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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2260/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1690/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la società Ricorrente_1 SOC. CONS. A R.L. - Società Consortile a Responsabilità Limitata, (P. IVA P.IVA_1), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Nominativo_1 nato a [...] il [...]ha impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del
Sindaco pro-tempore dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401432877, data emissione
04/10/2024, (codice utente: 0020243476), per gli anni 2021 - 2023, notificato alla ricorrente da Roma
Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Gestione procedimenti connessi alle Entrate
Fiscali, in data 18/10/2024.
L'attività accertativa riguarderebbe l'immobile ubicato in Roma, Corso del Rinascimento, avente i seguenti dati catastali: mq. 133, Dati_Cat._1, sub. 502, categoria C1 e l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA con l'asserita evasione dei richiamati tributi riguarderebbe il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2023.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo ed erroneo per le seguenti ragioni:
1) Carenza del presupposto impositivo ai fini TARI, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023.
Carenza di soggettività passiva TARI
2) Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione.
3) Nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento nella comminazione delle sanzioni.
Con memoria depositata in data 2 gennaio 2026 la ricorrente ha fatto conoscere che << - successivamente alla regolare costituzione in giudizio della parte ricorrente, Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie con provvedimento n. U250600191044 del 17/06/2025, ad esito del riesame della posizione della contribuente, comunicava l'ANNULLAMENTO
TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo suddetto per la seguente motivazione: “la documentazione allegata all'istanza è idonea a supportare la richiesta;
l'immobile oggetto di controllo è di competenza di terzi ai fini Ta.Ri. per il periodo indicato nell'avviso di accertamento. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti.”>>.
Conclude quindi la ricorrente con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo d'ufficio n.
112401432877, data emissione 04/10/2024, per gli anni 2021 – 2023, e conseguentemente condannare, per tutto quanto sopra esposto, l'Ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato in fatto l'amministrazione ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui è causa con atto depositato dalla ricorrente il 25 giugno 2025, per cui il giudizio si estingue e non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese dell'amministrazione resistente, considerato che l'annullamento è successivo alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere nel senso di cui in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15% a favore del procuratore costituito antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401432877 DEL 04-10-2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1690/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la società Ricorrente_1 SOC. CONS. A R.L. - Società Consortile a Responsabilità Limitata, (P. IVA P.IVA_1), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Nominativo_1 nato a [...] il [...]ha impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del
Sindaco pro-tempore dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401432877, data emissione
04/10/2024, (codice utente: 0020243476), per gli anni 2021 - 2023, notificato alla ricorrente da Roma
Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Gestione procedimenti connessi alle Entrate
Fiscali, in data 18/10/2024.
L'attività accertativa riguarderebbe l'immobile ubicato in Roma, Corso del Rinascimento, avente i seguenti dati catastali: mq. 133, Dati_Cat._1, sub. 502, categoria C1 e l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA con l'asserita evasione dei richiamati tributi riguarderebbe il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2023.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo ed erroneo per le seguenti ragioni:
1) Carenza del presupposto impositivo ai fini TARI, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023.
Carenza di soggettività passiva TARI
2) Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione.
3) Nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento nella comminazione delle sanzioni.
Con memoria depositata in data 2 gennaio 2026 la ricorrente ha fatto conoscere che << - successivamente alla regolare costituzione in giudizio della parte ricorrente, Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie con provvedimento n. U250600191044 del 17/06/2025, ad esito del riesame della posizione della contribuente, comunicava l'ANNULLAMENTO
TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo suddetto per la seguente motivazione: “la documentazione allegata all'istanza è idonea a supportare la richiesta;
l'immobile oggetto di controllo è di competenza di terzi ai fini Ta.Ri. per il periodo indicato nell'avviso di accertamento. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti.”>>.
Conclude quindi la ricorrente con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo d'ufficio n.
112401432877, data emissione 04/10/2024, per gli anni 2021 – 2023, e conseguentemente condannare, per tutto quanto sopra esposto, l'Ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato in fatto l'amministrazione ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui è causa con atto depositato dalla ricorrente il 25 giugno 2025, per cui il giudizio si estingue e non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese dell'amministrazione resistente, considerato che l'annullamento è successivo alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere nel senso di cui in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15% a favore del procuratore costituito antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)