Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 29/12/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30834
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 194/25
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente Gaetano Berretta IC relatore
PI NI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30834 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia, nei confronti di EI MA S.r.l. (C.F. e P.I. 06625060964), con sede in Milano, Via Marghera, n. 22, (p.e.c.: freiafarmaceutici@pec.it), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, VA SE DR UI, in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della EI MA S.r.l., nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente a [...],, non costituito in giudizio.
Visto l'atto introduttivo del giudizio.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Udito, all’udienza dibattimentale del 17.9.2025, celebrata con l’assistenza del segretario, dott. Salvatore Carvelli, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Enrica Farci. Data per letta la relazione di causa su consenso del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 10.1.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la società EI MA S.r.l. e il Sig. VA SE DR UI, per sentirli condannare, con imputazione a titolo di dolo ed addebito solidale, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 110.080,65, asseritamente cagionato alla società pubblica Simest S.p.a. e al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in conseguenza dell’accertata illecita gestione di un finanziamento pubblico di matrice comunitaria a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (c.d. Fondo 394/81), alimentato con risorse del PIno Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (P.N.R.R.), gestito dalla società pubblica SIMEST S.p.A., finalizzato all’“inserimento delle imprese nei mercati esteri”.
L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica segnalazione, in data 8.8.2024, della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Milano, e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite l’analisi della documentazione trasmessa dall’organo di polizia giudiziaria.
A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito quanto segue.
1) La EI MA S.r.l., società con sede in Milano, esercente l’attività di sviluppo, commercializzazione e distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, in persona del suo legale, presentava, in data 30.9.2020, la domanda di ottenimento del finanziamento pubblico a valere sul Fondo rotativo previsto dalla legge n. 394/1981 - alimentato con risorse del PIno Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (P.N.R.R.), gestito da SIMEST S.p.A. e finalizzato all’“inserimento delle imprese nei mercati esteri”.
2) Il programma oggetto di finanziamento aveva quale obiettivo l’apertura di una c.d. “subsidiary company”, con presidio fisico negli Stati Uniti d’America. Più precisamente, il progetto proposto dalla Società e oggetto della domanda di finanziamento prevedeva l'individuazione di idonea località ove aprire la subsidiary, località geograficamente vicina a centri di ricerca di interesse per le aree terapeutiche presidiate da EI; l'attivazione delle necessarie pratiche burocratiche per l'apertura di una legal entity americana; la predisposizione delle strutture adibite ad uffici; il reclutamento di personale specializzato in loco; l'attivazione delle pratiche burocratiche per la registrazione dei prodotti; l'attivazione delle pratiche burocratiche per l'accesso ai programmi federali di finanziamento delle attività di ricerca clinica; l'avvio di relazioni commerciali con le catene di distribuzione del farmaco e con altri potenziali partner interessati allo sviluppo dei prodotti; l’identificazione di possibili siti produttivi locali per sostenere in una seconda fase lo sviluppo commerciale locale. Obiettivo dichiarato del programma risultava pertanto l’apertura di una nuova struttura c.d. “subsidiary company” in un Paese in cui la Società richiedente non fosse presente in alcuna forma, con gestione diretta e uffici da individuare negli Stati Uniti, con paesi target per lo sviluppo individuati in Canada e Messico.
3) Il finanziamento, del complessivo importo di euro 249.600,00 risultava disciplinato dalla circolare SIMEST n. 1/394/2020 e veniva accordato all’odierna convenuta dal Comitato Agevolazioni di SIMEST con Deliberazione del 31.03.2021.
4) Il contratto di finanziamento tra la Società e la SIMEST S.p.a. veniva perfezionato in data 20.4.2021.
5) In data 9.7.2021, la SIMEST S.p.a. corrispondeva alla EI MA S.r.l., a titolo di acconto, l’importo di euro 104.000,00. Il contratto prevedeva che le somme erogate sarebbero state restituite alle scadenze previste nel piano di ammortamento. La società beneficiaria si riconosceva debitrice nei confronti della SIMEST della somma di euro 62.400,00, oltre agli interessi (quale quota a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo istituito con la legge 394/1981).
