Articolo 6 del Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 settembre 1994
Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
" 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita', intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 24 settembre 1994
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