferma la presenza delle relative pattuizioni sottoscritte dall'attrice, precisando che l'aliquota pattuita a decorrere dal 01/10/2014 risulta pari a
0,500% e che solo con la pattuizione del 24/03/16 la percentuale viene riportata allo 0,350% sino al
30/06/16, poiché con il contratto di affidamento del 01/07/16 la commissione di affidamento viene pattuita nuovamente nella misura del 0,500%: le variazioni segnalate dall'attore risultano pertanto migliorative rispetto a quanto pattuito. Poiché, però, nell'estratto conto al 30/06/2016 le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00).
In sintesi, le censure mosse alla ratio decidendi del Tribunale sono prive di pregio oltre che tardive.
III.5 Il quinto motivo censura “sulla commissione disponibilità fondi: violazione di legge – difetto di istruttoria procedimentale;
l'appellante si duole che la c.t.u. e poi il Giudice avrebbero erroneamente ritenuto validamente sottoscritta nel contratto, la commissione disponibilità fondi, calcolata pagina 26 di 31 sull'importo del fido concesso, con la conseguenza che “…l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione”. La statuizione in parte qua, come rilevato nelle osservazioni alla TU, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13 settembre 2022 e del
7 dicembre 2022, è illegittima ed emessa in violazione di legge. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19825/2022 ha evidenziato che, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. Ebbene, nel caso in esame, non è dato comprendere come sia quantificato e conseguentemente, stante la mancanza di idonea motivazione sul punto, dovrà ammettersi una consulenza tecnica integrativa, che ridetermini il saldo espungendo gli addebiti per detta commissione perché indeterminata e, dunque, assolutamente illegittima”.
Il motivo va respinto risultando prima che infondato inammissibile mancando di specificità ex art. 342 c.p.c..
Mancano specifiche doglianze sugli errori commessi dal c.t.u. né l'appellante fornisce una prova certa che i rapporti bancari in questione siano stati regolati in difformità degli accordi pattuiti e quindi che siano stati illegittimamente applicati interessi in difformità degli accordi con indebita applicazione anche di commissioni ed oneri non dovuti. Tale specificità si rendeva indispensabile dal momento che il c.t.u. sul quesito del Tribunale (“Accertamento di spese ed altri oneri non legittimi: risultano pattuite per iscritto”: pag. 42 c.t.u ) ha ritenuto legittimamente formulata la commissione di disponibilità fondi per ambedue le linee di credito concesse al correntista accertando tuttavia che :” risulta però nell'estratto conto al 30/06/2016 che le commissioni di affidamento sull'apercredito a tassi differenziati risultano applicate nella misura dello 0,500% anziché in quella pattuita dello 0,350%, dovrà pertanto essere restituito al correntista l'importo di euro 375,00, quale differenziale tra la percentuale pattuita e quella applicata (pari allo 0,150% sull'importo di fido concesso pari ad euro 250.000,00).
Il Tribunale con esaustiva e corretta motivazione richiamando le argomentazioni della c.t.u. ha ritenuto che l'indicazione percentuale, assieme al periodo, fosse di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo della Commissione di Disponibilità Fondi, essendo la stessa calcolata pagina 27 di 31 sull'importo del fido concesso. Il c.t.u. ha infatti chiarito (cfr. pag. 55 c.t.u.): “ a differenza della
Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile
(esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, questo TU ritiene che l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione (trimestrale – cfr. ad esempio doc. 4, pag. 2 nota 4) sia di per sé sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione.”
Orbene rispetto a tale dictum propone un motivo apodittico che non si confronta con Pt_1
quanto affermato correttamente dal Tribunale e quanto accertato dal c.t.u..
Il Consulente ha provveduto a verificare la presenza della relativa pattuizione, annotando l'esito accanto al singolo movimento e ove non pattuito ha espunto dal calcolo finale: dell'originario importo contestato pari ad euro 905,02, risultano addebitate commissioni senza la relativa pattuizione per un complessivo importo di euro 493,10 che dovranno pertanto essere restituiti al correntista.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardive le ulteriori contestazioni sollevate in sede di osservazione alla TU (prova dell'intervenuta comunicazione nei termini prescritti, assenza dei motivi oggettivi previsti dalla normativa ecc.) ed ha ritenuto che ogni ulteriore indagine sul punto risulterebbe esplorativo tenuto conto della genericità della contestazione formulata nell'atto introduttivo.
III.6 Il sesto motivo di gravame censura il metodo di calcolo utilizzato e ritenuto valido dal Giudice- sul principio di simmetria: incoerenza- contraddittorietà - violazione di legge
Il motivo è privo di pregio e risulta del tutto generico. Come per gli altri motivi si indica una giurisprudenza della S.C. senza poi indicare l'effettivo riscontro di detti principi nel caso che si esamina.