6) In data 6.6.2023, non essendo pervenuta – come previsto dalla circolare SIMEST n. 1/394/2020 - la rendicontazione, tramite caricamento sul portale, delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e delle azioni indicate nella domanda, la SIMEST S.p.a. comunicava di aver dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento, successivamente deliberata nel corso della riunione del Comitato Agevolazioni del 7.11.2023.
7) A seguito della revoca del finanziamento, la SIMEST diffidava la EI MA al pagamento di quanto già versato a titolo di acconto (euro 104.000,00) sul maggior importo del finanziamento, oltre interessi al tasso del 2,55% fino al saldo, come previsto dalla circolare di riferimento.
8) Nel corso delle attività di indagine disposte dalla Procura Europea in relazione alla sorte del finanziamento, la Guardia di Finanza accertava l’inadempimento degli obblighi intestati al beneficiario del finanziamento, con particolare riferimento all’omessa rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del programma, all’omessa presentazione della relazione finale e all’irregolare utilizzo e conseguente sviamento del finanziamento pubblico da parte della Società e del suo legale rappresentante.
9) La EI MA avrebbe in particolare omesso di rendicontare - secondo le modalità e tempistiche descritte nella circolare - le spese sostenute con le risorse pubbliche e ciò in ragione del fatto che il finanziamento per la realizzazione del programma e delle azioni descritte nella domanda sarebbe stato sviato dalla funzione pubblicistica e distratto per il pagamento di fatture e parcelle, ovvero altre spese, relative all’ordinaria attività della società, come emerso dall’esame delle movimentazioni bancarie del conto corrente su cui il finanziamento era stato accreditato (conto CREVAL – Credito Valtellinese).
10) Nonostante il conto corrente bancario indicato non fosse un conto c.d. dedicato ad uso esclusivo delle attività oggetto di finanziamento, le indagini consentivano di accertare che, alla data del 9.7.2021 (per il periodo, dunque, antecedente all’accredito dell’acconto del finanziamento) esso aveva un saldo di euro 14.648,32, mentre alla data del 2.12.2021 (quando veniva verificato l’integrale impiego delle somme percepite a titolo di acconto) lo stesso aveva un saldo negativo di - euro 460,60.
11) Le uscite censite nel conto in cui affluiva l’acconto del finanziamento non sarebbero risultate correlabili – nemmeno in astratto – a quelle previste nel progetto presentato in sede di domanda di finanziamento e approvato da SIMEST, né il legale rappresentante VA SE avrebbe mai comunicato elementi di aggiornamento, ovvero modifiche, inerenti allo stato del progetto.
12) Le spese finanziabili risultavano articolate - come da circolare n. 1/394/2020 – in due distinte classi (spese di funzionamento della struttura e spese per attività promozionali). Alla luce dell’analisi espletata in sede investigativa tramite l’analisi delle movimentazioni del conto corrente ove le somme erano state accreditate, emergeva che a fronte del finanziamento ricevuto in acconto, la società beneficiaria non poneva in essere spese con causale in qualche modo riferibili alle tipologie previste nel rapporto. In particolare, non emergevano elementi utili a comprovare l’avvenuta realizzazione del programma dedotto in finanziamento, che sarebbe dovuto sfociare con l’apertura di una “subsidiary company”. Le indagini avrebbero accertato che relativamente agli anni 2021 e 2022 non risulterebbe alcun flusso passivo fatturato da società estere, così come non sarebbero state rinvenute – dall’analisi delle disposizioni di bonifico a valere sul conto corrente su cui era stato accreditato il finanziamento - movimentazioni di capitali verso l’estero.
13) Nel periodo di riferimento, le movimentazioni del conto avrebbero riguardato il pagamento del personale dipendente, di nazionalità italiana, le cui retribuzioni costituirebbero spese relative all’ordinaria attività di impresa, con la conseguenza che la società, per gran parte del periodo 2021-2022, risulterebbe aver retribuito il proprio personale dipendente, adoperando, per l’ordinaria attività aziendale, fondi pubblici vincolati.
14) Dalla lettura delle movimentazioni del conto corrente sarebbe inoltre emerso che, sebbene la EI MA avesse prodotto, al fine di ottenere il finanziamento, un contratto in lingua inglese con la “GTS Scientific” (società americana che si sarebbe dovuta occupare del reclutamento delle figure professionali da impiegare presso la “subsiadiary company” nella conduzione e gestione degli uffici negli USA), tuttavia, nessun movimento sarebbe stato disposto in favore della nominata società americana.
15) L’illecita gestione dei fondi sarebbe inoltre confermata dal fatto che il legale rappresentante della EI MA avrebbe proceduto a liquidare, con i fondi dell’incentivo, a suo proprio favore, delle note spese attinenti al periodo gennaio-giugno 2021, antecedente all’erogazione dell’anticipo da parte della SIMEST.
16) Le somme confluite sul conto corrente della EI MA sarebbero state invero destinate a finalità diverse, non previste dalla circolare n. 1/394/2020 e del tutto estranee alle finalità progettuali. In particolare, tramite bonifici in favore di fornitori e professionisti (euro 131.509,60 + euro 1.557,94), di dipendenti - di nazionalità italiana e le cui spese erano già state portate a rendicontazione in altro finanziamento per la partecipazione a eventi fieristici internazionali – (euro 47.694,00); in favore del legale rappresentante, Sig. VA SE (euro 4.975,00); per rimborsi di finanziamenti già in essere; giroconti in favore della medesima Società (euro 824,89); prelievi bancomat per euro 13.069,89; pagamenti di bollettini, imposte, insoluti Ri.Ba (euro 556,93 + euro 108,95 + euro 3.373,55); somme per lo stralcio di un decreto ingiuntivo (euro 899,11); spese ordinarie di gestione del conto corrente (euro 707,20); somme per il pagamento di ulteriori spese (per un totale di euro 36.932,70) relative a causali riferibili all’anno 2020, data anteriore rispetto al programma oggetto di finanziamento; bonifici per euro 9.162,90 + euro 6.965,17 in favore della Columbus Pharma S.r.l. - società con oggetto della propria attività “magazzini di custodia e deposito per conto terzi” - assolutamente non riconducibili alle attività del programma di finanziamento, sia per l’oggetto delle prestazioni, sia perché relative ad un’offerta del 30.06.2017; addebito di euro 4.270,00 in favore della ICIM S.p.a. a fronte di una fattura emessa in data antecedente (15.03.2021) al finanziamento pubblico; ulteriori voci di spesa di euro 8.500,00 a favore del Sig. NC LI e di euro 8.000,00 in favore del Sig. RI TT - soggetti che non risultano aver percepito redditi da parte della EI MA; bonifici in favore del dott. Martinelli per il complessivo importo di euro 8.550,40 per il pagamento di fatture per prestazioni rese dal professionista e afferenti all’ordinaria attività dell’ente (revisione contabile sui bilanci); giroconti a favore di altro conto della Società dell’importo di euro 4.700,00; infine, ulteriori uscite (euro 19.540,52) relative a prelievi contante bancomat, spese carte di credito, pagamenti in favore di esercizi commerciali - non rientranti assolutamente tra le spese ammissibili.
17) La EI MA e il suo legale rappresentante VA SE sarebbero inoltre risultati inadempienti all’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 9 della circolare n. 1/394/2020, la cui violazione comportava la revoca dell’intervento. Più precisamente, la Circolare 1/394/2020, prevedeva che, tra il 24° ed il 25° mese dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento, l'impresa beneficiaria dovesse rendicontare puntualmente l'ammontare delle spese sostenute ammissibili e presentare una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del programma e sui risultati promozionali conseguiti.
18) La circolare n. 1/394/2020 (paragrafi 10 e 14) prevedeva le diverse cause di revoca del finanziamento, tra le quali, una rendicontazione inferiore al 40% del totale delle spese deliberate per le Classi 1 e 2 della scheda di programma, anche per cause non imputabili all’impresa. Nel caso di specie, la EI MA non avrebbe presentato nelle tempistiche previste la rendicontazione delle spese sostenute, rendendo pertanto impossibili le previste verifiche sulle spese effettuate.
19) Allo stato, non risulterebbero eseguite restituzioni da parte della società beneficiaria in favore della SIMEST S.p.a..
Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale ha contestato alla EI MA e al Sig. VA SE di aver cagionato alla SIMEST S.p.a. e al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) un pregiudizio erariale direttamente collegato alla percezione dell’acconto di euro 104.000,00 sul finanziamento deliberato e alla mancata realizzazione dell’intervento programmato.