L'appellante sostiene che le Sezioni Unite con la sentenza del 18/09/2020 n. 19597 hanno privilegiato la tutela del finanziato laddove hanno reputato la necessità di comparare il Teg del singolo rapporto con il Tegm rilevato, così da verificare un superamento o meno della soglia usuraria. Il metodo di pagina 28 di 31 indagine utilizzato dal Giudice nella sentenza sarebbe in contrasto “con quanto dalla stessa Cassazione dichiarato nelle più recenti sentenze”: quindi il Tribunale avrebbe deciso in violazione di legge.
Tale ragionamento è erroneo e non può essere condiviso. La S.C. con l'ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024 ha ribadito che “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (vedi anche S.U. n. 16303/2018 e anche Ord. n. 15104 /2025: “ In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia”, applicabile anche ai contratti di conto corrente).
Tornando al caso qui in esame, sebbene il c.t.u. abbia proposto ben tre ipotesi di calcoli quella scelta dal Tribunale è quella corretta avendo fatto espresso riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia.
Il c.t.u. con riferimento a tale criterio ha affermato: “Verifiche in tema di usura: si è provveduto a verificare il rispetto del tasso soglia usura sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto che del tasso convenzionale anche unilateralmente modificato per i conti correnti oggetto di causa con i seguenti risultati: ° al momento della stipula dei contratti o delle modifiche consensuali delle condizioni economiche il TEG calcolato su ogni pattuizione risulta è INFERIORE al Tasso Soglia Usura in vigore a quel momento;
°al momento delle modifiche anche unilaterali: Per la linea di Apertura di credito ordinaria si rilevano i seguenti superi del TSU da parte del TEG
• calcolato secondo la formula Banca d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti.
Al pari per la linea di Apertura di credito a tassi differenziati su presentazione Sbf:
pagina 29 di 31 • calcolato secondo la formula Banca d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti (ctu. pag 58)
• calcolato secondo l'ipotesi della , per la quale il TEG dovrebbe essere confrontato con il TSU CP_3
relativo alla categoria “Aperture di credito in conto corrente”: o calcolato secondo la formula Banca
d'Italia, NON si rilevano sconfinamenti”.
Il motivo va quindi respinto stante la sua infondatezza.
III.7 Il settimo motivo censura “sulla condanna alle spese – comportamento processuale della controparte”
L'appellante lamenta un'eccessiva liquidazione delle spese di lite sostenendo di avere instaurato un giudizio solo dopo aver ottenuto i documenti necessari ad agire, la cui lacunosità sarebbe stata colmata dalla Banca in giudizio al solo fine di fondare la sua riconvenzionale, e ciò non potrebbe andare a discapito dell'istante.
Il motivo è privo di pregio e va respinto. Il Tribunale ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza e applicando i parametri di cui al DM 147/2022 - valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria in ragione delle modalità semplificate di definizione del procedimento. Inoltre, la richiesta ex art.119 TUB rivolta alla Banca per ottenere i documenti è stata avanzata contemporaneamente alla notifica dell'atto di citazione, quindi senza il rispetto del termine di novanta giorni concesso alla banca per evadere la richiesta.
Per quant'innanzi l'appello va parzialmente accolto in relazione al riscontrato errore materiale convertito quale motivo di appello e la sentenza va riformata in ordine alla decorrenza degli interessi di mora sulla somma di € 391.132,44 che vanno calcolati dal 1° luglio 2022, con conferma integralmente della sentenza nel resto.
IV. Le spese processuali del primo gradi di giudizio, come liquidate dal Tribunale e del presente giudizio Co di appello sopportate da , liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, valore medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta, devono essere compensate per un quinto del loro pagina 30 di 31 ammontare, stante il limitato accoglimento dell'appello, e in ragione della confermata soccombenza di , essere per i restanti quattro quinti poste a carico di quest'ultima. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa da
[...]
contro avverso la sentenza, n. 3429/2022 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze ex art 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 07/12/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. ridetermina la decorrenza sull'importo degli interessi di mora, di cui al capo 1) del dispositivo dell'impugnata sentenza, dall' 1. 07. 2022 anziché dal 12.04.2019, confermando nel resto la sentenza impugnata;
2. liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da in € Controparte_1
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la stesse e le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale compensate per un quinto fra le parti;
4. condanna, , al pagamento in favore di dei Parte_1 Controparte_1
residui quattro quinti.
5. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle Vergini
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