Sarebbero palesi, secondo l’organo requirente, sia la condotta dolosa dei convenuti sia il danno erariale prodotto.
Dopo aver evidenziato che riguardando la vicenda un’ipotesi di finanziamento pubblico destinato alla realizzazione, da parte del soggetto privato, di un programma di evidente rilevanza pubblicistica, sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’accertamento di danni erariali connessi agli illeciti posti in essere in sede di esecuzione del programma, la Procura Regionale dava dato conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni nei confronti dei convenuti - i quali non svolgevano attività difensiva – e concludeva domandando la loro condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato alla SIMEST S.p.a. e per essa al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), quantificato nella somma, già gravata di interessi, di euro 110.080,65, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali successivi e spese del giudizio.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 13.1.2025, il giudizio veniva fissato per l’udienza di discussione del 17.9.2025.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All’odierna udienza dibattimentale, la Procura Regionale ha richiamato la prospettazione accusatoria formulata nell’atto di citazione e ha concluso in conformità.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che le parti convenute non risultano costituite in giudizio.
Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo di giudizio, segnatamente le relate di notificazione dell’atto di citazione - effettuata in data 17.1.2025 a mani del convenuto VA SE e in data 15.1.2025 presso la casella di posta elettronica certificata della società EI MA S.r.l. - deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.
Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia dei convenuti ex art. 93 c.g.c..
2. In via preliminare deve essere inoltre verificata, in relazione alla vicenda controversa, la sussistenza della giurisdizione del IC Contabile. La questione non risulta aver formato oggetto di eccezione difensiva, ma può essere vagliata d’ufficio.
Il Collegio osserva che l’azione erariale ha riguardato una fattispecie di asserita illecita gestione di un finanziamento pubblico erogato dalla SIMEST S.p.a., società che riveste natura giuridica di ente strumentale dello Stato, per il sostegno, ai sensi della l. 24 aprile 1990, n. 100, della internazionalizzazione delle imprese e l’assistenza degli imprenditori italiani nelle loro attività nei mercati stranieri.
La natura pubblica del finanziamento, correlata alla causa petendi e al petitum dedotti in giudizio (sviamento delle somme dal vincolo di destinazione in violazione del contratto di finanziamento e conseguente responsabilità dei soggetti percettori) determina il radicamento della giurisdizione contabile, come costantemente accertato dalla Corte di Cassazione in funzione di IC del riparto (si veda, in particolare Cass., Sez. Unite, n.34775, Ord.) e dal IC Contabile (si vedano, con specifico riferimento ai finanziamenti SIMEST S.p.a., Corte conti, Sez. Emilia Romagna, n.47/2023; id., Sez. Lombardia, n.107/2025; id., Sez. I App., n.104/2025), in ragione dell’inserimento del soggetto privato nel programma oggetto del finanziamento e sua conseguente funzionalizzazione pubblicistica; elementi dai quali deriva l’insorgenza di un rapporto di servizio tra il soggetto percettore del finanziamento e l’ente erogante.
3. In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.
Sulla base della copiosa documentazione allegata dalla Procura Regionale a sostegno della domanda risarcitoria, segnatamente le risultanze dell’attività di indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, è da ritenere dimostrato che la società EI MA S.r.l., successivamente ad aver presentato la domanda di finanziamento finalizzato all’apertura di una “subsidiary company” con presidio stabile negli USA - a valere sul Fondo rotativo previsto dalla legge n. 394/1981, gestito da SIMEST S.p.A. - ed essere stata ammessa al programma pubblico (Deliberazione SIMEST del 31.3.2021 – Doc. II, Allegato n.42 del Fascicolo di Procura), con conseguente sottoscrizione, in data 20.4.2021, dell’apposito contratto di finanziamento (cfr. Doc. II, Allegati n.10 e 19 del Fascicolo di Procura) e percezione di un acconto di euro 104.000,00 sui complessivi euro 249.600,00 del finanziamento (cfr. Doc. II, Allegato n.31 del Fascicolo di Procura), abbia omesso di porre in essere le attività oggetto del programma e sostanzialmente distratto a proprio favore esclusivo le somme erogate a titolo di acconto.
Secondo il programma (cfr. la scheda di riepilogo - Doc. II, Allegato n.10 del Fascicolo di Procura), la EI MA avrebbe dare corso a una serie di spese analiticamente dettagliate sulla base dello schema previsto dalla Circolare SIMEST n.1/394/2020 (Doc. II, Allegato n.3 del Fascicolo di Procura), suddiviso in due tipologie (Classe 1, “spese di funzionamento della struttura” e Classe 2, “spese per attività promozionali”).
Segnatamente:
· per le spese di cui alla “Classe 1” (spese di struttura e personale): euro 188.000,00, di cui euro 93.000,00 per spese di struttura, (suddivise in euro 75.000,00 per locali/allestimento ed euro 18.000,00 per spese di gestione) oltre ad euro 95.000,00 per spese di personale;
· per le spese di cui alla “Classe 2” (spese per attività promozionale): euro 20.000,00 per consulenze.
Al fine di ottenere la seconda “tranche” del finanziamento, la società convenuta avrebbe dovuto procedere, secondo quanto previsto dall’art.9 della richiamata Circolare 1/394/2020, ai seguenti adempimenti:
1) Rendicontazione puntuale delle spese sostenute sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando il portale di SIMEST.
2) Relazione finale firmata dal rappresentante legale dell’impresa sull’attività svolta nell’ambito del programma e sui risultati promozionali conseguiti.
3) Dichiarazione su inerenza spese forfettarie con il programma e descrizione della destinazione.
Tali adempimenti sarebbero dovuti intervenire entro 25 mesi dal perfezionamento della procedura, ma venivano omessi dalla EI MA, imponendo alla SIMEST S.p.a. di avviare il procedimento di revoca del finanziamento, concluso in data 7.11.2023 (Doc. II, Allegato n.43 del Fascicolo di Procura).
A seguito delle analitiche verifiche svolte dalla Guardia di Finanza sul conto corrente ove erano state accreditate le somme del finanziamento (cfr. Doc. II, Allegato n.48 del Fascicolo di Procura), è emerso chiaramente che nessuna concreta azione era stata espletata dalla società convenuta allo scopo di implementare e definire il programma pubblico, essendo stato il finanziamento sostanzialmente destinato a spese ordinarie, soltanto in minima parte riferibili, senza alcuna efficacia sostanziale, al programma pubblico, come puntualmente rappresentato dalla Procura Regionale sulla base delle risultanze dell’attività investigativa.
Premesso che la EI MA non ha svolto difese in sede procedimentale amministrativa e non si è costituita nel presente giudizio, deve essere conseguentemente accertata la sua responsabilità erariale per il pregiudizio subito dalla SIMEST S.p.a. e per essa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, definitivamente quantificato, in ragione dell’aggiornamento formalizzato dalla SIMEST S.p.a. alla data del 7.11.2023 (cfr. la diffida del 21.2.2024 - Doc. II, Allegato n.44 del Fascicolo di Procura), nella somma di euro 110.080,65.
Il pregiudizio erariale deve essere imputato a titolo di dolo ed esteso alla responsabilità solidale del legale rappresentante VA SE DR UI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società convenuta (cfr. Doc. II, Allegato n.49 del Fascicolo di Procura), stante la evidente riferibilità delle condotte illecite distrattive all’azione posta in essere dall’amministratore, secondo pacifica e costante giurisprudenza sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, le sentenze n.296/2013, n.18991/2017 e l’ordinanza n.15983/2022), sia del IC Contabile (cfr., tra le tante, Corte conti, Sez. I App., n.23/2024).
4. In conclusione si ravvisano in capo alla società EI MA S.r.l. e al Sig. VA SE DR UI, pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della SIMEST S.p.a. e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, definitivamente quantificato nella somma di euro 110.080,65:
1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
La somma risarcitoria sarà rivalutata a far data dal 7.11.2023 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sarà inoltre gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
Dichiara
La contumacia dei convenuti EI MA S.r.l. e VA SE DR UI ex art.93 c.g.c..
ND
I convenuti EI MA S.r.l. e VA SE DR UI, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore della SIMEST S.p.a. e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della somma di euro 110.080,65, con vincolo solidale.
La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 148,42.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)
(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)
Depositato in Segreteria il 29/12/2025 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)
(firmato digitalmente)